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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2427/23 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Luigi TOMEUCCI, per delega degli avv.ti Domenico
TOMEUCCI e Carmelo CRISAFULLI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Evidenzia che avverso la sentenza della Corte di Appello n. 588 del 27.06.2023 non è
stato proposto ricorso in Cassazione.
È comparso, per la società convenuta, l'avv. Antonino RIPA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2427 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
residente in [...], LA TI (ME), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Domenico TOMEUCCI e dall'Avv.
Carmelo CRISAFULLI, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale TOMEUCCI sito in Messina, Via Centonze, n. 152 ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]del Mela (ME) Controparte_1
via F. Bonarrigo 10, cod. fisc. , nella qualità di socio e legale C.F._2
rappresentante della società con sede in Pace del Mela Controparte_2
(ME), via F. Bonarrigo, 10, P. IVA elettivamente domiciliato in Spadafora P.IVA_1
(ME), via Nazionale, 451, nello studio dell'avv. Antonino RIPA che lo rappresenta e difende CONVENUTO avente per OGGETTO: domanda di usucapione di beni mobili registrati.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da nei Parte_1
confronti di nella qualità di socio e legale rappresentante della Controparte_1
società finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto, Controparte_2
per maturata usucapione, del diritto di proprietà dell'autoveicolo marca Alfa Romeo berlina
162 B6, targ. ME 570590.
L'attore ha premesso di essere legittimo possessore di una Alfa Romeo Auto Berlina
162B6, targ. ME570590, di rilevante valore storico, immatricolata a Messina il 22 novembre del 1991, la quale, all'atto d'acquisto, era stata intestata a , Persona_1
padre dell'attore, in ragione del fatto che la casa produttrice Alfa-Lancia, per il numero limitato di esemplari prodotti (circa mille), li aveva proposti in esclusiva ai clienti Alfa
Romeo tra cui era annoverato, appunto, il genitore dell'attore.
Il prezzo di ogni singola vettura, all'epoca dell'acquisto, si aggirava intorno a lire
130.000.000, raggiungendo cifre ben più alte sui mercati esteri, circa lire 240.000.000.
L'attore ha chiarito di essere legittimo possessore della vettura in questione sebbene la vettura risulti formalmente di proprietà del padre il quale non l'ha mai Persona_1
utilizzata, né reclamata come propria in quanto pienamente cosciente dell'esclusivo e pacifico possesso del figlio esplicitamente riconosciuto come l'effettivo Pt_1
proprietario; l'attore ha riferito di non aver mai subìto alcuna interferenza e/o contestazione sulla proprietà del mezzo, custodito in un proprio garage, del quale possiede legittimamente i documenti originali e le chiavi della portiera e d'accensione, e di aver sempre provveduto alla periodica manutenzione del veicolo.
Tuttavia, , originario proprietario del mezzo, trasferiva alla figlia Persona_1
la vettura in questione per € 5.000,00; successivamente, Persona_2 [...]
trasferiva il 04/11/2019 il mezzo allo stesso prezzo di € 5.000,00 a Per_2 [...]
la quale, a sua volta, poco tempo dopo, la vendeva alla società convenuta in data Parte_2
17/01/2020, senza che alcuno dei predetti venditori e acquirenti avesse mai avuto il possesso o la detenzione dell'autoveicolo.
Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata l'usucapione del diritto di proprietà dell'autoveicolo marca Alfa Romeo berlina 162 B6, targ. ME 570590.
3 TRIBUNALE di MESSINA Costituitasi in giudizio con comparsa del 13.09.2023 la società convenuta ha contestato le argomentazioni esposte dall'attore evidenziando che questi non è il proprietario, né ha dimostrato di esserlo, e sottolineando che della questione si era già occupato il Tribunale in un precedente giudizio intercorso tra le parti che aveva visto l'allora convenuto soccombente rispetto alla domanda di restituzione del Parte_1
veicolo articolata dalla società convenuta che ne è, appunto, la proprietaria.
La domanda dell'attore è inammissibile.
Preliminarmente va evidenziato che, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 27 maggio 2021, il Tribunale di Messina, in un precedente giudizio recante N.R.G. 2348/20, aveva accolto la domanda articolata dall'odierna convenuta nei confronti del resistente, all'epoca contumace, avente ad oggetto la consegna del veicolo da Parte_1
questi detenuto;
questa ordinanza, sottoposta a gravame, è stata confermata dalla Corte di
Appello di Messina con sentenza n. 588 del 27.06.2023, non gravata da ricorso per
Cassazione e passata in cosa giudicata, come ammesso a verbale dal ricorrente e non contestato dalla società resistente.
Orbene, due elementi emergono dalla lettura della sentenza della Corte di Appello;
il primo è che le domande articolate dal nel giudizio di appello – l'allora Pt_1
appellante aveva, in modo alquanto criptico, chiesto “2) Dichiarare il legittimo possesso del
Sig. dell'autovettura Targ. ME 570590, modello Alfa Romeo SZ Sprint Parte_1
AT (costruttore Alfa Lancia Spa) e, conseguentemente, rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; 3) Dichiarare l'inefficacia dell'apparente titolo di proprietà della vettura Alfa
Romeo SZ Targ. 570590 nei confronti dell'appellante , legittimo possessore Parte_1
ultra decennale” – sono state dichiarate inammissibili dalla Corte in quanto formulate per la prima volta in appello (v. punto 6 della motivazione), il secondo è che l'azione proposta davanti al primo Giudice è stata qualificata da questi e dalla Corte come azione di restituzione ma esaminata e decisa anche qualificandola come azione di rivendicazione (v. punti 2 e 4.1, 4.2 e 4.3 della motivazione).
La Corte ha fornito, infatti, una doppia motivazione per rigettare il gravame articolato dal Pt_1
4 TRIBUNALE di MESSINA Nella prima parte della motivazione ha ribadito la qualificazione della domanda della come azione di restituzione, confermando la ricostruzione Controparte_2
giuridica offerta dal Giudice appellato.
Proseguendo nella motivazione, ipotizzando la qualificazione dell'azione come domanda di rivendicazione giusto motivo di appello del n tal senso, la Corte ha Pt_1
esplicitamente accertato che la domanda era comunque infondata anche sotto il diverso ed alternativo profilo, affermando al riguardo che “…invero, quand'anche la si volesse inquadrare nell'ambito dell'azione di rivendicazione (con la quale – com'è noto - il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo: Cass. 10 ottobre 2018, n. 25052), la società appellata ha fornito piena prova della proprietà del mezzo, sia per la summenzionata prospettazione del medesimo appellante, sia attraverso una serie continua di trascrizioni dell'autovettura, dall'immatricolazione del 22 novembre 1991 a favore di
(padre dell'appellante), alla vendita a del 9 luglio Persona_1 Persona_2
2007, alla successiva vendita a del 4 novembre 2019 sino al Parte_2
trasferimento alla del 17 gennaio 2020”. Controparte_2
Ha concluso la Corte affermando che “In conclusione, risultando in atti la prova della proprietà formale dell'autovettura in capo alla e, Controparte_2
quindi, il diritto della stessa ad ottenere la restituzione del bene dal che non ha Pt_1 potuto opporre alcun valido motivo di detenzione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della ordinanza gravata, non potendosi comunque accogliere – per le medesime ragioni - la domanda tendente a “dichiarare il legittimo possesso del Sig. Parte_1
dell'autovettura Targ. ME 570590, modello Alfa Romeo SZ Sprint AT (costruttore
[...]
)”. CP_3
Sulla titolarità del diritto di proprietà del veicolo in capo alla società convenuta si è, dunque, formato un giudicato esterno, non essendo stata la sentenza della Corte di Appello impugnata davanti al Giudice di legittimità.
L'art. 2909 c.c. prevede che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
5 TRIBUNALE di MESSINA Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “In relazione al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo "thema decidendum"; pertanto, dichiarata con sentenza passata in cosa giudicata la proprietà del terreno, è precluso alla controparte invocare in un successivo giudizio l'acquisto della proprietà del medesimo terreno per l'accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ., in virtù di costruzione dalla medesima realizzata su di esso in epoca anteriore alla prima decisione;
infatti, la questione relativa all'accessione invertita, investendo necessariamente anche la proprietà del terreno, rientrava nella materia deducibile nel primo giudizio, tanto più che il fabbricato già esisteva a quell'epoca, sicché, essendo identico il "petitum" delle due cause, in assenza di fatti nuovi, la proprietà del terreno non poteva essere sottoposta ulteriormente a giudizio.” (v. Cass. Civ., sent. n.
21352/05).
È stato, altresì, affermato che “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia 6 TRIBUNALE di MESSINA finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo.” (v. Cass.
Civ., ord. n. 5486/19).
Nel caso in esame, la Corte di Appello ha accertato, secondo due diverse rationes decidendi – sia qualificando la domanda dell'allora società ricorrente come azione di restituzione che come azione di rivendicazione – che l'autoveicolo oggetto di causa gli appartiene ed ha così escluso alcun diritto di proprietà in capo al e cui domande Pt_1
sono state dichiarate inammissibili perché tardive.
Trova, pertanto, applicazione il principio della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'operatività del giudicato si estende non soltanto alle domande esplicitamente avanzate in giudizio (giudicato esplicito) ma anche a quelle che, seppur non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito).
Nel caso di specie, il avrebbe dovuto articolare o sollevare Pt_1 tempestivamente, rispettivamente, la domanda riconvenzionale o l'eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di proprietà sul veicolo in esame;
non avendo ciò fatto nel primo giudizio, il Tribunale ha accertato e dichiarato che il diritto di proprietà dell'autoveicolo appartiene alla società convenuta in favore della quale ne ha ordinato la restituzione: sentenza confermata dalla Corte di Appello e passata in giudicato.
In questa sede non può procedersi ad una rivalutazione del rapporto in contestazione in quanto, ove fosse accolta la domanda di usucapione articolata dal si Pt_1
perverrebbe ad una pronuncia inevitabilmente incompatibile con quella adottata nel primo giudizio la cui decisione, affermando la titolarità del veicolo in capo alla CP_2
l'ha implicitamente esclusa in capo al
[...] Pt_1
In altri termini, allorquando si afferma la vincolatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile si sta, in sintesi, sostenendo che, formatosi il giudicato su un rapporto giuridico controverso, il divieto di rivalutazione del rapporto non si pone soltanto per le domande e le ragioni precedentemente articolate dalle parti ed esaminate dal Giudicante ma anche per quelle che, pur non esplicitamente sottoposte all'esame del decidente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi 7 TRIBUNALE di MESSINA delle pretese anteriormente svolte e che, pertanto, non possono divenire oggetto di un successivo giudizio finalizzato a porre nel nulla la precedente pronuncia.
Pertanto, la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
, nella qualità di socio e legale rappresentante della
[...] Controparte_2
, deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem”,
[...]
essendosi formato il giudicato esterno sulla titolarità del diritto di proprietà del veicolo in questione in capo alla derivante dal passaggio in giudicato Controparte_2
della sentenza della Corte di Appello n. 588 del 27.06.2023.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'attore e, tenuto conto della complessità della controversia e del suo valore, liquidate in favore della società convenuta in complessivi € 13.800,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria, €
4.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di nella qualità Parte_1 Controparte_1
di socio e legale rappresentante della Controparte_2
1) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da Pt_1
nei confronti di nella qualità di socio e legale rappresentante
[...] Controparte_1
della Controparte_2
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Parte_1
della che liquida in complessivi € 13.800,00 per compensi Controparte_2 di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, €
5.600,00 per la fase istruttoria, € 4.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
8 TRIBUNALE di MESSINA Così deciso in Messina, lì 25.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
9
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2427/23 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Luigi TOMEUCCI, per delega degli avv.ti Domenico
TOMEUCCI e Carmelo CRISAFULLI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Evidenzia che avverso la sentenza della Corte di Appello n. 588 del 27.06.2023 non è
stato proposto ricorso in Cassazione.
È comparso, per la società convenuta, l'avv. Antonino RIPA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2427 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
residente in [...], LA TI (ME), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Domenico TOMEUCCI e dall'Avv.
Carmelo CRISAFULLI, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale TOMEUCCI sito in Messina, Via Centonze, n. 152 ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]del Mela (ME) Controparte_1
via F. Bonarrigo 10, cod. fisc. , nella qualità di socio e legale C.F._2
rappresentante della società con sede in Pace del Mela Controparte_2
(ME), via F. Bonarrigo, 10, P. IVA elettivamente domiciliato in Spadafora P.IVA_1
(ME), via Nazionale, 451, nello studio dell'avv. Antonino RIPA che lo rappresenta e difende CONVENUTO avente per OGGETTO: domanda di usucapione di beni mobili registrati.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da nei Parte_1
confronti di nella qualità di socio e legale rappresentante della Controparte_1
società finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto, Controparte_2
per maturata usucapione, del diritto di proprietà dell'autoveicolo marca Alfa Romeo berlina
162 B6, targ. ME 570590.
L'attore ha premesso di essere legittimo possessore di una Alfa Romeo Auto Berlina
162B6, targ. ME570590, di rilevante valore storico, immatricolata a Messina il 22 novembre del 1991, la quale, all'atto d'acquisto, era stata intestata a , Persona_1
padre dell'attore, in ragione del fatto che la casa produttrice Alfa-Lancia, per il numero limitato di esemplari prodotti (circa mille), li aveva proposti in esclusiva ai clienti Alfa
Romeo tra cui era annoverato, appunto, il genitore dell'attore.
Il prezzo di ogni singola vettura, all'epoca dell'acquisto, si aggirava intorno a lire
130.000.000, raggiungendo cifre ben più alte sui mercati esteri, circa lire 240.000.000.
L'attore ha chiarito di essere legittimo possessore della vettura in questione sebbene la vettura risulti formalmente di proprietà del padre il quale non l'ha mai Persona_1
utilizzata, né reclamata come propria in quanto pienamente cosciente dell'esclusivo e pacifico possesso del figlio esplicitamente riconosciuto come l'effettivo Pt_1
proprietario; l'attore ha riferito di non aver mai subìto alcuna interferenza e/o contestazione sulla proprietà del mezzo, custodito in un proprio garage, del quale possiede legittimamente i documenti originali e le chiavi della portiera e d'accensione, e di aver sempre provveduto alla periodica manutenzione del veicolo.
Tuttavia, , originario proprietario del mezzo, trasferiva alla figlia Persona_1
la vettura in questione per € 5.000,00; successivamente, Persona_2 [...]
trasferiva il 04/11/2019 il mezzo allo stesso prezzo di € 5.000,00 a Per_2 [...]
la quale, a sua volta, poco tempo dopo, la vendeva alla società convenuta in data Parte_2
17/01/2020, senza che alcuno dei predetti venditori e acquirenti avesse mai avuto il possesso o la detenzione dell'autoveicolo.
Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata l'usucapione del diritto di proprietà dell'autoveicolo marca Alfa Romeo berlina 162 B6, targ. ME 570590.
3 TRIBUNALE di MESSINA Costituitasi in giudizio con comparsa del 13.09.2023 la società convenuta ha contestato le argomentazioni esposte dall'attore evidenziando che questi non è il proprietario, né ha dimostrato di esserlo, e sottolineando che della questione si era già occupato il Tribunale in un precedente giudizio intercorso tra le parti che aveva visto l'allora convenuto soccombente rispetto alla domanda di restituzione del Parte_1
veicolo articolata dalla società convenuta che ne è, appunto, la proprietaria.
La domanda dell'attore è inammissibile.
Preliminarmente va evidenziato che, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 27 maggio 2021, il Tribunale di Messina, in un precedente giudizio recante N.R.G. 2348/20, aveva accolto la domanda articolata dall'odierna convenuta nei confronti del resistente, all'epoca contumace, avente ad oggetto la consegna del veicolo da Parte_1
questi detenuto;
questa ordinanza, sottoposta a gravame, è stata confermata dalla Corte di
Appello di Messina con sentenza n. 588 del 27.06.2023, non gravata da ricorso per
Cassazione e passata in cosa giudicata, come ammesso a verbale dal ricorrente e non contestato dalla società resistente.
Orbene, due elementi emergono dalla lettura della sentenza della Corte di Appello;
il primo è che le domande articolate dal nel giudizio di appello – l'allora Pt_1
appellante aveva, in modo alquanto criptico, chiesto “2) Dichiarare il legittimo possesso del
Sig. dell'autovettura Targ. ME 570590, modello Alfa Romeo SZ Sprint Parte_1
AT (costruttore Alfa Lancia Spa) e, conseguentemente, rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; 3) Dichiarare l'inefficacia dell'apparente titolo di proprietà della vettura Alfa
Romeo SZ Targ. 570590 nei confronti dell'appellante , legittimo possessore Parte_1
ultra decennale” – sono state dichiarate inammissibili dalla Corte in quanto formulate per la prima volta in appello (v. punto 6 della motivazione), il secondo è che l'azione proposta davanti al primo Giudice è stata qualificata da questi e dalla Corte come azione di restituzione ma esaminata e decisa anche qualificandola come azione di rivendicazione (v. punti 2 e 4.1, 4.2 e 4.3 della motivazione).
La Corte ha fornito, infatti, una doppia motivazione per rigettare il gravame articolato dal Pt_1
4 TRIBUNALE di MESSINA Nella prima parte della motivazione ha ribadito la qualificazione della domanda della come azione di restituzione, confermando la ricostruzione Controparte_2
giuridica offerta dal Giudice appellato.
Proseguendo nella motivazione, ipotizzando la qualificazione dell'azione come domanda di rivendicazione giusto motivo di appello del n tal senso, la Corte ha Pt_1
esplicitamente accertato che la domanda era comunque infondata anche sotto il diverso ed alternativo profilo, affermando al riguardo che “…invero, quand'anche la si volesse inquadrare nell'ambito dell'azione di rivendicazione (con la quale – com'è noto - il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo: Cass. 10 ottobre 2018, n. 25052), la società appellata ha fornito piena prova della proprietà del mezzo, sia per la summenzionata prospettazione del medesimo appellante, sia attraverso una serie continua di trascrizioni dell'autovettura, dall'immatricolazione del 22 novembre 1991 a favore di
(padre dell'appellante), alla vendita a del 9 luglio Persona_1 Persona_2
2007, alla successiva vendita a del 4 novembre 2019 sino al Parte_2
trasferimento alla del 17 gennaio 2020”. Controparte_2
Ha concluso la Corte affermando che “In conclusione, risultando in atti la prova della proprietà formale dell'autovettura in capo alla e, Controparte_2
quindi, il diritto della stessa ad ottenere la restituzione del bene dal che non ha Pt_1 potuto opporre alcun valido motivo di detenzione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della ordinanza gravata, non potendosi comunque accogliere – per le medesime ragioni - la domanda tendente a “dichiarare il legittimo possesso del Sig. Parte_1
dell'autovettura Targ. ME 570590, modello Alfa Romeo SZ Sprint AT (costruttore
[...]
)”. CP_3
Sulla titolarità del diritto di proprietà del veicolo in capo alla società convenuta si è, dunque, formato un giudicato esterno, non essendo stata la sentenza della Corte di Appello impugnata davanti al Giudice di legittimità.
L'art. 2909 c.c. prevede che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
5 TRIBUNALE di MESSINA Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “In relazione al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo "thema decidendum"; pertanto, dichiarata con sentenza passata in cosa giudicata la proprietà del terreno, è precluso alla controparte invocare in un successivo giudizio l'acquisto della proprietà del medesimo terreno per l'accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ., in virtù di costruzione dalla medesima realizzata su di esso in epoca anteriore alla prima decisione;
infatti, la questione relativa all'accessione invertita, investendo necessariamente anche la proprietà del terreno, rientrava nella materia deducibile nel primo giudizio, tanto più che il fabbricato già esisteva a quell'epoca, sicché, essendo identico il "petitum" delle due cause, in assenza di fatti nuovi, la proprietà del terreno non poteva essere sottoposta ulteriormente a giudizio.” (v. Cass. Civ., sent. n.
21352/05).
È stato, altresì, affermato che “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia 6 TRIBUNALE di MESSINA finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo.” (v. Cass.
Civ., ord. n. 5486/19).
Nel caso in esame, la Corte di Appello ha accertato, secondo due diverse rationes decidendi – sia qualificando la domanda dell'allora società ricorrente come azione di restituzione che come azione di rivendicazione – che l'autoveicolo oggetto di causa gli appartiene ed ha così escluso alcun diritto di proprietà in capo al e cui domande Pt_1
sono state dichiarate inammissibili perché tardive.
Trova, pertanto, applicazione il principio della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'operatività del giudicato si estende non soltanto alle domande esplicitamente avanzate in giudizio (giudicato esplicito) ma anche a quelle che, seppur non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito).
Nel caso di specie, il avrebbe dovuto articolare o sollevare Pt_1 tempestivamente, rispettivamente, la domanda riconvenzionale o l'eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di proprietà sul veicolo in esame;
non avendo ciò fatto nel primo giudizio, il Tribunale ha accertato e dichiarato che il diritto di proprietà dell'autoveicolo appartiene alla società convenuta in favore della quale ne ha ordinato la restituzione: sentenza confermata dalla Corte di Appello e passata in giudicato.
In questa sede non può procedersi ad una rivalutazione del rapporto in contestazione in quanto, ove fosse accolta la domanda di usucapione articolata dal si Pt_1
perverrebbe ad una pronuncia inevitabilmente incompatibile con quella adottata nel primo giudizio la cui decisione, affermando la titolarità del veicolo in capo alla CP_2
l'ha implicitamente esclusa in capo al
[...] Pt_1
In altri termini, allorquando si afferma la vincolatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile si sta, in sintesi, sostenendo che, formatosi il giudicato su un rapporto giuridico controverso, il divieto di rivalutazione del rapporto non si pone soltanto per le domande e le ragioni precedentemente articolate dalle parti ed esaminate dal Giudicante ma anche per quelle che, pur non esplicitamente sottoposte all'esame del decidente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi 7 TRIBUNALE di MESSINA delle pretese anteriormente svolte e che, pertanto, non possono divenire oggetto di un successivo giudizio finalizzato a porre nel nulla la precedente pronuncia.
Pertanto, la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
, nella qualità di socio e legale rappresentante della
[...] Controparte_2
, deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem”,
[...]
essendosi formato il giudicato esterno sulla titolarità del diritto di proprietà del veicolo in questione in capo alla derivante dal passaggio in giudicato Controparte_2
della sentenza della Corte di Appello n. 588 del 27.06.2023.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'attore e, tenuto conto della complessità della controversia e del suo valore, liquidate in favore della società convenuta in complessivi € 13.800,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria, €
4.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di nella qualità Parte_1 Controparte_1
di socio e legale rappresentante della Controparte_2
1) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da Pt_1
nei confronti di nella qualità di socio e legale rappresentante
[...] Controparte_1
della Controparte_2
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Parte_1
della che liquida in complessivi € 13.800,00 per compensi Controparte_2 di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, €
5.600,00 per la fase istruttoria, € 4.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
8 TRIBUNALE di MESSINA Così deciso in Messina, lì 25.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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