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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Gabriella Gentile Consigliera
All'udienza del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 613 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Lucia De Filippo presso cui el.te dom.ta in Striano (Na) via Caionche Parte_1
39. Ricorrente in riassunzione
E
CP_ rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi 55
Resistente in riassunzione
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 21.3.2023 , la ricorrente riassumeva il giudizio a seguito della sentenza della
Cassazione che aveva cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli in diversa composizione per non aver ammesso le prove testimoniali regolarmente richieste dall'attuale ricorrente a sostegno della sua pretesa.
Chiedeva ancora una volta il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal CP_ 1994 al 2010 con declaratoria di illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione dell' indebito .
CP_ Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza del ricorso in riassunzione.
Dopo aver disposto la prova testimoniale come richiesto dalla Cassazione e aver espletato l'istruttoria , la
Corte decideva la causa come da dispositivo depositato.
Motivi della decisione
L'appello avverso la sentenza di primo grado non è fondato e pertanto va rigettato. Invero dalle prove testimoniali non è emerso che per il periodo 1994 – al 1997 e dal 2001 al 2010 la ricorrente avesse lavorato alle dipendenze del sig. come bracciante per la coltivazione e raccolta delle nocciole. I testi CP_2
, e hanno riferito che tra datore di lavoro e la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Pt_
non vi era alcun rapporto di parentela che il sig. gridava per invogliare di più la ricorrente al lavoro CP_3 da fare che la ricorrente era impegnata nell'attività lavorativa prima indicata con un orario predeterminato e riceva una retribuzione fissa. Ma queste testimonianze non sono attendibili per varie ragioni. In primo luogo quella di è minata dal legame filiale con il datore di lavoro . Quella di Testimone_1 Testimone_3 invece perché ricordava quanto accaduto in anni lontani alla ricorrente irca il rapporto di lavoro
[...] con il mentre invece non ricordava né dove nè quando aveva lavorato lei come bracciante né per ES quale datore di lavoro. Infine la signora portava il caffè dal 1994 avendo un terreno Testimone_2 confinante e assisteva a tutte le varie fasi del rapporto senza alcuna plausibile ragione .
Sono inattendibili le testi sia perché ricordare così lucidamente episodi molto risalenti nel tempo senza ancorarli a fatti particolari non è verosimile e umano ma soprattutto perché ciò stride con la condizione economica e di salute del datore di lavoro che era invalido prendeva una pensione di 700/800 euro al mese e certamente non si poteva permettere di pagare seppur per tre mesi quasi tutta la pensione tenendo conto del fatto che la produzione di nocciole non risulta essere stata venduta e a quale il prezzo di vendita visto che la coltivazione riguarda un moggio di terreno o al massimo 4000 mq. Il non aveva redditi diversi , ES viveva della sola pensione , non aveva una partita iva né alcuna documentazione in merito al rapporto con la Pt_
, né ha mai provato il ricavato dalla vendita delle nocciole. L'appezzamento del terreno era minimo . Di conseguenza avere una dipendente cui pagare la retribuzione , i contributi e tenere in regola dal punto di vista contabile era decisamente antieconomico. D'altra parte è singolare che le testi avevano visto pagare all'aperto non si sa per quale ragione la retribuzione invadendo la privacy delle parti.
CP_ Sulla base di queste testimonianze bene aveva fatto l' a cancellare la ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli e richiedere la ripetizione dell'indennità di disoccupazione versata anche se doveva rispettare il termine di prescrizione come correttamente ha stabilito la Giudice di primo grado.
Le spese di tutti i gradi di giudizio si compensano dato il particolare iter processuale della vicenda .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
C) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato ove dovuto.
Napoli 19.9.2025 Il Presidente rel.
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Gabriella Gentile Consigliera
All'udienza del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 613 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Lucia De Filippo presso cui el.te dom.ta in Striano (Na) via Caionche Parte_1
39. Ricorrente in riassunzione
E
CP_ rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi 55
Resistente in riassunzione
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 21.3.2023 , la ricorrente riassumeva il giudizio a seguito della sentenza della
Cassazione che aveva cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli in diversa composizione per non aver ammesso le prove testimoniali regolarmente richieste dall'attuale ricorrente a sostegno della sua pretesa.
Chiedeva ancora una volta il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal CP_ 1994 al 2010 con declaratoria di illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione dell' indebito .
CP_ Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza del ricorso in riassunzione.
Dopo aver disposto la prova testimoniale come richiesto dalla Cassazione e aver espletato l'istruttoria , la
Corte decideva la causa come da dispositivo depositato.
Motivi della decisione
L'appello avverso la sentenza di primo grado non è fondato e pertanto va rigettato. Invero dalle prove testimoniali non è emerso che per il periodo 1994 – al 1997 e dal 2001 al 2010 la ricorrente avesse lavorato alle dipendenze del sig. come bracciante per la coltivazione e raccolta delle nocciole. I testi CP_2
, e hanno riferito che tra datore di lavoro e la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Pt_
non vi era alcun rapporto di parentela che il sig. gridava per invogliare di più la ricorrente al lavoro CP_3 da fare che la ricorrente era impegnata nell'attività lavorativa prima indicata con un orario predeterminato e riceva una retribuzione fissa. Ma queste testimonianze non sono attendibili per varie ragioni. In primo luogo quella di è minata dal legame filiale con il datore di lavoro . Quella di Testimone_1 Testimone_3 invece perché ricordava quanto accaduto in anni lontani alla ricorrente irca il rapporto di lavoro
[...] con il mentre invece non ricordava né dove nè quando aveva lavorato lei come bracciante né per ES quale datore di lavoro. Infine la signora portava il caffè dal 1994 avendo un terreno Testimone_2 confinante e assisteva a tutte le varie fasi del rapporto senza alcuna plausibile ragione .
Sono inattendibili le testi sia perché ricordare così lucidamente episodi molto risalenti nel tempo senza ancorarli a fatti particolari non è verosimile e umano ma soprattutto perché ciò stride con la condizione economica e di salute del datore di lavoro che era invalido prendeva una pensione di 700/800 euro al mese e certamente non si poteva permettere di pagare seppur per tre mesi quasi tutta la pensione tenendo conto del fatto che la produzione di nocciole non risulta essere stata venduta e a quale il prezzo di vendita visto che la coltivazione riguarda un moggio di terreno o al massimo 4000 mq. Il non aveva redditi diversi , ES viveva della sola pensione , non aveva una partita iva né alcuna documentazione in merito al rapporto con la Pt_
, né ha mai provato il ricavato dalla vendita delle nocciole. L'appezzamento del terreno era minimo . Di conseguenza avere una dipendente cui pagare la retribuzione , i contributi e tenere in regola dal punto di vista contabile era decisamente antieconomico. D'altra parte è singolare che le testi avevano visto pagare all'aperto non si sa per quale ragione la retribuzione invadendo la privacy delle parti.
CP_ Sulla base di queste testimonianze bene aveva fatto l' a cancellare la ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli e richiedere la ripetizione dell'indennità di disoccupazione versata anche se doveva rispettare il termine di prescrizione come correttamente ha stabilito la Giudice di primo grado.
Le spese di tutti i gradi di giudizio si compensano dato il particolare iter processuale della vicenda .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
C) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato ove dovuto.
Napoli 19.9.2025 Il Presidente rel.