Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4943
CASS
Sentenza 21 maggio 1999

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Nella società fiduciaria, i fiducianti - dotati di una tutela di carattere reale azionabile in via diretta ed immediata nei confronti di ogni consociato - vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla società ed a questa strumentalmente intestati; il mandato dei fiducianti ad investire il danaro, anche quando rimetta alla discrezione professionale della società fiduciaria l'opzione tra le diverse ipotesi di investimento considerate nel mandato, è diretto a costituire patrimoni separati da quello della società stessa ed intangibili dai creditori di quest'ultima. Ne consegue che l'eventuale "mala gestio" dei beni dei fiducianti, da parte degli amministratori e dei sindaci della società, non comporta lesione all'integrità del patrimonio sociale, sicché i commissari liquidatori sono privi di legittimazione ad agire per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci nei confronti non della generalità dei creditori (per avere compromesso la funzione di generica garanzia del patrimonio sociale, ledendone l'integrità), bensì dei fiducianti, ai quali soltanto (come ai terzi danneggiati) spetta la legittimazione in ordine all'azione individuale di cui all'art. 2395 cod. civ..

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 195 del 05
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 2Il pactum fiduciae produce effetti meramente tra le parti: la cassazione conferma il modello romanistico
    Andrea Leto · https://www.filodiritto.com/ · 25 maggio 2017

    INDICE 1. Introduzione 2. Il caso 3. Il negozio indiretto 4. Il negozio fiduciario 5. Il negozio simulato 6. Differenze tra negozio fiduciario e negozio simulato 7. Conclusioni Abstract La Cassazione ribadisce che l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie realizza un'interposizione reale di persona, avendo il pactum fiduciae efficacia meramente obbligatoria. The Supreme Court reiterates that the fiduciary registration of company shares realizes a real interposition of person, having the pactum fiduciae (trust deal) merely mandatory effectiveness. 1. Introduzione Con sentenza n. 5507, Sezione Prima, del 21 marzo 2016, la Corte di Cassazione, in linea con numerosi precedenti …

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  • 3Risoluzione del 22/01/2015 n. 9 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
    Agenzia delle Entrate · 22 gennaio 2015

    Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, \è stato esposto il seguente QUESITO Il \u0085 maggio 2013 TIZIO, tramite ALFA S.p.A., e altre tre persone fisiche hanno costituito, mediante conferimento in denaro, la societ\à BETA S.r.l. con sede in \u0085 e capitale sociale pari a euro 10.000. ALFA S.p.A. interveniva all\'atto costitutivo per sottoscrivere, in virt\ù del mandato fiduciario conferitole dall\'istante, una quota pari al 96% del capitale sociale (rectius 94%, come risulta dagli atti e dalle informazioni depositate presso il registro delle imprese di \u0085). A seguito della soppressione …

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  • 4Risoluzione del 19/05/2008 n. 201 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 19 maggio 2008

    Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e\' stato esposto il seguente QUESITO ALFA, e\' una societa\' residente in Lussemburgo e priva di stabile organizzazione in Italia, la stessa, ai fini dell\'istanza di interpello in esame, ha indicato quali rappresentanti il Prof. X, il Dr. Y e il Prof. Z ed ha eletto domicilio presso lo Studio di Consulenza BETA Via...., Roma. La societa\' istante, che svolge attivita\' fiduciaria secondo quanto disposto dalla legislazione del Granducato del Lussemburgo in materia, ha ricevuto la richiesta di intestazione fiduciaria di …

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  • 5Circolare del 27/03/2008 n. 28 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 27 marzo 2008

    1.Premessa 2.Il nuovo ambito di applicazione dell\'imposta sulle successione e donazioni: i vincoli di destinazione 3.Il nuovo ambito di applicazione dell\'imposta sulle successioni e donazioni: i negozi fiduciari 3.1 La fiducia germanistica: l\'intestazione fiduciaria di azioni e quote 3.2 La fiducia romanistica: i negozi fiduciari aventi ad oggetto beni immobili 4. Gli atti a titolo gratuito 1. Premessa A seguito delle istruzioni fornite con circolare del 22 gennaio 2008, n. 3, in materia di imposta sulle successioni e donazioni, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in ordine al trattamento da riservare ai fini delle medesime imposte alla costituzione di vincoli di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4943
Data del deposito : 21 maggio 1999

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