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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1270/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
ER FA AL, OR
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3759/2023 depositato il 24/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1393/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000277414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000277414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000277414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000277414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nell'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Insiste nel rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, sez.3, con sentenza emessa il 2.5.2023 ha accolto il ricorso proposto del signor Resistente_1 avverso intimazione notificatogli il 14.9.2021 dall'Agenzia delle Entrate di Riscossione, con la quale si chiedeva il pagamento di n.3 cartelle, per tassa auto, anno di imposta 201, 2013 e 2014, per un totale di €.895,02
La Corte adita, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Ader, in assenza della prova della notifica di atti interruttivi ha dichiarato la prescrizione dei crediti delle cartelle per tassa auto anno di imposta 2010 e
2013, così come quella del 2014, anche in considerazione della previsione di cui all'art.67, comma 1 DL
18/2020 e dell'art.157, comma 1 del DL n.34/2020 (per il periodo Covid).
L'ADER ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata. A tal riguardo ha inteso produrre in questa fase copia delle relate di notifica delle tre cartelle presupposte all'intimazione impugnata, che sarebbero state notificate quella con numero finale 902 il 2.5.2017, quella n.024 l'8.1.2018 e quella n.590 il 20.6.2018, il 20.6.2018, con interruzione dei termini triennali di prescrizione, in considerazione delle sospensioni previste dalle su citate norme.
Quindi ha insistito per la riforma della sentenza impugnata.
Il contribuente ha controdedotto e contestato il gravame, del quale ha rilevato la sua inammissibilità per carenza di poteri del legale rappresentante dell'ADER, così come della inefficacia della procura conferita al legale esterno ai suoi uffici.
Nel merito ha contestato la avversa produzione documentale, anche in ordine alla legittimità delle notifiche delle cartelle. Al riguardo ha evidenziato che la produzione è relativa a copie di n.3 raccomandate perfezionatesi per compiuta giacenza, in netta violazione della normativa di riferimento. Quindi ha insistito per la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sebbene l'appello appare ammissibile in quanto i poteri del legale rappresentante dell'ADER derivano da atto pubblico i cui estremi sono riportati nel suo frontespizio e quindi verificabili, così come è infondata l'esecuzione del conferimento della procura e legale esterno, avendo al riguardo la S.C: deciso sulla sua legittimità per i giudizi di merito (v.ordinanza S.C. sez.tributaria n.16040/25; Sez.un.Cass. n.30008 del
19.11.2019), l'appellato coglie nel segno in ordine alla legittimità della prova sulla corretta notificazione delle cartelle presupposte all'intimazione.
Anche se la produzione documentale in questa fase appare irrituale, in quanto l'ADER, pur essendo in possesso dei documenti ha scelto di rimanere assente nella prima fase del giudizio, la stessa, come rilevato dall'appellante è non conforme al dettato normativo, degli artt.137 e ss. c.p.c.
Invero, l'appellante ha prodotto copie di n.3 raccomandate perfezionatesi per compiuta giacenza.
Circostanza questa non contestata e che significa che il loro destinatario non è stato rinvenuto al suo indirizzo.
Quindi occorreva provare la sua irreperibilità con una prima notifica di raccomandata non andata a buon fine, da cui risultasse quanto sopra, nonché l'esito delle ricerche e la ricezione della raccomandata informativa, e ciò secondo quanto dispone l'art.140 c.p.c., incluse le cartoline nella quali si attestava la compiuta giacenza delle raccomandate.
Quindi, non può affermarsi che l'intimazione impugnata sia stata preceduta dalla regolare notifica di atti interruttivi.
Pertanto, la sentenza impugnata che ha dichiarato la prescrizione dei crediti opposti, in considerazione anche dei DD.LL. sopra richiamati (emessi per il Covid), va confermata e qui riportata anche quale parte motiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese del giudizio che si liquidano in €.200,00
RM, 16.12.2025
FA RM ZI EN
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
ER FA AL, OR
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3759/2023 depositato il 24/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1393/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000277414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000277414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000277414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000277414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nell'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Insiste nel rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Siracusa, sez.3, con sentenza emessa il 2.5.2023 ha accolto il ricorso proposto del signor Resistente_1 avverso intimazione notificatogli il 14.9.2021 dall'Agenzia delle Entrate di Riscossione, con la quale si chiedeva il pagamento di n.3 cartelle, per tassa auto, anno di imposta 201, 2013 e 2014, per un totale di €.895,02
La Corte adita, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Ader, in assenza della prova della notifica di atti interruttivi ha dichiarato la prescrizione dei crediti delle cartelle per tassa auto anno di imposta 2010 e
2013, così come quella del 2014, anche in considerazione della previsione di cui all'art.67, comma 1 DL
18/2020 e dell'art.157, comma 1 del DL n.34/2020 (per il periodo Covid).
L'ADER ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata. A tal riguardo ha inteso produrre in questa fase copia delle relate di notifica delle tre cartelle presupposte all'intimazione impugnata, che sarebbero state notificate quella con numero finale 902 il 2.5.2017, quella n.024 l'8.1.2018 e quella n.590 il 20.6.2018, il 20.6.2018, con interruzione dei termini triennali di prescrizione, in considerazione delle sospensioni previste dalle su citate norme.
Quindi ha insistito per la riforma della sentenza impugnata.
Il contribuente ha controdedotto e contestato il gravame, del quale ha rilevato la sua inammissibilità per carenza di poteri del legale rappresentante dell'ADER, così come della inefficacia della procura conferita al legale esterno ai suoi uffici.
Nel merito ha contestato la avversa produzione documentale, anche in ordine alla legittimità delle notifiche delle cartelle. Al riguardo ha evidenziato che la produzione è relativa a copie di n.3 raccomandate perfezionatesi per compiuta giacenza, in netta violazione della normativa di riferimento. Quindi ha insistito per la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sebbene l'appello appare ammissibile in quanto i poteri del legale rappresentante dell'ADER derivano da atto pubblico i cui estremi sono riportati nel suo frontespizio e quindi verificabili, così come è infondata l'esecuzione del conferimento della procura e legale esterno, avendo al riguardo la S.C: deciso sulla sua legittimità per i giudizi di merito (v.ordinanza S.C. sez.tributaria n.16040/25; Sez.un.Cass. n.30008 del
19.11.2019), l'appellato coglie nel segno in ordine alla legittimità della prova sulla corretta notificazione delle cartelle presupposte all'intimazione.
Anche se la produzione documentale in questa fase appare irrituale, in quanto l'ADER, pur essendo in possesso dei documenti ha scelto di rimanere assente nella prima fase del giudizio, la stessa, come rilevato dall'appellante è non conforme al dettato normativo, degli artt.137 e ss. c.p.c.
Invero, l'appellante ha prodotto copie di n.3 raccomandate perfezionatesi per compiuta giacenza.
Circostanza questa non contestata e che significa che il loro destinatario non è stato rinvenuto al suo indirizzo.
Quindi occorreva provare la sua irreperibilità con una prima notifica di raccomandata non andata a buon fine, da cui risultasse quanto sopra, nonché l'esito delle ricerche e la ricezione della raccomandata informativa, e ciò secondo quanto dispone l'art.140 c.p.c., incluse le cartoline nella quali si attestava la compiuta giacenza delle raccomandate.
Quindi, non può affermarsi che l'intimazione impugnata sia stata preceduta dalla regolare notifica di atti interruttivi.
Pertanto, la sentenza impugnata che ha dichiarato la prescrizione dei crediti opposti, in considerazione anche dei DD.LL. sopra richiamati (emessi per il Covid), va confermata e qui riportata anche quale parte motiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese del giudizio che si liquidano in €.200,00
RM, 16.12.2025
FA RM ZI EN