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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6485/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSOLI DANIELA Pt_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 28 decies c.p.c. e 84 e 170 d.p.r. m. 115/2002 l'avv. Daniela Consoli – quale difensore di , impugna la sentenza del 6 /05/2024 n. 545/2024 R.G. 855/2023 nella parte in cui Pt_1 il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - nella causa RG. 855/2023 -ha liquidato “in favore dell'Avv. Daniela Consoli, a titolo di onorario, la somma di euro 800,00 (ottocento/00), cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge” . In particolare, la ricorrente deduce:
Violazione o falsa applicazione art. 4, D.M. n. 55 del 2014, art. 21, comma 7 (con riferimento alle tabelle parametri forensi), D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82. Art. 2233 cc in considerazione della circostanza che il
Tribunale amministrativo invero ha liquidato la somma di 800,00 a titolo di compenso senza alcuna motivazione.
Conclude e chiede in accoglimento del ricorso, di disporre la liquidazione degli onorari, secondo l'importo richiesto. Con vittoria di spese e competenze di lite secondo le previsioni di legge.
All'udienza del 29.10.2024 è comparsa parte ricorrente. Nessuno è comparso per il CP_1
e, pertanto, deve essere dichiarata la contumacia.
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2024
pagina 1 di 3 *****
Si osserva che la disciplina applicabile nel caso in esame è il d.m. n. 55/2014 il quale prevede i criteri e i parametri per la liquidazione dei compensi spettanti ai difensori per l'attività svolta in giudizio.
Il giudice nel liquidare i compensi al difensore deve calcolare gli importi applicando i parametri previsti nel citato decreto per ognuna delle diverse fasi previste con riferimento alle controversie davanti al giudice amministrativo, compresa la fase cautelare.
Il giudice, in ogni modo, nella liquidazione del compenso dell'avvocato dovrà tener conto di alcuni fattori che consentono di variare la liquidazione aumentando o diminuendo gli importi in percentuale rispetto ai valori previsti.
Più precisamente, l'art. 4 comma 1 D.M. n. 55/2014 prevede che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e dalla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”
Al riguardo, si nota che tale inderogabilità della diminuzione dei parametri è stata inserita dall'art. 3 c.1 lett. a)
n.2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 così disponendo: “All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni (…) 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento e oltre il 70% per la fase istruttoria».
La locuzione “di regola” è stata sostituita con “in ogni caso non oltre”. Sul punto, si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale C. Cass. Sez II Civ. 11788/2023 ; C. Cass. Civ. II 10438/2023; C. Cass. Civ. Sez.
n. 9815/2023; C. Cass. Sez. VI civ. 34573/2021; C. Cass. Sez. VI sent. n. 956/2020; C. Cass. Sez. VI civ. Sent.
n. 9124/2020) secondo il quale in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Ritornando al caso in esame, il Giudice amministrativo ha provveduto a liquidare la somma di € 800,00 oltre spese generali ed accessori di legge a titolo di compensi professionali al difensore, stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza alcuna indicazione dei criteri di liquidazione e delle fasi liquidate, in violazione di quanto previsto dall'art. 4 D.M. n. 55/ 2014.
Ciò detto, questo giudice rimodula il compenso liquidabile all'avv. Daniela Consoli, tenendo fermo il riferimento alla tabella allegata al D.M. n. 147 /2022, tenuto conto dell'attività svolta dal difensore e del risultato conseguito (il ricorso è stato dichiarato inammissibile) va liquidato, per la fase introduttiva, l'importo di € 851,00; per la fase decisionale, l'importo di € 1.735,00; per la fase cautelare collegiale, l'importo di €
pagina 2 di 3 956,00; oltre la riduzione del 50 % art. 130 d.p.r. n. 115/2002, pari a € 1.771,00 oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Le spese sono compensate, in ragione della contumacia del . Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, liquida all'Avv. Daniele Consoli – quale difensore di , per Pt_1
l'attività espletata nell'ambito del procedimento n. R.G. 855/2023, concluso con sentenza del 6.5.2024,
l'importo di € 1.771,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P. M
SI COMUNICHI
Firenze, 11 gennaio 2025
Il Giudice onorario dott. Antonella Galano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6485/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSOLI DANIELA Pt_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 28 decies c.p.c. e 84 e 170 d.p.r. m. 115/2002 l'avv. Daniela Consoli – quale difensore di , impugna la sentenza del 6 /05/2024 n. 545/2024 R.G. 855/2023 nella parte in cui Pt_1 il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - nella causa RG. 855/2023 -ha liquidato “in favore dell'Avv. Daniela Consoli, a titolo di onorario, la somma di euro 800,00 (ottocento/00), cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge” . In particolare, la ricorrente deduce:
Violazione o falsa applicazione art. 4, D.M. n. 55 del 2014, art. 21, comma 7 (con riferimento alle tabelle parametri forensi), D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82. Art. 2233 cc in considerazione della circostanza che il
Tribunale amministrativo invero ha liquidato la somma di 800,00 a titolo di compenso senza alcuna motivazione.
Conclude e chiede in accoglimento del ricorso, di disporre la liquidazione degli onorari, secondo l'importo richiesto. Con vittoria di spese e competenze di lite secondo le previsioni di legge.
All'udienza del 29.10.2024 è comparsa parte ricorrente. Nessuno è comparso per il CP_1
e, pertanto, deve essere dichiarata la contumacia.
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2024
pagina 1 di 3 *****
Si osserva che la disciplina applicabile nel caso in esame è il d.m. n. 55/2014 il quale prevede i criteri e i parametri per la liquidazione dei compensi spettanti ai difensori per l'attività svolta in giudizio.
Il giudice nel liquidare i compensi al difensore deve calcolare gli importi applicando i parametri previsti nel citato decreto per ognuna delle diverse fasi previste con riferimento alle controversie davanti al giudice amministrativo, compresa la fase cautelare.
Il giudice, in ogni modo, nella liquidazione del compenso dell'avvocato dovrà tener conto di alcuni fattori che consentono di variare la liquidazione aumentando o diminuendo gli importi in percentuale rispetto ai valori previsti.
Più precisamente, l'art. 4 comma 1 D.M. n. 55/2014 prevede che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e dalla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”
Al riguardo, si nota che tale inderogabilità della diminuzione dei parametri è stata inserita dall'art. 3 c.1 lett. a)
n.2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 così disponendo: “All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni (…) 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento e oltre il 70% per la fase istruttoria».
La locuzione “di regola” è stata sostituita con “in ogni caso non oltre”. Sul punto, si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale C. Cass. Sez II Civ. 11788/2023 ; C. Cass. Civ. II 10438/2023; C. Cass. Civ. Sez.
n. 9815/2023; C. Cass. Sez. VI civ. 34573/2021; C. Cass. Sez. VI sent. n. 956/2020; C. Cass. Sez. VI civ. Sent.
n. 9124/2020) secondo il quale in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Ritornando al caso in esame, il Giudice amministrativo ha provveduto a liquidare la somma di € 800,00 oltre spese generali ed accessori di legge a titolo di compensi professionali al difensore, stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza alcuna indicazione dei criteri di liquidazione e delle fasi liquidate, in violazione di quanto previsto dall'art. 4 D.M. n. 55/ 2014.
Ciò detto, questo giudice rimodula il compenso liquidabile all'avv. Daniela Consoli, tenendo fermo il riferimento alla tabella allegata al D.M. n. 147 /2022, tenuto conto dell'attività svolta dal difensore e del risultato conseguito (il ricorso è stato dichiarato inammissibile) va liquidato, per la fase introduttiva, l'importo di € 851,00; per la fase decisionale, l'importo di € 1.735,00; per la fase cautelare collegiale, l'importo di €
pagina 2 di 3 956,00; oltre la riduzione del 50 % art. 130 d.p.r. n. 115/2002, pari a € 1.771,00 oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Le spese sono compensate, in ragione della contumacia del . Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, liquida all'Avv. Daniele Consoli – quale difensore di , per Pt_1
l'attività espletata nell'ambito del procedimento n. R.G. 855/2023, concluso con sentenza del 6.5.2024,
l'importo di € 1.771,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P. M
SI COMUNICHI
Firenze, 11 gennaio 2025
Il Giudice onorario dott. Antonella Galano
pagina 3 di 3