Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/04/2023
N. 06078/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03608/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3608 del 2020, proposto da Consorzio di Casalpalocco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la dichiarazione
di illegittimità della condotta inadempiente di ROMA CAPITALE in riferimento agli obblighi da ella assunta ed in ragione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 198/2009;
nonché’ per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla diffida del 4.12.2019, mediante l’adozione dei provvedimenti espressi per l’adempimento di quanto indicato nella citata diffida;
e per la condanna
all’esecuzione delle attività inadempiute in accordo alle previsioni di cui al d.lgs. n. 198/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio di Casalpalocco è stato costituito nel 1960, nell’ambito della lottizzazione dell’area denominata Casalpalocco del Comune di Roma, tra i proprietari degli immobili situati in quale comprensorio.
L’art. 2 dello Statuto del Consorzio prevede che “Il Consorzio dovrà provvedere, sino a quando non saranno assunti dal Comune, ai seguenti compiti: a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e di quelle che saranno in seguito costruite, nonché delle relative fognature ed impianti connessi; b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi di uso o godimento collettivo; c) manutenzione ordinaria e straordinaria ed esercizio dell'impianto di illuminazione stradale; d) servizio di nettezza urbana…”.
Il Consorzio afferma che all’interno dell’area di gestione del medesimo consorzio “vi è il sistema stradale utilizzato dagli abitanti consorziati, e dal pubblico in genere, per gli spostamenti all’interno dell’area consortile e attraverso di essa, sistema stradale la cui manutenzione è a carico di ROMA CAPITALE la quale ha assunto la proprietà della rete con i relativi atti amministrativi e le delibere di presa in carico degli obblighi manutentivi emesse negli anni dall’Ente” e che nel corso del tempo “il sistema stradale … ha subito un grave ed evidente degrado ed ammaloramento, ciò soprattutto a causa della mancata manutenzione da parte di ROMA CAPITALE, omissione ormai di durata pluriennale”.
Con diffida del 4 dicembre 2019 formulata ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il Consorzio ha evidenziato l’inadempimento del Comune agli obblighi di manutenzione della rete stradale dell’area consortile e quindi all’eliminazione dei rischi stradali ed alla manutenzione del sedime nell’area di Casalpalocco, assunti dalla stessa amministrazione in conformità al Piano delle Performance 2018-2020, piano validato dall’OIV di Roma Capitale in data 20 aprile 2018.
In considerazione dell’inerzia del Comune, il Consorzio ha quindi proposto ricorso per l’efficienza dell’amministrazione ai sensi della disciplina recata dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, deducendo la violazione degli “standard qualitativi ed economici” definiti dalla stessa amministrazione “in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.
Con riferimento agli “standard qualitativi ed economici” richiama in particolare quanto previsto nell’art 17 (“Piano della performance”) della deliberazione G.C. 162 del 30 agosto 2018 sul “Sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale. Disciplina della gestione del ciclo della Performance” e di conseguenza quanto stabilito nel Piano della performance 2018-2020 che reca il seguente obiettivo operativo “Per migliorare la sicurezza stradale proseguiranno le attività relative al Primo Programma Annuale di attuazione del P.N.S.S. e verranno realizzate le opere di cui al Secondo Programma Annuale di attuazione del P.N.S.S. per gli interventi sperimentali sulla sicurezza stradale, come da Del. G.C. n. 129/2017. Sono previsti interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture che, partendo dall'analisi dei punti critici di incidentalità, prevedono un complesso di azioni finalizzato a ridurre gli incidenti sulle strade quali la realizzazione di nuove rotatorie, installazione di nuovi semafori o sistemi APL, istituzione di zone 30. Prioritaria sarà l'opera di coordinamento delle iniziative ideate e promosse dalla Consulta, a tal fine è costituito un sistema di monitoraggio per l'utilizzo dei fondi vincolati di cui all'art. 208 del Nuovo Codice della Strada per la verifica del rispetto dei citati programmi”.
Precisa che i due Programmi Annuali di attuazione sanciscono la “messa in sicurezza delle situazioni urbane a massimo rischio, individuate sulla base di analisi svolte dalle amministrazioni responsabili”.
Infine richiama gli obiettivi 3.7. e 3.8. della Linea 3 “la città in movimento” relativi sempre alla messa in sicurezza della rete stradale.
Nel costituirsi in giudizio l’amministrazione comunale, “al fine di dimostrare l’inesistenza dell’inadempimento lamentato dal ricorrente”, ha evidenziato che con delibera dell’Assemblea capitolina n. 9 del 18 febbraio 2021 è stato inserito nel piano investimenti 2021 il progetto tecnico relativo alla “Manutenzione Straordinaria” della sede stradale della località Casalpalocco e che con determinazione dirigenziale n. 3009 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo e il relativo quadro economico, mentre con determinazione dirigenziale n. 2490 del 18 novembre 2022 è stato affidato ad un’impresa l’incarico per l’esecuzione dei rilievi, la progettazione esecutiva, ed il coordinamento della sicurezza. Il progetto esecutivo è stato quindi approvato con delibera di Giunta Municipale n. 42 del 23 dicembre 2022 e con la determinazione dirigenziale n. 2844 del 27 dicembre 2022 è stata indetta la gara M.E.P.A. attualmente in attesa di aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un valore di euro 4.700.000,00.
Fermo quanto sopra, la difesa comunale ha comunque eccepito il difetto di legittimazione ad agire del Consorzio Casalpalocco il quale “non è portatore dello specifico interesse alla corretta manutenzione delle strade che sono divenute di proprietà di Roma Capitale e la cui manutenzione non rientra più tra gli scopi del Consorzio” e inoltre ha rilevato l’inammissibilità dell’azione in quanto in caso di “lesione dovuta dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi o dalla violazione di standard qualitativi ed economici” sarebbe necessaria “l’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri , così come previsto espressamente dall’art. 7 del D.lgs. n. 198/2009” evenienza che nella specie non si è verificata.
All’udienza del 29 marzo 203, il Collegio ha dato atto a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso.
Può prescindersi dall’esaminare le eccezioni di rito sollevate dalla difesa comunale in quanto il ricorso, alla luce del principio della ragione più liquida, è divenuto improcedibile.
Il Consorzio agisce in giudizio ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 198/2009 proponendo l’azione per l’efficienza dell’amministrazione in relazione all’adempimento degli “standard qualitativi ed economici” relativi alla messa in sicurezza della rete stradale del comprensorio di Casalpalocco per come previsto dal Piano della performance 2018-2020 adottato dal Comune di Roma Capitale.
L’improcedibilità del gravame deriva dall’avvenuto avvio della procedura di gara da parte del Comune di Roma Capitale avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade situate nel comprensorio Casalpalocco oggetto dell’azione per l’efficienza dell’amministrazione proposta dalla ricorrente.
Gli atti sopravvenuti all’instaurazione del giudizio, adottati dal Comune, precludono al ricorrente di ottenere il bene della vita che si prometteva di conseguire tramite l’odierna iniziativa giudiziaria in quanto l’amministrazione ha dimostrato di aver rimosso la precedente inerzia avendo avviato le attività finalizzate ad attuare gli “standard qualitativi ed economici” relativi alla messa in sicurezza della rete stradale del comprensorio di Casalpalocco a vantaggio del Consorzio e della generalità dei consociati, ponendo fine alle asserite forme di inadempimento degli standard.
Ne consegue che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto carenza di interesse a sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
La definizione in rito del giudizio e la peculiarità della controversia giustifica la compensazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Luca Iera, Referendario, Estensore
Igor Nobile, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO