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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente est.
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 564/21 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Fioravanti Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Tramutola Controparte_1
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ferrari Controparte_2
APPELLATO
E
pagina 1 di 14 , ed Controparte_3 CP_4 [...]
Controparte_5
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Abitante agiva dinanzi al Tribunale di Lagonegro nei confronti di CP [...]
, Controparte_1 Controparte_3 Parte_1 CP_4
e ( quest'ultima madre dell'attore) deducendo:
[...] Controparte_5
- di essere nato il [...] in Francavilla in Sinni a [...] una relazione Part sentimentale, esclusiva ed intima, intercorsa tra la madre, e Controparte_5
Persona_1
- che tale relazione era stata connotata da caratteri di esclusività, intimità, assiduità, stabilità e di convivenza e coabitazione, durata per circa 40 anni fino alla morte del Parte_1
- che al momento della sua nascita, la madre era nubile mentre il padre naturale era coniugato con dalla cui unione sono nate tre figlie, , CP_4 CP_1
Pt_1 Controparte_3
- che alla sua nascita era stato riconosciuto soltanto dalla madre;
- che sin dalla nascita si era sempre comportato come suo Persona_2
padre, sia in privato che pubblicamente, nei rapporti con amici, parenti e clienti della sua impresa, provvedendo anche alla sua educazione e al suo mantenimento.
Alla luce di tali deduzioni l'attore chiedeva di dichiarare Persona_2 suo padre naturale e, per l'effetto, di riconoscere il suo status di figlio del
[...]
con tutti i connessi e consequenziali diritti ed obblighi previsti dalla Pt_1 legge;
di riconoscere il diritto di conservare l'attuale cognome materno;
di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Francavilla in Sinni di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
di condannare i convenuti alle spese di lite.
pagina 2 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.04.2016 si costituiva in giudizio non opponendosi all'accertamento domandato Parte_1 dall'attore, mentre non si costituivano in giudizio le altre parti convenute.
Venivano escussi i testimoni ed espletata la ctu.
2. Con sentenza 513/2021 il Tribunale di Lagonegro accoglieva la domanda attorea, dichiarando padre di;
ordinava Persona_2 Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare la sentenza al passaggio in giudicato;
compensava le spese di lite tra le parti costituite ponendo a carico dell'attore le spese di ctu.
A sostegno della decisione, osservava il primo giudice:
- che tutti i testimoni escussi avevano confermato quanto asserito dall'attore in merito alla relazione dell'attore con Persona_2
- che inoltre l'esame del DNA aveva accertato la paternità con un'elevata percentuale di probabilità pari al 99,99 %;
- che le eccezioni di nullità della ctu sollevate da Parte_1
(quest'ultima aveva lamentato il mancato rispetto del contraddittorio da parte del perito il quale, dopo avere eseguito un primo test genetico, aveva rinnovato arbitrariamente gli accertamenti giungendo a conclusioni opposte rispetto alle prime indagini,) non erano fondate.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello deducendo: Parte_1
3.1 la nullità della ctu ;
3.2 la erronea valutazione delle prove avendo erroneamente il primo giudice fondato la decisione sulle dichiarazioni testimoniali dalle quali è emerso che il
[...] aveva avuto un contegno “da padre” nei confronti di Pt_1 Controparte_2
e tuttavia tale mera circostanza non è idonea a dimostrare che il predetto fosse realmente il padre dell'attore.
4. Si è costituita contumace nel giudizio di primo grado, la Controparte_1
quale ha eccepito la nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione del giudizio dinanzi al Tribunale perché notificato presso un indirizzo (via
Viceconte 5, Comune di Francavilla in Sinni) diverso da quello della sua pagina 3 di 14 residenza (via Quirinale 15). In particolare, l'appellata ha sostenuto che la notifica effettuata nelle mani di un familiare del destinatario è valida soltanto se eseguita presso la residenza del destinatario stesso e che, nel caso di specie, neppure il familiare a cui era stato consegnato il plico era residente presso il luogo di notificazione, né tantomeno era sua convivente.
La ha, quindi, proposto appello incidentale chiedendo che previa Parte_1 dichiarazione dell'irregolarità del contraddittorio trattandosi di litisconsorzio necessario ed essendo la pronuncia del primo giudice inutiliter data, fosse disposta la rimessionedella causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
5. L'appellato, , ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 principale proposto da perché notificato a persona deceduta Parte_1
( ) nonché l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Controparte_5 anche questo notificato a persona deceduta, oltre che Controparte_1 tardivo essendosi la parte costituita in giudizio oltre il termine di 20 giorni prima della data udienza di citazione fissata in citazione.
6.Non si sono costituiti, nonostante la regolare citazione in giudizio,
[...]
e gli eredi di i quali devono Controparte_3 CP_4 Controparte_5 essere dichiarati contumaci.
7.All'udienza del 18.3.25 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata da con la quale quest'ultimo Controparte_2 ha dedotto:
- che sua madre, , convenuta e litisconsorte necessaria rimasta Controparte_5
contumace nel precedente grado del giudizio, è deceduta in data 27-07-2021
(quindi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni della precedente fase dinanzi al Tribunale e prima della pubblicazione della sentenza impugnata).
pagina 4 di 14 che il decesso non è stato documentato dalle parti né in altro modo equipollente ai sensi dell'art. 300 comma 4 c.p.c., sicché esso non ha prodotto alcun effetto interruttivo sul giudizio che è proseguito normalmente fino alla sentenza oggi impugnata.
Che la morte della parte contumace, anche se mai documentata obbliga l'appellante a rivolgere l'impugnazione, a pena di inammissibilità, esclusivamente nei confronti degli eredi della parte contumace deceduta indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento stesso da parte del soccombente (Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 06-08-2015 n. 16555); che l'appellante ha evocato in giudizio dinanzi alla Corte di Appello adita, in violazione dell'art. 163 n. 2 c.p.c., direttamente e personalmente la sig.ra nonostante sia già deceduta come risulta dalla relata di Controparte_5
notifica e dall'avviso di ricevimento nel quale l'Agente Postale dà atto che la notifica è avvenuta mediante consegna del plico postale a “persona convivente”; che la notificazione è giuridicamente inesistente, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che ha dichiarato inesistenti le notifiche degli atti introduttivi del giudizio di primo grado ovvero gli atti di riassunzione del giudizio ove rivolti a persona già deceduta ed analogicamente applicabili all'atto di citazione contenente l'appello della sentenza;
che, pertanto, stante l'inesistenza giuridica e/o la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di appello e della sua notificazione siccome rivolti a persona contumace già deceduta, il gravame è inammissibile.
L'eccezione è infondata e, pertanto deve essere respinta..
Trattandosi, infatti, di impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti di più parti, con la regolare notificazione dell'appello nei confronti di CP
, attore nel giudizio di primo grado, opera l'effetto conservativo
[...]
dell'impugnazione essendo stato l'appello validamente introdotto almeno nei confronti di una delle parti del giudizio.
pagina 5 di 14 Per tale motivo la Corte, con ordinanza del 14.6.22, ha ordinato la notificazione dell'appello principale e dell'appello incidentale agli eredi della parte deceduta, notificazione che peraltro è andata a buon fine.
Ne consegue che la omessa citazione nel giudizio di appello degli eredi della parte deceduta non produce alcuna conseguenza sulla validità e sulla ammissibilità dell'impugnazione proposta da avendo Parte_1
quest'ultima validamente costituito il rapporto processuale nei confronti di almeno una delle parti e avendo successivamente provveduto, su ordine del giudice, alla regolare notificazione dell'appello anche nei confronti della parte inizialmente pretermessa.
9. L'appello incidentale proposto da deve essere esaminato Controparte_1 in via prioritaria rispetto all'appello principale essendo stata dedotta la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata per omessa regolare citazione in giudizio della stessa quale litisconsorte necessario.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
incidentale essendosi la parte costituita tardivamente in giudizio atteso che l'udienza di comparizione prevista nell'atto di citazione è quella del 21.04.2022 e il termine per la tempestiva costituzione in giudizio e per proporre appello incidentale scadeva l' 1.04.2022 , mentre la ha depositato la Parte_1 comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale il 2.04.2022 cioè il giorno successivo alla scadenza del termine perentorio.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione depositata dall'appellante incidentale è emerso:
- che la busta telematica contenente la comparsa di risposta con l'appello incidentale è stata trasmessa in data 1.4.2022 a mezzo pec alla cancelleria della
Corte;
- che sono state ottenute la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna ed è avvenuto anche il superamento dei controlli automatici mediante la generazione della terza ricevuta pec;
pagina 6 di 14 - che tuttavia l'operatore di cancelleria, all'esito dell'ultimo controllo c.d. manuale, ha rifiutato il deposito con messaggio consegnato al depositante lo stesso giorno alle ore 15,47 perché erroneamente inviato al registro della volontaria giurisdizione anziché nel fascicolo telematico RG 564/2021 a cui l'atto di parte era riferito;
- che a seguito di tale rifiuto, è stato effettuato il secondo deposito il giorno successivo e cioè il 2.4.2022 (quando il termine perentorio per la costituzione in giudizio era scaduto) che è andato a buon fine.
Secondo l'appellante incidentale l'errore di individuazione del registro non costituirebbe impedimento alla ricezione del deposito telematico non potendo la cancelleria esimersi dall'accettare ugualmente il deposito e, in caso di rifiuto, il depositante avrebbe diritto alla remissione in termini con possibilità di effettuare un nuovo deposito con efficacia (ex tunc) che retroagisce, cioè, al momento della generazione della ricevuta di consegna del primo deposito rifiutato. Il deposito della comparsa, pertanto, sebbene eseguito in data 02-04-2022, deve ritenersi come effettuato a decorrere dalla data del primo deposito rifiutato e cioè dal 01-
04-2022, con la conseguenza che l'appello in essa contenuto deve considerarsi tempestivo ed ammissibile.
L'assunto è infondato.
Alla luce della ricostruzione cronologica dei fatti, si ritiene che la costituzione dell'appellante incidentale sia avvenuta tardivamente.
Vi è da rilevare che in caso di deposito telematico, completati i controlli formali, il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante il quarto ed ultimo messaggio di posta elettronica certificata, contenente l'esito dell'intervento di accettazione o il “rifiuto degli atti” operato dalla cancelleria.
In caso di rifiuto da parte della cancelleria, il depositante dovrà provvedere ad effettuare un nuovo deposito.
Secondo la consolidata giurisprudenza, il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da pagina 7 di 14 parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della Cancelleria, con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento (cfr.
Cass. n. 6743/2021; n. 28982/2019).
Vi è però da aggiungere che in tema di deposito telematico dell'atto introduttivo il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) “è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC), (Cassazione civile sez. un. - 11/10/2023, n. 28403), circostanza quest'ultima non verificatasi nel caso che ci occupa.
Ed invero, pur avendo ricevuto in data 1.4.2022 la comunicazione del rifiuto della cancelleria e dell'errore di trasmissione, l'appellante avendone ancora la possibilità (avendo ricevuto il messaggio di rifiuto lo stesso giorno alle ore
15,47) non ha tuttavia provveduto al nuovo deposito telematico ma lo ha fatto soltanto il giorno successivo ovvero dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall'art 166 cpc..
Né risulta che l'appellante abbia formulato tempestiva istanza di rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c..
Quanto alle conseguenze che derivano dalla tardiva costituzione in giudizio dell'appellante incidentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 343 e 166
c.p.c., all'epoca vigenti, l'appellato che intende proporre impugnazione incidentale deve farlo con la comparsa di risposta da depositare, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 gg prima dall'udienza di comparizione.
E' pacifica in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale il dies a quo per calcolare il termine della costituzione dell'appellato decorre dalla data di udienza pagina 8 di 14 fissata nell'atto di citazione contenente l'appello principale, a nulla rilevando l'eventuale rinvio d'ufficio di tale udienza (Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 30-
12-2009 n. 28092).
Poiché nel caso di specie la data di udienza fissata nell'atto di citazione che contiene l'appello principale è quella del 21.04.2022, il termine per la costituzione in giudizio per proporre tempestivamente appello incidentale scadeva l' 1.4.2022 mentre la ha effettuato il deposito della comparsa di Parte_1 costituzione e risposta il giorno successivo.
L'impugnazione incidentale proposta da è, pertanto, Controparte_1 inammissibile.
9. Nel merito l'appello principale non merita accoglimento.
9.1 Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio (eccezione tempestivamente formulata e ritualmente coltivata) per i seguenti motivi:
- il CTU, dopo avere fatto eseguire un primo esame del DNA presso l'Istituto
Vanvitelli di Napoli che avrebbe dato esito negativo per l'attore, avrebbe poi arbitrariamente senza necessità scientifica e solo per scelta del CTU disposto la ripetizione di tale esame presso l'Università degli Studi Tor Vergata di Roma che, invece, ha dato esito positivo per l'attore ;
- il CTU avrebbe omesso l'avviso della ripresa delle operazioni peritali operando in tal modo in assenza di contraddittorio avendo inviato una comunicazione a mezzo pec alla difesa di parte attrice e non ai CTP;
- il ctu non avrebbe esplicitato le procedure seguite per garantire l'integrità dei campioni esaminati presso l' in violazione del diritto di difesa Controparte_6
e del contraddittorio;
- il CTU irragionevolmente dà prevalenza ai risultati del secondo test rispetto a quelli ottenuti nel primo;
-il Ctu non avrebbe prodotto gli elettroferogrammi a sostegno del secondo esame svoltosi a Roma;
pagina 9 di 14 - il profilo Y risultato comune, solo nel secondo accertamento, tra l'attore ed il defunto è facilmente riconducibile al dato che vede Persona_2 entrambi i soggetti natii di un piccolissimo centro abitato, ove spesso i concittadini hanno un progenitore in comune, senza che da ciò̀ possa desumersi, in disconoscimento degli esiti del primo accertamento, la sussistenza di un rapporto genetico di tipo “padre- figlio”;
- l'elaborato redatto dal CTU sarebbe sprovvisto di bibliografia scientifica e la bozza di relazione sarebbe priva di identità̀ formale e sostanziale essendo stata trasmessa ai legali in formato “word” priva sottoscrizione.
Tanto premesso occorre in n primo luogo rilevare che in tema di consulenza tecnica di ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2, e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sè, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado, nemmeno successivamente, di intervenire alle operazioni ( ex plurimis v. Cass.
10/02/2020, n. 3047; Cass. 15/07/2016, n. 14532).
Nella specie, è pacifico:
-che le operazioni peritali sono state espletate previa comunicazione alle parti e che, pertanto, a queste ultime è stata data la possibilità di presenziare alle attività di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle successive operazioni, circostanza questa che, oltre ad essere documentata dalla pec allegata alla relazione tecnica depositata il 1.03.2021 con la ricevuta di avvenuta consegna
(del 17.10.2020), è stata ammessa dalla stessa difesa della parte eccipiente laddove ha affermato che delle nuove operazioni peritali svolte presso l'istituto romano era stato avvisato il difensore ma non anche il CTP, circostanza quest'ultima priva di rilevanza se si considera l'avvenuto regolare coinvolgimento delle parti;
pagina 10 di 14 - che la parte convenuta ha potuto esplicare la sua attività difensiva e di critica all'attività peritale e il ctu ha esaminato e congruamente risposto alle osservazioni con separato elaborato allegato e depositato in atti, risultando in tal modo garantito e giammai compromesso il diritto di replica della parte medesima che , si ripete, è stato ampiamente dalla stessa esercitato.
Priva di pregio è, inoltre, l'asserita arbitrarietà della decisione assunta dal perito di ripetere l'accertamento e di eseguire l'esame anche sul DNA della madre dell'attore atteso che ciò era espressamente previsto nel quesito formulato dal giudice che aveva lasciato al ctu la predetta facoltà di prelievo ed inoltre la scelta, tutt'altro che arbitraria, è stata dettata e sorretta da ragioni di natura squisitamente scientifica essendosi rivelata insufficiente la prima indagine ematogenetica fondata solo sul DNA del presunto padre di in quanto non in Controparte_2
grado di escludere una parentela di tipo patrileneare. Inoltre, come efficacemente evidenziato dal primo giudice, occorre considerare che accertamenti come quelli per cui si discute sono caratterizzati da elevato profilo tecnico e sono rimesse alle conoscenze e al sapere scientifico dell'ausiliario, fermo restando che ogni valutazione in ordine ai risultati spetta all'Autorità Giudiziaria così come il controllo sulla correttezza della procedura.
Balza evidente allora che l'esito del secondo accertamento proprio perché fondato sull'esame del DNA di entrambi i genitori dell'attore è più completo e connotato da maggiore attendibilità rispetto al primo.
Quanto alle restanti censure sollevate dall'appellante di natura formale appare opportuno richiamare il consolidato principio secondo cui non si ha diritto alla regolarità formale del processo, ovvero all'applicazione delle regole processuali in quanto tali (e ciò vale anche per l' attività espletata dall'ausiliario del giudice) se non si adduce il concreto pregiudizio che ne è derivato: e ciò perchè (tra le molte,
Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685) è di norma indispensabile, per avere interesse a dolersi di un vizio processuale, allegare anche le conseguenti lesioni del diritto di difesa e nel caso di specie non è dato cogliere, né d'altra parte è stata allegata, la rilevanza concreta delle dedotte irregolarità formali dell'elaborato peritale,
pagina 11 di 14 (Cass. Sez. U., 08/05/2017 n. 11141; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass.
18/12/2015, n. 26831; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450;
Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. Sez. U. 19/07/2011,
n. 15763).
Alla luce delle precedenti considerazioni il primo motivo di appello è infondato.
9.2 Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle prove testimoniali assunte avendo il Tribunale erroneamente fondato sulla mera circostanza riferita dai testi circa il contegno “ da padre” tenuto dal Persona_2
nei confronti di abitante non potendo tale condotta
[...] CP dimostrare che lo stesso fosse realmente il genitore naturale dell'attore.
La censura propone una lettura riduttiva e parziale delle ragioni sulle quali si fonda la decisione impugnata.
Posto, infatti, che non è in discussione l'attendibilità dei testimoni escussi nel giudizio di primo grado, le circostanze da essi riferite sono di contenuto ben più pregnante e complesso rispetto a quanto prospettato dall'appellante avendo i dichiaranti non solo descritto lo strettissimo legame affettivo e paterno platealmente manifestato fino alla sua morte dal nei confronti Parte_1
dell'attore, ma gli stessi testimoni hanno concordemente riferito in merito alla lunga relazione sentimentale intrattenuta dal predetto con Parte_1 _5
, madre di , connotata da una perdurante e assidua
[...] Controparte_2
frequentazione durata anche oltre l'epoca del concepimento.
Il Tribunale, pertanto, contrariamente all'assunto dell'appellante, ha correttamente valorizzato tutte le complesse e significative circostanze riferite dai testimoni fondando la sua decisione oltre che sulle prove orali anche sul convergente esito delle prove di compatibilità genetica.
Ne consegue che anche il secondo motivo di gravame è infondato e l'appello deve essere respinto con assorbimento di ogni altra questione.
10. Con riferimento alle spese di lite le stesse, nel rapporto tra l'appellante principale, l'appellante incidentale e l'appellato seguono la Controparte_2
soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di pagina 12 di 14 cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa complessità bassa .
Nel rapporto tra l'appellante principale e l'appellante incidentale, le spese sono integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
Nulla per le spese quanto alle parti contumaci.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002 a carico sia dell'appellante principale , sia Parte_1 dell'appellante incidentale, le quali sono tenute ciascuno a Controparte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalle stesse dovuto per la impugnazione rispettivamente proposta.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia di dichiarata la contumacia di Controparte_3
e degli eredi di .
[...] CP_4 Controparte_5
- rigetta l'appello principale;
-dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
-condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
liquidate in € 4996,00 per compensi, oltre spese generali, iva Controparte_2
e cpa come per legge da attribuire al procuratore per dichiarato anticipo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
liquidate in € € 4996,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_2 iva e cpa come per legge da attribuire al procuratore per dichiarato anticipo;
Dispone la compensazione integrale delle spese del grado nel rapporto tra l'appellante principale, e l'appellante incidentale, Parte_1 [...]
; Controparte_1
- nulla sulle spese quanto alle parti appellate non costituite.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 Part comma 1-bis D.P.R. 115/2002 a carico sia dell'appellante principale ,
pagina 13 di 14 sia dell'appellante incidentale, le quali Parte_1 Controparte_1
sono tenute ciascuno a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalle stesse dovuto per la impugnazione rispettivamente proposta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 13 settembre
2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 14 di 14