Art. 9. 1. Presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa e' istituito, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, un collegio dei revisori dei conti ai sensi dell' articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 .
2. In prima applicazione della presente legge sono confermati nella carica di revisori dei conti gli attuali componenti il collegio dei revisori dei conti della Scuola superiore di studi e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117 .
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 98 del D.P.R. n. 371/1982 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria) e' il seguente:
"Art. 98 (Revisori dei conti). - Presso l'Universita', con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:
un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza, designato dal Presidente della Corte dei conti; due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria, scelti in casi motivati anche tra personale collocato a riposo di specifiche capacita'.
Il collegio dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Con lo stesso decreto e' stabilito il compenso annuo spettante ai revisori a carico dal bilancio universitario, da determinarsi sentito il Ministero del tesoro.
Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione nonche' i bilanci ad esso allegati ai sensi del precedente art. 3, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa; in particolare redige apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione rettorale, nonche' relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione.
Nelle determinazioni del collegio, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
I regolamenti delle singole Universita' potranno prevedere l'obbligatorieta' della presenza dei revisori alle riunioni del consiglio di amministrazione".
- Il titolo della legge n. 117/1967 e' trascritto nelle note all'art. 1.
2. In prima applicazione della presente legge sono confermati nella carica di revisori dei conti gli attuali componenti il collegio dei revisori dei conti della Scuola superiore di studi e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117 .
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 98 del D.P.R. n. 371/1982 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria) e' il seguente:
"Art. 98 (Revisori dei conti). - Presso l'Universita', con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:
un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza, designato dal Presidente della Corte dei conti; due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria, scelti in casi motivati anche tra personale collocato a riposo di specifiche capacita'.
Il collegio dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Con lo stesso decreto e' stabilito il compenso annuo spettante ai revisori a carico dal bilancio universitario, da determinarsi sentito il Ministero del tesoro.
Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione nonche' i bilanci ad esso allegati ai sensi del precedente art. 3, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa; in particolare redige apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione rettorale, nonche' relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione.
Nelle determinazioni del collegio, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
I regolamenti delle singole Universita' potranno prevedere l'obbligatorieta' della presenza dei revisori alle riunioni del consiglio di amministrazione".
- Il titolo della legge n. 117/1967 e' trascritto nelle note all'art. 1.