Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4310/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4310/2021, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio” e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Malerba, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- RICORRENTE-
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco D'Elia, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- RESISTENTE-
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 14.05.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 17.05.2021 esponeva: - che aveva contratto matrimonio Parte_1 con in data 25.10.2010 con rito civile e che dalla loro unione non erano nati figli;
- CP_1 che con ricorso del 30.06.2017 chiedeva la separazione dalla moglie e che il giudizio si concludeva con sentenza n. 1127/2020 la quale prevedeva a suo carico un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili;
- che avverso la sentenza veniva proposto appello, il quale era ancora sub iudice; - che aveva interesse a che non fosse previsto a suo carico alcun assegno di divorzio in quanto, quale imprenditore agricolo, aveva patito le conseguenze negative della pandemia;
- che il matrimonio era stato celebrato quando la resistente aveva già 49 anni e che, dopo le nozze, la aveva deciso unilateralmente di CP_1 abbandonare la propria occupazione;
- che la ex moglie godeva dei proventi che percepiva dall'assistenza ai genitori anziani;
- che non vi era alcun motivo per ritenere che la moglie non fosse nelle oggettive condizioni di procurarsi i mezzi di sostentamento;
- che il matrimonio era durato pochissimo, in quanto già dopo otto mesi la convivenza cessava in quanto la resistente decideva di rientrare nell'abitazione dei propri genitori;
- che aveva cospicui debiti e pochi guadagni, come si sarebbe potuto evincere da un'indagine della Guardia di Finanza;
- che, a causa di un precedente matrimonio, provvedeva a pagare in favore della prima moglie e della figlia circa € 500,00 mensili.
Tanto premesso concludeva chiedendo lo scioglimento del matrimonio con revoca di ogni onere economico a suo carico ed in favore della resistente;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 24.06.2021 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa depositata in data 28.09.2021 si costituiva a sua volta CP_1 rappresentando: - che la sentenza di separazione veniva appellata e il procedimento di impugnazione veniva definito con sentenza n. 754/2021 la quale confermava le condizioni statuite in primo grado;
- che le argomentazioni del per escludere la previsione di un assegno divorzile in suo favore Pt_1
1
- che aveva lasciato il lavoro per espressa richiesta del marito e non era in grado di trovare un'occupazione per motivi oggetti in quanto gravemente malata, già sessantenne e fuori dal mondo del lavoro da diversi anni;
- che era andata dai genitori, poco dopo il matrimonio, in quanto aveva necessità di cura ed assistenza continua, in quanto gravemente malata, ed il marito non aveva avuto intenzione di aiutarla;
- che il ricorrente non aveva mai provveduto spontaneamente al versamento del contributo di mantenimento previsto a suo carico, mettendola in gravi difficoltà; - che le doveva essere riconosciuto un assegno divorzile in quanto non aveva redditi e non poteva procurarseli;
- che la situazione economica del era ben più florida di quanto appariva, come evidenziato anche nella sentenza di CP_1 separazione e della successiva sentenza di appello.
Tanto premesso concludeva chiedendo la previsione di un assegno divorzile in suo favore pari ad €
1.000,00 mensili, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza presidenziale del 5.10.2021, a seguito dell'ascolto delle parti, venivano emessi i provvedimenti a carattere provvisorio con previsione di un assegno in favore della resistente di € 400,00 mensili.
Con sentenza parziale del 7.06.2022 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, con contestuale ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle questioni a contenuto economico.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e relazione redatta dalla Guardia di Finanza competente.
All'udienza del 14.05.2024, svolta con modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Veniva, dunque, disposta la trasmissione degli atti al PM in sede, che esprimeva parere favorevole.
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In primo luogo, deve darsi atto che con sentenza n. 1704/2022 dell'08.06.2022 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Pertanto, l'unica questione che deve essere trattata riguarda il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale l'assegno divorzile, il cui fondamento sarebbe da ravvisare nella cosiddetta solidarietà post-coniugale, avrebbe una natura prevalentemente assistenziale, nel senso che il criterio attributivo dello stesso sarebbe costituito dalla mancanza, da parte dell'ex coniuge divorziato, di mezzi adeguati a permettere a quest'ultimo di possedere una certa autosufficienza economica. Parimenti, anche lo scopo perequativo-compensativo deve essere soddisfatto dal predetto emolumento, inteso come riconoscimento del ruolo e del contributo fornito all'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione economica attuale
["all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; (Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018, Rv. 650267 - 02)].
Ora, nel caso di specie e in merito alla finalità compensativa del richiesto assegno divorzile, risulta accertato, sia nella sentenza di primo grado di separazione che nella successiva sentenza di appello, che
2 la resistente ha lasciato il lavoro, su esplicita indicazione del ricorrente, a seguito della contrazione del matrimonio. Inoltre, rispetto alla finalità assistenziale, risulta acclarato che la resistente non percepisce alcun reddito (fatta eccezione per il solo reddito di cittadinanza percepito per breve tempo), ha un'età per la quale risulta difficile reinserirsi nel mondo del lavoro (sessantatré anni) ed ha diverse patologie, anche piuttosto gravi, che non le consentono di dedicarsi a lavori usuranti.
Di contro, il nonostante dichiari redditi risibili, è proprietario di numerosi beni immobili Pt_1
(sia terreni che fabbricati), è intestatario di diversi rapporti bancari, è proprietario di due vetture di grossa cilindrata ed ha alienato nel 2019 un fabbricato per € 119.278,40, benché in comproprietà con altri.
Inoltre, la circostanza che il abbia redditi superiori rispetto a quelli dichiarati risulta Pt_1 circostanza accertata sia in sede di separazione che nella successiva sentenza della Corte d'Appello, non avendo il resistente dato prova, nel presente giudizio, di modifiche rilevanti della propria situazione finanziaria rispetto al periodo già vagliato con sentenze definitive (“le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18196 del 16/09/2015, Rv. 637220 - 01).
Dunque, in ragione del reddito presunto del ricorrente, dello stato di disoccupazione della resistente, dell'età e delle patologie sofferte, l'importo a titolo di assegno divorzile previsto in sede di ordinanza presidenziale, ossia € 400,00 mensili, può essere confermato;
tale importo sarà versato dal ricorrente entro il giorno 5 del mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi in considerazione della scarsa attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso del 17.05.2021 da ogni diversa istanza, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Da atto della sentenza di scioglimento del matrimonio resa tra le parti dal Tribunale di Lecce ed avente n. 1704/2022 dell'08.06.2022;
2) pone a carico di a titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00 da versare in Parte_1 favore di entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici CP_1
ISTAT;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che quantifica Parte_1 in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%;
Lecce, 3.01.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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