Articolo 4 della Legge 4 maggio 1951, n. 512
Articolo 3
Versione
26 luglio 1951
Art. 4.
La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'art. 2, dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l'art. 3, dal 1 gennaio 1949.

Entrata in vigore il 26 luglio 1951