Articolo 2 della Legge 12 luglio 2011, n. 120
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 agosto 2011
Art. 2. Decorrenza 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.
Entrata in vigore il 12 agosto 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente