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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2611/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2611/2017 R.G., avente ad oggetto: “trattamento economico dipendenti regionali”;
PROMOSSO DA
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_7 Parte_8
in atti, dagli avv.ti Massimiliano Marinelli e Francesco Paolo Rubbio;
- RICORRENTE -
contro
in persona del pro tempore, per L' Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, per l'
[...] Controparte_4
, per l'
[...] [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_5
Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina
- RESISTENTI –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.05.2017 i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano: di prestare attività di lavoro alle dipendenze della , svolgendo, in particolare, Controparte_3 la loro attività presso il Dipartimento del Lavoro negli Uffici dell'Amministrazione
Regionale; la l.r. 15 maggio 2000, n. 10, aveva previsto, all'art. 27, così come modificato
1 dall'art. 29 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, che per i dipendenti dell'Amministrazione regionale gli indirizzi per la contrattazione collettiva e per il procedimento contrattuale vengono deliberati dalla Giunta regionale, la quale, con deliberazione n. 469 del 17 dicembre 2010, forniva all' le direttive e la disponibilità economica per Parte_9
procedere al rinnovo dei contratti di lavoro per il personale regionale del Comparto e dell'Area della Dirigenza, trattative che venivano immediatamente avviate e che si svolgevano, con ulteriori indicazioni fornite dalla Giunta regionale con deliberazione 233 del 13 settembre 2011, sino agli inizi dell'anno 2012; con l'art. 6, c. 9 della l.r. 9 maggio
2012, n. 26, veniva però previsto che “i rinnovi contrattuali del personale dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato della e degli enti che ne Controparte_1
applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori all'1,5 per cento, per il biennio 2006/2007, ed all'1 per cento, per il biennio 2008/2009. I rinnovi contrattuali per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale,
a tempo indeterminato e a tempo determinato, della e degli enti che ne Controparte_1
applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento. La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in applicazione dei contratti collettivi di cui ai precedenti commi, complessivamente quantificate in 25.933 migliaia di euro, è effettuata in quattro rate annuali a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dei medesimi;
nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”; successivamente, l'art. 19 della l.r. 15 maggio 2013, n. 9, disponeva che “la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in attuazione del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previa sottoscrizione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, decorre dall'esercizio finanziario 2014 con le modalità previste dal medesimo comma”; l'art. 49, c. 24, della l.r. 7 maggio 2015, n.
9, modificava radicalmente la disciplina sopra richiamata modificando, in particolare, l'art. 6, c. 9 della l. r. 26 del 2012 come segue: “i rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e
2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della e degli enti di cui all'articolo 1 della Controparte_1
legge regionale n. 20/2000 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”.
Deducevano che il susseguirsi delle varie disposizioni normative aveva sostanzialmente comportato l'abrogazione della disposizione ex art. 19, c. 1 della l.r. 9 del 2013, arrestando, per un decennio, lo svolgimento della contrattazione collettiva, in materia di trattamento economico del personale.
2 Richiamavano la giurisprudenza costituzionale che aveva più volte dichiarato l'illegittimità del blocco della contrattazione collettiva, per lesione dell'art. 39 e dell'art. 36 della
Costituzione.
Eccepivano, in particolare, l'incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 6, c. 9 della l.r. 26 del 2012, nell'art. 19, c. 1 della l.r. 9 del 2013, e nell'art. 49, c. 24 della l.r. 9 del
2015.
Chiedevano, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il loro diritto a percepire un incremento del trattamento retributivo, a partire dal 2006, in misura non inferiore a quella riconosciuta al personale del comparto per il periodo 2005-2010 (pari all'11%), o CP_6
in subordine alla media degli incrementi riconosciuti al personale dei comparti di contrattazione statale, per lo stesso periodo (pari al 10,2%); in subordine, che venisse ritenuto e dichiarato il loro diritto al risarcimento del danno, derivante dal mancato adempimento da parte della dell'obbligo di esperire la contrattazione collettiva, CP_1
sancito dagli artt. 13 c. 1 e 22 c. 2 della l.r. 10 del 2000, in misura pari ad una percentuale dell'incremento retributivo riconosciuto ai dipendenti dei comparti statali, e, per l'effetto, che le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, venissero condannate al pagamento di quanto richiesto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ulteriore subordine, che venisse ritenuto e dichiarato il loro diritto a percepire le maggiorazioni retributive, previste dall'art. 6 c. 9 della l.r. 26 del
2012, prima della modifica introdotta dall'art. 49, c. 24 della l.r. 9 del 2015; in estremo subordine, che venisse dichiarato il loro diritto al risarcimento del danno, derivante dal mancato adempimento da parte della dell'obbligo di esperire la contrattazione CP_1
collettiva, sancito dagli artt. 13 c. 1 e 22 c. 2 della l.r. 10 del 2000, in misura pari ad una percentuale delle maggiorazioni retributive, previste dall'art. 6 c. 9 della l.r. 26 del 2012, nel testo antecedente alla modifica introdotta dall'art. 49, c. 24 della l.r. 9 del 2015 e, per l'effetto, che le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, venissero condannate al pagamento di quanto richiesto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. Instavano per le spese e i compensi di giudizio.
2. La , in persona del Presidente pro tempore, per l' Controparte_3 CP_3 [...]
, per l' Controparte_3 Controparte_3 [...]
e per l' Controparte_4 Controparte_5
, si costituiva in giudizio con memoria del 19.02.2018
[...]
contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle pretese attoree.
3 Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'istituto della contrattazione collettiva regionale era disciplinato dall'art. 27 L.R. 10/2000, che attribuisce all' Parte_9
il ruolo di rappresentante locale della in fase di negoziazione contrattuale.
[...] CP_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale del ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. L'udienza dell'11.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di difetto legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta.
Essa è destituita di fondamento.
Ed invero, innanzitutto i ricorrenti da una parte impugnano alcune disposizioni emanate dalla considerate illegittime e lesive dei lori diritti di lavoratori e dall'altra Controparte_3 lamentano l'illegittimità di un comportamento, altresì, omissivo della la quale CP_1 non avrebbe adempiuto all'obbligo di avviare la contrattazione collettiva, previsto dall'art. 27 della L. R. 10/2000.
Inoltre, tanto la quanto gli Assessorati convenuti rappresentano il datore di lavoro CP_1
dei ricorrenti, i quali conseguentemente non possono che rivolgersi ad essi per chiedere adeguamenti retributivi o risarcimenti dovuti dal mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, tra questi il diritto ad avere una retribuzione adeguata e proporzionata al loro lavoro.
Va dunque riconosciuta la legittimazione passiva delle parti odierne convenute.
5. Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, ai fini della decisione si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., precedenti di questa Sezione
(sentt. nn. 865/2020; 720/2022 e 1130/2024, che a loro volta richiamano il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito- v. Corte d'appello Palermo n. 302/2020;
Tribunale di Trapani n. 556/2020; Tribunale di Agrigento n. 174/2018) condivisi dall'odierno decidente e contrari alle ragioni dei ricorrenti.
Si premette che la legge regionale siciliana n. 10/2010, all'art. 24 (intitolato
“Contrattazione collettiva”) ha previsto che “1. La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto
4 stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.
2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.
3. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”.
Con sentenza n. 178/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa statale sul c.d. blocco della contrattazione collettiva contenuta nel d.l. n.
98/2010.
Tuttavia, il rinnovo del contratto collettivo è disciplinato dagli artt. 45 e ss. d.lgs. n.
165/2001, i quali prevedono una complessa sequela procedimentale nell'ambito della quale attribuiscono lo svolgimento dell'attività di negoziazione, in rappresentanza delle amministrazioni, all'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) - alla quale competono altresì, su direttiva della Giunta Regionale, una serie di attività di studio, monitoraggio e documentazione propedeutiche alla elaborazione degli istituti normativi ed economici contrattuali che devono formare oggetto di rinnovo e da sottoporre al vaglio quindi delle organizzazioni sindacali - e di cui costituisce momento ineludibile quello della verifica della copertura finanziaria dei relativi costi e della compatibilità degli stessi con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
Non può, pertanto, imputarsi agli Assessorati convenuti il mancato svolgimento di un'attività di negoziazione che per legge non gli compete.
Inoltre, risulta impossibile prevedere l'esito, in termini economici, della contrattazione, trattandosi di attività le cui possibili evoluzioni sono rimesse alla dinamica negoziale delle parti e condizionate dalla copertura finanziaria dei costi e dai vincoli di bilancio, sicché non appare assolutamente configurabile un diritto soggettivo dei pubblici dipendenti al rinnovo contrattuale e tanto meno all'incremento retributivo dallo stesso eventualmente discendente.
Orbene, nel caso di specie è documentato che l'Assessorato regionale della Funzione
Pubblica, ha provveduto ad emanare gli atti di indirizzo di cui era responsabile ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.10/2000, con i seguenti provvedimenti: Delibera n. 354 del
19/10/2016, con la quale la Giunta regionale aveva dato mandato all'Assessore regionale
5 per le Autonomie locali e la Funzione Pubblica di "formulare apposita direttiva all' " per l'apertura della stagione negoziale per il rinnovo del C.C.R.L. Parte_9
iniziando dalla riforma degli istituti del "piano di lavoro" e dei FAMP;
Direttiva prot.
133571 del 27/10/2016, con la quale l'Assessore regionale delle Autonomie locali e della
Funzione pubblica aveva conferito all' mandato per l'Attivazione del Parte_9
"tavolo negoziale per la contrattazione collettiva"; le note prot. n. 55172 del 12.05.2017 e n. 55159 del 12/05/2017 con la quale l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica, a seguito della pubblicazione del Bilancio per l'esercizio finanziario
2017, aveva dato mandato all' di riprendere la trattativa volta al rinnovo dei Parte_9
contratti della dirigenza e del comparto non dirigenziale;
la nota prot. n. 55448 del
15/05/2017, con la quale era stata accertato da parte del Servizio 12 - Gestione Bilancio lo stanziamento di complessivi 10 milioni di Euro sul cap. 212017 "Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 2000"; infine la delibera n. 412 del 13/09/2017, con cui la
Giunta Regionale Siciliana aveva dato mandato all'Assessore Regionale per le Autonomie
Locali e la Funzione Pubblica di avviare tutte le procedure necessarie per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale del Comparto e dell'Area della Dirigenza nell'ambito dei limiti di spesa.
Va rilevato, altresì, che le procedure contrattuali sono state avviate, in quanto costituisce fatto notorio, sulla scorta della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della CP_1
del 24.5.2019, che in data 9.5.2019 è stato approvato il CCRL del comparto non CP_1
dirigenziale, valido per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018 ed in data
25.01.2022 è stato approvato il CCRL dell'Area della Dirigenza della e Controparte_1 degli Enti di cui all'art. 1 della L.r. 15.05.2000 n. 10, valido per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018 come da Gazzetta Ufficiale della del CP_1 CP_1
18.02.2022.
Le domande attoree, nel caso di specie, presentano un duplice profilo: esse hanno ad oggetto, in via principale, l'incremento del trattamento retributivo, a partire dal 2006, in misura non inferiore a quella riconosciuta al personale del comparto per il CP_6
periodo 2005-2010 (pari all'11%) o le maggiorazioni retributive previste dall'art. 6 c. 9 della l.r. 26 del 2012, e, in subordine, il risarcimento del danno subito per il mancato adempimento, da parte della dell'obbligo di esperire la contrattazione collettiva CP_1
Va rilevato che l'autorità giudiziaria adita non può sostituirsi all'amministrazione nell'attribuzione al proprio personale, di incrementi o maggiorazioni retributive sia perché trattasi di un diritto anteriore alla normativa emergenziale in materia di contenimento della
6 spesa pubblica sia in quanto anch'essa è espressamente subordinata alla preventiva previsione della copertura finanziaria.
Stessa impossibilità sussisterebbe in ordine all'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale che, nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, è stata riconosciuta ai ricorrenti.
Cionondimeno il legislatore ha previsto in questi casi l'indennità da vacanza contrattuale in qualità di aumento provvisorio dello stipendio, finalizzato a tutelare i lavoratori dal mancato rinnovo del contratto collettivo. La stessa è stata disciplinata dal “Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, il quale contiene le decorrenze, le percentuali di maggiorazione e gli elementi di retribuzione che costituiscono tale indennità: le maggiorazioni, in particolare, si basano sul tasso di inflazione programmata.
Lo stesso contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della relativo al periodo 2006 – 2009 disciplinava all'art. 2 commi 6 e 7 la Controparte_1
suddetta indennità, prevedendo una maggiorazione iniziale del 30% e successivamente del
50% e richiamando il Protocollo del 1993 per le modalità di conteggio specifiche.
Radicalmente infondata appare, anche, la domanda di risarcimento del danno formulata in ricorso quale conseguenza dell'illegittimo protrarsi della mancanza di rinnovo contrattuale, anche perché il danno lamentato risulta insussistente sotto entrambi i profili dedotti: quello dell'asserita violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione all'attività lavorativa prestata e quello c.d. “da ritardo”.
Come rilevato dall'amministrazione resistente, la Corte con la pronuncia n. 178 del 2015, mentre ha ritenuto l'illegittimità della norma sul c.d. blocco della contrattazione collettiva, con riferimento all'art. 39 Cost. e, quindi, sotto il profilo della dinamica negoziale e della violazione della libertà sindacale, ha invece ritenuto manifestamente infondata la questione con riferimento al diverso parametro di cui all'art. 36 Cost. affermando chiaramente che “il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione
a singoli istituti, né limitatamente a periodi brevi, poiché si deve valutare insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività
(sentenza n. 154 del 2014)” e precisando che “tra i fattori rilevanti, da valutare in un arco temporale più ampio, si deve annoverare, in secondo luogo, la pregressa dinamica delle retribuzioni nel lavoro pubblico, che, attestandosi su valori più elevati di quelli riscontrati in altri settori, ha poi richiesto misure di contenimento della spesa pubblica. A questo riguardo. l'ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Ravenna non offre una
7 dimostrazione puntuale del «macroscopico ed irragionevole scostamento», che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 126 del 2000, punto 5, del Considerato in diritto), in difetto di un principio cogente di costante allineamento delle retribuzioni, denota il contrasto della legge con il precetto dell'art. 36, primo comma, Cost.” ed infine concludendo che “nel caso di specie, pertanto, alla stregua di una valutazione necessariamente proiettata su un periodo più ampio e del carattere non decisivo degli elementi addotti a fondamento delle censure, non risulta dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione. L'infondatezza delle censure incentrate sull'art. 36, primo comma, Cost. ha come corollario l'infondatezza di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie”.
La misura di contenimento della spesa pubblica, così disposta, è stata ritenuta quindi pienamente ragionevole alla luce dell'arco di tempo interessato dalla sospensione della contrattazione, del valore più elevato che ha sempre connotato le retribuzioni nel lavoro pubblico rispetto a quelle di altri settori e della grave situazione economica e finanziaria nazionale ed internazionale.
6. Le superiori considerazioni impongono pertanto l'integrale rigetto del ricorso.
7. Si ritiene assorbita, altresì, dalla suddetta pronuncia, la domanda attorea di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 6, c. 9 della l.r. 26 del 2012, nell'art. 19, c. 1 della l.r. 9 del 2013, e nell'art. 49, c.
24 della l.r. 9 del 2015, in quanto, trattandosi di norme regionali derivate e attuative di quelle nazionali, dichiarate già parzialmente costituzionalmente legittime con la sentenza n. 178 del 2015, ciò integrerebbe una reiterazione delle medesime questioni di legittimità costituzionale già affrontate.
8.- La complessità della questione e la sua natura interpretativa giustifica, tuttavia,
l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese giudiziali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Messina, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2611/2017 R.G., avente ad oggetto: “trattamento economico dipendenti regionali”;
PROMOSSO DA
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_7 Parte_8
in atti, dagli avv.ti Massimiliano Marinelli e Francesco Paolo Rubbio;
- RICORRENTE -
contro
in persona del pro tempore, per L' Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, per l'
[...] Controparte_4
, per l'
[...] [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_5
Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina
- RESISTENTI –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.05.2017 i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano: di prestare attività di lavoro alle dipendenze della , svolgendo, in particolare, Controparte_3 la loro attività presso il Dipartimento del Lavoro negli Uffici dell'Amministrazione
Regionale; la l.r. 15 maggio 2000, n. 10, aveva previsto, all'art. 27, così come modificato
1 dall'art. 29 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, che per i dipendenti dell'Amministrazione regionale gli indirizzi per la contrattazione collettiva e per il procedimento contrattuale vengono deliberati dalla Giunta regionale, la quale, con deliberazione n. 469 del 17 dicembre 2010, forniva all' le direttive e la disponibilità economica per Parte_9
procedere al rinnovo dei contratti di lavoro per il personale regionale del Comparto e dell'Area della Dirigenza, trattative che venivano immediatamente avviate e che si svolgevano, con ulteriori indicazioni fornite dalla Giunta regionale con deliberazione 233 del 13 settembre 2011, sino agli inizi dell'anno 2012; con l'art. 6, c. 9 della l.r. 9 maggio
2012, n. 26, veniva però previsto che “i rinnovi contrattuali del personale dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato della e degli enti che ne Controparte_1
applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori all'1,5 per cento, per il biennio 2006/2007, ed all'1 per cento, per il biennio 2008/2009. I rinnovi contrattuali per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale,
a tempo indeterminato e a tempo determinato, della e degli enti che ne Controparte_1
applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento. La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in applicazione dei contratti collettivi di cui ai precedenti commi, complessivamente quantificate in 25.933 migliaia di euro, è effettuata in quattro rate annuali a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dei medesimi;
nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”; successivamente, l'art. 19 della l.r. 15 maggio 2013, n. 9, disponeva che “la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in attuazione del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previa sottoscrizione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, decorre dall'esercizio finanziario 2014 con le modalità previste dal medesimo comma”; l'art. 49, c. 24, della l.r. 7 maggio 2015, n.
9, modificava radicalmente la disciplina sopra richiamata modificando, in particolare, l'art. 6, c. 9 della l. r. 26 del 2012 come segue: “i rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e
2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della e degli enti di cui all'articolo 1 della Controparte_1
legge regionale n. 20/2000 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”.
Deducevano che il susseguirsi delle varie disposizioni normative aveva sostanzialmente comportato l'abrogazione della disposizione ex art. 19, c. 1 della l.r. 9 del 2013, arrestando, per un decennio, lo svolgimento della contrattazione collettiva, in materia di trattamento economico del personale.
2 Richiamavano la giurisprudenza costituzionale che aveva più volte dichiarato l'illegittimità del blocco della contrattazione collettiva, per lesione dell'art. 39 e dell'art. 36 della
Costituzione.
Eccepivano, in particolare, l'incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 6, c. 9 della l.r. 26 del 2012, nell'art. 19, c. 1 della l.r. 9 del 2013, e nell'art. 49, c. 24 della l.r. 9 del
2015.
Chiedevano, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il loro diritto a percepire un incremento del trattamento retributivo, a partire dal 2006, in misura non inferiore a quella riconosciuta al personale del comparto per il periodo 2005-2010 (pari all'11%), o CP_6
in subordine alla media degli incrementi riconosciuti al personale dei comparti di contrattazione statale, per lo stesso periodo (pari al 10,2%); in subordine, che venisse ritenuto e dichiarato il loro diritto al risarcimento del danno, derivante dal mancato adempimento da parte della dell'obbligo di esperire la contrattazione collettiva, CP_1
sancito dagli artt. 13 c. 1 e 22 c. 2 della l.r. 10 del 2000, in misura pari ad una percentuale dell'incremento retributivo riconosciuto ai dipendenti dei comparti statali, e, per l'effetto, che le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, venissero condannate al pagamento di quanto richiesto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ulteriore subordine, che venisse ritenuto e dichiarato il loro diritto a percepire le maggiorazioni retributive, previste dall'art. 6 c. 9 della l.r. 26 del
2012, prima della modifica introdotta dall'art. 49, c. 24 della l.r. 9 del 2015; in estremo subordine, che venisse dichiarato il loro diritto al risarcimento del danno, derivante dal mancato adempimento da parte della dell'obbligo di esperire la contrattazione CP_1
collettiva, sancito dagli artt. 13 c. 1 e 22 c. 2 della l.r. 10 del 2000, in misura pari ad una percentuale delle maggiorazioni retributive, previste dall'art. 6 c. 9 della l.r. 26 del 2012, nel testo antecedente alla modifica introdotta dall'art. 49, c. 24 della l.r. 9 del 2015 e, per l'effetto, che le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, venissero condannate al pagamento di quanto richiesto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. Instavano per le spese e i compensi di giudizio.
2. La , in persona del Presidente pro tempore, per l' Controparte_3 CP_3 [...]
, per l' Controparte_3 Controparte_3 [...]
e per l' Controparte_4 Controparte_5
, si costituiva in giudizio con memoria del 19.02.2018
[...]
contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle pretese attoree.
3 Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'istituto della contrattazione collettiva regionale era disciplinato dall'art. 27 L.R. 10/2000, che attribuisce all' Parte_9
il ruolo di rappresentante locale della in fase di negoziazione contrattuale.
[...] CP_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale del ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. L'udienza dell'11.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di difetto legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta.
Essa è destituita di fondamento.
Ed invero, innanzitutto i ricorrenti da una parte impugnano alcune disposizioni emanate dalla considerate illegittime e lesive dei lori diritti di lavoratori e dall'altra Controparte_3 lamentano l'illegittimità di un comportamento, altresì, omissivo della la quale CP_1 non avrebbe adempiuto all'obbligo di avviare la contrattazione collettiva, previsto dall'art. 27 della L. R. 10/2000.
Inoltre, tanto la quanto gli Assessorati convenuti rappresentano il datore di lavoro CP_1
dei ricorrenti, i quali conseguentemente non possono che rivolgersi ad essi per chiedere adeguamenti retributivi o risarcimenti dovuti dal mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, tra questi il diritto ad avere una retribuzione adeguata e proporzionata al loro lavoro.
Va dunque riconosciuta la legittimazione passiva delle parti odierne convenute.
5. Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, ai fini della decisione si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., precedenti di questa Sezione
(sentt. nn. 865/2020; 720/2022 e 1130/2024, che a loro volta richiamano il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito- v. Corte d'appello Palermo n. 302/2020;
Tribunale di Trapani n. 556/2020; Tribunale di Agrigento n. 174/2018) condivisi dall'odierno decidente e contrari alle ragioni dei ricorrenti.
Si premette che la legge regionale siciliana n. 10/2010, all'art. 24 (intitolato
“Contrattazione collettiva”) ha previsto che “1. La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto
4 stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.
2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.
3. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”.
Con sentenza n. 178/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa statale sul c.d. blocco della contrattazione collettiva contenuta nel d.l. n.
98/2010.
Tuttavia, il rinnovo del contratto collettivo è disciplinato dagli artt. 45 e ss. d.lgs. n.
165/2001, i quali prevedono una complessa sequela procedimentale nell'ambito della quale attribuiscono lo svolgimento dell'attività di negoziazione, in rappresentanza delle amministrazioni, all'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) - alla quale competono altresì, su direttiva della Giunta Regionale, una serie di attività di studio, monitoraggio e documentazione propedeutiche alla elaborazione degli istituti normativi ed economici contrattuali che devono formare oggetto di rinnovo e da sottoporre al vaglio quindi delle organizzazioni sindacali - e di cui costituisce momento ineludibile quello della verifica della copertura finanziaria dei relativi costi e della compatibilità degli stessi con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
Non può, pertanto, imputarsi agli Assessorati convenuti il mancato svolgimento di un'attività di negoziazione che per legge non gli compete.
Inoltre, risulta impossibile prevedere l'esito, in termini economici, della contrattazione, trattandosi di attività le cui possibili evoluzioni sono rimesse alla dinamica negoziale delle parti e condizionate dalla copertura finanziaria dei costi e dai vincoli di bilancio, sicché non appare assolutamente configurabile un diritto soggettivo dei pubblici dipendenti al rinnovo contrattuale e tanto meno all'incremento retributivo dallo stesso eventualmente discendente.
Orbene, nel caso di specie è documentato che l'Assessorato regionale della Funzione
Pubblica, ha provveduto ad emanare gli atti di indirizzo di cui era responsabile ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.10/2000, con i seguenti provvedimenti: Delibera n. 354 del
19/10/2016, con la quale la Giunta regionale aveva dato mandato all'Assessore regionale
5 per le Autonomie locali e la Funzione Pubblica di "formulare apposita direttiva all' " per l'apertura della stagione negoziale per il rinnovo del C.C.R.L. Parte_9
iniziando dalla riforma degli istituti del "piano di lavoro" e dei FAMP;
Direttiva prot.
133571 del 27/10/2016, con la quale l'Assessore regionale delle Autonomie locali e della
Funzione pubblica aveva conferito all' mandato per l'Attivazione del Parte_9
"tavolo negoziale per la contrattazione collettiva"; le note prot. n. 55172 del 12.05.2017 e n. 55159 del 12/05/2017 con la quale l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica, a seguito della pubblicazione del Bilancio per l'esercizio finanziario
2017, aveva dato mandato all' di riprendere la trattativa volta al rinnovo dei Parte_9
contratti della dirigenza e del comparto non dirigenziale;
la nota prot. n. 55448 del
15/05/2017, con la quale era stata accertato da parte del Servizio 12 - Gestione Bilancio lo stanziamento di complessivi 10 milioni di Euro sul cap. 212017 "Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 2000"; infine la delibera n. 412 del 13/09/2017, con cui la
Giunta Regionale Siciliana aveva dato mandato all'Assessore Regionale per le Autonomie
Locali e la Funzione Pubblica di avviare tutte le procedure necessarie per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale del Comparto e dell'Area della Dirigenza nell'ambito dei limiti di spesa.
Va rilevato, altresì, che le procedure contrattuali sono state avviate, in quanto costituisce fatto notorio, sulla scorta della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della CP_1
del 24.5.2019, che in data 9.5.2019 è stato approvato il CCRL del comparto non CP_1
dirigenziale, valido per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018 ed in data
25.01.2022 è stato approvato il CCRL dell'Area della Dirigenza della e Controparte_1 degli Enti di cui all'art. 1 della L.r. 15.05.2000 n. 10, valido per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018 come da Gazzetta Ufficiale della del CP_1 CP_1
18.02.2022.
Le domande attoree, nel caso di specie, presentano un duplice profilo: esse hanno ad oggetto, in via principale, l'incremento del trattamento retributivo, a partire dal 2006, in misura non inferiore a quella riconosciuta al personale del comparto per il CP_6
periodo 2005-2010 (pari all'11%) o le maggiorazioni retributive previste dall'art. 6 c. 9 della l.r. 26 del 2012, e, in subordine, il risarcimento del danno subito per il mancato adempimento, da parte della dell'obbligo di esperire la contrattazione collettiva CP_1
Va rilevato che l'autorità giudiziaria adita non può sostituirsi all'amministrazione nell'attribuzione al proprio personale, di incrementi o maggiorazioni retributive sia perché trattasi di un diritto anteriore alla normativa emergenziale in materia di contenimento della
6 spesa pubblica sia in quanto anch'essa è espressamente subordinata alla preventiva previsione della copertura finanziaria.
Stessa impossibilità sussisterebbe in ordine all'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale che, nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, è stata riconosciuta ai ricorrenti.
Cionondimeno il legislatore ha previsto in questi casi l'indennità da vacanza contrattuale in qualità di aumento provvisorio dello stipendio, finalizzato a tutelare i lavoratori dal mancato rinnovo del contratto collettivo. La stessa è stata disciplinata dal “Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, il quale contiene le decorrenze, le percentuali di maggiorazione e gli elementi di retribuzione che costituiscono tale indennità: le maggiorazioni, in particolare, si basano sul tasso di inflazione programmata.
Lo stesso contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della relativo al periodo 2006 – 2009 disciplinava all'art. 2 commi 6 e 7 la Controparte_1
suddetta indennità, prevedendo una maggiorazione iniziale del 30% e successivamente del
50% e richiamando il Protocollo del 1993 per le modalità di conteggio specifiche.
Radicalmente infondata appare, anche, la domanda di risarcimento del danno formulata in ricorso quale conseguenza dell'illegittimo protrarsi della mancanza di rinnovo contrattuale, anche perché il danno lamentato risulta insussistente sotto entrambi i profili dedotti: quello dell'asserita violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione all'attività lavorativa prestata e quello c.d. “da ritardo”.
Come rilevato dall'amministrazione resistente, la Corte con la pronuncia n. 178 del 2015, mentre ha ritenuto l'illegittimità della norma sul c.d. blocco della contrattazione collettiva, con riferimento all'art. 39 Cost. e, quindi, sotto il profilo della dinamica negoziale e della violazione della libertà sindacale, ha invece ritenuto manifestamente infondata la questione con riferimento al diverso parametro di cui all'art. 36 Cost. affermando chiaramente che “il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione
a singoli istituti, né limitatamente a periodi brevi, poiché si deve valutare insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività
(sentenza n. 154 del 2014)” e precisando che “tra i fattori rilevanti, da valutare in un arco temporale più ampio, si deve annoverare, in secondo luogo, la pregressa dinamica delle retribuzioni nel lavoro pubblico, che, attestandosi su valori più elevati di quelli riscontrati in altri settori, ha poi richiesto misure di contenimento della spesa pubblica. A questo riguardo. l'ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Ravenna non offre una
7 dimostrazione puntuale del «macroscopico ed irragionevole scostamento», che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 126 del 2000, punto 5, del Considerato in diritto), in difetto di un principio cogente di costante allineamento delle retribuzioni, denota il contrasto della legge con il precetto dell'art. 36, primo comma, Cost.” ed infine concludendo che “nel caso di specie, pertanto, alla stregua di una valutazione necessariamente proiettata su un periodo più ampio e del carattere non decisivo degli elementi addotti a fondamento delle censure, non risulta dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione. L'infondatezza delle censure incentrate sull'art. 36, primo comma, Cost. ha come corollario l'infondatezza di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie”.
La misura di contenimento della spesa pubblica, così disposta, è stata ritenuta quindi pienamente ragionevole alla luce dell'arco di tempo interessato dalla sospensione della contrattazione, del valore più elevato che ha sempre connotato le retribuzioni nel lavoro pubblico rispetto a quelle di altri settori e della grave situazione economica e finanziaria nazionale ed internazionale.
6. Le superiori considerazioni impongono pertanto l'integrale rigetto del ricorso.
7. Si ritiene assorbita, altresì, dalla suddetta pronuncia, la domanda attorea di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 6, c. 9 della l.r. 26 del 2012, nell'art. 19, c. 1 della l.r. 9 del 2013, e nell'art. 49, c.
24 della l.r. 9 del 2015, in quanto, trattandosi di norme regionali derivate e attuative di quelle nazionali, dichiarate già parzialmente costituzionalmente legittime con la sentenza n. 178 del 2015, ciò integrerebbe una reiterazione delle medesime questioni di legittimità costituzionale già affrontate.
8.- La complessità della questione e la sua natura interpretativa giustifica, tuttavia,
l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese giudiziali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Messina, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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