Sentenza 25 maggio 2004
Massime • 1
L'omessa risposta del datore di lavoro alle richieste di informazioni da parte dell' Ispettorato del lavoro integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, anche quando la stessa non sia stata rivolta al datore di lavoro personalmente, in quanto è sufficiente che la richiesta venga notificata alla sede della ditta perché sia comunque conoscibile dal legale rappresentante di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2004, n. 28701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28701 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/05/2004
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 1084
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 42052/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'MB CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Messina in data 5.06.2002 con cui è stato condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 628/1961;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. CONSOLO Santi, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
OSSERVA
Con sentenza in data 5.06.2002 il Tribunale di Messina condannava D'MB CE alla pena dell'ammenda perché, legalmente richiesto - quale titolare della ditta Associazione industriali della Provincia di Messina - dall'Ispettorato del lavoro di fornire documenti e notizie in materia di lavoro e di previdenza sociale, non le forniva. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
- mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità avendo il giudice affermato soltanto che "il fatto materiale... è pacifico ed emerge chiaramente dalla deposizione del teste OL LO ed omesso di considerare che egli non era presente nella sede al momento dell'accesso, sicché la richiesta non era "legale", nei termini richiesti dalla norma e, quindi, non operava nei suoi confronti;
- violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato poiché, nella specie, non sussisteva rapporto di lavoro dipendente tra l'Associazione industriali e il signor RU, sicché doveva escludersi l'esercizio dei poteri di vigilanza riconosciuti dalla legge all'Ispettorato;
- violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta tipica della disposizione penale che si presume violata che contempla il fatto di chi ometta di fornire notizie e non anche l'omessa esibizione di documenti richiesti dagli ispettori, la cui facoltà di richiedere documenti è collegata esclusivamente alle indagini di polizia amministrativa previste dall'art. 8 del d.P.R. n. 520/1955;
- violazione di legge in ordine all'omessa declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 758/1994 poiché risultava provato che l'Associazione industriali aveva osservato la procedura di regolarizzazione inviandoli 20.07.2001 quanto richiesto con verbale ispettivo del 3 luglio 2001. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Va premesso che, attenendo la richiesta di notizie, ancorché formulata dall'ispettorato del lavoro come richiesta di documenti, a violazioni alle leggi sui rapporti di lavoro e sulle assicurazioni sociali, la mancata risposta costituisce il reato contestato e non violazione dell'art. 11 del d.P.R. 19 marzo 1955 n. 520, perché, in tal caso, "l'indagine assume valore strumentale rispetto alla necessità di controllo, che il legislatore ha sanzionato penalmente, per la loro maggiore rilevanza sociale e rientra nelle ipotesi di esclusione dalla depenalizzazione di cui all'art. 34 legge n. 689 del 1981" (Cass. Sez. 3^, n. 1365/1994, Saitta, RV. 196494).
Nella specie, il giudice ha implicitamente accertato la natura degli accertamenti svolti dall'Ispettorato del lavoro presso la ditta de qua ritenendo che l'omessa risposta riguardi violazioni alle norme sopraindicate.
Ricorrendo tale presupposto, ne consegue che è irrilevante la sussistenza o no di un rapporto di lavoro dipendente perché le notizie richieste miravano esclusivamente a tale verifica da parte dell'autorità di controllo.
Per la sussistenza del reato, che ha carattere permanente, non occorre che la richiesta di notizie sia data personalmente al legale rappresentante della ditta.
Se il datore di lavoro è una società, destinatario della notifica è il suo legale rappresentante, sicché la notifica è regolare quando la richiesta pervenga alla sede legale perché, in tal caso, il rappresentante legale è posto in condizione di conoscerla e di ottemperare a quanto richiesto.
Non è, invece, richiesto che altra notifica sia eseguita alla persona fisica perché gli amministratori preposti alla gestione si identificano con i soggetti primari destinatali delle comunicazioni attinenti agli adempimenti richiesti per la regolarizzazione delle violazioni commesse nello svolgimento del loro incarico. Va, poi, rilevata, l'infondatezza del motivo relativo alla regolarizzazione della violazione ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 che attiene a contravvenzioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, del tutto estranee alla materie cui attengono i controlli di competenza dell'Ispettorato del lavoro. Quanto alla prescrizione, va ribadito che, quando sia previsto un termine per l'adempimento, il reato si perfeziona alla scadenza di detto termine e si protrae per tutto il tempo in cui il destinatario omette volontariamente di adempiere (Cass. Sez. 3^, n. 13406/2000, Dami, RV. 219090).
La permanenza cessa o con l'osservanza della disposizione o con il decreto penale di condanna o con la sentenza di primo grado (Cass. Sez. 3^, n. 753/1997, Saracino, RV. 207639), sicché il reato non è prescritto.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004