Sentenza 22 luglio 1999
Massime • 1
In deferimento del giuramento suppletorio è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che non è censurabile in sede di legittimità il mancato deferimento, anche in caso di espressa richiesta della parte e di assenza di motivazione in proposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7886 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. relatore
Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT IR, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma, 4 presso l'avv. Giovanni Rabacchi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON LD, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, 114 presso l'avv. Cesare Berti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del tribunale di Terni n. 17/97 del 9.12.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/04/99 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Boselli;
uditi gli avv.ti Giovanni Rabacchi e Cesare Berti che hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento e per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Terni rigettava, con sentenza 9.12.1996, l'appello proposto da VA IR contro la sentenza 6.05.1994 con la quale il pretore di Terni, sezione distaccata di Amelia, aveva disposto, in parziale accoglimento della domanda proposta da EO LD, la reintegra di questi nel possesso del terreno contraddistinto dalle particelle 56 e 97 del foglio 52 NCT del Comune di Amelia. Per l'essenziale il tribunale riteneva infondate le censure mosse dalla VA alla consulenza tecnica d'ufficio;
inammissibili le "richieste istruttorie" della stessa, in quanto sia tardive che irrilevanti;
e che oggetto della compravendita, intervenuta tra le parti, fosse soltanto la particella n. 42 e non anche le particelle nn. 56 e 97.
Contro la sentenza VA IR ricorre per cassazione con quattro motivi.
EO LD resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo, intimamente connessi, denunciando violazione degli artt. 244, 288 e segg., 356 c. I c.p.c., 2721, 2724 n. 1, 2725, 2733 c. II, 2736 n. 2 c.c. (primo motivo); artt. 61 c. I e 196 c.p.c. (secondo motivo); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto inammissibile la prova per testimoni sul rilievo del contrasto con la querela del EO e della corrispondenza intercorsa tra le parti: "documenti del tutto estranei alla previsione normativa che commina l'inammissibilità"; lamenta, inoltre, che non sia stato ammesso "l'interrogatorio formale ... deducibile e ammissibile in ogni stato e grado del giudizio" e sia stato "omesso ogni esame della richiesta di giuramento suppletorio";
e questo benché "le ricevute di pagamento" costituissero "principio di prova scritta sulla cessione del possesso" e il "trasferimento della proprietà, quanto meno, a dimostrare l'acquisto del possesso delle particelle 56 e 97" potesse avvenire, oltre che con atto pubblico, anche con scrittura privata.
Con parte del quarto motivo, denunciando violazione dell'art.1538 c.c., "motivazione omessa e carente", la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che oggetto della compravendita, per atto pubblico 15.10.86, fosse solo la particella 42, mentre ne costituivano oggetto anche le particelle 56 e 97. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Il tribunale ha ritenuto smentito l'assunto della VA (in ordine alla realizzazione della recinzione in virtù di un preteso accordo con controparte) dalla querela sporta dal EO contro la stessa - proprio con riferimento alla intrapresa recinzione - nonché da "tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti" relativamente all'opera medesima. Ha, conseguentemente, ritenuto irrilevanti le prove per interrogatorio e testi dedotte dalla VA a sostegno di assunto che risultava già univocamente confutato dalle prove documentali acquisite.
L'impugnata sentenza si regge, pertanto, sul punto, su motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori giuridici. Quanto, poi, al "principio di prova scritta" (in ordine al trasferimento del possesso a proprio favore anche delle particelle 56 e 97) che la ricorrente pretende desumere dalle "ricevute di pagamento", nonché al preteso trasferimento della proprietà delle particelle medesime, addotto sulla base del rogito di acquisto (oltre che sulla base della "scrittura privata" integrata dalle ricevute suddette), va rilevato che le censure, proposte al riguardo, involgono una 'quaestio facti', quale, appunto, la interpretazione del contratto di compravendita e delle "ricevute di pagamento" da parte del giudice del merito: valutazione che, trovandosi svolta, nell'impugnata sentenza, nel rispetto dei canoni di ermeneutica e con motivazione sufficiente e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di leggittimità.
Inaccoglibile è, infine, pure la doglianza di omessa ammissione del giuramento suppletorio, il cui defermento è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr. sentenze nn. 7580/86, 3672/87, 5925/94, 6917/95, 2749/96). Con il terzo e parte del quarto "motivo, denunciando violazione degli artt. 61 c. I e 196 c.p.c., "motivazione omessa e carente", la ricorrente si duole che il tribunale non abbia disposto nuova consulenza tecnica per accertare "consistenza, ubicazione, conformazione e estensione del terreno compravenduto" ed abbia "condiviso acriticamente le conclusioni del CTU", senza prendere in esame le proprie censure.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Quanto alla prima censura, basti rilevare che il potere del giudice del merito di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica ha carattere meramente discrezionale, così che il suo mancato esercizio, anche se non motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
Per il rimanente, il giudice del merito, contrariamente a quanto adduce la ricorrente, nell'aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ha valutato criticamente le opinioni dallo stesso espresse, pure prendendo in considerazione le censure svolte dalla parte.
Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento che liquida, quanto alle spese vive in lire 267.400, oltre lire 2.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999