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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 632/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS TO CE, Presidente
ET OL, AT
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 524/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Filannino, 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Curatela Dell'Eredit? EN Di Ricoorente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Viale Venezia Giulia 141 76123 Andria BT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1382/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ANNO 2022 V.88888 N.208920 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela dell'eredità giacente di Ricoorente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione TUZ/01028442372, dell'importo di € 2.241,66, richiesta a titolo di imposta di successione, ai sensi del d.Igs.
n. 346 del 1990 «relativamente alla denuncia identificata con il Volume 88888 Numero 208920» assumendo che . in ragione della sua specifica funzione, di gestione del complesso dei beni ereditari, era tenuto, ex art. 28 del d.lgs. n. 346 del 1990 cit. a presentare la dichiarazione di successione, ma non anche al pagamento della relativa imposta. A tal fine contestava la posizione di possessore dei beni ereditari, per essere un mero detentore dei medesimi, e rilevava l'impossibilità di quantificazione dell'imposta, non essendo ancora identificabile il grado di parentela degli eventuali eredi, e pertanto l'aliquota applicabile. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.1382 del 3 luglio 2023 la CGT di primo grado di Bari accoglieva il ricorso nei limiti della motivazione che qui si riporta:
“La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato numerose ricostruzioni giuridiche della figura del curatore della eredità giacente. In particolare la giurisprudenza di legittimità, come ausiliario del giudice, lo ritiene un esercente di funzione pubblica, che amministra una massa patrimoniale priva di soggettività giuridica, ed attribuisce pubblica fede alle sue dichiarazioni (Cass., nn. 1646 del 1978;, 9240 del 1994; 1043 del 1972;
920 del 1977).
È tuttavia incontestabile che, ai sensi dell'art. 28, co. 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 il curatore sia tenuto alla predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione.
Altrettanto incontestabile è che, ai fini fiscali, il concetto di possesso coincide con quello di detentore dei beni, già idoneo, proprio per le funzioni cui è preposto, a disporre dei medesimi.
D'altronde il curatore, sino all'accettazione della eredità da parte di qualche chiamato, ha specifici compiti, quali la gestione dei beni, con relativa rendicontazione all'autorità giudiziaria;
la tutela, anche processuale dei medesimi beni;
la liquidazione della eredità, ai fini del soddisfacimento di eventuali pretese creditorie, che siano vantate da terzi nei confronti del de cuius (art. 530 cod. civ.), e ciò nel rispetto della graduazione dei crediti azionati (art. 498 cod. civ.).
Deve dunque escludersi che, nell'esercizio delle sue funzioni, il curatore dell'eredità giacente non sia soggetto passivo dell'imposta di successione, inteso come responsabile del suo pagamento.
Ciò chiarito, la pretesa insussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'imposta non può trovare fondamento, perché l'odierno ricorrente non ha neppure evidenziato se nel caso di specie esistano o meno dei chiamati all'eredità, né si è premunito di chiarire se vi siano debiti ereditari, rilevanti ai fini della individuazione della base imponibile (lett. i dell'art. 29 del d.lgs.n. 346 del 1990).
Per altro verso l'art. 36 del d.lgs. 346 cit. è inequivoco nel riconoscere solo in capo agli eredi l'obbligo al pagamento dell'imposta (comma 1), e però, sino al momento dell'accettazione della eredità "tutti i soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti". Tra essi il legislatore annovera anche il curatore dell'eredità giacente, che è uno degli obbligati alla presentazione della denuncia di successione. Tuttavia, se è incontestabile la sua posizione giuridica di assoggettato al pagamento dell'imposta, altra cosa sono le modalità con le quali l'Agenzia può chiedere il pagamento dell'imposta al curatore dell'eredità giacente. Ciò in ragione della funzione da esso rivestita, dell'essere soggetto ausiliario del giudice, in tale veste deputato a procedere a pagamenti, ma sempre e solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rispetto alla quale l'Agenzia delle entrate è un mero creditore, a sua volta dunque tenuto al rispetto delle regole di liquidazione. Ed infatti lo stesso art. 36 cit., nel comma 4, prescrive le modalità con le quali l'ufficio finanziario deve procedere per ottenere il pagamento dell'imposta. Nell'ipotesi in cui non sia stato ancora nominato un curatore, può chiedere la fissazione di un termine ai chiamati per l'accettazione dell'eredità, oppure può chiedere la nomina di un curatore. Quando il curatore già esiste (come nel caso di specie) anche l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rispetto delle regole di pagamento scandite dall'art. 530 cod, civ., che devono trovare applicazione ancorché trattasi di imposta sulla "successione" e non di un debito ereditario in senso proprio.
Ciò che rileva, sul piano giuridico, e prima ancora logico, è che l'imposta non può essere sopportata direttamente dal curatore a titolo personale, ma da questi nell'esercizio delle sue funzioni, previa autorizzazione del giudice.
D'altronde l'art. 36, co. 3, cit., prevede l'obbligo del pagamento "nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti", e ciò, in rapporto alla curatela della eredità giacente, costituisce una situazione a sua volta incisa dalla liquidabilità e liquidazione dell'eredità medesima, secondo le rigorose regole prescritte dal codice civile.
Diversamente opinando, cioè ritenendo che il curatore debba rispondere dell'imposta e procedere al pagamento nei termini indicati nell'eventuale atto impositivo, con il proprio denaro ove nell'eredità giacente non vi sia liquidità, si giungerebbe all'assurda conseguenza che la nomina a curatore di eredità giacente da parte del giudice tutelare comporterebbe l'insorgenza di obbligazioni gravanti sul patrimonio personale del nominato (si pensi ad eredità giacenti di valore rilevante, la cui liquidabilità non è però affatto scontata e comunque necessariamente rapida), con l'effetto devastante che nessuno accetterebbe più una nomina con simili rischi. Inoltre, a fronte, ad esempio, di debiti ereditari ancora in contestazione -perché oggetto di controversie in atto che siano processualmente seguite dal medesimo curatore- potrebbe verificarsi che l'attivo liquido debba essere tenuto necessariamente a disposizione della medesima eredità giacente, e ciò secondo le valutazioni riservate alla decisione del giudice tutelare, che resta comunque l'autorità, l'unica autorità, al cui potere autorizzatorio è vincolato qualunque pagamento a carico della curatela della eredità.
In conclusione, fermo il potere di liquidazione dell'imposta, che va riconosciuto in capo all'Agenzia delle entrate, le modalità di pagamento non possono seguire quelle proprie di un qualunque soggetto obbligato al suo pagamento, poiché la funzione pubblica esercitata dal curatore, sottoposto comunque alla vigilanza ed alle autorizzazioni del giudice tutelare (ex artt. 781 e segg. cod. proc. civ.), non consente l'intimazione di termini come quelli pur previsti dall'atto di liquidazione (pagamento entro sessanta giorni, ex art. 37 del d.
Igs. n. 346 del 1990).
Di contro, dovrà seguirsi la disciplina ce il codice civile detta per il pagamento dei debiti ereditari, ossia il pagamento, previa autorizzazione del giudice, ove vi sia liquidità, ovvero mediante liquidazione dell'eredità, secondo le norme previste dall'art. 498 cod. civ. e segg., nelle forme procedimentali previste dall'art. 783 cod. proc. civ. Quanto chiarito non si contrappone al lontano arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass.,
n. 16428 del 2009), che d'altronde affermava come in tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, co. 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, da cui è agevole desumere che quello stesso arresto non ipotizzava pagamenti a carico del curatore, se non nella sua veste, e non con patrimonio personale. Già sulla base di quella giurisprudenza, in assenza di liquidità, era necessario prima assicurare quest'ultima, anche mediante la vendita dei beni, e poi procedere al pagamento dell'imposta.
Nel caso di specie, oltre che l'incomprensibile riferimento agli "eredi" in solido, riportato nella prima pagina dell'atto impugnato, è del tutto priva di efficacia la prescrizione di un termine di sessanta giorni per procedere al pagamento, posto a carico del Matera, peraltro neppure identificato nella qualità di curatore dell'eredità giacente, così come, decorso il suddetto termine, la prospettazione dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con emissione della cartella di pagamento. Dovrà invece, al contrario, procedersi secondo le regole di liquidazione della eredità giacente, salva la chiusura della curatela per assenza di chiamati all'eredità e conseguente devoluzione dell'eredità allo Stato, ai sensi dell'art. 586 del cod. civ. Si tratterebbe, in quest'ultimo caso, come riconosce la stessa amministrazione finanziaria, di una ipotesi nella quale non sono dovute «né l'imposta di successione, ai sensi dell'art. 3 del TUS, né quelle ipotecaria e catastale, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 347 del 1990». Nei limiti di cui in motivazione il ricorso va accolto. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di causa".
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Ufficio lamentandone l'erroneità. L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata.
All'udienza del 23.2.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.Il giudice di primo grado pur ritenendo, correttamente, il curatore dell'eredità giacente soggetto passivo dell'imposta di successione tuttavia ha erroneamente ritenuto illegittime le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate ha chiesto il pagamento al curatore dell'eredità giacente in fu ragione della funnzione rivestita dal curatore, il quale, rivestendo la qualità di soggetto ausiliario del giudice, in tale veste deputato a procedere a pagamenti, deve essere sempre autorizzato dall'autorità giudiziaria, rispetto alla quale l'Agenzia delle entrate sarebbe un mero creditore, a sua volta dunque tenuto al rispetto delle regole di liquidazione nonché al rispetto delle regole di pagamento scandite dall'articolo 530 c.c.. Orbene, premesso in fatto, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado l'atto impugnato è stato notificato al dott. Nominativo_1 nella qualità di curatore dell'eredità giacente e non in proprio in diritto deve osservarsi che la tesi seguita dal primo giudice è smentita da una recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e 31 del Decreto Legislativo n. 346/1190, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'articolo 36, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo citato, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale. (Ordinanza del 18/10/2024 n. 27081) Si legge nella presente ordinanza : “In tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28 , comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346 del 1990 , alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell' art. 36 , commi 3 e 4 del D.Lgs. n.
346 del 1990 , anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso ( Cass. 15/07/2009 n. 16428 ). Allo stesso modo, non si può certamente ritenere che debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio della eredità giacente…Se ne deve dedurre la circostanza che, atteso che il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (art. 28), tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (art.36). Deve osservarsi, in proposito, che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso
(per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali). Quanto appena rilevato trova ulteriore conferma proprio nell'art. 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà…In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti "del valore dei beni ereditari in suo possesso": non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires,
…in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario.
Alla stregua tali principi deve pertanto ritenersi che l'avviso di liquidazione in contestazione correttamente
è stato notificato all'odierno appellato nella qualità di curatore dell'eredità giacente che in tale veste avrebbe dovuto richiedere a giudice l'autorizzazione al pagamento ove vi fosse stata la necessaria liquidità. L'appello pertanto deve essere accolto con conseguente rigetto del ricorso proposto dal dott. Nominativo_1. Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e della circostanza che l'intervento chiarificatore della Corte di
Cassazione è avvenuto in corso di causa sussistono gravi motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS TO CE, Presidente
ET OL, AT
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 524/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Filannino, 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Curatela Dell'Eredit? EN Di Ricoorente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Viale Venezia Giulia 141 76123 Andria BT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1382/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ANNO 2022 V.88888 N.208920 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela dell'eredità giacente di Ricoorente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione TUZ/01028442372, dell'importo di € 2.241,66, richiesta a titolo di imposta di successione, ai sensi del d.Igs.
n. 346 del 1990 «relativamente alla denuncia identificata con il Volume 88888 Numero 208920» assumendo che . in ragione della sua specifica funzione, di gestione del complesso dei beni ereditari, era tenuto, ex art. 28 del d.lgs. n. 346 del 1990 cit. a presentare la dichiarazione di successione, ma non anche al pagamento della relativa imposta. A tal fine contestava la posizione di possessore dei beni ereditari, per essere un mero detentore dei medesimi, e rilevava l'impossibilità di quantificazione dell'imposta, non essendo ancora identificabile il grado di parentela degli eventuali eredi, e pertanto l'aliquota applicabile. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.1382 del 3 luglio 2023 la CGT di primo grado di Bari accoglieva il ricorso nei limiti della motivazione che qui si riporta:
“La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato numerose ricostruzioni giuridiche della figura del curatore della eredità giacente. In particolare la giurisprudenza di legittimità, come ausiliario del giudice, lo ritiene un esercente di funzione pubblica, che amministra una massa patrimoniale priva di soggettività giuridica, ed attribuisce pubblica fede alle sue dichiarazioni (Cass., nn. 1646 del 1978;, 9240 del 1994; 1043 del 1972;
920 del 1977).
È tuttavia incontestabile che, ai sensi dell'art. 28, co. 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 il curatore sia tenuto alla predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione.
Altrettanto incontestabile è che, ai fini fiscali, il concetto di possesso coincide con quello di detentore dei beni, già idoneo, proprio per le funzioni cui è preposto, a disporre dei medesimi.
D'altronde il curatore, sino all'accettazione della eredità da parte di qualche chiamato, ha specifici compiti, quali la gestione dei beni, con relativa rendicontazione all'autorità giudiziaria;
la tutela, anche processuale dei medesimi beni;
la liquidazione della eredità, ai fini del soddisfacimento di eventuali pretese creditorie, che siano vantate da terzi nei confronti del de cuius (art. 530 cod. civ.), e ciò nel rispetto della graduazione dei crediti azionati (art. 498 cod. civ.).
Deve dunque escludersi che, nell'esercizio delle sue funzioni, il curatore dell'eredità giacente non sia soggetto passivo dell'imposta di successione, inteso come responsabile del suo pagamento.
Ciò chiarito, la pretesa insussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'imposta non può trovare fondamento, perché l'odierno ricorrente non ha neppure evidenziato se nel caso di specie esistano o meno dei chiamati all'eredità, né si è premunito di chiarire se vi siano debiti ereditari, rilevanti ai fini della individuazione della base imponibile (lett. i dell'art. 29 del d.lgs.n. 346 del 1990).
Per altro verso l'art. 36 del d.lgs. 346 cit. è inequivoco nel riconoscere solo in capo agli eredi l'obbligo al pagamento dell'imposta (comma 1), e però, sino al momento dell'accettazione della eredità "tutti i soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti". Tra essi il legislatore annovera anche il curatore dell'eredità giacente, che è uno degli obbligati alla presentazione della denuncia di successione. Tuttavia, se è incontestabile la sua posizione giuridica di assoggettato al pagamento dell'imposta, altra cosa sono le modalità con le quali l'Agenzia può chiedere il pagamento dell'imposta al curatore dell'eredità giacente. Ciò in ragione della funzione da esso rivestita, dell'essere soggetto ausiliario del giudice, in tale veste deputato a procedere a pagamenti, ma sempre e solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rispetto alla quale l'Agenzia delle entrate è un mero creditore, a sua volta dunque tenuto al rispetto delle regole di liquidazione. Ed infatti lo stesso art. 36 cit., nel comma 4, prescrive le modalità con le quali l'ufficio finanziario deve procedere per ottenere il pagamento dell'imposta. Nell'ipotesi in cui non sia stato ancora nominato un curatore, può chiedere la fissazione di un termine ai chiamati per l'accettazione dell'eredità, oppure può chiedere la nomina di un curatore. Quando il curatore già esiste (come nel caso di specie) anche l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rispetto delle regole di pagamento scandite dall'art. 530 cod, civ., che devono trovare applicazione ancorché trattasi di imposta sulla "successione" e non di un debito ereditario in senso proprio.
Ciò che rileva, sul piano giuridico, e prima ancora logico, è che l'imposta non può essere sopportata direttamente dal curatore a titolo personale, ma da questi nell'esercizio delle sue funzioni, previa autorizzazione del giudice.
D'altronde l'art. 36, co. 3, cit., prevede l'obbligo del pagamento "nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti", e ciò, in rapporto alla curatela della eredità giacente, costituisce una situazione a sua volta incisa dalla liquidabilità e liquidazione dell'eredità medesima, secondo le rigorose regole prescritte dal codice civile.
Diversamente opinando, cioè ritenendo che il curatore debba rispondere dell'imposta e procedere al pagamento nei termini indicati nell'eventuale atto impositivo, con il proprio denaro ove nell'eredità giacente non vi sia liquidità, si giungerebbe all'assurda conseguenza che la nomina a curatore di eredità giacente da parte del giudice tutelare comporterebbe l'insorgenza di obbligazioni gravanti sul patrimonio personale del nominato (si pensi ad eredità giacenti di valore rilevante, la cui liquidabilità non è però affatto scontata e comunque necessariamente rapida), con l'effetto devastante che nessuno accetterebbe più una nomina con simili rischi. Inoltre, a fronte, ad esempio, di debiti ereditari ancora in contestazione -perché oggetto di controversie in atto che siano processualmente seguite dal medesimo curatore- potrebbe verificarsi che l'attivo liquido debba essere tenuto necessariamente a disposizione della medesima eredità giacente, e ciò secondo le valutazioni riservate alla decisione del giudice tutelare, che resta comunque l'autorità, l'unica autorità, al cui potere autorizzatorio è vincolato qualunque pagamento a carico della curatela della eredità.
In conclusione, fermo il potere di liquidazione dell'imposta, che va riconosciuto in capo all'Agenzia delle entrate, le modalità di pagamento non possono seguire quelle proprie di un qualunque soggetto obbligato al suo pagamento, poiché la funzione pubblica esercitata dal curatore, sottoposto comunque alla vigilanza ed alle autorizzazioni del giudice tutelare (ex artt. 781 e segg. cod. proc. civ.), non consente l'intimazione di termini come quelli pur previsti dall'atto di liquidazione (pagamento entro sessanta giorni, ex art. 37 del d.
Igs. n. 346 del 1990).
Di contro, dovrà seguirsi la disciplina ce il codice civile detta per il pagamento dei debiti ereditari, ossia il pagamento, previa autorizzazione del giudice, ove vi sia liquidità, ovvero mediante liquidazione dell'eredità, secondo le norme previste dall'art. 498 cod. civ. e segg., nelle forme procedimentali previste dall'art. 783 cod. proc. civ. Quanto chiarito non si contrappone al lontano arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass.,
n. 16428 del 2009), che d'altronde affermava come in tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, co. 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, da cui è agevole desumere che quello stesso arresto non ipotizzava pagamenti a carico del curatore, se non nella sua veste, e non con patrimonio personale. Già sulla base di quella giurisprudenza, in assenza di liquidità, era necessario prima assicurare quest'ultima, anche mediante la vendita dei beni, e poi procedere al pagamento dell'imposta.
Nel caso di specie, oltre che l'incomprensibile riferimento agli "eredi" in solido, riportato nella prima pagina dell'atto impugnato, è del tutto priva di efficacia la prescrizione di un termine di sessanta giorni per procedere al pagamento, posto a carico del Matera, peraltro neppure identificato nella qualità di curatore dell'eredità giacente, così come, decorso il suddetto termine, la prospettazione dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con emissione della cartella di pagamento. Dovrà invece, al contrario, procedersi secondo le regole di liquidazione della eredità giacente, salva la chiusura della curatela per assenza di chiamati all'eredità e conseguente devoluzione dell'eredità allo Stato, ai sensi dell'art. 586 del cod. civ. Si tratterebbe, in quest'ultimo caso, come riconosce la stessa amministrazione finanziaria, di una ipotesi nella quale non sono dovute «né l'imposta di successione, ai sensi dell'art. 3 del TUS, né quelle ipotecaria e catastale, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 347 del 1990». Nei limiti di cui in motivazione il ricorso va accolto. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di causa".
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Ufficio lamentandone l'erroneità. L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata.
All'udienza del 23.2.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.Il giudice di primo grado pur ritenendo, correttamente, il curatore dell'eredità giacente soggetto passivo dell'imposta di successione tuttavia ha erroneamente ritenuto illegittime le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate ha chiesto il pagamento al curatore dell'eredità giacente in fu ragione della funnzione rivestita dal curatore, il quale, rivestendo la qualità di soggetto ausiliario del giudice, in tale veste deputato a procedere a pagamenti, deve essere sempre autorizzato dall'autorità giudiziaria, rispetto alla quale l'Agenzia delle entrate sarebbe un mero creditore, a sua volta dunque tenuto al rispetto delle regole di liquidazione nonché al rispetto delle regole di pagamento scandite dall'articolo 530 c.c.. Orbene, premesso in fatto, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado l'atto impugnato è stato notificato al dott. Nominativo_1 nella qualità di curatore dell'eredità giacente e non in proprio in diritto deve osservarsi che la tesi seguita dal primo giudice è smentita da una recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e 31 del Decreto Legislativo n. 346/1190, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'articolo 36, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo citato, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale. (Ordinanza del 18/10/2024 n. 27081) Si legge nella presente ordinanza : “In tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28 , comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346 del 1990 , alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell' art. 36 , commi 3 e 4 del D.Lgs. n.
346 del 1990 , anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso ( Cass. 15/07/2009 n. 16428 ). Allo stesso modo, non si può certamente ritenere che debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio della eredità giacente…Se ne deve dedurre la circostanza che, atteso che il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (art. 28), tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (art.36). Deve osservarsi, in proposito, che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso
(per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali). Quanto appena rilevato trova ulteriore conferma proprio nell'art. 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà…In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti "del valore dei beni ereditari in suo possesso": non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires,
…in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario.
Alla stregua tali principi deve pertanto ritenersi che l'avviso di liquidazione in contestazione correttamente
è stato notificato all'odierno appellato nella qualità di curatore dell'eredità giacente che in tale veste avrebbe dovuto richiedere a giudice l'autorizzazione al pagamento ove vi fosse stata la necessaria liquidità. L'appello pertanto deve essere accolto con conseguente rigetto del ricorso proposto dal dott. Nominativo_1. Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e della circostanza che l'intervento chiarificatore della Corte di
Cassazione è avvenuto in corso di causa sussistono gravi motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado del giudizio.