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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22941 /2023
VERBALE DELLA CAUSA
A TRATTAZIONE SCRITTA
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 31 marzo 2025 innanzi al dott. Guido Marcelli è stata chiamata la causa in oggetto.
Lette le note scritte depositate dalle parti, il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 18:30 il Giudice deposita la sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 22941/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio in CIRC.NE CLODIA 80 00195 CP_1 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Parte_1
Pace aveva respinto l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di del CP_1
22/2/2022, notificatagli il 5/4/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso contro il verbale di accertamento di infrazione n. 22210039539 per violazione dell'art. 7/1 lett. f) e 7/14 codice della strada (sosta di veicolo senza esporre titolo di pagamento).
Con il primo motivo di appello, il ha dedotto che aveva errato il primo giudice nel Parte_1
ritenere che il Viceprefetto vantasse una specifica competenza in ordine all'adozione delle ordinanze - ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, riservandola la normativa in materia (art. 14 D Lgs. n. 139/2000) esclusivamente in capo al Prefetto, laddove nel caso di specie l'ordinanza impugnata era stata adottata dal Vice Prefetto dott. in qualità di Per_1
dirigente dell'Area funzionale III ter (applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo).
Infatti, ad avviso di esso appellante, allo scopo di legittimare il Vice Prefetto ad adottare tali provvedimenti occorreva necessariamente la delega del Prefetto, mai prodotta dalla CP_1
appellata – benché ne fosse stata richiesta l'esibizione - e quindi inesistente.
Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza gravata nella parte in Parte_1
cui aveva disatteso la doglianza relativa alla omessa predisposizione da parte del CP_2
di un'apposita area destinata a parcheggio libero nella stessa area nella quale era stata
[...]
elevato l'accertamento o nelle immediate vicinanze. In specie, ad avviso dell'appellante il giudice di pace aveva ribaltato il principio secondo cui l'onere della prova della inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari grava sulla P.A. in quanto attrice sostanziale del processo, e non sul destinatario della sanzione. Era infatti la a dover produrre le CP_1
delibere comunali di istituzione dei parcheggi a pagamento e delle zone a parcheggio libero e non il destinatario del provvedimento sanzionatorio.
Infine, con il terzo motivo di appello il ha censurato la sentenza gravata nella parte Parte_1
in cui – con pronuncia ultra petita – il primo giudice aveva affermato che i vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione erano irrilevanti.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
----------------- L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Appare priva di pregio la prima censura sollevata dal secondo cui il Vice Prefetto Parte_1
dott. on sarebbe stato titolare del potere di adottare l'ordinanza-ingiunzione oggetto Per_1
di impugnazione.
Va premesso che ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), che disciplina le attribuzioni del funzionario prefettizio, i funzionari con qualifica di viceprefetto e viceprefetto aggiunto “nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi;
adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati”.
Ai sensi della tabella B testè menzionata, il viceprefetto svolge – tra le altre – anche funzioni di
“responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico;
applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione”.
Le funzioni di spettanza del Prefetto sono invece indicate dalla tabella A del medesimo Decreto
Legislativo, che prevede alla lettera e) l'esercizio “dei compiti connessi alla responsabilità del prefetto a garanzia della legalità amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali;
esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative”.
Orbene, la ha depositato il provvedimento con il quale il Prefetto, cui ai sensi della CP_1
tabella A della citata disposizione è devoluto l'esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative, ha conferito al dott. l'incarico di dirigente dell'Area III ter “Sistema Per_1
sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”. Tale provvedimento – diversamente da quanto opina l'appellante - costituisce esso stesso atto di conferimento di delega dell'esercizio di funzioni dal Prefetto al Vice Prefetto, sicché del tutto legittimamente il dott. a adottato l'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente appello. Appare invece fondata la seconda doglianza.
La giurisprudenza della S.C. ha anche recentemente ribadito che nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per sosta in violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s., è onere dell'Autorità amministrativa dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo stabilito dall'art. 7, comma 8, c.d.s. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15678 del 23/07/2020).
Nella fattispecie in esame la non ha fornito la prova dell'esistenza di una Controparte_1
tale delibera (in questo grado essa non si è nemmeno costituita, mentre in prime cure il funzionario delegato non si è affatto soffermato su tale eccezione), sicché la P.A. non ha assolto al proprio onere.
Ha pertanto errato il giudice di pace affermando fosse onere del ricorrente rodurre Parte_1
la delibera di istituzione dei parcheggi al fine di consentire al giudicante l'eventuale disapplicazione del provvedimento, spettando di contro alla P.A. fornire la prova della istituzione di aver previsto un'area destinata a parcheggio libero.
Non avendo la pubblica amministrazione fornito la prova dell'esistenza della delibera comunale di istituzione, nelle vicinanze all'area di parcheggio ove è stata contestata l'infrazione, di altre aree ove insistano parcheggi senza dispositivi di controllo della durata della sosta, l'ordinanza-ingiunzione deve essere annullata.
Gli ulteriori motivi di censura restano assorbiti.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della in ragione del CP_1
principio di soccombenza, tenuto conto del valore esiguo della causa (euro 112,50) nonché del difetto di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, annulla l'ordinanza-ingiunzione prefettizia n. 000912200031559 del 22.2.2022 emessa nei confronti del Parte_1 - condanna la a rifondere all'appellante le spese del giudizio che liquida, Controparte_1
quanto al primo grado, in euro 270,00 per compensi professionali ed euro 43,00 per contributo unificato, e quanto al presente grado in euro 300,00 per compensi professionali ed euro 64,50 per contributo unificato;
il tutto oltre spese generali (15%), IVA e Cassa.
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 18:30
Roma, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
VERBALE DELLA CAUSA
A TRATTAZIONE SCRITTA
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 31 marzo 2025 innanzi al dott. Guido Marcelli è stata chiamata la causa in oggetto.
Lette le note scritte depositate dalle parti, il giudice si riserva di dare lettura del dispositivo e della sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 18:30 il Giudice deposita la sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 22941/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio in CIRC.NE CLODIA 80 00195 CP_1 CP_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Parte_1
Pace aveva respinto l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di del CP_1
22/2/2022, notificatagli il 5/4/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso contro il verbale di accertamento di infrazione n. 22210039539 per violazione dell'art. 7/1 lett. f) e 7/14 codice della strada (sosta di veicolo senza esporre titolo di pagamento).
Con il primo motivo di appello, il ha dedotto che aveva errato il primo giudice nel Parte_1
ritenere che il Viceprefetto vantasse una specifica competenza in ordine all'adozione delle ordinanze - ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, riservandola la normativa in materia (art. 14 D Lgs. n. 139/2000) esclusivamente in capo al Prefetto, laddove nel caso di specie l'ordinanza impugnata era stata adottata dal Vice Prefetto dott. in qualità di Per_1
dirigente dell'Area funzionale III ter (applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo).
Infatti, ad avviso di esso appellante, allo scopo di legittimare il Vice Prefetto ad adottare tali provvedimenti occorreva necessariamente la delega del Prefetto, mai prodotta dalla CP_1
appellata – benché ne fosse stata richiesta l'esibizione - e quindi inesistente.
Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza gravata nella parte in Parte_1
cui aveva disatteso la doglianza relativa alla omessa predisposizione da parte del CP_2
di un'apposita area destinata a parcheggio libero nella stessa area nella quale era stata
[...]
elevato l'accertamento o nelle immediate vicinanze. In specie, ad avviso dell'appellante il giudice di pace aveva ribaltato il principio secondo cui l'onere della prova della inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari grava sulla P.A. in quanto attrice sostanziale del processo, e non sul destinatario della sanzione. Era infatti la a dover produrre le CP_1
delibere comunali di istituzione dei parcheggi a pagamento e delle zone a parcheggio libero e non il destinatario del provvedimento sanzionatorio.
Infine, con il terzo motivo di appello il ha censurato la sentenza gravata nella parte Parte_1
in cui – con pronuncia ultra petita – il primo giudice aveva affermato che i vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione erano irrilevanti.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
----------------- L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Appare priva di pregio la prima censura sollevata dal secondo cui il Vice Prefetto Parte_1
dott. on sarebbe stato titolare del potere di adottare l'ordinanza-ingiunzione oggetto Per_1
di impugnazione.
Va premesso che ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), che disciplina le attribuzioni del funzionario prefettizio, i funzionari con qualifica di viceprefetto e viceprefetto aggiunto “nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi;
adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati”.
Ai sensi della tabella B testè menzionata, il viceprefetto svolge – tra le altre – anche funzioni di
“responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico;
applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione”.
Le funzioni di spettanza del Prefetto sono invece indicate dalla tabella A del medesimo Decreto
Legislativo, che prevede alla lettera e) l'esercizio “dei compiti connessi alla responsabilità del prefetto a garanzia della legalità amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali;
esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative”.
Orbene, la ha depositato il provvedimento con il quale il Prefetto, cui ai sensi della CP_1
tabella A della citata disposizione è devoluto l'esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative, ha conferito al dott. l'incarico di dirigente dell'Area III ter “Sistema Per_1
sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”. Tale provvedimento – diversamente da quanto opina l'appellante - costituisce esso stesso atto di conferimento di delega dell'esercizio di funzioni dal Prefetto al Vice Prefetto, sicché del tutto legittimamente il dott. a adottato l'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente appello. Appare invece fondata la seconda doglianza.
La giurisprudenza della S.C. ha anche recentemente ribadito che nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per sosta in violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s., è onere dell'Autorità amministrativa dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo stabilito dall'art. 7, comma 8, c.d.s. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15678 del 23/07/2020).
Nella fattispecie in esame la non ha fornito la prova dell'esistenza di una Controparte_1
tale delibera (in questo grado essa non si è nemmeno costituita, mentre in prime cure il funzionario delegato non si è affatto soffermato su tale eccezione), sicché la P.A. non ha assolto al proprio onere.
Ha pertanto errato il giudice di pace affermando fosse onere del ricorrente rodurre Parte_1
la delibera di istituzione dei parcheggi al fine di consentire al giudicante l'eventuale disapplicazione del provvedimento, spettando di contro alla P.A. fornire la prova della istituzione di aver previsto un'area destinata a parcheggio libero.
Non avendo la pubblica amministrazione fornito la prova dell'esistenza della delibera comunale di istituzione, nelle vicinanze all'area di parcheggio ove è stata contestata l'infrazione, di altre aree ove insistano parcheggi senza dispositivi di controllo della durata della sosta, l'ordinanza-ingiunzione deve essere annullata.
Gli ulteriori motivi di censura restano assorbiti.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della in ragione del CP_1
principio di soccombenza, tenuto conto del valore esiguo della causa (euro 112,50) nonché del difetto di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, annulla l'ordinanza-ingiunzione prefettizia n. 000912200031559 del 22.2.2022 emessa nei confronti del Parte_1 - condanna la a rifondere all'appellante le spese del giudizio che liquida, Controparte_1
quanto al primo grado, in euro 270,00 per compensi professionali ed euro 43,00 per contributo unificato, e quanto al presente grado in euro 300,00 per compensi professionali ed euro 64,50 per contributo unificato;
il tutto oltre spese generali (15%), IVA e Cassa.
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 18:30
Roma, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli