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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/06/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del
Lavoro, all'udienza del 30giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 473/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( avv.ti GIARDINA GIUSEPPE )
- opponente -
CONTRO
) in persona del Controparte_1
LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, con sede legale a Roma in via
Giuseppe Grezar n. 14, 00142,
( Avv. CARUSO BENEDETTA)
- Opposto-
[...]
Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
, in persona del Presidente del Consiglio di CP_3
Amministrazione e Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma,
Via Salaria n. 229, Ente Associativo con personalità giuridica di diritto privato iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'ufficio
Territoriale del Governo di Roma al n. 62/99 (Cod. Fisc. ), P.IVA_1 avv. BERRETTA GIUSEPPE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione depositato in data 22 febbraio 2023 e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, regolarmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 291 2021 00180245 19
000 dell' importo complessivo di €. 4.096,13 limitatamente al ruolo n.
001619/2021 in essa contenuto comunicata in data 02 febbraio 2023 irritualmente tramite pec, per l'importo di € 3.938,75 per contributo integrativo anno 2015 relativo alla . CP_2
A sostegno dell'opposizione, previa richiesta di sospensione dell' efficacia esecutiva del provvedimento impugnato , la parte ricorrente eccepiva a vario titolo vizi formali (inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento impugnata poiché non inviata da un' indirizzo PEC non inserito negli elenchi del REGINDE nè dell' mancata contestazione CP_4 dell'addebito, nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, mancanza assoluta di motivazione sui criteri di calcolo adottati per l'imposizione degli interessi di mora a favore di e CP_5 sostanziali (prescrizione successiva dei crediti ). Concludeva, pertanto,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
previa richiesta di sospensione del provvedimento impugnato,
l'annullamento dello stesso . Con Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa iscritta a a ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Alessandra Di
Cataldo.
Radicatasi la lite si costituiva in data 30 ottobre 2018 in giudizio la in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore la quale faceva rilevare la regolarità della notificazione della cartella di pagamento impugnata effettuata a mezzo
PEC; l' Assenza della prescrizione quinquennale ; la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni inerenti il merito della imposizione poiché riguardanti l ' ente impositore chiedeva, CP_2 conseguentemente il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi
All'udienza cartolare del 13 dicembre 2023 il giudice ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di
[...]
Controparte_7
[...]
Assegnava alla parte ricorrente termine per effettuare la notifica nei confronti di Controparte_7
e rinviava all'udienza del
[...]
27 febbraio 2024 per il proseguo.
Con memoria di costituzione del 16 febbraio 2024 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
Controparte_8 la quale in via preliminare,
[...] chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione formulata da controparte, stante l'insussistenza dei presupposti di legge;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- nel merito, il rigetto del ricorso essendo infondato e/o erroneo in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare e dichiarare legittimi la cartella di pagamento impugnata, con conseguente condanna dell'Arch. Pt_1 al pagamento di tali crediti;
- in subordine, in ogni caso,
[...] accertare la sussistenza del credito di nei confronti dell'Arch. CP_2 pari ad € 3.824,03, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo, e, per l'effetto, condannare il professionista debitore al pagamento direttamente ad di detta somma, ovvero in CP_2 quella minore e/o maggiore che l'Ill.mo Giudice riterrà secondo giustizia.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata dapprima all'udienza cartolare del 18 settembre 2024 ove delegava la scrivente la trattazione e la decisione del presente giudizio per l'udienza del 18 novembre 2024 alle ore 9:30 A tale udienza la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza del 30 giugno 2025 previa concessione alle parti di termini per il deposito delle note scritte
All'odierna udienza del 30 giugno 2025 la ca usa dopo essere stta discussa dalle parti come da verbale di udienza veniva decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con motivazione contestuale, e pubblicazione mediante lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce l' il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva nelle parti in cui il ricorso non censura la regolarità
e /o la validità degli atti esecutivi (vizi propri della cartella esattoriale), per le quali va certamente rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione.
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L'eccezione è fondata e va accolta trattandosi di censure attinenti al merito della pretesa contributiva di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...] nei limiti sopradetti , mentre come Controparte_6 correttamente evidenziato da rimane ferma la sua competenza per i CP_5 vizi riguardanti esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi.
Preliminarmente nel caso in esame, la domanda così come proposta dalla parte ricorrente deve qualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante ed in quanto tale non è soggetta ad alcun termine.
Ebbene, nel valutare la fondatezza di tale domanda di accertamento, deve osservarsi, innanzi tutto, che la parte ricorrente ha eccepito la nullità e/ o inesistenza ndella notifica a mezzo pec della cartella di pagamento per cui
è causa ( cfrl punto 1 e 6 ricorso) eccezione la cui fondatezza rileva quindi ai fini della verifica della sussistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione del credito.
Ora, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PEC, occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 DPR 602/73, il quale, nel testo in vigore in epoca antecedente alle notifiche in esame, disponeva, tra l'altro, quanto segue: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
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Successivamente tale forma di notifica è divenuta persino obbligatoria, in ragione delle modifiche apportate alla normativa sopra richiamata, dal D
LGS 24 settembre 2015, n. 159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015,
n.233) che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2. Pertanto a decorrere dal 22.10.2015 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' Controparte_9 all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle
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pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”
Nondimeno, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. n. 68/2005, contenente il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, espressamente richiamato dall'art. 26 cit., “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come recentemente chiarito dalla
S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016.
Ora però la parte ricorrente non contesta di aver ricevuto detta notifica, limitandosi piuttosto a sollevare la questione della provenienza della notifica da un indirizzo pec non presente nell'elenco ufficiale "IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ovvero dall'indirizzo E
( cfr. pag. 6 ricorso) e Email_1 non da t. Email_3
Ebbene, la normativa sopra richiamata prevede che la notifica possa essere eseguita dall' a mezzo Posta elettronica certificata, CP_10 all'indirizzo del destinatario risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (“Ini-Pec”); con ciò prevedendo la necessità di iscrizione nei registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione e non anche dell'indirizzo Pec del mittente della stessa.
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In ogni caso, si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa”.(v. Cass., Ordinanza n. 3805 del
16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Ebbene , applicando i superiori principi condivisi e fatti propri da questo
Tribunale nel caso in esame, si osserva , come parte ricorrente non ha mai evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella esattoriale per cui è causa e non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'agente, ma da uno diverso t. Email_4 relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale.
A ciò si aggiunge che costituitasi ha fornito la prova del deposito CP_5 telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, in formato .eml; tali oneri sono prescritti dalla legge al fine di consentire al Giudicante di verificare il contenuto dell' atto notificato.
Ciò posto, preliminarmente si dà atto con riferimenti ai lamentati vizi formali dedotti in ricorso dalla parte ricorrente quali la nullità e/ o insistenza della notifica, la preventiva contestazione dell'addebito; il
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difetto di motivazione del provvedimento impugnato e del calcolo degli interessi di mora, la mancata redazione della relata di notifica , la trasmissione di una copia informatica senza alcuna attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale della tempestività dell'opposizione essendo la cartella per cui è causa stata regolarmente ricevuta a mezzo PEC in data 2 febbraio 2023 e l'opposizione introdotta in data 22 febbraio 2023 allo scader esatto dei 20 giorni previsti dall'art. 617 c.p.c
Si ritiene che non possono essere considerate fondate le censure afferenti i vizi formali dell'atto come sopra dedotti in primo luogo perché formulati in modo assolutamente generico ed in secondo luogo perché la cartella di pagamento per cui è causa redatta in conformità al modello previsto dalla legge, ed attesa la natura vincolata che lo caratterizza, nonché il fatto che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto
è stato adottato, appare palesare in modo del tutto comprensibile l'an ed il quantum della pretesa, nonché la provenienza dello stesso (Cass. n.
21065/2022) ed il raggiungimento del suo scopo ex art. 156 c.p.c. non risultando sic violato alcun diritto di difesa della parte ricorrente come erroneamente ritenuto dallo stesso.
Alla luce delle superiori deduzioni le superiori doglianze non possono che essere rigettate.
Nel merito parte ricorrente deduce la nullità e/o l'illegittimità degli atti presupposti, del ruolo e della cartella di pagamento impugnata per l'assoluta Inesistenza Giuridica della pretesa contributiva in quanto il ricorrente deduce che nulla deve all'ente impositore per gli anni in contestazione e contesta il presupposto oggettivo dell'imposizione contributiva posta a fondamento della pretesa
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Tali assunti vengono contestati sia dall'ente impositore che né ha chiesto il rigetto.
La doglianza è infondata e va rigettata per qaunto di ragione.
Ebbene emerge per tabulas , oltre a non essere stato contestato dalla parte ricorrente che ha dimostrato la sussistenza in capo allo stesso dei CP_2 requisiti, oggettivi e soggettivi, per come richiesti dall'art. 7, comma 2, dello Statuto , con consequenziale insorgenza degli obblighi CP_2 contributivi.
Ed invero, l'art. 7, comma 2, citato espressamente prevede che: “Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale con CP_2 carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita Iva”.
Ebbene, a fronte delle generiche contestazione formulate da parte opponente sul punto, parte opposta ha fornito adeguata prova circa la sussistenza dei requisiti predetti, avendo prodotto idonea documentazione
(cfr. in particolare tra gli altri doc. nn .4,5,6,15 fascicolo ) CP_2 con consequenziale insorgenza degli obblighi contributivi per il periodo in questione.
Pertanto, nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata dall' ente impositore risulta assistita da idonea prova , non avendo, peraltro, parte opponente nel corso del presente giudizio neppure fornito specifiche evidenze di segno contrario, quali ad esempio l'insussistenza dei
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presupposti per l'iscrizione presso la cassa o eventuali pagamenti di crediti contributivi via via maturati.
Rebus sic stantibus anche la superiore domanda non può che essere rigettata.
Deduce, infine, parte ricorrente l'intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale dei crediti vantati atteso che trattasi di CONTRIBUTI relative all'anno 2015 e lo stesso Ente di Riscossione tributi ha trascurato completamente il recupero di detto credito senza avere notificato gli atti presupposti alla ES . CP_11
Entrambi gli opposti hanno contestato la superiore deduzioni chiedendone il rigetto.
L'eccezione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione .
L'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione…” come correttamente rilevato dall 'agente della riscossione normativa emergenziale Covid, con la quale il legislatore ha voluto circoscrivere entro detto perioo oltre agli adempimenti di spettanza del contribuente ed ai termini processuali, anche la dilazione dei termini di decadenza e di prescrizione a carico degli uffici impositori.
Ebbene applicando al superiore disposizione al caso in esame vanno sicuramente dichiarati prescritti i crediti maturati nel mese dal mese di gennaio 2015 al mese al 7 marzo 2015 dovuti i restanti poiché non prescritti sospesi per legge e poi interrotti prima dalla notifica della cartella di pagamento per cui è causa avvenuta in data 2 febbraio 2023 e
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poi dalla proposizione del presente giudizio avvenuto in data 22 febbraio
2023.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento , in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, nel contradittorio delle parti così statuisce:
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritti i crediti dal mese di gennaio 2015 al mese al 7 marzo 2015 dichiara dovuti i restanti, rigetta per il resto il ricorso.
Condanna la parte ricorrente tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso alla rifusione in favore di ciascuna delle parti resistenti delle spese di lite che liquidano in complessive € 1,000,00 per ciascuna oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Così deciso ad Agrigento in data 30 giugno 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del
Lavoro, all'udienza del 30giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 473/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
( avv.ti GIARDINA GIUSEPPE )
- opponente -
CONTRO
) in persona del Controparte_1
LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, con sede legale a Roma in via
Giuseppe Grezar n. 14, 00142,
( Avv. CARUSO BENEDETTA)
- Opposto-
[...]
Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
, in persona del Presidente del Consiglio di CP_3
Amministrazione e Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma,
Via Salaria n. 229, Ente Associativo con personalità giuridica di diritto privato iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'ufficio
Territoriale del Governo di Roma al n. 62/99 (Cod. Fisc. ), P.IVA_1 avv. BERRETTA GIUSEPPE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione depositato in data 22 febbraio 2023 e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, regolarmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 291 2021 00180245 19
000 dell' importo complessivo di €. 4.096,13 limitatamente al ruolo n.
001619/2021 in essa contenuto comunicata in data 02 febbraio 2023 irritualmente tramite pec, per l'importo di € 3.938,75 per contributo integrativo anno 2015 relativo alla . CP_2
A sostegno dell'opposizione, previa richiesta di sospensione dell' efficacia esecutiva del provvedimento impugnato , la parte ricorrente eccepiva a vario titolo vizi formali (inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento impugnata poiché non inviata da un' indirizzo PEC non inserito negli elenchi del REGINDE nè dell' mancata contestazione CP_4 dell'addebito, nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, mancanza assoluta di motivazione sui criteri di calcolo adottati per l'imposizione degli interessi di mora a favore di e CP_5 sostanziali (prescrizione successiva dei crediti ). Concludeva, pertanto,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
previa richiesta di sospensione del provvedimento impugnato,
l'annullamento dello stesso . Con Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa iscritta a a ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Alessandra Di
Cataldo.
Radicatasi la lite si costituiva in data 30 ottobre 2018 in giudizio la in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore la quale faceva rilevare la regolarità della notificazione della cartella di pagamento impugnata effettuata a mezzo
PEC; l' Assenza della prescrizione quinquennale ; la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni inerenti il merito della imposizione poiché riguardanti l ' ente impositore chiedeva, CP_2 conseguentemente il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi
All'udienza cartolare del 13 dicembre 2023 il giudice ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di
[...]
Controparte_7
[...]
Assegnava alla parte ricorrente termine per effettuare la notifica nei confronti di Controparte_7
e rinviava all'udienza del
[...]
27 febbraio 2024 per il proseguo.
Con memoria di costituzione del 16 febbraio 2024 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
Controparte_8 la quale in via preliminare,
[...] chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione formulata da controparte, stante l'insussistenza dei presupposti di legge;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- nel merito, il rigetto del ricorso essendo infondato e/o erroneo in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare e dichiarare legittimi la cartella di pagamento impugnata, con conseguente condanna dell'Arch. Pt_1 al pagamento di tali crediti;
- in subordine, in ogni caso,
[...] accertare la sussistenza del credito di nei confronti dell'Arch. CP_2 pari ad € 3.824,03, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo, e, per l'effetto, condannare il professionista debitore al pagamento direttamente ad di detta somma, ovvero in CP_2 quella minore e/o maggiore che l'Ill.mo Giudice riterrà secondo giustizia.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata dapprima all'udienza cartolare del 18 settembre 2024 ove delegava la scrivente la trattazione e la decisione del presente giudizio per l'udienza del 18 novembre 2024 alle ore 9:30 A tale udienza la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza del 30 giugno 2025 previa concessione alle parti di termini per il deposito delle note scritte
All'odierna udienza del 30 giugno 2025 la ca usa dopo essere stta discussa dalle parti come da verbale di udienza veniva decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con motivazione contestuale, e pubblicazione mediante lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce l' il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva nelle parti in cui il ricorso non censura la regolarità
e /o la validità degli atti esecutivi (vizi propri della cartella esattoriale), per le quali va certamente rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'eccezione è fondata e va accolta trattandosi di censure attinenti al merito della pretesa contributiva di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...] nei limiti sopradetti , mentre come Controparte_6 correttamente evidenziato da rimane ferma la sua competenza per i CP_5 vizi riguardanti esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi.
Preliminarmente nel caso in esame, la domanda così come proposta dalla parte ricorrente deve qualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante ed in quanto tale non è soggetta ad alcun termine.
Ebbene, nel valutare la fondatezza di tale domanda di accertamento, deve osservarsi, innanzi tutto, che la parte ricorrente ha eccepito la nullità e/ o inesistenza ndella notifica a mezzo pec della cartella di pagamento per cui
è causa ( cfrl punto 1 e 6 ricorso) eccezione la cui fondatezza rileva quindi ai fini della verifica della sussistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione del credito.
Ora, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PEC, occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 DPR 602/73, il quale, nel testo in vigore in epoca antecedente alle notifiche in esame, disponeva, tra l'altro, quanto segue: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
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Successivamente tale forma di notifica è divenuta persino obbligatoria, in ragione delle modifiche apportate alla normativa sopra richiamata, dal D
LGS 24 settembre 2015, n. 159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015,
n.233) che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2. Pertanto a decorrere dal 22.10.2015 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' Controparte_9 all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”
Nondimeno, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. n. 68/2005, contenente il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, espressamente richiamato dall'art. 26 cit., “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come recentemente chiarito dalla
S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016.
Ora però la parte ricorrente non contesta di aver ricevuto detta notifica, limitandosi piuttosto a sollevare la questione della provenienza della notifica da un indirizzo pec non presente nell'elenco ufficiale "IPA" (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ovvero dall'indirizzo E
( cfr. pag. 6 ricorso) e Email_1 non da t. Email_3
Ebbene, la normativa sopra richiamata prevede che la notifica possa essere eseguita dall' a mezzo Posta elettronica certificata, CP_10 all'indirizzo del destinatario risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (“Ini-Pec”); con ciò prevedendo la necessità di iscrizione nei registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione e non anche dell'indirizzo Pec del mittente della stessa.
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In ogni caso, si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa”.(v. Cass., Ordinanza n. 3805 del
16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Ebbene , applicando i superiori principi condivisi e fatti propri da questo
Tribunale nel caso in esame, si osserva , come parte ricorrente non ha mai evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella esattoriale per cui è causa e non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'agente, ma da uno diverso t. Email_4 relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale.
A ciò si aggiunge che costituitasi ha fornito la prova del deposito CP_5 telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, in formato .eml; tali oneri sono prescritti dalla legge al fine di consentire al Giudicante di verificare il contenuto dell' atto notificato.
Ciò posto, preliminarmente si dà atto con riferimenti ai lamentati vizi formali dedotti in ricorso dalla parte ricorrente quali la nullità e/ o insistenza della notifica, la preventiva contestazione dell'addebito; il
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difetto di motivazione del provvedimento impugnato e del calcolo degli interessi di mora, la mancata redazione della relata di notifica , la trasmissione di una copia informatica senza alcuna attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale della tempestività dell'opposizione essendo la cartella per cui è causa stata regolarmente ricevuta a mezzo PEC in data 2 febbraio 2023 e l'opposizione introdotta in data 22 febbraio 2023 allo scader esatto dei 20 giorni previsti dall'art. 617 c.p.c
Si ritiene che non possono essere considerate fondate le censure afferenti i vizi formali dell'atto come sopra dedotti in primo luogo perché formulati in modo assolutamente generico ed in secondo luogo perché la cartella di pagamento per cui è causa redatta in conformità al modello previsto dalla legge, ed attesa la natura vincolata che lo caratterizza, nonché il fatto che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto
è stato adottato, appare palesare in modo del tutto comprensibile l'an ed il quantum della pretesa, nonché la provenienza dello stesso (Cass. n.
21065/2022) ed il raggiungimento del suo scopo ex art. 156 c.p.c. non risultando sic violato alcun diritto di difesa della parte ricorrente come erroneamente ritenuto dallo stesso.
Alla luce delle superiori deduzioni le superiori doglianze non possono che essere rigettate.
Nel merito parte ricorrente deduce la nullità e/o l'illegittimità degli atti presupposti, del ruolo e della cartella di pagamento impugnata per l'assoluta Inesistenza Giuridica della pretesa contributiva in quanto il ricorrente deduce che nulla deve all'ente impositore per gli anni in contestazione e contesta il presupposto oggettivo dell'imposizione contributiva posta a fondamento della pretesa
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Tali assunti vengono contestati sia dall'ente impositore che né ha chiesto il rigetto.
La doglianza è infondata e va rigettata per qaunto di ragione.
Ebbene emerge per tabulas , oltre a non essere stato contestato dalla parte ricorrente che ha dimostrato la sussistenza in capo allo stesso dei CP_2 requisiti, oggettivi e soggettivi, per come richiesti dall'art. 7, comma 2, dello Statuto , con consequenziale insorgenza degli obblighi CP_2 contributivi.
Ed invero, l'art. 7, comma 2, citato espressamente prevede che: “Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale con CP_2 carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita Iva”.
Ebbene, a fronte delle generiche contestazione formulate da parte opponente sul punto, parte opposta ha fornito adeguata prova circa la sussistenza dei requisiti predetti, avendo prodotto idonea documentazione
(cfr. in particolare tra gli altri doc. nn .4,5,6,15 fascicolo ) CP_2 con consequenziale insorgenza degli obblighi contributivi per il periodo in questione.
Pertanto, nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata dall' ente impositore risulta assistita da idonea prova , non avendo, peraltro, parte opponente nel corso del presente giudizio neppure fornito specifiche evidenze di segno contrario, quali ad esempio l'insussistenza dei
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presupposti per l'iscrizione presso la cassa o eventuali pagamenti di crediti contributivi via via maturati.
Rebus sic stantibus anche la superiore domanda non può che essere rigettata.
Deduce, infine, parte ricorrente l'intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale dei crediti vantati atteso che trattasi di CONTRIBUTI relative all'anno 2015 e lo stesso Ente di Riscossione tributi ha trascurato completamente il recupero di detto credito senza avere notificato gli atti presupposti alla ES . CP_11
Entrambi gli opposti hanno contestato la superiore deduzioni chiedendone il rigetto.
L'eccezione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione .
L'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione…” come correttamente rilevato dall 'agente della riscossione normativa emergenziale Covid, con la quale il legislatore ha voluto circoscrivere entro detto perioo oltre agli adempimenti di spettanza del contribuente ed ai termini processuali, anche la dilazione dei termini di decadenza e di prescrizione a carico degli uffici impositori.
Ebbene applicando al superiore disposizione al caso in esame vanno sicuramente dichiarati prescritti i crediti maturati nel mese dal mese di gennaio 2015 al mese al 7 marzo 2015 dovuti i restanti poiché non prescritti sospesi per legge e poi interrotti prima dalla notifica della cartella di pagamento per cui è causa avvenuta in data 2 febbraio 2023 e
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poi dalla proposizione del presente giudizio avvenuto in data 22 febbraio
2023.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento , in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, nel contradittorio delle parti così statuisce:
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritti i crediti dal mese di gennaio 2015 al mese al 7 marzo 2015 dichiara dovuti i restanti, rigetta per il resto il ricorso.
Condanna la parte ricorrente tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso alla rifusione in favore di ciascuna delle parti resistenti delle spese di lite che liquidano in complessive € 1,000,00 per ciascuna oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Così deciso ad Agrigento in data 30 giugno 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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