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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/10/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3478/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. LUZZANI CRISTINA Parte_1
e
COLO' OSVALDO, con l'Avv. UGOLINI MARIA FIORELLA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come note di trattazione scritta.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. COLO' DO e la Sig.ra premesso che dalla loro Parte_1 relazione sentimentale è nata, in data 21.09.2012, la figlia , con Persona_1 ricorso depositato il 24.07.2025 esponevano che il Tribunale di Trento, con provvedimento del 24.09.2014, r.g. 2874/2014, aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia con residenza e collocazione prevalente della stessa presso la madre;
aveva regolamentato il diritto di visita del padre e statuito il contributo paterno al mantenimento della figlia.
I ricorrenti esponevano che, per le mutate esigenze di vita, già dai mesi successivi al provvedimento del 2014 avevano adeguato di comune accordo le diposizioni giudiziali e, pertanto, chiedevano, ex art.473 bis 47 e 473 bis 51 c.p.c., che il Tribunale di Trento modificasse le condizioni di affidamento e mantenimento di cui al provvedimento del 24.09.2014, r.g. 2874/2014 V.G., accogliendo le seguenti conclusioni:
1) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente e residenza presso la madre in un'abitazione di proprietà della stessa, ove entrambe si sono già trasferite da giugno 2024. La casa familiare, di proprietà del sig. , rimane nella sua esclusiva Per_1 disponibilità.
2) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore resta Persona_1 regolamentata a norma dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., nel senso che i genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni naturali della stessa mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dai genitori anche separatamente.
3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna e, più in generale, i riferimenti parentali.
4) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo nel Per_1 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 350,00 rivalutabili annualmente e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
Le parti riconoscono che la determinazione della misura dell'assegno mensile a carico del padre è frutto di una lunga e attenta valutazione da parte degli stessi e tiene conto unitariamente delle condizioni patrimoniali, finanziarie e reddituali dei ricorrenti, attuali e degli ultimi 3 anni. Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute al 60% dal padre ed al 40% dalla madre.
Le detrazioni per i figli a carico saranno fruite nella misura del 50% da ciascun genitore e le spese straordinarie saranno portate in detrazione in misura corrispondente alla concreta partecipazione di ciascun genitore. L'assegno unico e le altre previdenze pubbliche, nessuna esclusa, saranno percepite e trattenute esclusivamente dalla signora Pt_1
Pag. 2 di 5 Le spese straordinarie che il protocollo del CNF indica come spese straordinarie da concordare dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori se superano l'importo di euro 100,00, salva l'urgenza di provvedere. Il genitore che abbia affrontato la spesa straordinaria potrà chiedere il rimborso di quanto gli spetta previa presentazione di giustificativo di pagamento e l'altro dovrà rimborsarlo entro 8 giorni. Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico oppure e-mail), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa ed il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il ricorso e la sentenza titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate. Ai fini dell'individuazione della ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie e tra quelle che richiedono il preventivo accordo, i ricorrenti si obbligano reciprocamente a fare riferimento al Protocollo C.N.F., che sottoscritto dagli stessi, viene allegato al presente ricorso (doc. 11).
5) I ricorrenti hanno concordemente fissato come segue il diritto di visita del padre, che tiene conto del fatto che lo stesso svolge un lavoro stagionale nel settore turistico da marzo/aprile a ottobre/novembre di ogni anno. Nel periodo in cui è in disoccupazione, il padre terrà con sé la figlia minore due fine settimana al mese alternati, dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale da individuare tenendo conto anche degli impegni, scolastici e non, della figlia. Nel periodo in cui lavora, il padre terrà con sé la figlia nel giorno libero.
6) I ricorrenti si obbligano reciprocamente sin d'ora a dividere tra loro i viaggi per gli spostamenti di da un domicilio all'altro quando la stessa non può Per_1 usare mezzi pubblici: in particolare, quando non vi è il mezzo pubblico che copre l'intera tratta, la madre accompagnerà la figlia all'andata fino a Storo (ove la stessa può prendere la corriera) mentre il padre riaccompagnerà la figlia al rientro fino a casa della madre (o alla fermata della corriera che conduce fino a Condino).
Ove possibile, le vacanze di Pasqua e Natale saranno divise fra i genitori, con i giorni di Pasqua e Natale alternati di anno in anno. Le spese per le vacanze con la figlia saranno sostenute per intero dal genitore accompagnatario, esclusa sin d'ora ogni forma di compartecipazione dell'altro genitore.
Pag. 3 di 5 Eventuali viaggi al di fuori del territorio italiano dovranno essere obbligatoriamente concordati tra i genitori. I genitori si impegnano a riconoscersi comunque una reciproca elasticità nell'individuare all'occorrenza giorni e/o orari diversi di visita in dipendenza degli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambi, degli impegni, scolastici e non, della minore, di eventuali ricorrenze o feste familiari. 7) Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o alle carte d'identità valide per l'espatrio per la minore e per loro medesimi consentendo altresì che ciascuno genitore possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
8) Le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti, nel senso che ognuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio legale.
9) I ricorrenti dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione economico- patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti. Le parti chiedevano di essere autorizzati al deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale. Il Presidente con provvedimento del 28.08.2025 assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
I ricorrenti, in data 01.10.2025, depositavano i documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre della figlia non contrasta con l'interesse della stessa, né vi è motivo Persona_1 di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica del provvedimento del 24.09.2014, r.g. 2874/2014 del Tribunale di Trento, come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Pag. 4 di 5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3478/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. LUZZANI CRISTINA Parte_1
e
COLO' OSVALDO, con l'Avv. UGOLINI MARIA FIORELLA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come note di trattazione scritta.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. COLO' DO e la Sig.ra premesso che dalla loro Parte_1 relazione sentimentale è nata, in data 21.09.2012, la figlia , con Persona_1 ricorso depositato il 24.07.2025 esponevano che il Tribunale di Trento, con provvedimento del 24.09.2014, r.g. 2874/2014, aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia con residenza e collocazione prevalente della stessa presso la madre;
aveva regolamentato il diritto di visita del padre e statuito il contributo paterno al mantenimento della figlia.
I ricorrenti esponevano che, per le mutate esigenze di vita, già dai mesi successivi al provvedimento del 2014 avevano adeguato di comune accordo le diposizioni giudiziali e, pertanto, chiedevano, ex art.473 bis 47 e 473 bis 51 c.p.c., che il Tribunale di Trento modificasse le condizioni di affidamento e mantenimento di cui al provvedimento del 24.09.2014, r.g. 2874/2014 V.G., accogliendo le seguenti conclusioni:
1) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente e residenza presso la madre in un'abitazione di proprietà della stessa, ove entrambe si sono già trasferite da giugno 2024. La casa familiare, di proprietà del sig. , rimane nella sua esclusiva Per_1 disponibilità.
2) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore resta Persona_1 regolamentata a norma dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., nel senso che i genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni naturali della stessa mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dai genitori anche separatamente.
3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna e, più in generale, i riferimenti parentali.
4) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo nel Per_1 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 350,00 rivalutabili annualmente e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
Le parti riconoscono che la determinazione della misura dell'assegno mensile a carico del padre è frutto di una lunga e attenta valutazione da parte degli stessi e tiene conto unitariamente delle condizioni patrimoniali, finanziarie e reddituali dei ricorrenti, attuali e degli ultimi 3 anni. Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute al 60% dal padre ed al 40% dalla madre.
Le detrazioni per i figli a carico saranno fruite nella misura del 50% da ciascun genitore e le spese straordinarie saranno portate in detrazione in misura corrispondente alla concreta partecipazione di ciascun genitore. L'assegno unico e le altre previdenze pubbliche, nessuna esclusa, saranno percepite e trattenute esclusivamente dalla signora Pt_1
Pag. 2 di 5 Le spese straordinarie che il protocollo del CNF indica come spese straordinarie da concordare dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori se superano l'importo di euro 100,00, salva l'urgenza di provvedere. Il genitore che abbia affrontato la spesa straordinaria potrà chiedere il rimborso di quanto gli spetta previa presentazione di giustificativo di pagamento e l'altro dovrà rimborsarlo entro 8 giorni. Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico oppure e-mail), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa ed il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il ricorso e la sentenza titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate. Ai fini dell'individuazione della ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie e tra quelle che richiedono il preventivo accordo, i ricorrenti si obbligano reciprocamente a fare riferimento al Protocollo C.N.F., che sottoscritto dagli stessi, viene allegato al presente ricorso (doc. 11).
5) I ricorrenti hanno concordemente fissato come segue il diritto di visita del padre, che tiene conto del fatto che lo stesso svolge un lavoro stagionale nel settore turistico da marzo/aprile a ottobre/novembre di ogni anno. Nel periodo in cui è in disoccupazione, il padre terrà con sé la figlia minore due fine settimana al mese alternati, dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale da individuare tenendo conto anche degli impegni, scolastici e non, della figlia. Nel periodo in cui lavora, il padre terrà con sé la figlia nel giorno libero.
6) I ricorrenti si obbligano reciprocamente sin d'ora a dividere tra loro i viaggi per gli spostamenti di da un domicilio all'altro quando la stessa non può Per_1 usare mezzi pubblici: in particolare, quando non vi è il mezzo pubblico che copre l'intera tratta, la madre accompagnerà la figlia all'andata fino a Storo (ove la stessa può prendere la corriera) mentre il padre riaccompagnerà la figlia al rientro fino a casa della madre (o alla fermata della corriera che conduce fino a Condino).
Ove possibile, le vacanze di Pasqua e Natale saranno divise fra i genitori, con i giorni di Pasqua e Natale alternati di anno in anno. Le spese per le vacanze con la figlia saranno sostenute per intero dal genitore accompagnatario, esclusa sin d'ora ogni forma di compartecipazione dell'altro genitore.
Pag. 3 di 5 Eventuali viaggi al di fuori del territorio italiano dovranno essere obbligatoriamente concordati tra i genitori. I genitori si impegnano a riconoscersi comunque una reciproca elasticità nell'individuare all'occorrenza giorni e/o orari diversi di visita in dipendenza degli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambi, degli impegni, scolastici e non, della minore, di eventuali ricorrenze o feste familiari. 7) Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o alle carte d'identità valide per l'espatrio per la minore e per loro medesimi consentendo altresì che ciascuno genitore possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
8) Le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti, nel senso che ognuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio legale.
9) I ricorrenti dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione economico- patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti. Le parti chiedevano di essere autorizzati al deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale. Il Presidente con provvedimento del 28.08.2025 assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
I ricorrenti, in data 01.10.2025, depositavano i documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre della figlia non contrasta con l'interesse della stessa, né vi è motivo Persona_1 di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica del provvedimento del 24.09.2014, r.g. 2874/2014 del Tribunale di Trento, come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Pag. 4 di 5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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