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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 582/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19/02/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 - FINO MORNASCO con l'Avv. BINAGHI FRANCESCA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 - GRANDATE con l'Avv. BINAGHI FRANCESCA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in CALTAGIRONE, in data 07/08/2020,
(anno 2020, atto n. 34, parte II, serie C);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata a [...] il [...] Parte_3 FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzando Parte_1 Parte_2
i coniugi a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto;
con ordine al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla emananda sentenza;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre nell'abitazione della stessa sita in Fino Mornasco, Via Campagnola 2 anche ai fini della residenza;
- assegnare la casa coniugale alla madre che l'abiterà con la figlia con tutto quanto l'arreda;
- regolamentare il diritto di visita del padre come segue:
- il padre terrà a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni a scuola sino Pt_3 alla domenica alle 19,00 quando la riaccompagnerà dalla mamma.
- quanto alle vacanze estive, la minore trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive da concordare tra loro entro il 30.04. di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di spettanza, negli anni pari sarà la mamma a decidere il periodo in cui terrà la figlia e negli anni dispari sarà il padre. Durante il periodo di permanenza presso un genitore, l'altro potrà sentire telefonicamente anche mediante videochiamata la figlia almeno una volta al giorno. I genitori si comunicheranno la località ove andranno in vacanza con la figlia.
-Quanto alle vacanze natalizie, la figlia trascorrerà alternativamente, un anno dal 23.12 al 30.12 alle 16.00 con un genitore e dal 30.12 alle 16.00 al 6.01 alle 18.00 con l'altro. Con la precisazione che quest'anno starà con la mamma il primo periodo e l'anno dopo lo trascorrerà con il Pt_3 padre. Il padre provvederà ad andare a prendere la figlia e riportarla alla madre.;
-Per il periodo Pasquale trascorrerà, alternativamente dal mercoledì prima di Pasqua al Pt_3 giorno di Pasqua ore 18.00 con un genitore e con l'altro da domenica di Pasqua fino a mercoledì successivo. Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori nell'interesse della minore e considerate le esigenze lavorative di entrambi e la circostanza che essi non hanno parenti e punti di riferimento vicini.
-Per quanto riguarda i giorni di vacanza e i ponti anche svizzeri, i genitori entro il 30.10 di ogni anno concorderanno i ponti e i giorni di vacanza che trascorreranno con la figlia. In caso di disaccordo tra loro, negli anni pari sarà la mamma a decidere, mentre negli anni dispari sarà il padre.
- disporre un contributo al mantenimento in favore della figlia minore a carico del Parte_3 padre pari ad euro 300,00 mensili, somma che il padre provvederà ad aumentare a 400,00 euro nel momento in cui riprenderà la propria attività lavorativa di piastrellista, allo stato interrotta, importo da rivalutarsi ogni anno in base all'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Como, da intendersi qui integralmente ritrascritto comprensivo della baby sitter, della mensa e della retta dell'asilo. Tali somme verranno versate sul conto corrente iban: IT
08P030698391610000 0005921 c.c.n.07465/ 1000/ 00005921 SA S. LO intestato alla IG
entro il 10 di ogni mese. Parte_1
- Disporre che la IG percepisca l'assegno unico al 100%; in tal senso il signor Parte_1
si impegna a collaborare con la moglie affinchè ella possa percepire gli assegni comprensivi Pt_2 di arretrati fornendole tutta la documentazione necessaria al fine di evadere la pratica in Svizzera.
- Il sig. si impegna a versare entro il 31/1/2026 l'importo di euro 2.500,00 alla Parte_2 IG sul conto corrente personale della stessa Iban [...] 0005921 Pt_1
c.c.n. 07465/1000/ 00005921 SA S. LO al fine di estinguere il finanziamento di originari
25.000,00 euro contratto dalla moglie in data 19.09.2023 con scadenza 1.11.2027 per l'acquisto dell'auto Mustang targata FZ346PM di proprietà e in uso al marito. Nelle more le rate del finanziamento verranno pagate dalla IG . All'atto del pagamento dei 2.500,00 euro i Pt_1 coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente comune nr. 7374 in essere presso Banca SA
San LO filiale di Cantù su cui attualmente risultano addebitate le rate di Netflix e fastweb intestate al sig. . Pt_2
- Il signor si impegna entro la fine di ottobre 2025 a revocare i RID ancora addebitati su tale Pt_2 conto.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 07/08/2020, in CALTAGIRONE con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALTAGIRONE
(anno 2020, atto n. 34, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALTAGIRONE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19/02/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 - FINO MORNASCO con l'Avv. BINAGHI FRANCESCA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 - GRANDATE con l'Avv. BINAGHI FRANCESCA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in CALTAGIRONE, in data 07/08/2020,
(anno 2020, atto n. 34, parte II, serie C);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata a [...] il [...] Parte_3 FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzando Parte_1 Parte_2
i coniugi a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto;
con ordine al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla emananda sentenza;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre nell'abitazione della stessa sita in Fino Mornasco, Via Campagnola 2 anche ai fini della residenza;
- assegnare la casa coniugale alla madre che l'abiterà con la figlia con tutto quanto l'arreda;
- regolamentare il diritto di visita del padre come segue:
- il padre terrà a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni a scuola sino Pt_3 alla domenica alle 19,00 quando la riaccompagnerà dalla mamma.
- quanto alle vacanze estive, la minore trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive da concordare tra loro entro il 30.04. di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di spettanza, negli anni pari sarà la mamma a decidere il periodo in cui terrà la figlia e negli anni dispari sarà il padre. Durante il periodo di permanenza presso un genitore, l'altro potrà sentire telefonicamente anche mediante videochiamata la figlia almeno una volta al giorno. I genitori si comunicheranno la località ove andranno in vacanza con la figlia.
-Quanto alle vacanze natalizie, la figlia trascorrerà alternativamente, un anno dal 23.12 al 30.12 alle 16.00 con un genitore e dal 30.12 alle 16.00 al 6.01 alle 18.00 con l'altro. Con la precisazione che quest'anno starà con la mamma il primo periodo e l'anno dopo lo trascorrerà con il Pt_3 padre. Il padre provvederà ad andare a prendere la figlia e riportarla alla madre.;
-Per il periodo Pasquale trascorrerà, alternativamente dal mercoledì prima di Pasqua al Pt_3 giorno di Pasqua ore 18.00 con un genitore e con l'altro da domenica di Pasqua fino a mercoledì successivo. Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori nell'interesse della minore e considerate le esigenze lavorative di entrambi e la circostanza che essi non hanno parenti e punti di riferimento vicini.
-Per quanto riguarda i giorni di vacanza e i ponti anche svizzeri, i genitori entro il 30.10 di ogni anno concorderanno i ponti e i giorni di vacanza che trascorreranno con la figlia. In caso di disaccordo tra loro, negli anni pari sarà la mamma a decidere, mentre negli anni dispari sarà il padre.
- disporre un contributo al mantenimento in favore della figlia minore a carico del Parte_3 padre pari ad euro 300,00 mensili, somma che il padre provvederà ad aumentare a 400,00 euro nel momento in cui riprenderà la propria attività lavorativa di piastrellista, allo stato interrotta, importo da rivalutarsi ogni anno in base all'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Como, da intendersi qui integralmente ritrascritto comprensivo della baby sitter, della mensa e della retta dell'asilo. Tali somme verranno versate sul conto corrente iban: IT
08P030698391610000 0005921 c.c.n.07465/ 1000/ 00005921 SA S. LO intestato alla IG
entro il 10 di ogni mese. Parte_1
- Disporre che la IG percepisca l'assegno unico al 100%; in tal senso il signor Parte_1
si impegna a collaborare con la moglie affinchè ella possa percepire gli assegni comprensivi Pt_2 di arretrati fornendole tutta la documentazione necessaria al fine di evadere la pratica in Svizzera.
- Il sig. si impegna a versare entro il 31/1/2026 l'importo di euro 2.500,00 alla Parte_2 IG sul conto corrente personale della stessa Iban [...] 0005921 Pt_1
c.c.n. 07465/1000/ 00005921 SA S. LO al fine di estinguere il finanziamento di originari
25.000,00 euro contratto dalla moglie in data 19.09.2023 con scadenza 1.11.2027 per l'acquisto dell'auto Mustang targata FZ346PM di proprietà e in uso al marito. Nelle more le rate del finanziamento verranno pagate dalla IG . All'atto del pagamento dei 2.500,00 euro i Pt_1 coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente comune nr. 7374 in essere presso Banca SA
San LO filiale di Cantù su cui attualmente risultano addebitate le rate di Netflix e fastweb intestate al sig. . Pt_2
- Il signor si impegna entro la fine di ottobre 2025 a revocare i RID ancora addebitati su tale Pt_2 conto.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 07/08/2020, in CALTAGIRONE con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALTAGIRONE
(anno 2020, atto n. 34, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALTAGIRONE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao