Art. 4.
La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'art. 2, dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l'art. 3, dal 1 gennaio 1949.
La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'art. 2, dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l'art. 3, dal 1 gennaio 1949.