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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5145 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3927/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3927/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Paolo Iannone,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Domenica Genchi;
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 3927/2024.
in data 14.06.2014. Dalla loro unione sono nati i figli
(29.03.2016) et (23.04.2021). Persona_1 Persona_2
Ha dedotto che il Tribunale di Bari con decreto del
04.05.2022 pronunciato nell'ambito del giudizio R.G.n.
12250/2022 ha disposto l'omologazione della separazione personale dei coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha lamentato un atteggiamento persecutorio da parte della moglie lamentando ostruzionismo nel rapporto padre-figli.
Ha allegato un deterioramento del proprio reddito a causa delle debitorie contratte in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia, precisando di percepire somme pari ad € 580,00 netti mensili. Al contrario la moglie lavora come collaboratrice scolastica con uno stipendio mensile pari ad € 1.350,00.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e la predisposizione di un calendario di incontri privo di pernottamenti;
l'assegnazione della casa familiare in favore della moglie;
un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 400,00 mensili
(€ 200,00 per ciascun figlio) oltre 50% per spese straordinarie e 50% dell'assegno unico e universale (ricorso depositato il 28.03.2024).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
Ha negato l'atteggiamento persecutorio e ostruzionistico.
Piuttosto ha dedotto il mancato rispetto da parte del padre del calendario di incontri con i figli.
Ha dichiarato di lavorare come collaboratrice scolastica con contratto a tempo determinato per cui percepisce uno stipendio pari ad € 1.100,00 mensili e di sostenere oneri locatizi pari ad € 670,00. Nei mesi non coperti dal contratto, invece, beneficia della Naspi pari ad € 600,00. Mentre il marito attualmente vive nella casa della di lui madre.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 3927/2024.
Ha lamentato che il sostiene spese voluttuarie per Parte_1 giochi e scommesse.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale a sé;
l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso di sé e la predisposizione di un calendario di incontri compresivi di pernottamenti;
la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in € 550,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie;
la percezione dell'AUU nella misura del 100%. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 09.10.2024).
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
I.4.- Non risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 08.11.2024, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c..
II.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari – in atti – pubblicato il
04.05.2023, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione. 1 Breviter, il giudice delegato, con ordinanza depositata il 09.11.2024 ha tra le altre cose: 1) stabilito un calendario di incontri padre-figli; 2) stabilito in favore della madre la percezione dell'AUU al 100%; 3) confermato per il resto le disposizioni regolanti lo stato separativo.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 3927/2024.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3927/2024 introdotto con ricorso del 28.03.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 14.06.2014 tra Parte_1
(Bari, 30.06.1984) e (Bari, 14.11.1987) Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 181, parte II, serie A, anno
2014;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 3927/2024.
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3927/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Paolo Iannone,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Domenica Genchi;
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 3927/2024.
in data 14.06.2014. Dalla loro unione sono nati i figli
(29.03.2016) et (23.04.2021). Persona_1 Persona_2
Ha dedotto che il Tribunale di Bari con decreto del
04.05.2022 pronunciato nell'ambito del giudizio R.G.n.
12250/2022 ha disposto l'omologazione della separazione personale dei coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha lamentato un atteggiamento persecutorio da parte della moglie lamentando ostruzionismo nel rapporto padre-figli.
Ha allegato un deterioramento del proprio reddito a causa delle debitorie contratte in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia, precisando di percepire somme pari ad € 580,00 netti mensili. Al contrario la moglie lavora come collaboratrice scolastica con uno stipendio mensile pari ad € 1.350,00.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e la predisposizione di un calendario di incontri privo di pernottamenti;
l'assegnazione della casa familiare in favore della moglie;
un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 400,00 mensili
(€ 200,00 per ciascun figlio) oltre 50% per spese straordinarie e 50% dell'assegno unico e universale (ricorso depositato il 28.03.2024).
I.2.- si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
Ha negato l'atteggiamento persecutorio e ostruzionistico.
Piuttosto ha dedotto il mancato rispetto da parte del padre del calendario di incontri con i figli.
Ha dichiarato di lavorare come collaboratrice scolastica con contratto a tempo determinato per cui percepisce uno stipendio pari ad € 1.100,00 mensili e di sostenere oneri locatizi pari ad € 670,00. Nei mesi non coperti dal contratto, invece, beneficia della Naspi pari ad € 600,00. Mentre il marito attualmente vive nella casa della di lui madre.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 3927/2024.
Ha lamentato che il sostiene spese voluttuarie per Parte_1 giochi e scommesse.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale a sé;
l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso di sé e la predisposizione di un calendario di incontri compresivi di pernottamenti;
la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in € 550,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie;
la percezione dell'AUU nella misura del 100%. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 09.10.2024).
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
I.4.- Non risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 08.11.2024, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c..
II.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari – in atti – pubblicato il
04.05.2023, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione. 1 Breviter, il giudice delegato, con ordinanza depositata il 09.11.2024 ha tra le altre cose: 1) stabilito un calendario di incontri padre-figli; 2) stabilito in favore della madre la percezione dell'AUU al 100%; 3) confermato per il resto le disposizioni regolanti lo stato separativo.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 3927/2024.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3927/2024 introdotto con ricorso del 28.03.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 14.06.2014 tra Parte_1
(Bari, 30.06.1984) e (Bari, 14.11.1987) Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 181, parte II, serie A, anno
2014;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 3927/2024.
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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