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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 853/2023
All'udienza del 14.1.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice, dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro N.R.G. 853/2023 promossa da
(C.F.: ) con gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1 C.F._1
Santonicola parte ricorrente contro
[...]
Controparte_1
[...] difeso e rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa Angelica
De Rubertis parte resistente
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione
e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. Previa disapplicazione del
D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude
i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro
500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA
e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art.
93 c.p.c..
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della
Corte di Giustizia, in via di interpreta-zione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–
451/21: Nella ipotesi in cui non disponga la sospensione del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito: 1. (accertare e dichiarare) l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto preteso per il periodo antecedente al 20.12.2018 per decorso del termine quinquennale;
3.in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 12.12.2023, i procuratori del ricorrente Parte_1
esponevano: che il ricorrente è docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore
[...]
“Giovanni Falcone” di Asola (MN) dal 01.09.2023, avendo precedentemente instaurato e portato a compimento, presso il medesimo Istituto, rapporti di lavoro a tempo determinato nei n. 5 anni antecedenti, ossia per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tutti con contratti aventi scadenza al 31.8 di ciascun anno scolastico;
Tanto premesso, parte ricorrente rilevava l'illegittimità del mancato riconoscimento della carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
invocava, al riguardo, la pronuncia del C.d.S. (segnatamente, sentenza n 1842/2022), l'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI sezione della Corte di Giustizia
Europea che ha riconosciuto anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la cd. “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e la sopravvenuta sentenza n. 29961/2023, della Corte di
Cassazione depositata in data 27.10.2023 in relazione al rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. effettuato dal Tribunale di Taranto, pronuncia che ha consentito di chiarire, in via definitiva,
l'equiparazione, ai fini della spettanza della carta del docente, tra personale docente assunto a tempo indeterminato e personale supplente.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva la parziale prescrizione del Controparte_1 diritto e comunque l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando, in particolare, che il differente regime appare giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court, ma un vincolo al relativo utilizzo.
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza del 14.1.2025 di cui si disponeva la trattazione con le modalità di cui all'art. 127- bis c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulla nota scritta depositata da parte ricorrente e sulle istanze e conclusioni comunque formulate dalle parti.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di cui al prosieguo.
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13 .07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Tale conclusione, come anticipato, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. E così, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, richiamata da parte ricorrente, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_3
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi €
500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ancora più recentemente, della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “ (…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .
Vi è da aggiungere che, in data 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 ed ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto al fatto che la Carta Docenti sia stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che parte ricorrente chiede l'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 legge 107/2015 per l'importo nominale di € 500,00 annui, negli stessi termini in cui è riconosciuta a personale a tempo indeterminato: pertanto, ogni disquisizione ed eccezione del sul punto perde valore. CP_1
Inoltre, l'eccezione di parziale prescrizione con specifico riferimento all'a.s. 2018/2019 sollevata dal
è in ogni caso infondata in quanto il ricorrente ha interrotto la prescrizione con diffida CP_1 inviata in data 7.7.2023 (doc. n. 2 di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, considerato che la parte ricorrente non è fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze essendo stata immessa in ruolo, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto di a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, Parte_1 quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo Controparte_1 complessivo di € 2.500,00 tramite il sistema della Carta Elettronica.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara il diritto di di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il
[...]
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo Controparte_1 complessivo di € 2.500,00 tramite il sistema della Carta Elettronica;
pone a carico del le spese di lite sostenute dal ricorrente, spese Controparte_1 che liquida in complessivi euro 1.030,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A., da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Mantova, 14.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 853/2023
All'udienza del 14.1.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice, dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro N.R.G. 853/2023 promossa da
(C.F.: ) con gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1 C.F._1
Santonicola parte ricorrente contro
[...]
Controparte_1
[...] difeso e rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa Angelica
De Rubertis parte resistente
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione
e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. Previa disapplicazione del
D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude
i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro
500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA
e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art.
93 c.p.c..
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della
Corte di Giustizia, in via di interpreta-zione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–
451/21: Nella ipotesi in cui non disponga la sospensione del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito: 1. (accertare e dichiarare) l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
2. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto preteso per il periodo antecedente al 20.12.2018 per decorso del termine quinquennale;
3.in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 12.12.2023, i procuratori del ricorrente Parte_1
esponevano: che il ricorrente è docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore
[...]
“Giovanni Falcone” di Asola (MN) dal 01.09.2023, avendo precedentemente instaurato e portato a compimento, presso il medesimo Istituto, rapporti di lavoro a tempo determinato nei n. 5 anni antecedenti, ossia per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tutti con contratti aventi scadenza al 31.8 di ciascun anno scolastico;
Tanto premesso, parte ricorrente rilevava l'illegittimità del mancato riconoscimento della carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
invocava, al riguardo, la pronuncia del C.d.S. (segnatamente, sentenza n 1842/2022), l'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI sezione della Corte di Giustizia
Europea che ha riconosciuto anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la cd. “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e la sopravvenuta sentenza n. 29961/2023, della Corte di
Cassazione depositata in data 27.10.2023 in relazione al rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. effettuato dal Tribunale di Taranto, pronuncia che ha consentito di chiarire, in via definitiva,
l'equiparazione, ai fini della spettanza della carta del docente, tra personale docente assunto a tempo indeterminato e personale supplente.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva la parziale prescrizione del Controparte_1 diritto e comunque l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando, in particolare, che il differente regime appare giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court, ma un vincolo al relativo utilizzo.
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza del 14.1.2025 di cui si disponeva la trattazione con le modalità di cui all'art. 127- bis c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulla nota scritta depositata da parte ricorrente e sulle istanze e conclusioni comunque formulate dalle parti.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di cui al prosieguo.
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13 .07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Tale conclusione, come anticipato, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. E così, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, richiamata da parte ricorrente, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_3
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi €
500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ancora più recentemente, della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “ (…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .
Vi è da aggiungere che, in data 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 ed ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto al fatto che la Carta Docenti sia stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che parte ricorrente chiede l'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 legge 107/2015 per l'importo nominale di € 500,00 annui, negli stessi termini in cui è riconosciuta a personale a tempo indeterminato: pertanto, ogni disquisizione ed eccezione del sul punto perde valore. CP_1
Inoltre, l'eccezione di parziale prescrizione con specifico riferimento all'a.s. 2018/2019 sollevata dal
è in ogni caso infondata in quanto il ricorrente ha interrotto la prescrizione con diffida CP_1 inviata in data 7.7.2023 (doc. n. 2 di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, considerato che la parte ricorrente non è fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze essendo stata immessa in ruolo, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto di a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, Parte_1 quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo Controparte_1 complessivo di € 2.500,00 tramite il sistema della Carta Elettronica.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara il diritto di di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il
[...]
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo Controparte_1 complessivo di € 2.500,00 tramite il sistema della Carta Elettronica;
pone a carico del le spese di lite sostenute dal ricorrente, spese Controparte_1 che liquida in complessivi euro 1.030,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A., da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Mantova, 14.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni