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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1033/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6026/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 584/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 10 e pubblicata il 17/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20171T005298000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 584/10/2021 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo in data 25 novembre 2020.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
In data 27 febbraio 2023 il giudizio veniva sospeso sino alla data del 10 luglio 2023 per consentire all'appellante, come richiesto dalla stessa, di aderire alla definizione agevolata della controversia.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che il procedimento, sospeso in data 27 febbraio 2023 sino alla data del 10 luglio 2023, non è stato riassunto nel termine di sei mesi da tale ultima data stabilito dall'art. 43 comma 1 D.Lgs. n.
546/1992 allora in vigore.
Giusta il disposto del successivo art. 45 D.lgs. 546/1992, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto
(cfr. Cass. 16 novembre 2018 n. 29569 secondo cui, infatti, “nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione dello stesso non determina la cessazione del contendere, bensì
l'estinzione per inattività delle parti, che può essere dichiarata anche d'ufficio ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992”) e le relative spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, pronunziando sull'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
n. 584/10/2021 resa il 25 novembre 2020, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6026/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 584/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 10 e pubblicata il 17/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20171T005298000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 584/10/2021 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo in data 25 novembre 2020.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
In data 27 febbraio 2023 il giudizio veniva sospeso sino alla data del 10 luglio 2023 per consentire all'appellante, come richiesto dalla stessa, di aderire alla definizione agevolata della controversia.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che il procedimento, sospeso in data 27 febbraio 2023 sino alla data del 10 luglio 2023, non è stato riassunto nel termine di sei mesi da tale ultima data stabilito dall'art. 43 comma 1 D.Lgs. n.
546/1992 allora in vigore.
Giusta il disposto del successivo art. 45 D.lgs. 546/1992, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto
(cfr. Cass. 16 novembre 2018 n. 29569 secondo cui, infatti, “nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione dello stesso non determina la cessazione del contendere, bensì
l'estinzione per inattività delle parti, che può essere dichiarata anche d'ufficio ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992”) e le relative spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, pronunziando sull'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
n. 584/10/2021 resa il 25 novembre 2020, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente