Articolo 6 della Legge 2 aprile 1968, n. 503
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 maggio 1968
Art. 6.
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del Parco, che e' compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla direzione del Parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista.
I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal comitato, di cui all'articolo 9, ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema del piano.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968