TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LA GH Presidente relatrice
FR AL CE
RE SI CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10279/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. PORTESI CLAUDIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_2 C.F._2
lo studio delle Avv.te MAIFREDI FRANCESCA e CIVERA PIERANNA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 14.10.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Il figlio minore della coppia è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, in via Turati n° 10 a Calvisano (BS);
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione.
3. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì a domenica pomeriggio, prima di cena e per due giorni infrasettimanali fino alle 20, 30, al momento il martedì ed il mercoledì, con aggiunta di pernottamento per quella settimana in cui il padre non vede il figlio nel weekend.
4. Il padre e la madre terranno con sé il figlio minore, , durante le vacanze natalizie per sei Per_1
giorni ciascuno, anche non consecutivi, avendo cura che il minore passi alternatamente ogni anno il
Natale con l'uno e l'ultimo giorno dell'anno con l'altro genitore. Ugualmente per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni, avendo cura che venga ripartita tra i due la presenza alternata per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo.
5. Il padre e la madre terranno con sé il figlio minore , durante le vacanze estive per due Per_1
settimane anche non consecutive, ciascuno avendo cura di organizzare per tempo con l'altro genitore la ripartizione dei tempi e delle modalità;
6. il padre contribuirà al mantenimento del figlio con il pagamento, entro il 5 di ogni mese, Per_1 della somma mensile di €. 350,00 (trecentocinquanta/00) fino a quando venderà l'immobile acquistato per la famiglia (ora inutile e dispendioso) e, comunque, non oltre sei mesi dalla firma del presente atto. Dalla vendita o, comunque, allo scadere dei sei mesi, il sig. verserà, quale contributo al Pt_3
mantenimento del figlio la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento//00).
7. I versamenti avverranno a mezzo bonifico bancario IBAN:[...] Banca
Intesa San Paolo S.p.A. In via piazza Santa Maria 40, Montichiari (BS) intestato alla sig.ra Pt_1
somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
Assegno Unico ripartito a metà come per legge.
8. Il termine di pagamento di quanto stabilito per il contributo al mantenimento da parte del padre decorre dal corrente mese di aprile 2025. Il sig. si obbliga al versamento per il mese di aprile Pt_3
entro il 5 di maggio, per il mese di maggio entro il 5 di giungo e, per il mese di giugno, entro la fine di giugno percependo entro quel mese oltre la retribuzione ordinaria, la quattordicesima mensilità.
9. Il padre, contribuirà, inoltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, preventivamente concordate e documentate, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Brescia.
10. Il padre e la madre si rilasciano fin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti con l'inserimento del figlio minore, autorizzandone l'espatrio per motivi di vacanza e, se e quando necessario, per motivi di studio.
11. il sig. si impegna a trasferire - a titolo gratuito - entro sei mesi dal decreto che recepisce Pt_3
i seguenti accordi la propria quota di proprietà dell'auto Fiat 500X tg FB678RF lo stesso avendolo ritenuto opportuno dal momento che tale auto è in uso alla madre di e se ne serve per tutti i Per_1
bisogni del minore e, inoltre, in considerazione della circostanza che la sig.ra ha sempre Pt_1 pagato integralmente la rata del finanziamento per l'acquisto della stessa;
il signor si Pt_3
impegna a sostenere la metà della spesa per il trasferimento della proprietà dell'autovettura alla sig.ra
” Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nato il figlio in Per_1
data 25.6.2022, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori-figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di , pertanto il Tribunale dispone in conformità ad esse. Per_1
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore e ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio. Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025.
La Presidente estensora
LA GH
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LA GH Presidente relatrice
FR AL CE
RE SI CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10279/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. PORTESI CLAUDIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_2 C.F._2
lo studio delle Avv.te MAIFREDI FRANCESCA e CIVERA PIERANNA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 14.10.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Il figlio minore della coppia è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, in via Turati n° 10 a Calvisano (BS);
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione.
3. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì a domenica pomeriggio, prima di cena e per due giorni infrasettimanali fino alle 20, 30, al momento il martedì ed il mercoledì, con aggiunta di pernottamento per quella settimana in cui il padre non vede il figlio nel weekend.
4. Il padre e la madre terranno con sé il figlio minore, , durante le vacanze natalizie per sei Per_1
giorni ciascuno, anche non consecutivi, avendo cura che il minore passi alternatamente ogni anno il
Natale con l'uno e l'ultimo giorno dell'anno con l'altro genitore. Ugualmente per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni, avendo cura che venga ripartita tra i due la presenza alternata per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo.
5. Il padre e la madre terranno con sé il figlio minore , durante le vacanze estive per due Per_1
settimane anche non consecutive, ciascuno avendo cura di organizzare per tempo con l'altro genitore la ripartizione dei tempi e delle modalità;
6. il padre contribuirà al mantenimento del figlio con il pagamento, entro il 5 di ogni mese, Per_1 della somma mensile di €. 350,00 (trecentocinquanta/00) fino a quando venderà l'immobile acquistato per la famiglia (ora inutile e dispendioso) e, comunque, non oltre sei mesi dalla firma del presente atto. Dalla vendita o, comunque, allo scadere dei sei mesi, il sig. verserà, quale contributo al Pt_3
mantenimento del figlio la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento//00).
7. I versamenti avverranno a mezzo bonifico bancario IBAN:[...] Banca
Intesa San Paolo S.p.A. In via piazza Santa Maria 40, Montichiari (BS) intestato alla sig.ra Pt_1
somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
Assegno Unico ripartito a metà come per legge.
8. Il termine di pagamento di quanto stabilito per il contributo al mantenimento da parte del padre decorre dal corrente mese di aprile 2025. Il sig. si obbliga al versamento per il mese di aprile Pt_3
entro il 5 di maggio, per il mese di maggio entro il 5 di giungo e, per il mese di giugno, entro la fine di giugno percependo entro quel mese oltre la retribuzione ordinaria, la quattordicesima mensilità.
9. Il padre, contribuirà, inoltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, preventivamente concordate e documentate, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Brescia.
10. Il padre e la madre si rilasciano fin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti con l'inserimento del figlio minore, autorizzandone l'espatrio per motivi di vacanza e, se e quando necessario, per motivi di studio.
11. il sig. si impegna a trasferire - a titolo gratuito - entro sei mesi dal decreto che recepisce Pt_3
i seguenti accordi la propria quota di proprietà dell'auto Fiat 500X tg FB678RF lo stesso avendolo ritenuto opportuno dal momento che tale auto è in uso alla madre di e se ne serve per tutti i Per_1
bisogni del minore e, inoltre, in considerazione della circostanza che la sig.ra ha sempre Pt_1 pagato integralmente la rata del finanziamento per l'acquisto della stessa;
il signor si Pt_3
impegna a sostenere la metà della spesa per il trasferimento della proprietà dell'autovettura alla sig.ra
” Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nato il figlio in Per_1
data 25.6.2022, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori-figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di , pertanto il Tribunale dispone in conformità ad esse. Per_1
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento del figlio minore e ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio. Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025.
La Presidente estensora
LA GH
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209