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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28156/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 P.IVA_1
Catone n. 21, presso lo studio dell'avv. GRAZIANO ANNARITA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliata in VIA DIVISIONE CP_1 C.F._1
TORINO, 70, 00143 ROMA, presso lo studio dell'avv. OCCHIPINTI PAOLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note redatte in luogo del verbale in riferimento all'udienza del 12 novembre 2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2023 la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Roma, via Marino Marini n. 16 int. 19, piano terzo e quarto;
che con atto del 30 ottobre 2019
cedeva l'intera propria quota di partecipazione della alla CP_2 Parte_1
, dichiarando che l'immobile era libero da persone o cose;
che, con Parte_2 documento firmato in data 25 ottobre 2019, venivano consegnati nelle mani del nuovo amministratore
, oltre che la documentazione inerente la società, anche l'atto di acquisto dell'immobile CP_3 di proprietà sociale di via Marino Marini n. 16 con le relative chiavi di accesso;
che in data 4 novembre 2019 il accedeva all'immobile con le chiavi di accesso consegnate dall'amministratore uscente CP_3
e, nel suo pieno diritto, sostituiva la serratura e con contratto di locazione del 6 novembre 2019, registrato il giorno successivo, lo concedeva in locazione a che con atto Controparte_4 depositato in data 29 novembre 2020, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 1168 c.c. nei CP_1 confronti della e di chiedendo la reintegrazione nel possesso Parte_1 Parte_3 dell'immobile, deducendo, a fondamento del ricorso, di essere stata autorizzata a risiedere nell'immobile di proprietà della sino alla vendita dell'immobile in qualità di Parte_1 ex moglie di sulla base di un accordo di separazione del 12 aprile 2017; che il giudizio Parte_3 veniva definito con l'accoglimento del ricorso a cui seguiva azione esecutiva nei confronti di il quale, con comunicazione del 6 giugno 2022, informava la Controparte_4 [...] che la a far data dal 24 maggio 2022, era entrata in possesso Parte_1 CP_1 dell'immobile di via Marino Marini n. 16 mediante procedura esecutiva coatta;
che l'esponente contestava formalmente alla di avere un titolo che legittimasse l'occupazione dell'immobile CP_1 diffidandola, senza esito, all'immediata liberazione dello stesso;
che da tale occupazione illegittima era derivato alla società esponente un danno corrispondente al mancato guadagno del canone di locazione percepito dal sino all'esecuzione coattiva intrapresa dalla resistente. CP_4
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la Controparte_5 era la legittima proprietaria dell'immobile per cui era lite, identificato al catasto come in atti,
[...] nonché che venisse accertata e dichiarata l'illiceità dell'occupazione dello stesso da parte della resistente e, per l'effetto, che la stessa venisse condannata al rilascio immediato CP_1 dell'immobile in favore della ricorrente, nonché al pagamento della somma di €. 9.600,00 quale importo dei canoni non riscossi dal conduttore a seguito dell'esecuzione coattiva Controparte_4 ai danni dello stesso, oltre alle indennità ed agli interessi fino alla data dell'effettivo rilascio, o nella somma da liquidarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità CP_1 della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso deducendo che sin dall'anno 2011 aveva abitato insieme al coniuge nell'immobile per cui era lite di proprietà della società ricorrente, destinato a casa Parte_3 coniugale;
che in data 12 aprile 2017 l'esponente si separava consensualmente dal coniuge, stabilendo, tra l'altro, in riferimento alla casa coniugale di via Marino Marini n. 16, piani 3° e 4° che “La casa coniugale, sita in Roma, Via Marino Marini n. 16, di proprietà del-la di cui il Parte_1 Sig. è socio unico, sarà messa in vendita per la somma di € 1.000.000,00 (unmilione/00) o Parte_3 superiore ed il ricavato, anche in considerazione del credito che la Sig.ra vanta nei CP_1 confronti della società verrà così impiegato…” e che la in caso di Parte_1 CP_1 vendita, si impegnava a rilasciare l'immobile nel termine stabilito nel preliminare non inferiore a 60 giorni;
che la separazione era stata omologata con decreto del 14 giugno 2017, munito di formula esecutiva di pagina 2 di 4 legge in data 9 aprile 2018; che in data 16 aprile 2017 , a mezzo di una dichiarazione Parte_3 sottoscritta, riconoscendo tra l'altro di aver abbandonato la casa coniugale in data 16 marzo 2016, nella sua qualità di Amministratore e Socio unico della proprietaria dell'immobile, Parte_1 espressamente autorizzava la moglie a risiedere nello stesso immobile di cui sopra sino alla CP_1 sua vendita da effettuarsi ad un prezzo non inferiore ad € 1.000.000,00, vendita finalizzata anche a risarcire la stessa del credito vantato nei confronti della ammontante ad € Parte_1 350.000,00, motivo per il quale l'esponente aveva continuato legittimamente ad abitare nell'immobile in contesa;
la resistente, infine, in riferimento all'ipotesi di accoglimento del ricorso, formulava eccezione di compensazione tra quanto eventualmente riconosciuto come dovuto alla società ricorrente ed il credito vantato nei confronti della stessa pari ad €. 350.000,00 in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, mai opposto, n. 15174/2019, con conseguente dichiarazione dell'estinzione del credito ex adverso vantato.
Concludeva, pertanto per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Quindi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni formulate nelle note redatte in luogo del verbale in riferimento all'udienza del 12 novembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
Nell'esaminare, in via pregiudiziale, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, se ne deve rilevare l'infondatezza, apparendo sufficiente a tal fine osservare che la domanda giudiziale volta all'accertamento dell'occupazione senza titolo è finalizzata ad ottenere la restituzione dell'immobile e va, quindi, qualificata come azione personale, con la conseguenza che la fattispecie in esame non rientra tra le ipotesi in relazione alle quali è previsto l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, sicché l'eccezione formulata sul punto, siccome infondata, deve essere rigettata.
Nel merito, il ricorso è infondato e non può, quindi, trovare accoglimento.
Ed invero, assume rilievo dirimente la dichiarazione, recante la data del 16 aprile 2017, versata in atti dalla parte resistente e non contestata, dalla quale risulta che nella qualità di Parte_3 amministratore e socio unico della società ricorrente, proprietaria dell'immobile per cui è causa, adibita a casa coniugale dal 23 marzo 2011, ha autorizzato la moglie a risiedere CP_1 nell'appartamento, in attesa della vendita dello stesso al prezzo minimo di €. 1.000.000,00, al fine di risarcire la che risultava creditrice della società ricorrente per l'importo di €. 350.000,00, CP_1 accordo recepito nelle condizioni della separazione consensuale omologate dal Tribunale di Roma con decreto del 14 giugno 2017, nelle quali è previsto l'impegno della resistente a rilasciare l'immobile, in caso di vendita alle condizioni stabilite, nel termine previsto nel preliminare, comunque non inferiore a sessanta giorni.
Orbene, sulla base della documentazione evidenziata è rimasto provato che la resistente è CP_1 titolare di un legittimo titolo di detenzione dell'immobile per cui è causa, conferito tramite l'autorizzazione a risiedere nello stesso rilasciata dall'allora amministratore e socio unico della società ricorrente,
[...]
, idonea a configurare un comodato d'uso dell'immobile fino al verificarsi della condizione risolutiva Pt_3 prevista, consistente nella alienazione dello stesso ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella Parte dichiarazione autorizzativa, condizione allo stato non verificatasi, dovendosi rilevare che avendo il sottoscritto la dichiarazione autorizzativa nella qualità di amministratore unico della società, in virtù del potere rappresentativo della stessa ad esso conferito, l'impegno assunto è vincolante per la società ed opponibile ai terzi ed ai soci successivamente subentrati, essendo del tutto irrilevante, a fronte dell'obbligo pagina 3 di 4 assunto in nome della società, l'intervenuto mutamento della persona dell'amministratore e della compagine societaria, così come anche le dichiarazioni rese dall'amministratore unico al momento della cessione circa lo stato dell'immobile.
In considerazione di quanto argomentato, essendo configurabile in capo alla resistente un legittimo titolo di detenzione dell'immobile, il ricorso, volto ad accertare la mancanza di titolo dell'occupazione, siccome infondato, deve essere rigettato.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso come sopra proposto;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di che liquida in €. 5.800,00 per compensi, CP_1 oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28156/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 P.IVA_1
Catone n. 21, presso lo studio dell'avv. GRAZIANO ANNARITA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliata in VIA DIVISIONE CP_1 C.F._1
TORINO, 70, 00143 ROMA, presso lo studio dell'avv. OCCHIPINTI PAOLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note redatte in luogo del verbale in riferimento all'udienza del 12 novembre 2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2023 la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Roma, via Marino Marini n. 16 int. 19, piano terzo e quarto;
che con atto del 30 ottobre 2019
cedeva l'intera propria quota di partecipazione della alla CP_2 Parte_1
, dichiarando che l'immobile era libero da persone o cose;
che, con Parte_2 documento firmato in data 25 ottobre 2019, venivano consegnati nelle mani del nuovo amministratore
, oltre che la documentazione inerente la società, anche l'atto di acquisto dell'immobile CP_3 di proprietà sociale di via Marino Marini n. 16 con le relative chiavi di accesso;
che in data 4 novembre 2019 il accedeva all'immobile con le chiavi di accesso consegnate dall'amministratore uscente CP_3
e, nel suo pieno diritto, sostituiva la serratura e con contratto di locazione del 6 novembre 2019, registrato il giorno successivo, lo concedeva in locazione a che con atto Controparte_4 depositato in data 29 novembre 2020, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 1168 c.c. nei CP_1 confronti della e di chiedendo la reintegrazione nel possesso Parte_1 Parte_3 dell'immobile, deducendo, a fondamento del ricorso, di essere stata autorizzata a risiedere nell'immobile di proprietà della sino alla vendita dell'immobile in qualità di Parte_1 ex moglie di sulla base di un accordo di separazione del 12 aprile 2017; che il giudizio Parte_3 veniva definito con l'accoglimento del ricorso a cui seguiva azione esecutiva nei confronti di il quale, con comunicazione del 6 giugno 2022, informava la Controparte_4 [...] che la a far data dal 24 maggio 2022, era entrata in possesso Parte_1 CP_1 dell'immobile di via Marino Marini n. 16 mediante procedura esecutiva coatta;
che l'esponente contestava formalmente alla di avere un titolo che legittimasse l'occupazione dell'immobile CP_1 diffidandola, senza esito, all'immediata liberazione dello stesso;
che da tale occupazione illegittima era derivato alla società esponente un danno corrispondente al mancato guadagno del canone di locazione percepito dal sino all'esecuzione coattiva intrapresa dalla resistente. CP_4
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la Controparte_5 era la legittima proprietaria dell'immobile per cui era lite, identificato al catasto come in atti,
[...] nonché che venisse accertata e dichiarata l'illiceità dell'occupazione dello stesso da parte della resistente e, per l'effetto, che la stessa venisse condannata al rilascio immediato CP_1 dell'immobile in favore della ricorrente, nonché al pagamento della somma di €. 9.600,00 quale importo dei canoni non riscossi dal conduttore a seguito dell'esecuzione coattiva Controparte_4 ai danni dello stesso, oltre alle indennità ed agli interessi fino alla data dell'effettivo rilascio, o nella somma da liquidarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità CP_1 della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso deducendo che sin dall'anno 2011 aveva abitato insieme al coniuge nell'immobile per cui era lite di proprietà della società ricorrente, destinato a casa Parte_3 coniugale;
che in data 12 aprile 2017 l'esponente si separava consensualmente dal coniuge, stabilendo, tra l'altro, in riferimento alla casa coniugale di via Marino Marini n. 16, piani 3° e 4° che “La casa coniugale, sita in Roma, Via Marino Marini n. 16, di proprietà del-la di cui il Parte_1 Sig. è socio unico, sarà messa in vendita per la somma di € 1.000.000,00 (unmilione/00) o Parte_3 superiore ed il ricavato, anche in considerazione del credito che la Sig.ra vanta nei CP_1 confronti della società verrà così impiegato…” e che la in caso di Parte_1 CP_1 vendita, si impegnava a rilasciare l'immobile nel termine stabilito nel preliminare non inferiore a 60 giorni;
che la separazione era stata omologata con decreto del 14 giugno 2017, munito di formula esecutiva di pagina 2 di 4 legge in data 9 aprile 2018; che in data 16 aprile 2017 , a mezzo di una dichiarazione Parte_3 sottoscritta, riconoscendo tra l'altro di aver abbandonato la casa coniugale in data 16 marzo 2016, nella sua qualità di Amministratore e Socio unico della proprietaria dell'immobile, Parte_1 espressamente autorizzava la moglie a risiedere nello stesso immobile di cui sopra sino alla CP_1 sua vendita da effettuarsi ad un prezzo non inferiore ad € 1.000.000,00, vendita finalizzata anche a risarcire la stessa del credito vantato nei confronti della ammontante ad € Parte_1 350.000,00, motivo per il quale l'esponente aveva continuato legittimamente ad abitare nell'immobile in contesa;
la resistente, infine, in riferimento all'ipotesi di accoglimento del ricorso, formulava eccezione di compensazione tra quanto eventualmente riconosciuto come dovuto alla società ricorrente ed il credito vantato nei confronti della stessa pari ad €. 350.000,00 in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, mai opposto, n. 15174/2019, con conseguente dichiarazione dell'estinzione del credito ex adverso vantato.
Concludeva, pertanto per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Quindi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni formulate nelle note redatte in luogo del verbale in riferimento all'udienza del 12 novembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
Nell'esaminare, in via pregiudiziale, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, se ne deve rilevare l'infondatezza, apparendo sufficiente a tal fine osservare che la domanda giudiziale volta all'accertamento dell'occupazione senza titolo è finalizzata ad ottenere la restituzione dell'immobile e va, quindi, qualificata come azione personale, con la conseguenza che la fattispecie in esame non rientra tra le ipotesi in relazione alle quali è previsto l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, sicché l'eccezione formulata sul punto, siccome infondata, deve essere rigettata.
Nel merito, il ricorso è infondato e non può, quindi, trovare accoglimento.
Ed invero, assume rilievo dirimente la dichiarazione, recante la data del 16 aprile 2017, versata in atti dalla parte resistente e non contestata, dalla quale risulta che nella qualità di Parte_3 amministratore e socio unico della società ricorrente, proprietaria dell'immobile per cui è causa, adibita a casa coniugale dal 23 marzo 2011, ha autorizzato la moglie a risiedere CP_1 nell'appartamento, in attesa della vendita dello stesso al prezzo minimo di €. 1.000.000,00, al fine di risarcire la che risultava creditrice della società ricorrente per l'importo di €. 350.000,00, CP_1 accordo recepito nelle condizioni della separazione consensuale omologate dal Tribunale di Roma con decreto del 14 giugno 2017, nelle quali è previsto l'impegno della resistente a rilasciare l'immobile, in caso di vendita alle condizioni stabilite, nel termine previsto nel preliminare, comunque non inferiore a sessanta giorni.
Orbene, sulla base della documentazione evidenziata è rimasto provato che la resistente è CP_1 titolare di un legittimo titolo di detenzione dell'immobile per cui è causa, conferito tramite l'autorizzazione a risiedere nello stesso rilasciata dall'allora amministratore e socio unico della società ricorrente,
[...]
, idonea a configurare un comodato d'uso dell'immobile fino al verificarsi della condizione risolutiva Pt_3 prevista, consistente nella alienazione dello stesso ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella Parte dichiarazione autorizzativa, condizione allo stato non verificatasi, dovendosi rilevare che avendo il sottoscritto la dichiarazione autorizzativa nella qualità di amministratore unico della società, in virtù del potere rappresentativo della stessa ad esso conferito, l'impegno assunto è vincolante per la società ed opponibile ai terzi ed ai soci successivamente subentrati, essendo del tutto irrilevante, a fronte dell'obbligo pagina 3 di 4 assunto in nome della società, l'intervenuto mutamento della persona dell'amministratore e della compagine societaria, così come anche le dichiarazioni rese dall'amministratore unico al momento della cessione circa lo stato dell'immobile.
In considerazione di quanto argomentato, essendo configurabile in capo alla resistente un legittimo titolo di detenzione dell'immobile, il ricorso, volto ad accertare la mancanza di titolo dell'occupazione, siccome infondato, deve essere rigettato.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso come sopra proposto;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di che liquida in €. 5.800,00 per compensi, CP_1 oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli
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