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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 17 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5973 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, Piazza
[...]
Dei Martiri n. 3, presso lo studio dell'avv. Claudia Di Stefano, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
21.06.2024, la ricorrente premetteva di essere già stata riconosciuta “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, nonché “portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ai sensi della legge 05 febbraio 1992 n. 104”; che a seguito di visita di revisione del 15.06.2023, veniva riconosciuta affetta da “esiti di intervento di adenocarcinoma del grosso intestino già chemiotrattato in follow up strumentale negativo” ed “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 - Percentuale 75%”.
Contro tale giudizio la ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere la pensione di inabilità ex art. 12, L.
118/1971, ovvero, in subordine, l'assegno mensile di invalidità ex art. 13, L. 118/1971, modificato dall'art. 9 d.lgs. 509/1988, nonché l'accertamento dello stato di handicap in situazione di gravità ex L. 104/92.
Il procedimento si chiudeva con il riconoscimento di uno stato invalidante del “82% e ciò a far data dalla visita medica di revisione eseguita in data 15.06.2023” e “portatore di Handicap Non grave ai sensi del comma 1 art. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104”.
Avverso dette conclusioni la ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, contestando la revoca della pensione di inabilità, poiché non erano state adeguatamente valutati tutte le patologie di cui era portatrice ed avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante per continuare a godere della corresponsione della pensione di inabilità ed in subordine dell'assegno di invalidità, oltre allo stato di handicap in situazione di gravità ex L. 104/92.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona della ricorrente.
Con ordinanza dell'11.11.2024 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza infine fissata per il 17.03.2025.
Con provvedimento della presidenza sezionale di questo Tribunale, il sottoscritto giudicante, veniva incaricato della trattazione e decisione del presente giudizio.
La causa, sulle conclusioni delle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni di rito sollevate dall' in quanto destituite di CP_1 fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica. Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere la ricorrente invalida nella misura del 80%, oltre allo stato di handicap in situazione di non gravità ex L. 104/92, confermando quasi integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. della fase di accertamento tecnico preventivo.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda non può trovare accoglimento in relazione al riconoscimento del requisito per godere della pensione di inabilità, mentre resta confermato il requisito per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, già riconosciuto in sede amministrativa.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite della fase di ATP, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il godimento della pensione di inabilità e confermato il diritto all'assegno di invalidità (sebbene con una diversa percentuale) e dello stato di Handicap non grave, conformemente alla fase amministrativa, deve rilevarsi che è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n.
115/2002).
Ne consegue che le stesse vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003.
Relativamente a quelle di questo giudizio di opposizione, ove non era stato riconosciuto – ancora una volta - il requisito sanitario richiesto per il godimento della pensione di inabilità e confermato il diritto all'assegno di invalidità (sebbene con una percentuale diversa e minore rispetto alla fase di A.T.P.) e dello stato di Handicap non grave, conformemente alla fase amministrativa e di A.T.P., deve rilevarsi che è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L
269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002).
Ne consegue che le stesse vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003.
In applicazione dello stesso principio, anche le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.06.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria
[...] CP_1 domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti della fase di A.T.P. e di opposizione ad A.T.P., ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
3. Condanna l ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c., al pagamento delle spese di CP_1 consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Catania, 20.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 17 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5973 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, Piazza
[...]
Dei Martiri n. 3, presso lo studio dell'avv. Claudia Di Stefano, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
21.06.2024, la ricorrente premetteva di essere già stata riconosciuta “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, nonché “portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ai sensi della legge 05 febbraio 1992 n. 104”; che a seguito di visita di revisione del 15.06.2023, veniva riconosciuta affetta da “esiti di intervento di adenocarcinoma del grosso intestino già chemiotrattato in follow up strumentale negativo” ed “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 - Percentuale 75%”.
Contro tale giudizio la ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere la pensione di inabilità ex art. 12, L.
118/1971, ovvero, in subordine, l'assegno mensile di invalidità ex art. 13, L. 118/1971, modificato dall'art. 9 d.lgs. 509/1988, nonché l'accertamento dello stato di handicap in situazione di gravità ex L. 104/92.
Il procedimento si chiudeva con il riconoscimento di uno stato invalidante del “82% e ciò a far data dalla visita medica di revisione eseguita in data 15.06.2023” e “portatore di Handicap Non grave ai sensi del comma 1 art. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104”.
Avverso dette conclusioni la ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, contestando la revoca della pensione di inabilità, poiché non erano state adeguatamente valutati tutte le patologie di cui era portatrice ed avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante per continuare a godere della corresponsione della pensione di inabilità ed in subordine dell'assegno di invalidità, oltre allo stato di handicap in situazione di gravità ex L. 104/92.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona della ricorrente.
Con ordinanza dell'11.11.2024 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza infine fissata per il 17.03.2025.
Con provvedimento della presidenza sezionale di questo Tribunale, il sottoscritto giudicante, veniva incaricato della trattazione e decisione del presente giudizio.
La causa, sulle conclusioni delle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni di rito sollevate dall' in quanto destituite di CP_1 fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica. Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere la ricorrente invalida nella misura del 80%, oltre allo stato di handicap in situazione di non gravità ex L. 104/92, confermando quasi integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. della fase di accertamento tecnico preventivo.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda non può trovare accoglimento in relazione al riconoscimento del requisito per godere della pensione di inabilità, mentre resta confermato il requisito per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, già riconosciuto in sede amministrativa.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite della fase di ATP, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il godimento della pensione di inabilità e confermato il diritto all'assegno di invalidità (sebbene con una diversa percentuale) e dello stato di Handicap non grave, conformemente alla fase amministrativa, deve rilevarsi che è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n.
115/2002).
Ne consegue che le stesse vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003.
Relativamente a quelle di questo giudizio di opposizione, ove non era stato riconosciuto – ancora una volta - il requisito sanitario richiesto per il godimento della pensione di inabilità e confermato il diritto all'assegno di invalidità (sebbene con una percentuale diversa e minore rispetto alla fase di A.T.P.) e dello stato di Handicap non grave, conformemente alla fase amministrativa e di A.T.P., deve rilevarsi che è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L
269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002).
Ne consegue che le stesse vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003.
In applicazione dello stesso principio, anche le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.06.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria
[...] CP_1 domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti della fase di A.T.P. e di opposizione ad A.T.P., ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
3. Condanna l ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c., al pagamento delle spese di CP_1 consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Catania, 20.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales