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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1787/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1787/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Cinzia De Angeli)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Franca Tonello) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Miane (TV) in data 10.10.2020 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2020, parte II^, Serie C, n. 35; che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 28.09.2021); Per_1
che all'udienza di comparizione del 02.10.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno sottoscritto le condizioni di separazione di seguito riportate, le quali appaiono conformi alla legge;
pagina 1 di 7 “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi ognuno di fissare ove ritengono la propria residenza, con l'onere di comunicare reciprocamente ex art. 337 sexies c.c. ogni cambiamento di residenza ed ogni informazione utile al proprio reperimento (numero telefonico, indirizzo email ecc.). Si dà atto che il signor si è già trasferito dalla casa coniugale ed ha già asportato i Pt_2 propri effetti personali ed i beni come convenuto tra le parti con separato accordo.
2) La casa coniugale sita in AR (VE) Via Righi n. 16 in comproprietà ai coniugi al 50 %, salvo quanto deciso e concordato infra, viene assegnata alla sig. ra che vi abiterà col Parte_1 figlio , che ivi fisserà la sua residenza, in collocamento prev o la stessa con gli Per_1 arredi e corredi esistenti.
3) Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario la Parte_2 somma 00,00, aggiornabile annualmente agli indici ISTAT alla sig.ra Parte_1 quale contributo per le spese di mantenimento ordinario del figlio oltre il 50 % delle spese Per_1 straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Venezia. L zioni fiscali delle spese riguardanti il figlio saranno suddivise al 50 % tra i coniugi e l'assegno unico INPS (AUU) Per_1 sarà altresì percepito al 50 % da ciascun genitore.
4) Il figlio di anni 3 rimarrà affidato in modo condiviso ad ambo i genitori che Persona_2 contribuira il loro ruolo con la massima partecipazione e collaborazione possibile, impegnandosi a comunicare reciprocamente ogni situazione che lo riguardi e attivandosi per la soluzione concordata dei problemi legati alle varie fasi di crescita del minore.
Le visite saranno regolate tenendo in considerazione l'esigenza di abituare gradualmente Per_1 alla separazione dei genitori e soprattutto di non affaticarlo con troppi spostamenti tra differenti abitazioni dei genitori e altresì in funzione degli impegni lavorativi del padre che di solito ha il turno libero il giorno venerdì nel modo seguente:
La prima settimana starà col padre nei giorni di venerdì dal pomeriggio e/o sera, sabato e Per_1 domenica fino al lun tina con accompagnamento alla scuola materna ed un pomeriggio alla settimana preferibilmente il mercoledì dal pomeriggio fino alla sera dopo cena con rientro presso l'abitazione materna alle ore 20.30 / 21.00.
La seconda settimana starà col padre un giorno alla settimana preferibilmente il mercoledì Per_1 dal pomeriggio all'uscita dalla scuola materna fino alla sera dopo cena con rientro nella casa materna alle ore 20.30 / 21.00 nonché il venerdì dall'uscita dalla scuola materna fino al sabato mattina con accompagnamento presso la casa della mamma entro le ore 9.00.
I genitori concordano di alternare i viaggi di rientro del figlio presso la casa della madre. Per_1
Ogni eventuale variazione per motivi di lavoro delle parti o per impegni scolastici ed extrascolastici del figlio deve essere concordata tra i genitori.
Salvo quanto sopra, le parti concordano che il pernotto infrasettimanale di presso il padre Per_1 venga introdotto gradualmente, di comune accordo tra i genitori almeno da gennaio 2026.
Per il periodo delle vacanze natalizie se possibile starà con un genitore dal 26 al 31 Per_1 dicembre e con l'altro dal 1 al 6 gennaio alternando d n anno la presenza nei giorni di Natale e di Capodanno. Il giorno di Natale sarà suddiviso tra genitori, con l'uno condividerà il Per_1 pranzo e con l'altro la cena.
pagina 2 di 7 Per il periodo pasquale i genitori cercheranno di alternarsi nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo favorendo comunque eventuali viaggi o gite fuori porta organizzati dall'uno o dall'altro genitore, rispettando l'alternanza o prevedendo un recupero.
Vacanze di Carnevale, giorni festivi e ponti saranno sempre alternati fra i genitori come da calendario, favorendo comunque eventuali viaggi o gite fuori porta organizzati dall'uno o dall'altro genitore, rispettando l'alternanza.
Durante le ferie estive ogni genitore organizzerà almeno due settimane anche non consecutive con
. Se durante il periodo di assenza dell'altro genitore il bambino dovesse manifestare in modo Per_1 importante nostalgia verso l'altro, quello in quel momento collocatario si premurerà di contattare l'altro favorendone anche la visita laddove necessaria, salvo diverso accordo.
In ogni caso trascorrerà il giorno della festa della mamma del papà nonchè del compleanno Per_1 con il genitore festeggiato, mentre il compleanno di , laddove non fosse possibile festeggiarlo Per_1 insieme, sarà suddiviso così che ciascun genitore festeggerà con il figlio metà giornata.
Il giorno della Comunione, della Cresima, o altre festività saranno condivise tra i genitori.
Il tutto salvo diverso accordo che potrà intervenire tra i genitori in forma scritta anche tramite e- mail.
Ciascun genitore si impegna, al massimo rispetto verso l'altro genitore garantendo che ciò avvenga anche da parte e nei confronti dei propri famigliari.
Ciascun genitore garantirà il contatto telefonico anche con videochiamata del figlio che ha con sé con l'altro genitore o la mattina presto alle 7.30 o nella fascia tra le ore 20,00 e 20,30 o altra concordata.
I genitori s'impegnano a comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno il piano delle reciproche ferie.
5) Nella definizione dei loro rapporti economici patrimoniali le parti in sede di separazione personale convengono inoltre di effettuare le attribuzioni che seguono:
A) Il sig.re cede e trasferisce, in adempimento ai presenti accordi di separazione e Parte_2 quale reg i rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della loro separazione, in capo alla sig.ra che accetta ed acquisisce la quota del 50 % dell'immobile facente parte Parte_1 di un fabbricato sito in Comune di AR (VE) Via Righi n. 16 e precisamente appartamento posto al secondo piano composto da ingresso, cucina con poggiolo a livello, disimpegno, tre stanze, soggiorno, bagno, w.c. con pertinenziale garage al piano terra identificato catastalmente al Comune di AR (VE) N.C.E.U. Foglio 5 mappale 360 sub 1 sez. unica , Partita 679, Via Righi n. 16 piano T – 2 Categoria A/3 Classe 3 vani 6,5 superficie catastale totale 119 mq escluse aree scoperte 118 mq, RC euro 315,56 e garage identificato catastalmente al Comune di AR (VE) Via Righi n. 16 Piano T Foglio 5 mappale n. 360 sub 2 Partita 679 cat C/6 classe 5 mq 15 Superficie catastale totale 17 mq RC euro 26,34.
Sono compresi nella presente compravendita i diritti di comproprietà delle parti del fabbricato comuni per legge, uso e destinazione ai sensi dell'art. 1117 del c.c. ed in particolare il sedime, l'area scoperta circostante, l'ingresso, il vano scale, il tetto.
pagina 3 di 7 Confini: l'appartamento confina al distacco su scoperto comune per tre lati, vano scale, altra unità immobiliare, salvo altri;
il garage confina con scoperto comune, altre unità immobiliari per due lati, salvo altri.
Le unità immobiliari risultano esattamente identificate dalle planimetrie allegate e depositate nel Catasto Fabbricati del Comune di AR in data 25.1.991. La parte venditrice dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali relativi alle porzioni immobiliari in oggetto e le planimetrie depositate in catasto di cui sopra sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo alla presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
L'oggetto del trasferimento, effettuato a corpo e non a misura, è ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con tutti gli annessi diritti, gli accessori, le accessioni, adiacenze e le pertinenze, le servitù attive e passive apparenti e non apparenti ove esistenti e con tutti gli obblighi e diritti nascenti dalla comproprietà delle parti comuni che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare.
Il sig. garantisce la piena proprietà e libera disponibilità della quota immobiliare Parte_2 che dichiara esserle pervenuta per giusti e legittimi titoli, garantisce che il bene è libero da vincoli o diritti di terzi reali o personali che ne possano impedire l'efficace libera cessione ed il libero godimento, quali diritti reali di garanzia , privilegi in genere ed in particolare fiscali, pignoramenti, sequestri, liti pendenti, altri oneri di qualsiasi natura e quindi qualsiasi vincolo pregiudizievole, ad eccezione dell'ipoteca volontaria accesa con TE NPaolo SPA con contratto di mutuo stipulato in atto unico del 28.09.2017 repertorio n. 864 e Raccolta n. 7093 registrato a Venezia il 02.10.2017 al n. 12360 serie 1T e iscritto a Venezia il 03.10.2017 al Registro Particolare n. 5566 Registro Generale n. 317759 .
A tutti gli effetti di legge la parte cedente dichiara che quanto oggetto del trasferimento de quo è ad essa pervenuto in forza dell'atto di compravendita in data 28.09.2017 repertorio n. 863 raccolta n. 702 rogito notaio dott. notaio in Spinea (VE) registrato presso l'Ufficio di Persona_3
Venezia 2 il 02.10.2017 1T e trascritto il 03.10.2017 ai numeri 21104 Gen e 31757 part. e trascritto a Venezia il 03.10.2017 Reg Part. 21105 Reg. Gen 31758 (doc. 10)
Il possesso della quota di proprietà immobiliare, con gli accessori e le pertinenze, viene trasferito contestualmente al diritto di proprietà e con effetto dalla omologazione della separazione alla sig.ra che da tale data né trarrà i frutti e ne sopporterà gli oneri. Parte_1
La parte cedente garantisce inoltre di essere al corrente di qualsiasi onere, tassa, imposta afferente il bene trasferito restando a suo carico quelle fino ad oggi dovute anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva alla redazione / sottoscrizione di questo atto. La parte venditrice garantisce inoltre di essere perfettamente in regola con i pagamenti delle spese ed oneri condominiali e si impegna, comunque a provvedervi a proprie spese con riferimento alla data odierna, garantisce l'inesistenza di liti in corso che possano interessare le porzioni immobiliari compravendute o il condominio di cui fanno parte.
Le parti danno atto che non sono state deliberate spese condominiali relative ad interventi di straordinaria manutenzione già deliberati in assemblea dei condomini. La parte alienante si dichiara edotta dell'onere di comunicare la presente vendita all'Amministratore del Condominio a tutti gli effetti di legge.
pagina 4 di 7 La parte cedente inoltre garantisce la libera ed autonoma cedibilità del bene in oggetto rispetto alle unità ad uso abitativo del fabbricato precisando che:
Ai sensi della vigente legislazione in materia edilizio – urbanistica la parte cedente, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara che l'immobile di cui fanno parte è stato iniziato in data anteriore al 1°settembre 1967 e precisamente in forza di Autorizzazione Edilizia n. 48 rilasciata dal Comune di AR (VE) in data 28 ottobre 1965, seguita da relativa Autorizzazione di Abitabilità n. 17 rilasciata sempre dal Comune di AR (VE) in data 2 febbraio 1968.
Successivamente il Comune di AR ha rilasciato altresì: Concessione Edilizia n. 94 Pratica n. 19/89 Prot. n. 1372/89 in data 2 maggio 1989, per ristrutturazione e ampliamento garages, seguita da relativa Autorizzazione di Abitabilità n. 15 in data 8 aprile 1992; Concessione Edilizia in sanatoria Prot. Gen. n. 19598 in data 5.11.1993.
A tutt'oggi non sono state eseguite ulteriori opere da richiedere licenze edilizie o concessione ad edificare o concessione in sanatoria ai sensi della legge suddetta né sono stati eseguiti lavori e/o varianti e/o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere la sanatoria o altro provvedimento concessorio, né sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla suddetta normativa Urbanistico – Edilizia per violazione delle norme in essa contenute. La parte venditrice dichiara che la superficie complessiva dell'area scoperta pertinenziale al fabbricato è inferiore a mq 5000.
Le parti dichiarano che in data 15.12.2017 sono stati affidati alla ditta Impianti Elettrici di PO IC di Venezia – Mestre e alla ditta MA AL Impianti Termoidraulici di Scorzè (VE) lavori di ristrutturazione edilizia dell'impianto elettrico e termoidraulico non comportanti modifiche della planimetria dell'immobile ed usufruendo delle detrazioni fiscali di legge.
Le detrazioni fiscali resteranno a carico delle parti per il 50% per il periodo relativo alla loro partecipazione agli oneri mentre successivamente rimarranno alla sig.ra . Pt_1
Le parti dichiarano di non aver affidato ai legali l'incarico di provvedere ad accertamenti urbanistici né di controllare la corrispondenza delle risultanze amministrative con le dichiarazioni sopra rese.
Il sig. dichiara e la sig.ra ne prende atto e conferma anche quale Parte_2 Parte_1 comproprietario che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti e tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da far luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
La parte acquirente dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'Attestato in ordine alla attestazione di prestazione energetica dell'immobile oggetto del presente atto redatto in data 14 marzo 2025 dall'arch. di Mirano iscritto all'albo degli Persona_4 architetti della Provincia di Venezia al n.5139/VE lta che l'immobile in oggetto appartiene alla classe energetica E. (doc. 11,12)
In relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22.1.2008 e con riferimento a tutti gli impianti di cui all'art. 1 del predetto decreto, esistenti nell'immobile il sig.re dichiara di garantire la loro conformità alle normative in Parte_2 materia di sicurezza vigenti all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati.
pagina 5 di 7 La sig.ra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi riconosce e si è Parte_1 impegna , a fronte della suddetta cessione della quota parte di immobile, al sig.
[...]
la somma complessiva di euro 48.000,00 (quarantottomila) in due rate di cui l' Parte_2 euro 30.000,00 (trentamila) già versata al rilascio della casa coniugale a mezzo assegno circolare del 13 maggio 2025 n. 3307159809-05 tratto su e l'altra di euro 18.000,00 Controparte_1
(diciottomila) a mezzo assegno circolare / boni loga della separazione da parte del Tribunale di Venezia, oltre all'accollo del mutuo residuo di cui infra.
La parte cedente sig.re dichiara di rinunciare all'ipoteca legale dispensando il Parte_2 conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità in proposito.
Il sig. dichiara e la sig.ra ne prende atto che l'immobile è gravato da Parte_2 Parte_1 ipotec sa con TE NP n contratto di mutuo stipulato in atto unico del 28.09.2017 repertorio n. 864 e Raccolta n. 7093 registrato a Venezia il 02.10.2017 al n. 12360 serie 1T e iscritto a Venezia il 03.10.2017 al Registro Particolare n. 5566 Registro Generale n. 317759 mutuo che la sig.ra si accolla interamente impegnandosi ad evadere le rate fino Parte_1 all'estinzione e tenendo in vato da qualsivoglia responsabilità il sig. Parte_2
(doc. 13), obbligandosi a chiedere alla banca mutuante la liberazione di parte cedente.
Si autorizza fin d'ora la volturazione e la trascrizione a spese della sig.ra . Parte_1
I sigg.ri e ribadiscono che la cessione della quota del 50 % della Parte_1 Parte_2 proprietà di cui sopra rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione e pertanto chiedono l'esenzione da ogni tributo (bollo, registro, imposte ipotecarie, catastali ecc.) ai sensi e per gli effetti della Legge n. 74 del 06.03.01987 nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 in data 29 aprile / 10 maggio 1999 e sentenza 202 / 2003.
La sig.ra dichiara che il bene immobile è ubicato nel territorio del Comune ove ha già la Parte_1 propria r on è titolare esclusivo di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto di trasferimento di quota
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione di separazione.
Nel caso dovessero insorgere difficoltà per qualsiasi motivo per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare. Le parti s'impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile entro 60 giorni dall'intervenuta omologa davanti al professionista che verrà scelto dalla sig.ra Pt_1
i cui oneri verranno dalla stessa sostenuti oltre a imposte e tasse come per legge.
[...]
B) Il sig. trasferisce in proprietà alla sig.ra altresì gli arredi esistenti nella casa Pt_2 Parte_1 familiare clusione di quelli di cui alla lista c sottoscritta da entrambi le parti con cui queste ultime riconoscono la proprietà esclusiva di alcuni beni a favore dello stesso Parte_2
[...]
C) Il sig. come da accordi tra le parti, ha già rilasciato la casa familiare di AR (VE) Pt_2
Via Righ asportando dalla stessa i propri effetti personali ed i beni individuati di comune accordo tra le parti.
pagina 6 di 7 I coniugi dichiarano e riconoscono altresì che quanto depositato nei conti correnti intestati a ciascuno di essi in via esclusiva ed eventuali investimenti devono considerarsi di proprietà e di spettanza del titolare.
D) Le vetture di cui sono intestatari i sigg.ri ovvero Fiat 500 L targata GE 326KX e Parte_1 [...]
ovvero Nissan Micra targata arranno nella loro rispettive ed es Parte_2 proprietà;
E) I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento.
Ciascuna parte si impegna, per quanto necessario, a formalizzare nelle sedi opportune e competenti, quanto necessario per dare esecuzione a quanto previsto ai punti precedenti.
I coniugi, dichiarando con l'adempimento di quanto sopra di aver definito ogni loro questione anche patrimoniale ed economica, e di non aver altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto ivi stabilito. Per quanto occorra, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore.
Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate all'udienza di comparizione e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Miane (TV) (N. 35 Parte II Serie C dell'anno 2020).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1787/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Cinzia De Angeli)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Franca Tonello) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Miane (TV) in data 10.10.2020 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2020, parte II^, Serie C, n. 35; che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 28.09.2021); Per_1
che all'udienza di comparizione del 02.10.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno sottoscritto le condizioni di separazione di seguito riportate, le quali appaiono conformi alla legge;
pagina 1 di 7 “1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi ognuno di fissare ove ritengono la propria residenza, con l'onere di comunicare reciprocamente ex art. 337 sexies c.c. ogni cambiamento di residenza ed ogni informazione utile al proprio reperimento (numero telefonico, indirizzo email ecc.). Si dà atto che il signor si è già trasferito dalla casa coniugale ed ha già asportato i Pt_2 propri effetti personali ed i beni come convenuto tra le parti con separato accordo.
2) La casa coniugale sita in AR (VE) Via Righi n. 16 in comproprietà ai coniugi al 50 %, salvo quanto deciso e concordato infra, viene assegnata alla sig. ra che vi abiterà col Parte_1 figlio , che ivi fisserà la sua residenza, in collocamento prev o la stessa con gli Per_1 arredi e corredi esistenti.
3) Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario la Parte_2 somma 00,00, aggiornabile annualmente agli indici ISTAT alla sig.ra Parte_1 quale contributo per le spese di mantenimento ordinario del figlio oltre il 50 % delle spese Per_1 straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Venezia. L zioni fiscali delle spese riguardanti il figlio saranno suddivise al 50 % tra i coniugi e l'assegno unico INPS (AUU) Per_1 sarà altresì percepito al 50 % da ciascun genitore.
4) Il figlio di anni 3 rimarrà affidato in modo condiviso ad ambo i genitori che Persona_2 contribuira il loro ruolo con la massima partecipazione e collaborazione possibile, impegnandosi a comunicare reciprocamente ogni situazione che lo riguardi e attivandosi per la soluzione concordata dei problemi legati alle varie fasi di crescita del minore.
Le visite saranno regolate tenendo in considerazione l'esigenza di abituare gradualmente Per_1 alla separazione dei genitori e soprattutto di non affaticarlo con troppi spostamenti tra differenti abitazioni dei genitori e altresì in funzione degli impegni lavorativi del padre che di solito ha il turno libero il giorno venerdì nel modo seguente:
La prima settimana starà col padre nei giorni di venerdì dal pomeriggio e/o sera, sabato e Per_1 domenica fino al lun tina con accompagnamento alla scuola materna ed un pomeriggio alla settimana preferibilmente il mercoledì dal pomeriggio fino alla sera dopo cena con rientro presso l'abitazione materna alle ore 20.30 / 21.00.
La seconda settimana starà col padre un giorno alla settimana preferibilmente il mercoledì Per_1 dal pomeriggio all'uscita dalla scuola materna fino alla sera dopo cena con rientro nella casa materna alle ore 20.30 / 21.00 nonché il venerdì dall'uscita dalla scuola materna fino al sabato mattina con accompagnamento presso la casa della mamma entro le ore 9.00.
I genitori concordano di alternare i viaggi di rientro del figlio presso la casa della madre. Per_1
Ogni eventuale variazione per motivi di lavoro delle parti o per impegni scolastici ed extrascolastici del figlio deve essere concordata tra i genitori.
Salvo quanto sopra, le parti concordano che il pernotto infrasettimanale di presso il padre Per_1 venga introdotto gradualmente, di comune accordo tra i genitori almeno da gennaio 2026.
Per il periodo delle vacanze natalizie se possibile starà con un genitore dal 26 al 31 Per_1 dicembre e con l'altro dal 1 al 6 gennaio alternando d n anno la presenza nei giorni di Natale e di Capodanno. Il giorno di Natale sarà suddiviso tra genitori, con l'uno condividerà il Per_1 pranzo e con l'altro la cena.
pagina 2 di 7 Per il periodo pasquale i genitori cercheranno di alternarsi nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo favorendo comunque eventuali viaggi o gite fuori porta organizzati dall'uno o dall'altro genitore, rispettando l'alternanza o prevedendo un recupero.
Vacanze di Carnevale, giorni festivi e ponti saranno sempre alternati fra i genitori come da calendario, favorendo comunque eventuali viaggi o gite fuori porta organizzati dall'uno o dall'altro genitore, rispettando l'alternanza.
Durante le ferie estive ogni genitore organizzerà almeno due settimane anche non consecutive con
. Se durante il periodo di assenza dell'altro genitore il bambino dovesse manifestare in modo Per_1 importante nostalgia verso l'altro, quello in quel momento collocatario si premurerà di contattare l'altro favorendone anche la visita laddove necessaria, salvo diverso accordo.
In ogni caso trascorrerà il giorno della festa della mamma del papà nonchè del compleanno Per_1 con il genitore festeggiato, mentre il compleanno di , laddove non fosse possibile festeggiarlo Per_1 insieme, sarà suddiviso così che ciascun genitore festeggerà con il figlio metà giornata.
Il giorno della Comunione, della Cresima, o altre festività saranno condivise tra i genitori.
Il tutto salvo diverso accordo che potrà intervenire tra i genitori in forma scritta anche tramite e- mail.
Ciascun genitore si impegna, al massimo rispetto verso l'altro genitore garantendo che ciò avvenga anche da parte e nei confronti dei propri famigliari.
Ciascun genitore garantirà il contatto telefonico anche con videochiamata del figlio che ha con sé con l'altro genitore o la mattina presto alle 7.30 o nella fascia tra le ore 20,00 e 20,30 o altra concordata.
I genitori s'impegnano a comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno il piano delle reciproche ferie.
5) Nella definizione dei loro rapporti economici patrimoniali le parti in sede di separazione personale convengono inoltre di effettuare le attribuzioni che seguono:
A) Il sig.re cede e trasferisce, in adempimento ai presenti accordi di separazione e Parte_2 quale reg i rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della loro separazione, in capo alla sig.ra che accetta ed acquisisce la quota del 50 % dell'immobile facente parte Parte_1 di un fabbricato sito in Comune di AR (VE) Via Righi n. 16 e precisamente appartamento posto al secondo piano composto da ingresso, cucina con poggiolo a livello, disimpegno, tre stanze, soggiorno, bagno, w.c. con pertinenziale garage al piano terra identificato catastalmente al Comune di AR (VE) N.C.E.U. Foglio 5 mappale 360 sub 1 sez. unica , Partita 679, Via Righi n. 16 piano T – 2 Categoria A/3 Classe 3 vani 6,5 superficie catastale totale 119 mq escluse aree scoperte 118 mq, RC euro 315,56 e garage identificato catastalmente al Comune di AR (VE) Via Righi n. 16 Piano T Foglio 5 mappale n. 360 sub 2 Partita 679 cat C/6 classe 5 mq 15 Superficie catastale totale 17 mq RC euro 26,34.
Sono compresi nella presente compravendita i diritti di comproprietà delle parti del fabbricato comuni per legge, uso e destinazione ai sensi dell'art. 1117 del c.c. ed in particolare il sedime, l'area scoperta circostante, l'ingresso, il vano scale, il tetto.
pagina 3 di 7 Confini: l'appartamento confina al distacco su scoperto comune per tre lati, vano scale, altra unità immobiliare, salvo altri;
il garage confina con scoperto comune, altre unità immobiliari per due lati, salvo altri.
Le unità immobiliari risultano esattamente identificate dalle planimetrie allegate e depositate nel Catasto Fabbricati del Comune di AR in data 25.1.991. La parte venditrice dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali relativi alle porzioni immobiliari in oggetto e le planimetrie depositate in catasto di cui sopra sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo alla presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
L'oggetto del trasferimento, effettuato a corpo e non a misura, è ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con tutti gli annessi diritti, gli accessori, le accessioni, adiacenze e le pertinenze, le servitù attive e passive apparenti e non apparenti ove esistenti e con tutti gli obblighi e diritti nascenti dalla comproprietà delle parti comuni che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare.
Il sig. garantisce la piena proprietà e libera disponibilità della quota immobiliare Parte_2 che dichiara esserle pervenuta per giusti e legittimi titoli, garantisce che il bene è libero da vincoli o diritti di terzi reali o personali che ne possano impedire l'efficace libera cessione ed il libero godimento, quali diritti reali di garanzia , privilegi in genere ed in particolare fiscali, pignoramenti, sequestri, liti pendenti, altri oneri di qualsiasi natura e quindi qualsiasi vincolo pregiudizievole, ad eccezione dell'ipoteca volontaria accesa con TE NPaolo SPA con contratto di mutuo stipulato in atto unico del 28.09.2017 repertorio n. 864 e Raccolta n. 7093 registrato a Venezia il 02.10.2017 al n. 12360 serie 1T e iscritto a Venezia il 03.10.2017 al Registro Particolare n. 5566 Registro Generale n. 317759 .
A tutti gli effetti di legge la parte cedente dichiara che quanto oggetto del trasferimento de quo è ad essa pervenuto in forza dell'atto di compravendita in data 28.09.2017 repertorio n. 863 raccolta n. 702 rogito notaio dott. notaio in Spinea (VE) registrato presso l'Ufficio di Persona_3
Venezia 2 il 02.10.2017 1T e trascritto il 03.10.2017 ai numeri 21104 Gen e 31757 part. e trascritto a Venezia il 03.10.2017 Reg Part. 21105 Reg. Gen 31758 (doc. 10)
Il possesso della quota di proprietà immobiliare, con gli accessori e le pertinenze, viene trasferito contestualmente al diritto di proprietà e con effetto dalla omologazione della separazione alla sig.ra che da tale data né trarrà i frutti e ne sopporterà gli oneri. Parte_1
La parte cedente garantisce inoltre di essere al corrente di qualsiasi onere, tassa, imposta afferente il bene trasferito restando a suo carico quelle fino ad oggi dovute anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva alla redazione / sottoscrizione di questo atto. La parte venditrice garantisce inoltre di essere perfettamente in regola con i pagamenti delle spese ed oneri condominiali e si impegna, comunque a provvedervi a proprie spese con riferimento alla data odierna, garantisce l'inesistenza di liti in corso che possano interessare le porzioni immobiliari compravendute o il condominio di cui fanno parte.
Le parti danno atto che non sono state deliberate spese condominiali relative ad interventi di straordinaria manutenzione già deliberati in assemblea dei condomini. La parte alienante si dichiara edotta dell'onere di comunicare la presente vendita all'Amministratore del Condominio a tutti gli effetti di legge.
pagina 4 di 7 La parte cedente inoltre garantisce la libera ed autonoma cedibilità del bene in oggetto rispetto alle unità ad uso abitativo del fabbricato precisando che:
Ai sensi della vigente legislazione in materia edilizio – urbanistica la parte cedente, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara che l'immobile di cui fanno parte è stato iniziato in data anteriore al 1°settembre 1967 e precisamente in forza di Autorizzazione Edilizia n. 48 rilasciata dal Comune di AR (VE) in data 28 ottobre 1965, seguita da relativa Autorizzazione di Abitabilità n. 17 rilasciata sempre dal Comune di AR (VE) in data 2 febbraio 1968.
Successivamente il Comune di AR ha rilasciato altresì: Concessione Edilizia n. 94 Pratica n. 19/89 Prot. n. 1372/89 in data 2 maggio 1989, per ristrutturazione e ampliamento garages, seguita da relativa Autorizzazione di Abitabilità n. 15 in data 8 aprile 1992; Concessione Edilizia in sanatoria Prot. Gen. n. 19598 in data 5.11.1993.
A tutt'oggi non sono state eseguite ulteriori opere da richiedere licenze edilizie o concessione ad edificare o concessione in sanatoria ai sensi della legge suddetta né sono stati eseguiti lavori e/o varianti e/o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere la sanatoria o altro provvedimento concessorio, né sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla suddetta normativa Urbanistico – Edilizia per violazione delle norme in essa contenute. La parte venditrice dichiara che la superficie complessiva dell'area scoperta pertinenziale al fabbricato è inferiore a mq 5000.
Le parti dichiarano che in data 15.12.2017 sono stati affidati alla ditta Impianti Elettrici di PO IC di Venezia – Mestre e alla ditta MA AL Impianti Termoidraulici di Scorzè (VE) lavori di ristrutturazione edilizia dell'impianto elettrico e termoidraulico non comportanti modifiche della planimetria dell'immobile ed usufruendo delle detrazioni fiscali di legge.
Le detrazioni fiscali resteranno a carico delle parti per il 50% per il periodo relativo alla loro partecipazione agli oneri mentre successivamente rimarranno alla sig.ra . Pt_1
Le parti dichiarano di non aver affidato ai legali l'incarico di provvedere ad accertamenti urbanistici né di controllare la corrispondenza delle risultanze amministrative con le dichiarazioni sopra rese.
Il sig. dichiara e la sig.ra ne prende atto e conferma anche quale Parte_2 Parte_1 comproprietario che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti e tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da far luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
La parte acquirente dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'Attestato in ordine alla attestazione di prestazione energetica dell'immobile oggetto del presente atto redatto in data 14 marzo 2025 dall'arch. di Mirano iscritto all'albo degli Persona_4 architetti della Provincia di Venezia al n.5139/VE lta che l'immobile in oggetto appartiene alla classe energetica E. (doc. 11,12)
In relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22.1.2008 e con riferimento a tutti gli impianti di cui all'art. 1 del predetto decreto, esistenti nell'immobile il sig.re dichiara di garantire la loro conformità alle normative in Parte_2 materia di sicurezza vigenti all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati.
pagina 5 di 7 La sig.ra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi riconosce e si è Parte_1 impegna , a fronte della suddetta cessione della quota parte di immobile, al sig.
[...]
la somma complessiva di euro 48.000,00 (quarantottomila) in due rate di cui l' Parte_2 euro 30.000,00 (trentamila) già versata al rilascio della casa coniugale a mezzo assegno circolare del 13 maggio 2025 n. 3307159809-05 tratto su e l'altra di euro 18.000,00 Controparte_1
(diciottomila) a mezzo assegno circolare / boni loga della separazione da parte del Tribunale di Venezia, oltre all'accollo del mutuo residuo di cui infra.
La parte cedente sig.re dichiara di rinunciare all'ipoteca legale dispensando il Parte_2 conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità in proposito.
Il sig. dichiara e la sig.ra ne prende atto che l'immobile è gravato da Parte_2 Parte_1 ipotec sa con TE NP n contratto di mutuo stipulato in atto unico del 28.09.2017 repertorio n. 864 e Raccolta n. 7093 registrato a Venezia il 02.10.2017 al n. 12360 serie 1T e iscritto a Venezia il 03.10.2017 al Registro Particolare n. 5566 Registro Generale n. 317759 mutuo che la sig.ra si accolla interamente impegnandosi ad evadere le rate fino Parte_1 all'estinzione e tenendo in vato da qualsivoglia responsabilità il sig. Parte_2
(doc. 13), obbligandosi a chiedere alla banca mutuante la liberazione di parte cedente.
Si autorizza fin d'ora la volturazione e la trascrizione a spese della sig.ra . Parte_1
I sigg.ri e ribadiscono che la cessione della quota del 50 % della Parte_1 Parte_2 proprietà di cui sopra rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione e pertanto chiedono l'esenzione da ogni tributo (bollo, registro, imposte ipotecarie, catastali ecc.) ai sensi e per gli effetti della Legge n. 74 del 06.03.01987 nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 in data 29 aprile / 10 maggio 1999 e sentenza 202 / 2003.
La sig.ra dichiara che il bene immobile è ubicato nel territorio del Comune ove ha già la Parte_1 propria r on è titolare esclusivo di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto di trasferimento di quota
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione di separazione.
Nel caso dovessero insorgere difficoltà per qualsiasi motivo per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare. Le parti s'impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile entro 60 giorni dall'intervenuta omologa davanti al professionista che verrà scelto dalla sig.ra Pt_1
i cui oneri verranno dalla stessa sostenuti oltre a imposte e tasse come per legge.
[...]
B) Il sig. trasferisce in proprietà alla sig.ra altresì gli arredi esistenti nella casa Pt_2 Parte_1 familiare clusione di quelli di cui alla lista c sottoscritta da entrambi le parti con cui queste ultime riconoscono la proprietà esclusiva di alcuni beni a favore dello stesso Parte_2
[...]
C) Il sig. come da accordi tra le parti, ha già rilasciato la casa familiare di AR (VE) Pt_2
Via Righ asportando dalla stessa i propri effetti personali ed i beni individuati di comune accordo tra le parti.
pagina 6 di 7 I coniugi dichiarano e riconoscono altresì che quanto depositato nei conti correnti intestati a ciascuno di essi in via esclusiva ed eventuali investimenti devono considerarsi di proprietà e di spettanza del titolare.
D) Le vetture di cui sono intestatari i sigg.ri ovvero Fiat 500 L targata GE 326KX e Parte_1 [...]
ovvero Nissan Micra targata arranno nella loro rispettive ed es Parte_2 proprietà;
E) I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento.
Ciascuna parte si impegna, per quanto necessario, a formalizzare nelle sedi opportune e competenti, quanto necessario per dare esecuzione a quanto previsto ai punti precedenti.
I coniugi, dichiarando con l'adempimento di quanto sopra di aver definito ogni loro questione anche patrimoniale ed economica, e di non aver altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto ivi stabilito. Per quanto occorra, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore.
Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate all'udienza di comparizione e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Miane (TV) (N. 35 Parte II Serie C dell'anno 2020).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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