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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/09/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale NI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1446/2024 RG avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.236/2024 del 09.07.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG 1082/2024”
promossa da
(PI: ; CF: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 p ntat l'avv. OCI presso il cui studio in Roma alla via Sabotino n.22 è eletto domicilio
– parte attrice/opponente –
contro
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1 [...] uca A cui studio in Imperia alla via Nazi CP_1 tto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
. Luc il cui studio in Imperia alla via CP_1 7 è eletto domicilio 3) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._3 v. Lu il cui studio in Imperia alla via CP_1 7 è eletto domicilio
4) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._4
. Luc il cui studio in Imperia alla via CP_1 7 è eletto domicilio
5) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 C.F._5 v. Lu il cui studio in Imperia alla via CP_1 7 è eletto domicilio
6) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._6 v. Lu o il cui studio in Imperia alla via CP_1
7 è eletto domicilio
– parti convenute/opposte –
Ragioni della decisione
(1) abstract. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, premesso di Parte_1 aver ricevuto in notifica, da
[...]
il decreto ingiuntivo Parte_3 ella procedura RG 1082/2024, col quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 30.496,78, oltre interessi e spese di procedura, per mancato pagamento del canone annuale 2024 di locazione commerciale di un'area ad uso commerciale, necessaria per
1 dott. Pasquale NI l'installazione di apparati radio e dei supporti di antenna, posta al piano di copertura dell'immobile sito alla via T. Schiva n. 40 di Imperia, dedotta l'insussistenza del credito azionato in via monitoria per intervenuto recesso, con effetto dal 17.10.2020, con raccomandata del 20.4.2020, dal contratto di locazione commerciale stipulato il 20.01.2003, allegato di non essere riuscita a riconsegnare l'area per indisponibilità dei legittimi proprietari nonostante avesse adottato concrete, serie e tempestive modalità volta alla riconsegna dello spazio e messo in mora il locatore (con PEC del 26.7.2023 veniva rinnovata l'offerta di sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'area; in data 30.1.2024 veniva svolta offerta reale ex artt. 1209/1216 cc), lamentato un abuso del diritto avendo i locatori frazionato il credito agito in plurime richieste giudiziali di adempimento, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_3
instando, previo rigetto dell'eventuale
[...] istanza di concessione della sua provvisoria esecutorietà e previa concessione di un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, per la revoca del decreto ingiuntivo n.236/2024 del 9.7.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG 1082/2014, con vittoria di spese e compensi. 1.1) Si costituivano in giudizio
[...] che, eccepita Parte_3 zione in ragione della estinzione della causa di opposizione al primo decreto ingiuntivo emesso inter partes avente ad oggetto il pagamento di canoni di locazione maturati in relazione al medesimo contratto di locazione, lamentata l'inesistenza di un valido recesso al contratto di locazione atteso che (i) la raccomandata del 20.4.2020 era priva dei requisiti di forma e contenuto, (ii) non sussisteva la legittimazione del dr. a ricevere la Pt_4 comunicazione del recesso in quanto non era più amministratore/domiciliatario, (iii) si era verificata l'estinzione del domicilio speciale per decesso di e CP_6
(iv) era inesistente la elezione di domicilio speciale da parte di CP_7 [...]
e (v) era inefficace la comunicazione inoltrata Controparte_8 CP_1 tramite PEC del 18.2.2021 al nuovo amministratore dr. rilevato che Per_1 Parte_1
era nel possesso dell'area locata, contestata la rilevanza dell'offerta reale e
[...]
l'asserito frazionamento del credito, dedotto, in ogni caso, il diritto alla corresponsione di un'indennità di occupazione ex art. 1591 cc, instavano, previa concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto e di un termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, in via principale, per il rigetto della opposizione, in via subordinata, per la condanna della società al pagamento della somma di € 30.496,78 a titolo di indennità di occupazione sine titulo ex art. 1591 cc, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche ex art. 96 Cpc. 1.2) Assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, assunta la prova orale (teste di parte ricorrente: testi di parte resistente: e Testimone_1 Tes_2
, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del Testimone_3
(2) sui motivi di opposizione. I motivi di opposizione sono fondati e, pertanto, l'opposizione va accolta. 2.1) L'art. 27, co.7, della L. 392/78 stabilisce che il recesso deve essere comunicato
“mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”. Il contratto di locazione inter partes, ai fini del recesso/disdetta, richiede una
2 dott. Pasquale NI “comunicazione ai locatori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 180 giorni”. 2.1.1) Il recesso è un atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito ex lege, concretantesi in una manifestazione di volontà, proveniente dal conduttore, diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. 2.1.2) Tanto premesso, a prescindere dalla validità del recesso dal contratto di locazione oggetto di contesa, asseritamente intervenuto in virtù di comunicazione del conduttore data 3.4.2020, ricevuta dal locatore presso il domicilio eletto il 20.4.2020 (rendendo del tutto irrilevante, ai fini del decidere, l'eccezione di giudicato esterno svolta dai locatori), è valido il recesso contenuto nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 213/2021 in virtù della circostanza, mai contestata dai locatori, che, in tale atto, laddove si chiedeva al giudicante di ordinare agli opposti locatori di consentire l'accesso ai tecnici incaricati da per lo smantellamento dell'area locata dagli Parte_1 impianti ivi insistenti, s ntà del conduttore di recedere dal contratto. 2.1.2) Tale inequivocabile volontà del conduttore di recedere dal contratto, manifestata in giudizio, incide sulla protrazione degli effetti del contratto che, pertanto, deve ritenersi risolto decorsi i 180 giorni dalla notifica del detto ricorso in opposizione, e, dunque, ben prima dell'introduzione del presente giudizio e del maturare dei canoni, riferiti all'intera annualità del 2024, per cui è causa. Ciò detto, il recesso dal contratto di locazione, che si ha determinato la cessazione dell'efficacia del contratto, costituisce fatto estintivo antecedente al deposito del ricorso monitorio oggetto di decisione, ed infatti il decreto ingiuntivo veniva emesso per il pagamento della rata relativa all'anno 2024. 2.2) Purtuttavia, i locatori, in via subordinata, hanno svolto domanda di condanna della società opponente al pagamento della medesima somma a titolo di indennità di occupazione sine titulo e risarcimento del danno ex art. 1591 cc. 2.2.1) La domanda è, altresì, priva di pregio. 2.2.2) Le somme richieste con il decreto ingiuntivo oggi opposto non sono dovute a titolo di indennità di occupazione sine titulo, avendo provato Parte_1
l'esistenza di una offerta tempestiva e seria atta, in ipotesi di intervenuto recesso, a evitare la mora debendi. 2.2.3) Come condivisibilmente rilevato dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 390/2023 emesso in data 5.7.2023 dal Tribunale di Imperia, ingiungentegli il pagamento a titolo di canoni di locazione della somma di € 69.249,12, oltre interessi moratori e spese processuali, per i ratei di canone relativi al periodo dal 01.01.2021 sino al 30.05.2023, oltre ad € 615,12 per imposta di registro 2021, deve ritenersi che un'offerta seria e completa di porre la porzione di lastrico locata a disposizione del creditore, consentendone la concreta ed integrale fruibilità, è intervenuta in data 26.7.2023 a mezzo PEC inoltrata in pari data da , per il tramite del Parte_1 proprio legale, al difensore della parte locatrice, c la maturazione del danno da mancata riconsegna relativo all'anno 2024: «Tale diffida palesa la volontà e prontezza di a riconsegnare l'immobile ed a sottoscrivere il verbale di restituzione dell'area Pt_1 locata (c.f.r. pec, ove è dato leggere: “Egregio Collega, in nome e per conto di Tuo cortese Pt_1 Parte_1 tramite, invito e diffido formalmente i Tuoi assistiti ad accettare la riconsegna dell'immobile locato ed alla sottoscrizione del relativo verbale di consegna (..)” Agli effetti dell'art. 1220 c.c., l'offerta irrituale può essere fatta a mezzo del procuratore alle liti del debitore (Cass. n. 1952/1967) e nella specie è indirizzata a soggetto legittimato a ricevere la comunicazione, che può ragionevolmente presumersi ne abbia informato i locatori».
3 dott. Pasquale NI 2.2.4) Ne consegue che alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo per cui è causa, che segna la pendenza della presente lite, in presenza di un valido recesso e non sussistendo un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, via era un'offerta di , che pur non essendo sufficiente a Parte_1 costituire in mora il locatore, era idonea a poter escludere la mora debendi della conduttrice nel rilascio dell'immobile e nel conseguente obbligo di dare il corrispettivo fino alla riconsegna ex art. 1591 cc. 2.3) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono: l'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 236/2014 del 09.07.2024 concesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 1082/2024 deve essere revocato;
la domanda di condanna della società opponente al pagamento della medesima somma a titolo di indennità di occupazione sine titulo e risarcimento del danno ex art. 1591 cc va rigettata. 2.4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto,
[...]
Parte_3
[...] solido tra loro, alla società le spese di lite della fase monitoria e della Parte_1 fase di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001 a € 52.000: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed € 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 259,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 236/2014 del 09.07.2024 concesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 1082/2024
2) respinge la domanda di condanna svolta dagli opposti in via subordinata
3) condanna Parte_3
[...] l legale rappresentante pro-tempore, delle spese Parte_1 della fase mo di opposizione che liquida in complessivi € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed € 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 259,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 13.09.2025
Il Giudice dott. Pasquale NI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale NI dott. Pasquale NI
5
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale NI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1446/2024 RG avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.236/2024 del 09.07.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG 1082/2024”
promossa da
(PI: ; CF: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 p ntat l'avv. OCI presso il cui studio in Roma alla via Sabotino n.22 è eletto domicilio
– parte attrice/opponente –
contro
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1 [...] uca A cui studio in Imperia alla via Nazi CP_1 tto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
. Luc il cui studio in Imperia alla via CP_1 7 è eletto domicilio 3) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._3 v. Lu il cui studio in Imperia alla via CP_1 7 è eletto domicilio
4) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._4
. Luc il cui studio in Imperia alla via CP_1 7 è eletto domicilio
5) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 C.F._5 v. Lu il cui studio in Imperia alla via CP_1 7 è eletto domicilio
6) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._6 v. Lu o il cui studio in Imperia alla via CP_1
7 è eletto domicilio
– parti convenute/opposte –
Ragioni della decisione
(1) abstract. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, premesso di Parte_1 aver ricevuto in notifica, da
[...]
il decreto ingiuntivo Parte_3 ella procedura RG 1082/2024, col quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 30.496,78, oltre interessi e spese di procedura, per mancato pagamento del canone annuale 2024 di locazione commerciale di un'area ad uso commerciale, necessaria per
1 dott. Pasquale NI l'installazione di apparati radio e dei supporti di antenna, posta al piano di copertura dell'immobile sito alla via T. Schiva n. 40 di Imperia, dedotta l'insussistenza del credito azionato in via monitoria per intervenuto recesso, con effetto dal 17.10.2020, con raccomandata del 20.4.2020, dal contratto di locazione commerciale stipulato il 20.01.2003, allegato di non essere riuscita a riconsegnare l'area per indisponibilità dei legittimi proprietari nonostante avesse adottato concrete, serie e tempestive modalità volta alla riconsegna dello spazio e messo in mora il locatore (con PEC del 26.7.2023 veniva rinnovata l'offerta di sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'area; in data 30.1.2024 veniva svolta offerta reale ex artt. 1209/1216 cc), lamentato un abuso del diritto avendo i locatori frazionato il credito agito in plurime richieste giudiziali di adempimento, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_3
instando, previo rigetto dell'eventuale
[...] istanza di concessione della sua provvisoria esecutorietà e previa concessione di un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, per la revoca del decreto ingiuntivo n.236/2024 del 9.7.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG 1082/2014, con vittoria di spese e compensi. 1.1) Si costituivano in giudizio
[...] che, eccepita Parte_3 zione in ragione della estinzione della causa di opposizione al primo decreto ingiuntivo emesso inter partes avente ad oggetto il pagamento di canoni di locazione maturati in relazione al medesimo contratto di locazione, lamentata l'inesistenza di un valido recesso al contratto di locazione atteso che (i) la raccomandata del 20.4.2020 era priva dei requisiti di forma e contenuto, (ii) non sussisteva la legittimazione del dr. a ricevere la Pt_4 comunicazione del recesso in quanto non era più amministratore/domiciliatario, (iii) si era verificata l'estinzione del domicilio speciale per decesso di e CP_6
(iv) era inesistente la elezione di domicilio speciale da parte di CP_7 [...]
e (v) era inefficace la comunicazione inoltrata Controparte_8 CP_1 tramite PEC del 18.2.2021 al nuovo amministratore dr. rilevato che Per_1 Parte_1
era nel possesso dell'area locata, contestata la rilevanza dell'offerta reale e
[...]
l'asserito frazionamento del credito, dedotto, in ogni caso, il diritto alla corresponsione di un'indennità di occupazione ex art. 1591 cc, instavano, previa concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto e di un termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, in via principale, per il rigetto della opposizione, in via subordinata, per la condanna della società al pagamento della somma di € 30.496,78 a titolo di indennità di occupazione sine titulo ex art. 1591 cc, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche ex art. 96 Cpc. 1.2) Assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, assunta la prova orale (teste di parte ricorrente: testi di parte resistente: e Testimone_1 Tes_2
, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del Testimone_3
(2) sui motivi di opposizione. I motivi di opposizione sono fondati e, pertanto, l'opposizione va accolta. 2.1) L'art. 27, co.7, della L. 392/78 stabilisce che il recesso deve essere comunicato
“mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”. Il contratto di locazione inter partes, ai fini del recesso/disdetta, richiede una
2 dott. Pasquale NI “comunicazione ai locatori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 180 giorni”. 2.1.1) Il recesso è un atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito ex lege, concretantesi in una manifestazione di volontà, proveniente dal conduttore, diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. 2.1.2) Tanto premesso, a prescindere dalla validità del recesso dal contratto di locazione oggetto di contesa, asseritamente intervenuto in virtù di comunicazione del conduttore data 3.4.2020, ricevuta dal locatore presso il domicilio eletto il 20.4.2020 (rendendo del tutto irrilevante, ai fini del decidere, l'eccezione di giudicato esterno svolta dai locatori), è valido il recesso contenuto nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 213/2021 in virtù della circostanza, mai contestata dai locatori, che, in tale atto, laddove si chiedeva al giudicante di ordinare agli opposti locatori di consentire l'accesso ai tecnici incaricati da per lo smantellamento dell'area locata dagli Parte_1 impianti ivi insistenti, s ntà del conduttore di recedere dal contratto. 2.1.2) Tale inequivocabile volontà del conduttore di recedere dal contratto, manifestata in giudizio, incide sulla protrazione degli effetti del contratto che, pertanto, deve ritenersi risolto decorsi i 180 giorni dalla notifica del detto ricorso in opposizione, e, dunque, ben prima dell'introduzione del presente giudizio e del maturare dei canoni, riferiti all'intera annualità del 2024, per cui è causa. Ciò detto, il recesso dal contratto di locazione, che si ha determinato la cessazione dell'efficacia del contratto, costituisce fatto estintivo antecedente al deposito del ricorso monitorio oggetto di decisione, ed infatti il decreto ingiuntivo veniva emesso per il pagamento della rata relativa all'anno 2024. 2.2) Purtuttavia, i locatori, in via subordinata, hanno svolto domanda di condanna della società opponente al pagamento della medesima somma a titolo di indennità di occupazione sine titulo e risarcimento del danno ex art. 1591 cc. 2.2.1) La domanda è, altresì, priva di pregio. 2.2.2) Le somme richieste con il decreto ingiuntivo oggi opposto non sono dovute a titolo di indennità di occupazione sine titulo, avendo provato Parte_1
l'esistenza di una offerta tempestiva e seria atta, in ipotesi di intervenuto recesso, a evitare la mora debendi. 2.2.3) Come condivisibilmente rilevato dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 390/2023 emesso in data 5.7.2023 dal Tribunale di Imperia, ingiungentegli il pagamento a titolo di canoni di locazione della somma di € 69.249,12, oltre interessi moratori e spese processuali, per i ratei di canone relativi al periodo dal 01.01.2021 sino al 30.05.2023, oltre ad € 615,12 per imposta di registro 2021, deve ritenersi che un'offerta seria e completa di porre la porzione di lastrico locata a disposizione del creditore, consentendone la concreta ed integrale fruibilità, è intervenuta in data 26.7.2023 a mezzo PEC inoltrata in pari data da , per il tramite del Parte_1 proprio legale, al difensore della parte locatrice, c la maturazione del danno da mancata riconsegna relativo all'anno 2024: «Tale diffida palesa la volontà e prontezza di a riconsegnare l'immobile ed a sottoscrivere il verbale di restituzione dell'area Pt_1 locata (c.f.r. pec, ove è dato leggere: “Egregio Collega, in nome e per conto di Tuo cortese Pt_1 Parte_1 tramite, invito e diffido formalmente i Tuoi assistiti ad accettare la riconsegna dell'immobile locato ed alla sottoscrizione del relativo verbale di consegna (..)” Agli effetti dell'art. 1220 c.c., l'offerta irrituale può essere fatta a mezzo del procuratore alle liti del debitore (Cass. n. 1952/1967) e nella specie è indirizzata a soggetto legittimato a ricevere la comunicazione, che può ragionevolmente presumersi ne abbia informato i locatori».
3 dott. Pasquale NI 2.2.4) Ne consegue che alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo per cui è causa, che segna la pendenza della presente lite, in presenza di un valido recesso e non sussistendo un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, via era un'offerta di , che pur non essendo sufficiente a Parte_1 costituire in mora il locatore, era idonea a poter escludere la mora debendi della conduttrice nel rilascio dell'immobile e nel conseguente obbligo di dare il corrispettivo fino alla riconsegna ex art. 1591 cc. 2.3) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono: l'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 236/2014 del 09.07.2024 concesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 1082/2024 deve essere revocato;
la domanda di condanna della società opponente al pagamento della medesima somma a titolo di indennità di occupazione sine titulo e risarcimento del danno ex art. 1591 cc va rigettata. 2.4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto,
[...]
Parte_3
[...] solido tra loro, alla società le spese di lite della fase monitoria e della Parte_1 fase di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001 a € 52.000: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed € 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 259,00 per contributo unificato, e 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 236/2014 del 09.07.2024 concesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 1082/2024
2) respinge la domanda di condanna svolta dagli opposti in via subordinata
3) condanna Parte_3
[...] l legale rappresentante pro-tempore, delle spese Parte_1 della fase mo di opposizione che liquida in complessivi € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed € 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 259,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 13.09.2025
Il Giudice dott. Pasquale NI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale NI dott. Pasquale NI
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