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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
IA UI AR PRESIDENTE RELATRICE
NT NT UZ CONSIGLIERA
FR PA CONSIGLIERE in esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 194 di R.G. dell'anno 2022, proposta da con sede in Capoterra, Dorsale Consortile km. 10.500, in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante, dott. elettivamente domiciliata in Parte_2
Cagliari presso lo studio dell'Avv. Enzo Pinna che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in data 29 luglio 2022 in calce ed in allegato al ricorso appellante contro
nato a [...] il giorno 8 settembre 1968, residente in [...], rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura speciale a margine della memoria di costituzione in appello e di memoria difensiva
23/05/2017 nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Luigi Marcialis, presso il quale in Cagliari e elettivamente domiciliato appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza appellata e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 461/2016 del 2 maggio 2016, rigettare tutte le domande di accogliendo le CP_1 conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio (“”A) in via principale, rigettare la domanda, con vittoria di spese;
B) in subordine, condannare essa convenuta al pagamento delle somme che risulteranno dovute sulla base dei motivi esposti, con compensazione integrale delle stesse spese “”), mediante la condanna del Sig. alla restituzione in favore della di quanto eventualmente nel CP_1 Parte_1 frattempo corrisposto allo stesso oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale interamente CP_1 rivalutato;
con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.”
1 Per l'appellato: Voglia la Corte: “A) rigettare ogni avversa domanda e, per effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro n. 415/2022; B) con il rimborso, a favore dell'appellato signor delle CP_1 spese processuali di tutti i gradi del giudizio e con distrazione di spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 31 marzo 2016, depositato presso il Tribunale di Cagliari,
dopo avere premesso di lavorare alle dipendenze della società sin dal CP_1 Parte_1
26 maggio 1997, in qualità di operaio, inquadrato nel quinto livello del CCNL industria metalmeccanica, aveva allegato che la società datrice di lavoro non aveva correttamente adempiuto al pagamento delle retribuzioni da lui maturate dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, attribuendogli un trattamento economico inferiore a quello spettantegli.
In particolare, aveva allegato il ricorrente in ingiunzione che nel periodo indicato la società Parte_1 gli aveva erogato la tredicesima mensilità, le ferie e i permessi e le festività anche notturne,
[...] determinando le somme dovute sulla base di un parametro inferiore rispetto al valore della retribuzione globale di fatto, omettendo, nello specifico, in palese contrasto con le previsioni del CCNL applicabile, di includere in quest'ultima alcune voci retributive quali le maggiorazioni e indennità per il lavoro notturno e festivo articolato in turnazioni settimanali e l'indennità di disagiata sede, pur percepite stabilmente e costantemente alla luce dell'organizzazione aziendale e dei turni di lavoro.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato che il Tribunale di Cagliari ingiungesse a CP_1 il pagamento, in proprio favore, della somma lorda di €. 7.308,37, oltre accessori e Parte_1 spese.
Il Tribunale di Cagliari aveva ingiunto alla società indicata il pagamento delle somme richieste.
aveva, quindi, introdotto la fase di opposizione, sostenendo, sia che l'indennità di Parte_1 turno, disciplinata dall'accordo integrativo aziendale del 12 giugno 2006 e maggiorata del 42,5% oltre la maggiorazione prevista dal CCNL, nella comune intenzione delle parti non doveva essere computata ai fini degli altri istituti contrattuali, così trovando spiegazione il rilevante aumento della maggiorazione sopra indicato, sia che l'indennità di sede disagiata, regolata dagli accordi integrativi aziendali del 19 giugno 2001, 17 novembre 2008 e 18 aprile 2021, veniva erogata per ogni giorno lavorato e, analogamente all'indennità di turno, secondo gli accordi intercorsi tra le parti, non doveva essere computata ai fini degli altri istituti contrattuali.
L'opponente aveva, altresì, eccepito la prescrizione estintiva quinquennale per i crediti asseriti e contestati, maturati dal lavoratore nel periodo antecedente l'8 maggio 1999, osservando a tal fine che l'impresa aveva sempre occupato più di sessanta dipendenti e che, conseguentemente, il rapporto di lavoro di godeva di tutela reale. CP_1
Dopo avere contestato l'esattezza dei conteggi prodotti da in fase monitoria, sia per i criteri di CP_1 calcolo che per i parametri di riferimento utilizzati, quindi, la aveva domandato il Parte_1
2 rigetto della domanda proposta da ovvero, in subordine, di essere condannata al pagamento delle CP_1 somme che sarebbero risultate dovute, con compensazione integrale delle spese del giudizio. si era costituito in giudizio e aveva insistito nelle domande proposte nella fase monitoria, CP_1 evidenziando come i propri oneri probatori fossero stati adempiuti mediante la produzione del CCNL
- il quale aveva previsto che tredicesima mensilità, ferie, permessi e lavoro Controparte_2 festivo e festivo notturno fossero computati utilizzando quale parametro di calcolo la retribuzione globale di fatto e mediante la produzione dei prospetti paga, dai quali emergeva la costante erogazione delle maggiorazioni e delle indennità che, a suo dire, erano da computare all'interno della retribuzione globale di fatto.
L'opposto aveva, altresì, confermato la correttezza dei conteggi depositati in fase monitoria con riferimento alle suddette voci di credito.
Riguardo all'eccezione di prescrizione, inoltre, aveva osservato che i crediti azionati nel ricorso monitorio riguardavano il periodo dal 2009 al 2013, mentre l'eccezione, che sembrava sollevata per errore, era stata formulata con riferimento ad asseriti crediti antecedenti al giorno 8 maggio 1999, non oggetto di domanda, rilevando tuttavia che, anche volendo considerare l'eccezione riferita al periodo corretto, essa sarebbe stata comunque infondata alla stregua dell'arretramento subito dalla tutela reale,
a seguito della modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori introdotta dalla legge 92/2012, che aveva portato alla conseguenza per cui il termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorreva solo a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro e non invece in costanza di esso.
Dopo avere, altresì, richiamato una serie di precedenti del Tribunale adito favorevoli alle proprie tesi, aveva concluso perché fosse condannata al pagamento di €. 7.308,37, CP_1 Parte_1 oltre accessori, a titolo di tredicesima mensilità, ferie, permessi, festività e festività notturne.
*
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 415 del 8 giugno 2022, aveva rigettato integralmente l'opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo opposto, che aveva anche dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., compensando per metà tra le parti le spese di lite in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali locali adottati nel tempo e condannando la società opponente al rimborso, in favore del lavoratore opposto, della parte residua.
In particolare, il primo giudice, richiamando quanto già osservato dal medesimo Tribunale in una controversia del tutto analoga, aveva accertato che la retribuzione globale di fatto, secondo la disciplina collettiva, costituiva effettivamente il parametro per il calcolo sia del compenso per ferie e tredicesima mensilità, sia del compenso maggiorato per il lavoro svolto nelle giornate festive, dato che le maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo e l'indennità di disagiata sede costituivano parte della retribuzione globale di fatto, evidenziando che per i permessi retribuiti era giunto al medesimo risultato attraverso il richiamo alla previsione dell'art. 3, comma 2, sezione quarta, titolo IV del CCNL per il settore dell'industria metalmeccanica privata, pacificamente applicabile al rapporto individuale di
3 lavoro intercorrente tra le parti, con la conseguenza che dovevano riconoscersi, in favore dell'opposto, tutte le differenze retributive dal medesimo richieste sia a titolo di lavoro festivo anche notturno, sia a titolo di tredicesima mensilità, ferie e permessi goduti.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, richiamato dalla contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, aveva rilevato il primo giudice, comprendeva infatti non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso di carattere continuativo, anche se di importo variabile nel tempo, che si ricollegasse alle particolari modalità della prestazione in atto (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali), aggiungendo che rientravano senz'altro in tale parametro di computo le maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo e, altresì,
l'indennità per disagiata sede di cui l'opposto aveva regolarmente goduto, come pacifico tra le parti e comunque confermato dai prospetti paga in atti.
In particolare, quanto all'indennità di sede disagiata, il Tribunale aveva ritenuto che la medesima concorresse a formare la retribuzione globale di fatto, costituendo un'erogazione di miglior favore del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde consentirgli di coprire i costi, altrimenti interamente a suo carico, affrontati per il raggiungimento della ordinaria sede di lavoro dal proprio luogo di residenza.
Nel confermare il proprio precedente indirizzo in materia, il Tribunale aveva osservato che “…
l'indennità di disagiata sede costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli, non solo di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza (costi tra l'altro presunti e forfetizzati
e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro), ma, altresì, di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato”, evidenziando pertanto che ”proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore riconosciuta da a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta, comporta Parte_1 il riconoscimento della natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese, della medesima”, analogamente a quanto accade, in materia di t.f.r. a proposito di somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento ad altra sede, per le quali la Suprema Corte già in diverse occasioni aveva avuto modo di precisare che “qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L, 18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre
2018, n. 22197)”.
Ed analoghe considerazioni, aveva aggiunto il Tribunale, potevano valere nel caso di specie con riferimento anche alla qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva, non a caso definita di disagiata sede, e la sua collocazione nel CCNL tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti
4 anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro, l'indennità di alta montagna e di sottosuolo e quella per maneggio denaro-cauzione, disciplinate dagli articoli 9 e 11 del contratto collettivo, che rendevano evidente che il rimborso della spesa sostenuta dal lavoratore per lo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio nel caso di specie, che non dovrebbe secondo i principi gravare sul datore di lavoro, era stato posto in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, risolvendosi l'erogazione, di tipo continuativo e forfettario, in un adeguamento della retribuzione in considerazione delle condizioni ambientali in cui il dipendente si trovava a prestare la propria attività e d'altronde la stessa società resistente aveva mostrato di attribuire natura retributiva all'emolumento, ai fini del prelievo fiscale previdenziale, come evidenziato dalle buste paga in atti.
Ciò premesso, il Tribunale di Cagliari aveva, quindi, rigettato l'opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo opposto, che aveva dichiarato esecutivo, ritenendo corretti i conteggi prodotti da nella fase monitoria ed accertata perciò la sussistenza del credito dal medesimo vantato nella CP_1 misura complessiva di 7.308,37 € portata nel decreto ingiuntivo, escludendo altresì che potesse trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della società opponente, dato che, dopo l'entrata in vigore della l. n. 92/2012, che aveva fatto venir meno, nella maggior parte dei casi, il beneficio della tutela reale previsto dall'art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e alla luce dei successivi interventi del legislatore (ma così anche per i rapporti disciplinati secondo il D. lg. 23 del 2015), doveva ritenersi che la prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro, nel settore privato, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 92/2012, rimanesse sospesa nel corso del rapporto di lavoro.
Pertanto, aveva concluso il primo giudice, nel caso di il termine di prescrizione quinquennale, CP_1 decorrente, quale data più lontana nel tempo, dal gennaio 2009, non era ancora spirato alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 e da allora doveva intendersi sospeso.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello cui ha resistito Parte_1 Pt_1
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE ha censurato la sentenza impugnata formulando quattro distinti motivi di appello. Parte_1
1) Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la motivazione del primo giudice nella parte in cui, decidendo sull'eccezione di prescrizione, aveva escluso che il credito rivendicato fosse almeno in parte prescritto.
Dopo avere precisato che i crediti per i quali aveva inteso eccepire la prescrizione si riferivano al periodo da gennaio 2009 a dicembre 2013, l'appellante ha osservato che la missiva, a firma del difensore di CP_1 datata 8 maggio 2014, non poteva essere considerata valido atto interruttivo della prescrizione perché genericamente riferita alle “componenti” ed alle “maggiorazioni della retribuzione globale di fatto”, senza ulteriori riferimenti specifici e senza citare l'indennità per disagiata sede che, tecnicamente, non era una maggiorazione retributiva, nè poteva essere desunta o inclusa nell'espressione “componenti della retribuzione globale di fatto” ed in ogni caso che i crediti rivendicati erano comunque prescritti
5 quantomeno nel periodo da gennaio a maggio 2009.
In secondo luogo l'appellante ha criticato l'assunto del giudice secondo cui, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 92/2012, che ha modificato l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, i rapporti di lavoro, anche nelle aziende con oltre quindici dipendenti (come era , non sarebbero più assistiti dalla Parte_1 tutela reale, essendo questa limitata solo ad ipotesi residuali, ragion per cui, si applicherebbe al caso specifico il principio giurisprudenziale secondo cui la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, trattandosi di interpretazione priva di appiglio normativo, tanto più che i crediti, di cui si era eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale, erano maturati antecedentemente all'entrata in vigore della predetta “Legge Fornero”, e che non poteva neppure condividersi la tesi, in base alla quale, visto che la tutela reale, successivamente all'entrata in vigore della riforma, sarebbe riservata solo ad ipotesi residuali, il termine di prescrizione resterebbe sospeso, in costanza di rapporto, anche con riferimento ai crediti non ancora prescritti all'entrata in vigore della citata normativa.
Al contrario, ha sostenuto l'appellante, la reintegrazione nel posto di lavoro resterebbe la regola principale prevista dall'attuale art. 18, rimasta inalterata e solo mitigata dalla tutela indennitaria, che costituirebbe un'eccezione, interpretazione questa più in linea con il dettato della norma ed i principi dell'ordinamento e dalla modifica apportata all''art. 18 della legge 300/70 non discenderebbe quindi la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto che, come affermata dal Tribunale, sarebbe frutto di una ricostruzione giurisprudenziale non prevista dalle norme codicistiche, in contrasto con il principio di tassatività dei casi di sospensione della prescrizione, elencati dagli artt. 2941 e 2942 c.c.
Sotto un altro aspetto, l'appellante ha evidenziato come nel CCNL del settore metalmeccanico applicato al rapporto di lavoro dell'appellato, fossero elencate le condotte sanzionabili sia con provvedimenti di carattere conservativo che espulsivi per i casi più gravi, rispecchiando i dettati dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sottoposti eventualmente al potere di controllo del giudice adito in caso di impugnazione.
Pertanto, ha concluso l'appellante, non era condivisibile l'equiparazione dei dipendenti di imprese con il requisito dimensionale di cui al novellato art. 18, comma 8 della L. 300/70, con i dipendenti di imprese non in possesso di tale requisito e nemmeno poteva invocarsi l'art. 36 Cost., quale divieto di rinunciare ad una retribuzione equa, con il conseguente spostamento della decorrenza della prescrizione alla fine del rapporto di lavoro, in quanto la norma riguarderebbe unicamente le voci retributive contrattuali che formano il minimo costituzionale e non anche le voci aggiuntive, come l'indennità di disagiata sede che costituisce un di più rispetto a quanto previsto come trattamento globale accordabile ad un singolo dipendente, oltre che emolumento privo di natura retributiva.
*
Il motivo di appello è infondato.
La questione della sospensione del termine di prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, a prescindere dal requisito dimensionale, sul presupposto che sia venuto meno, per effetto dell'entrata in
6 vigore della legge 92 del 2012, che ha modificato l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, il beneficio della tutela reale in origine previsto, ha trovato una definitiva soluzione, per il lavoro privato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, in senso contrario alla ricostruzione operata dall'appellante, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246/2022 del 6.09.2022 e n.
1808/2024).
E poiché nel caso di specie la originaria pretesa attiene a crediti di lavoro, azionati nel 2016, dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e in costanza di rapporto, con decorrenza, quale data più lontana, dal mese di gennaio 2009 e fino al mese di dicembre 2013, correttamente il primo giudice, in linea con i citati principi ormai consolidati nella Suprema Corte, ha ritenuto che non fosse ancora spirato, alla data di entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione quinquennale (dal mese di gennaio 2009 alla data di entrata in vigore della l. 92/2012 erano, infatti, decorsi poco più di tre anni)
e che da allora lo stesso dovesse intendersi sospeso fino alla definitiva cessazione del rapporto.
Alla luce di tale ricostruzione diviene, quindi, superfluo esaminare l'ulteriore rilievo mosso dall'appellante al contenuto della missiva inviata alla società, in data 8 maggio 2014, dal difensore del lavoratore, che non avrebbe rilevanza ai fini di interruttivi della prescrizione perché genericamente riferita a componenti e maggiorazioni della retribuzione globale di fatto alle quali sarebbe difficile ricondurre l'indennità per disagiata sede richiesta, che rimane assorbito dalle dirimenti considerazioni sopra riportate in merito alla sospensione della decorrenza del termine di prescrizione fino alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
Il credito oggetto di rivendicazione, riferito al periodo da gennaio 2009 a dicembre 2013, non poteva dirsi prescritto al momento della sua rivendicazione, dovendosi ribadire che il termine di prescrizione quinquennale, come già correttamente affermato dal primo giudice, a partire dal credito maturato in epoca più lontana nel tempo, quello del mese di gennaio 2009, non era ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ed era da allora sospeso.
*
2) Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per avere erroneamente incluso
l'indennità di disagiata sede nel calcolo della retribuzione globale di fatto.
Secondo la società appellante l'indennità di sede disagiata doveva essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge, trattandosi, in realtà, di un'indennità chilometrica, calcolata sulla base delle distanze e delle tabelle ACI all'epoca vigenti, nonché parametrata sul prezzo della benzina, come risultava dei contratti integrativi che l'avevano disciplinata.
L'indennità in questione, corrisposta per giornata di presenza e indipendentemente dal numero di ore
7 di lavoro svolto, ha proseguito l'appellante, è istituto analogo alla trasferta e ha la funzione di compensare il lavoratore che risiede in zona non raggiungibile dai mezzi pubblici, ristorando il medesimo delle spese sostenute, sulla base della distanza, per recarsi sul posto di lavoro e per rientrare presso la propria abitazione.
D'altra parte, ha aggiunto la società appellante, lo stesso giudice di primo grado aveva affermato che l'indennità costituiva un'erogazione di miglior favore diretta a coprire i costi verosimilmente affrontati in dipendenza dell'utilizzazione del mezzo proprio per la copertura del tragitto tra abitazione e posto di lavoro, considerazione che non poteva, però, far propendere per la natura retributiva dell'emolumento in discussione, visto che il tempo per raggiungere dalla propria abitazione la sede di lavoro non rientra nell'attività di lavoro, né va sommato al normale orario di lavoro.
a, quindi, domandato, alla luce delle osservazioni svolte, la restituzione delle somme Parte_1
“eventualmente corrisposte in virtù dei provvedimenti e della sentenza del primo grado di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale interamente valutato”.
*
Il motivo di appello è infondato.
Nel procedere, questa Corte intende richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie recenti sentenze n. 116/2024 in data 5 agosto 2024 e n. 128/2024 in data 3 ottobre 2024 (estensore dott.ssa
EL Coinu).
Con tali sentenze, la Corte, pur consapevole del proprio precedente orientamento sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021 - quello secondo cui l'indennità di disagiata sede, in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici”, non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe quindi natura retributiva – ha già inteso discostarsi dal tale precedente orientamento, peraltro espresso in diversa composizione collegiale, sulla scorta di una differente interpretazione, che qui intende ribadire.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10 (rubricato appunto “Indennità per disagiata sede”), titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore, a mente del quale: “Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati, e che distino almeno 5
Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, quindi, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale, appare
8 rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare la particolare incomodità della prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L., tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa
(l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per “maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene la società appellante, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare
(forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche (la dizione è prevista solo nell'accordo del
19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente) affrontati e indennità corrisposta (ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43, mentre vi erano lavoratori, come risulta dalla scheda allegata all'accordo del 19 giugno 2001, il cui tratto di percorrenza in andata e ritorno superava i 160 Km), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse, comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte di ciascun lavoratore, dell'auto, di un altro mezzo, o di un mezzo comune tra più lavoratori.
Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 18 aprile 2011, sottoscritto il 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i precedenti Accordi integrativi aziendali
9 sottoscritti; considerata la manifestata volontà dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non Pt_3 richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, abbia natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Senza contare che, come risulta dai prospetti paga in atti, la stessa società datrice di lavoro aveva attribuito ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale, come specificato nella “legenda” posta a lato di ciascuna busta paga).
E sono queste le ragioni per cui, pur essendo noto a questo Collegio il precedente orientamento di questa
Corte sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, come già sopra evidenziato, si è giunti alla conclusione che si tratti di interpretazione dalla quale, si ritiene di doversi discostare.
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (cfr. ord. n.
32683/23, n. 32717/2023, n. 32696/2023 e n. 28915/2023) con cui la Suprema Corte ha confermato i suddetti precedenti di questa Corte D'Appello, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
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3) Con il terzo motivo, ha censurato la sentenza impugnata deducendo l'erroneità dei Parte_1 conteggi depositati dalla controparte ed utilizzati dal primo giudice.
L'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale censurando la stessa per avere liquidato in favore di le somme conseguenti all'inclusione nella retribuzione globale di fatto dell'indennità CP_1 di sede disagiata, sulla base di conteggi, depositati dalla controparte ed utilizzati dal primo giudice per la determinazione del quantum della statuizione di condanna, errati sia per i criteri di calcolo che per i parametri di riferimento, deducendo nello specifico che la controparte non aveva tenuto conto dei giorni di effettivo lavoro, indicati nelle buste paga, sulle quali non vi era contestazione.
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Il motivo di appello è infondato.
La contestazione formulata dalla società appellante è del tutto generica, se non con riferimento all'asserita mancata valutazione dei giorni di effettivo lavoro, smentita dal fatto, per quanto di rilievo nel giudizio, che, come risulta dall'esame delle buste paga in atti e dei conteggi depositati dal lavoratore, questi ultimi erano stati elaborati ricalcolando le voci rivendicate mediante inclusione, nella retribuzione globale di fatto utile, anche degli importi percepiti nel corso del rapporto a titolo di indennità di sede disagiata e di maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, come risultanti dagli stessi prospetti paga elaborati dal datore di lavoro e secondo i criteri previsti dal CCNL di settore applicato al rapporto.
D'altra parte, la società appellante non ha ritenuto di procedere ad un esame compiuto dei detti importi e a contestare gli stessi nello specifico ed in raffronto alle buste paga utilizzate, cosicché, una volta che il Collegio ha disatteso la ricostruzione offerta dalla società medesima in merito alla natura di rimborso spese dell'indennità di sede disagiata e ha ritenuto, come detto, in conformità a quanto reputato dal
Tribunale, la correttezza dei conteggi depositati da in dalla fase monitoria, non può che giungersi CP_1 alla conclusione che spettano al lavoratore indicato gli importi di 7.308,37 lordi già liquidati dal primo giudice.
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4) Con il quarto motivo di appello, ha lamentato la mancata ammissione degli Parte_1 incombenti istruttori, da parte del Tribunale, in particolare nella parte seguente: “Senza che si intenda invertire l'onere di legge, chiede che venga ammesso interrogatorio formale al ricorrente e prova per testi sulle circostanze di fatto sucapitolate ai punti 1° (a-b-c-d), 2° (a-b-c) e 3° (b), nonché sulle altre che si riterrà..”.
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Il motivo di appello è infondato.
Premesso che l'appellante non ha precisato quale risultato favorevole alle proprie tesi difensive sarebbe derivato dall'espletamento dei mezzi di prova indicati e considerata la inammissibilità della deduzione di prova nella parte in cui (“nonché sulle altre che si riterrà”) la parte opponente, attuale appellante, aveva
11 inteso lasciare al giudice la selezione delle ulteriori circostanze di fatto su cui espletare la prova, le circostanze di fatto dedotte nei punti 1, tra cui “l''indennità di turno è stata disciplinata dall'accordo integrativo aziendale in data 12 giugno 2006 (doc. 2)” e 2, tra cui “l'indennità di sede disagiata che ha sostituito il rimborso chilometrico, è stata regolata dagli accordi integrativi aziendali in data 19 giugno 2001, 17 novembre
2008 e 18 Aprile 2011, con incrementi considerevoli in progressione (docc. 3- 5)”, al pari delle altre circostanze a seguire, risultano in parte incontestate ed in parte documentali e valutative con conseguente inammissibilità dalla relativa deduzione istruttoria, nè risulta contestata dal lavoratore la circostanza dedotta nel capo 3, che ha ad oggetto il requisito dimensionale dell'azienda.
Alla luce di tali complessive considerazioni non resta, quindi, al collegio che rigettare l'appello proposto da e confermare la sentenza impugnata. Parte_1
Per completezza va peraltro detto, quanto alla domanda restitutoria proposta dalla società appellante, che, con ordinanza pronunziata all'udienza del 21 giugno 2017, il primo giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, cioè sino alla concorrenza dell'inferiore importo di 7.253,68 €, oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli diritti, rispetto a quello portato nel decreto ingiuntivo opposto, dal quale aveva cautelativamente escluso l'importo maturato in epoca anteriore al maggio 2009, quantificato in 54,69 € lordi, di cui era controversa la prescrizione, poi correttamente riconosciuto come dovuto in sentenza, perché ritenuto non prescritto.
Le differenti pronunce succedutesi nel tempo in ordine alla natura dell'indennità di sede disagiata, giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1 dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 228 del 2012.
Cagliari, 14 novembre 2025
La Presidente relatrice
IA UI AR
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