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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3198/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3198/2022 promossa da:
, con gli Avv.ti Giovanni Scapati (PEC: e Parte_1 Email_1
Alessandro Scapati (PEC: Email_2
ATTRICE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Sergio Carabellese Controparte_1
(PEC: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 22/10/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio la per ivi, accertata la responsabilità esclusiva, Parte_1 Controparte_1 contrattuale e/o extra-contrattuale di quest'ultima, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni
(patrimoniali e non) derivanti dalle lesioni personali subite il giorno 15/06/2021 alle ore 22,00 all'interno della struttura ricettiva “Turchesi Club Village”, facente capo alla società convenuta, sita in Castellaneta
Marina (TA).
Esponeva che, quale avventrice della struttura per il periodo dal 13/06/2021 al 20/06/2021, nel mentre scendeva da una scalinata priva di illuminazione artificiale, nel percorrere gli ultimi gradini, a causa della difficoltosa percezione dei margini delle pedate e complice un'irregolarità della superficie di un gradino, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente al suolo.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e assunzione di testi. Disposta CTU medica, con atto depositato il 07/02/2024 si costituiva la convenuta , contestando sia nell'an che Controparte_1 nel quantum la pretesa attorea, respingendo ogni addebito e richiesta risarcitoria. pagina 1 di 4 Precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In ordine agli assunti delle parti, si osserva quanto segue.
Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attrice ha invocato diverse ipotesi di responsabilità prospettando situazioni di fatto sussumibili sotto la fattispecie prevista sia dall'art. 1218 c.c., sia dall'art. 2051 c.c., sia dall'art. 2043 stesso codice.
Come noto, tra le citate norme vi è diversità di presupposti come diversi sono i criteri di imputazione della responsabilità. L'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, infatti, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine.
Nella prima ipotesi (responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.) – per quel che qui interessa - grava sull'albergatore la prova di aver adottato ogni possibile precauzione idonea ad assicurare l'integrità e la salute degli ospiti. Il danno risarcibile è condizionato alla sua prevedibilità nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. L'art. 1225 c.c. recita che “Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., fondandosi sul mero rapporto di custodia, ha natura oggettiva e prescinde dalla prevedibilità del danno. Il danneggiato ha l'onere di allegare e dimostrare il rapporto di custodia e il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima.
Nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., fondata sul principio generale del neminem laedere, grava invece sul danneggiato l'onere di allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso.
Occorre infine considerare che, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità custodiale, il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., co. 1°, ovvero giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode.
Nel caso in esame, il tenore della domanda attorea denuncia senz'altro una richiesta di accertamento della responsabilità da custodia. Ad essa la società convenuta ha replicato affermando che, anche detta responsabilità è da ritenersi comunque superata dal caso fortuito, ravvisabile nel fatto colposo dell'attrice per aver questa tenuto nell'occorso una condotta imprudente e non consona alle circostanze di tempo e di luogo.
Ciò premesso, inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., la domanda attorea è risultata solo in (minima) parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
L'istruttoria ha effettivamente dimostrato che l'attrice, nel mentre scendeva dalla scalinata che dalla camera assegnata conduce al piano terra, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo;
la caduta le procurava la “frattura obliqua malleolo peroneale, lesione distrattiva legamento deltoide e distacco parcellare estremo distale F1
I dito caviglia piede dx” (cfr. documentazione medica); i tempi di recupero sono quelli indicati nella relazione del CTU;
il fatto è accaduto nelle ore serali, intorno alle 22,00; la zona era scarsamente illuminata per via della vegetazione presente su entrambi i lati della scalinata che, offuscando parzialmente i punti luce, creava, pagina 2 di 4 specie nella parte centrale, delle zone d'ombra (cfr. foto ritraenti lo stato dei lughi).
In ordine alla circostanza fattuale che, alla determinazione della perdita di equilibrio e conseguente caduta, abbia contribuito o meno l'anomalia del piano di calpestìo di un gradino non vi è adeguato riscontro in base alle prove raccolte.
Il ES riferisce che “…la scalinata presentava in vari punti delle irregolarità” - che dalle Testimone_1 foto prodotte, però, non è dato riscontrare – nel mentre Il ES , dal canto suo, precisa “…di Testimone_2 aver visto la signora poggiare il piede sullo spigolo del gradino e di essere di conseguenza scivolata Pt_2
e caduta a terra”, escludendo sostanzialmente che la caduta possa essere stata determinata da irregolarità della superficie del gradino.
Il ES afferma che l'attrice cadeva a terra “…durante la discesa degli ultimi gradini” Testimone_1
(circostanza confermata dalla ES ) e che “…la zona ove era avvenuta la caduta…era priva Testimone_3 di illuminazione…”. Dal materiale fotografico, però, si evince che proprio la zona indicata (gli ultimi gradini),
a differenza della parte centrale della scalinata, era sufficientemente attinta dai punti luce.
Tutto ciò fa propendere per un giudizio connotato da risultanze probatorie non esattamente convergenti in ordine al verificarsi del fatto storico nella versione prospettata dall'attrice.
Nel caso di specie, deve invero ritenersi che alla produzione del fatto dannoso abbia concorso in maniera prevalente la condotta della danneggiata, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, co. 1° c.c.
Gli elementi probatori acquisiti inducono, infatti, a ritenere che l'attrice, nel completare la fase di discesa della scalinata, con colpevole trascuratezza ed imprudenza valutate in rapporto allo stato dei luoghi, non ne ha valutato adeguatamente le particolari condizioni.
Dalle foto prodotte si evince che la visibilità dei luoghi, seppur ridotta, non doveva essere del tutto nulla o particolarmente scarsa, perché altrimenti i testi escussi non avrebbe verosimilmente potuto scorgere la dinamica dell'infortunio, di cui invece hanno riferito con dovizia di particolari.
Inoltre, proprio le condizioni di non piena visibilità avrebbero dovuto indurre l'attrice ad usare maggiore accortezza, volgendo opportunamente lo sguardo ai gradini della scalinata al fine di evitare di mettere un piede in fallo, cosicché sarebbe stato ragionevole da parte sua prestare una particolare cautela, in vista del principio di autoresponsabilità, sancito dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità da custodia.
La circostanza che la scalinata non era dotata di corrimano o di dispositivi marcagradino non vale, di per sé, per affermare che essa sia stata la causa della caduta della ricorrente e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell'incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell'incidente (cfr. Cass. n. 9872/2021).
È di tutta evidenza, quindi, che la condotta dell'attrice, connotata dall'assenza delle cautele normalmente attese e prevedibili, in rapporto alle circostanze dei luoghi, ha concorso a cagionare il danno, non avendo Ella utilizzato la prudenza richiesta ordinariamente a chi percorre un luogo poco illuminato (cfr. ex multis Cass.
n. 10010/2020; Cass. n. 18415/2019; Cass. n. 2482/2018; Cass. n. 18903/2015).
Ai fini della individuazione del danno ingiusto possono senz'altro recepirsi, quanto al danno biologico (la cui denominazione risponde a pure necessità descrittive, nella consapevolezza dell'unicità della categoria del pagina 3 di 4 danno non patrimoniale), le risultanze della CTU, in quanto logiche, rispondenti alle risultanze istruttorie e congruamente motivate. Per la liquidazione può farsi ricorso alle note tabelle del Tribunale di Milano, in quanto più aderenti alle esigenze di integrale ristoro del danno.
Sulla scorta della valutazione dell'esperto, quindi, possono riconoscersi e liquidarsi le seguenti voci di danno:
- inabilità temporanea totale giorni 30: €. 3.450,00; - inabilità temporanea relativa al 50% giorni 45: €.
2.587,50 - inabilità temporanea relativa al 25% giorni 75: €. 2.156,25 - danno non patrimoniale (danno biologico da invalidità permanente al 4%): euro 6.949,00; spese mediche documentate: €. 1.738,00 e quindi, in totale: €. 16.880,75.
Considerata poi, ai fini della determinazione del quantum, la rilevante gravità della colpa imputabile all'attrice (ex rt. 1227, comma 1° c.c.), si stima equo imputare il danno, in misura pari al 75%, alla stessa danneggiata. Il che conduce a ridurre l'ammontare complessivo del risarcimento ad €. 4.220,18, cui vanno aggiunti gli interessi compensativi (del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), da calcolarsi sul già menzionato importo devalutato alla data del sinistro
(15/6/2021) e via via rivalutato sino alla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, da cui decorreranno gli interessi legali sino al saldo.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di CTU restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta d il concorso di colpa Controparte_1 dell'attrice nella misura del 75% per l'infortunio alla stessa occorso in data 15/6/2021; Parte_1 per l'effetto,
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del conseguente danno, della somma di €. 4.220,18, oltre accessori nei termini esplicitati in motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU.
Così deciso in Taranto il 22/05/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3198/2022 promossa da:
, con gli Avv.ti Giovanni Scapati (PEC: e Parte_1 Email_1
Alessandro Scapati (PEC: Email_2
ATTRICE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Sergio Carabellese Controparte_1
(PEC: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 22/10/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio la per ivi, accertata la responsabilità esclusiva, Parte_1 Controparte_1 contrattuale e/o extra-contrattuale di quest'ultima, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni
(patrimoniali e non) derivanti dalle lesioni personali subite il giorno 15/06/2021 alle ore 22,00 all'interno della struttura ricettiva “Turchesi Club Village”, facente capo alla società convenuta, sita in Castellaneta
Marina (TA).
Esponeva che, quale avventrice della struttura per il periodo dal 13/06/2021 al 20/06/2021, nel mentre scendeva da una scalinata priva di illuminazione artificiale, nel percorrere gli ultimi gradini, a causa della difficoltosa percezione dei margini delle pedate e complice un'irregolarità della superficie di un gradino, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente al suolo.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e assunzione di testi. Disposta CTU medica, con atto depositato il 07/02/2024 si costituiva la convenuta , contestando sia nell'an che Controparte_1 nel quantum la pretesa attorea, respingendo ogni addebito e richiesta risarcitoria. pagina 1 di 4 Precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In ordine agli assunti delle parti, si osserva quanto segue.
Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attrice ha invocato diverse ipotesi di responsabilità prospettando situazioni di fatto sussumibili sotto la fattispecie prevista sia dall'art. 1218 c.c., sia dall'art. 2051 c.c., sia dall'art. 2043 stesso codice.
Come noto, tra le citate norme vi è diversità di presupposti come diversi sono i criteri di imputazione della responsabilità. L'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, infatti, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine.
Nella prima ipotesi (responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.) – per quel che qui interessa - grava sull'albergatore la prova di aver adottato ogni possibile precauzione idonea ad assicurare l'integrità e la salute degli ospiti. Il danno risarcibile è condizionato alla sua prevedibilità nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. L'art. 1225 c.c. recita che “Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., fondandosi sul mero rapporto di custodia, ha natura oggettiva e prescinde dalla prevedibilità del danno. Il danneggiato ha l'onere di allegare e dimostrare il rapporto di custodia e il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima.
Nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., fondata sul principio generale del neminem laedere, grava invece sul danneggiato l'onere di allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso.
Occorre infine considerare che, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità custodiale, il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., co. 1°, ovvero giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode.
Nel caso in esame, il tenore della domanda attorea denuncia senz'altro una richiesta di accertamento della responsabilità da custodia. Ad essa la società convenuta ha replicato affermando che, anche detta responsabilità è da ritenersi comunque superata dal caso fortuito, ravvisabile nel fatto colposo dell'attrice per aver questa tenuto nell'occorso una condotta imprudente e non consona alle circostanze di tempo e di luogo.
Ciò premesso, inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., la domanda attorea è risultata solo in (minima) parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
L'istruttoria ha effettivamente dimostrato che l'attrice, nel mentre scendeva dalla scalinata che dalla camera assegnata conduce al piano terra, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo;
la caduta le procurava la “frattura obliqua malleolo peroneale, lesione distrattiva legamento deltoide e distacco parcellare estremo distale F1
I dito caviglia piede dx” (cfr. documentazione medica); i tempi di recupero sono quelli indicati nella relazione del CTU;
il fatto è accaduto nelle ore serali, intorno alle 22,00; la zona era scarsamente illuminata per via della vegetazione presente su entrambi i lati della scalinata che, offuscando parzialmente i punti luce, creava, pagina 2 di 4 specie nella parte centrale, delle zone d'ombra (cfr. foto ritraenti lo stato dei lughi).
In ordine alla circostanza fattuale che, alla determinazione della perdita di equilibrio e conseguente caduta, abbia contribuito o meno l'anomalia del piano di calpestìo di un gradino non vi è adeguato riscontro in base alle prove raccolte.
Il ES riferisce che “…la scalinata presentava in vari punti delle irregolarità” - che dalle Testimone_1 foto prodotte, però, non è dato riscontrare – nel mentre Il ES , dal canto suo, precisa “…di Testimone_2 aver visto la signora poggiare il piede sullo spigolo del gradino e di essere di conseguenza scivolata Pt_2
e caduta a terra”, escludendo sostanzialmente che la caduta possa essere stata determinata da irregolarità della superficie del gradino.
Il ES afferma che l'attrice cadeva a terra “…durante la discesa degli ultimi gradini” Testimone_1
(circostanza confermata dalla ES ) e che “…la zona ove era avvenuta la caduta…era priva Testimone_3 di illuminazione…”. Dal materiale fotografico, però, si evince che proprio la zona indicata (gli ultimi gradini),
a differenza della parte centrale della scalinata, era sufficientemente attinta dai punti luce.
Tutto ciò fa propendere per un giudizio connotato da risultanze probatorie non esattamente convergenti in ordine al verificarsi del fatto storico nella versione prospettata dall'attrice.
Nel caso di specie, deve invero ritenersi che alla produzione del fatto dannoso abbia concorso in maniera prevalente la condotta della danneggiata, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, co. 1° c.c.
Gli elementi probatori acquisiti inducono, infatti, a ritenere che l'attrice, nel completare la fase di discesa della scalinata, con colpevole trascuratezza ed imprudenza valutate in rapporto allo stato dei luoghi, non ne ha valutato adeguatamente le particolari condizioni.
Dalle foto prodotte si evince che la visibilità dei luoghi, seppur ridotta, non doveva essere del tutto nulla o particolarmente scarsa, perché altrimenti i testi escussi non avrebbe verosimilmente potuto scorgere la dinamica dell'infortunio, di cui invece hanno riferito con dovizia di particolari.
Inoltre, proprio le condizioni di non piena visibilità avrebbero dovuto indurre l'attrice ad usare maggiore accortezza, volgendo opportunamente lo sguardo ai gradini della scalinata al fine di evitare di mettere un piede in fallo, cosicché sarebbe stato ragionevole da parte sua prestare una particolare cautela, in vista del principio di autoresponsabilità, sancito dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità da custodia.
La circostanza che la scalinata non era dotata di corrimano o di dispositivi marcagradino non vale, di per sé, per affermare che essa sia stata la causa della caduta della ricorrente e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell'incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell'incidente (cfr. Cass. n. 9872/2021).
È di tutta evidenza, quindi, che la condotta dell'attrice, connotata dall'assenza delle cautele normalmente attese e prevedibili, in rapporto alle circostanze dei luoghi, ha concorso a cagionare il danno, non avendo Ella utilizzato la prudenza richiesta ordinariamente a chi percorre un luogo poco illuminato (cfr. ex multis Cass.
n. 10010/2020; Cass. n. 18415/2019; Cass. n. 2482/2018; Cass. n. 18903/2015).
Ai fini della individuazione del danno ingiusto possono senz'altro recepirsi, quanto al danno biologico (la cui denominazione risponde a pure necessità descrittive, nella consapevolezza dell'unicità della categoria del pagina 3 di 4 danno non patrimoniale), le risultanze della CTU, in quanto logiche, rispondenti alle risultanze istruttorie e congruamente motivate. Per la liquidazione può farsi ricorso alle note tabelle del Tribunale di Milano, in quanto più aderenti alle esigenze di integrale ristoro del danno.
Sulla scorta della valutazione dell'esperto, quindi, possono riconoscersi e liquidarsi le seguenti voci di danno:
- inabilità temporanea totale giorni 30: €. 3.450,00; - inabilità temporanea relativa al 50% giorni 45: €.
2.587,50 - inabilità temporanea relativa al 25% giorni 75: €. 2.156,25 - danno non patrimoniale (danno biologico da invalidità permanente al 4%): euro 6.949,00; spese mediche documentate: €. 1.738,00 e quindi, in totale: €. 16.880,75.
Considerata poi, ai fini della determinazione del quantum, la rilevante gravità della colpa imputabile all'attrice (ex rt. 1227, comma 1° c.c.), si stima equo imputare il danno, in misura pari al 75%, alla stessa danneggiata. Il che conduce a ridurre l'ammontare complessivo del risarcimento ad €. 4.220,18, cui vanno aggiunti gli interessi compensativi (del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), da calcolarsi sul già menzionato importo devalutato alla data del sinistro
(15/6/2021) e via via rivalutato sino alla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, da cui decorreranno gli interessi legali sino al saldo.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di CTU restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta d il concorso di colpa Controparte_1 dell'attrice nella misura del 75% per l'infortunio alla stessa occorso in data 15/6/2021; Parte_1 per l'effetto,
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del conseguente danno, della somma di €. 4.220,18, oltre accessori nei termini esplicitati in motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU.
Così deciso in Taranto il 22/05/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
pagina 4 di 4