Art. 2. Decorrenza 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.
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12 agosto 2011
12 agosto 2011
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- 1. Osservatorio sulla corporate governanceGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
[…] Per le società con azioni quotate, il nuovo art. 147-ter, 1°-ter comma del t.u.f. n. 58/1998 stabilisce che il criterio di riparto «si applica per tre mandati consecutivi» e l'art. 2 della legge n. 120/2011 impone che le relative disposizioni operino a «decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge». […]
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