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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 323/2022
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 323/2022 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Spadaro (C.F.: ), pec: C.F._2 Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_3
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosella Tassone (C.F.: C.F._5
), pec: Appellati C.F._6 Email_2
OGGETTO: - appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 282/2022, CP_2
pubblicata in data il 29/04/2022, resa nel procedimento RG n. 989/2020.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23.07.2020 e iscritto a ruolo il 14.08.2020,
[...]
e convenivano in giudizio, CP_1 Parte_2 Parte_3 dinnanzi al Tribunale di Locri, chiedendo l'accertamento e la declaratoria di Parte_1
illegittimità della detenzione (sine titulo) da parte del convenuto di alcuni fondi ubicati in Palizzi
(RC), riportati al N.C.T. al Fg. 61 p.lle 69 e 81, di proprietà degli attori per successione mortis causa di e, per l'effetto, la condanna al rilascio degli immobili. Con vittoria di spese. Persona_1
In data 9.11.2020 si costituiva in giudizio proponendo domanda Parte_1
riconvenzionale di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione sui fondi dedotti in lite, per avervi praticato uti dominus per oltre vent'anni attività di coltivazione, manutenzione e raccolta di frutti, senza versare un corrispettivo ad alcuno.
Il Tribunale accoglieva la domanda di rivendica degli attori e rigettava quella riconvenzionale del e, per l'effetto, ordinava al convenuto il rilascio dei beni, con condanna Pt_1
al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 7.06.2022 e iscritto a ruolo il 17.06.2022,
conveniva in giudizio i signori er ottenere la riforma della sentenza Parte_1 CP_1 Pt_2
n. 282/2022 del Tribunale di Locri, previa sospensiva della sua efficacia esecutiva, principalmente per contraddittorietà della stessa derivante da contrasto insanabile tra motivazione (in cui veniva riconosciuta l'insufficienza delle prove portate da parte attrice) e dispositivo (che accoglieva la domanda attorea) nonché per errore di valutazione delle prove testimoniali.
Con comparsa di risposta in appello del 19.09.2022 si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di lite anche per il secondo grado e distrazione ex art 93 cpc per l'avv Tassone
Veniva celebrata nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la prima effettiva udienza per il 27.03.2025.
Alla suddetta prima udienza l'appellante non depositava note di trattazione e, preso atto che ciò equivale a mancata comparizione in udienza, con ordinanza del 2.04.2025 veniva fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza al 24.04.2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Neppure a questa ultima udienza collegiale parte appellante, benché ritualmente notiziata dell'udienza, depositava note di trattazione, con ordinanza in data odierna la causa veniva posta in decisione senza termini MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, pur costituito, per la prima udienza effettivamente celebrata e fissatea in trattazione scritta ex art 127 ter cpc con provvedimento ritualmente comunicato, ha omesso di presentare note.
L'omesso deposito di note scritte equivale a mancata comparizione all'udienza ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 348 secondo comma c.p.c., che dispone: «se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
Anche alla udienza successivamente fissata e sostituita dalla trattazione scritta l'appellante non ha depositato note, nonostante la tempestiva e rituale comunicazione del provvedimento .
Pertanto, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello con sentenza, trattandosi di impugnazione proposta anteriormente al 28.02.2023, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 149/2022.
Le spese del processo devono essere regolate, e restano a carico dell'appellante che ha proposto l'impugnazione che ha poi abbandonato (Cass sent n 12636 del 2004 ; Cass ord 24634 del 2014)
In relazione al valore della causa determinato in euro 1.264,00 (moltiplicando per 200 la rendita dominicale delle plle 81 e 69 oggetto di domanda, ai sensi dell'art 15 cpc ) e quindi rientrante nella fascia compresa tra euro 1.101 e 5.200 , ai sensi del DM 55/2014 E DM 147/2022, le spese del presente grado si liquidano nei minimi per un totale di euro 1,458 , di cui euro 268 per fase studio, euro 268 per fase introduttiva, euro 496 per trattazione ed euro 426 per fase decisionale). Da maggiorarsi ulteriormente di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
Spese distratte ex art 93 cpc in favore dell'avvocato Tassone , difensore degli appellati, che le ha richieste ex art 93 cpc
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del D. Legisl 115 del 2002, attesta di avere emesso sentenza di improcedibilità dell'appello
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (C.F.: ), contro Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , (C.F. CP_1 C.F._3 Parte_2
) e (C.F. C.F._4 Parte_3 ) avverso la sentenza del Tribunale Locri n. n. 282/2022, pubblicata in C.F._5
data il 29/04/2022, resa nel procedimento RG n. 989/2020, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 secondo comma c.p.c.,
- condanna l'appellante alle spese del presente grado , che liquida in favore degli appellati in solido ai sensi del DM 55/2014 E DM 147/2022, per un totale di euro 1,458, 00 da maggiorarsi ulteriormente di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge :
- Spese distratte ex art 93 cpc in favore dell'avvocato Tassone ex art 93 cpc
- Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del D. Legisl 115 del 2002, attesta di avere emesso sentenza di improcedibilità dell'appello
Reggio Calabria così deciso il 29 aprile 2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 323/2022 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Spadaro (C.F.: ), pec: C.F._2 Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_3
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosella Tassone (C.F.: C.F._5
), pec: Appellati C.F._6 Email_2
OGGETTO: - appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 282/2022, CP_2
pubblicata in data il 29/04/2022, resa nel procedimento RG n. 989/2020.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23.07.2020 e iscritto a ruolo il 14.08.2020,
[...]
e convenivano in giudizio, CP_1 Parte_2 Parte_3 dinnanzi al Tribunale di Locri, chiedendo l'accertamento e la declaratoria di Parte_1
illegittimità della detenzione (sine titulo) da parte del convenuto di alcuni fondi ubicati in Palizzi
(RC), riportati al N.C.T. al Fg. 61 p.lle 69 e 81, di proprietà degli attori per successione mortis causa di e, per l'effetto, la condanna al rilascio degli immobili. Con vittoria di spese. Persona_1
In data 9.11.2020 si costituiva in giudizio proponendo domanda Parte_1
riconvenzionale di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione sui fondi dedotti in lite, per avervi praticato uti dominus per oltre vent'anni attività di coltivazione, manutenzione e raccolta di frutti, senza versare un corrispettivo ad alcuno.
Il Tribunale accoglieva la domanda di rivendica degli attori e rigettava quella riconvenzionale del e, per l'effetto, ordinava al convenuto il rilascio dei beni, con condanna Pt_1
al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 7.06.2022 e iscritto a ruolo il 17.06.2022,
conveniva in giudizio i signori er ottenere la riforma della sentenza Parte_1 CP_1 Pt_2
n. 282/2022 del Tribunale di Locri, previa sospensiva della sua efficacia esecutiva, principalmente per contraddittorietà della stessa derivante da contrasto insanabile tra motivazione (in cui veniva riconosciuta l'insufficienza delle prove portate da parte attrice) e dispositivo (che accoglieva la domanda attorea) nonché per errore di valutazione delle prove testimoniali.
Con comparsa di risposta in appello del 19.09.2022 si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di lite anche per il secondo grado e distrazione ex art 93 cpc per l'avv Tassone
Veniva celebrata nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la prima effettiva udienza per il 27.03.2025.
Alla suddetta prima udienza l'appellante non depositava note di trattazione e, preso atto che ciò equivale a mancata comparizione in udienza, con ordinanza del 2.04.2025 veniva fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza al 24.04.2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Neppure a questa ultima udienza collegiale parte appellante, benché ritualmente notiziata dell'udienza, depositava note di trattazione, con ordinanza in data odierna la causa veniva posta in decisione senza termini MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, pur costituito, per la prima udienza effettivamente celebrata e fissatea in trattazione scritta ex art 127 ter cpc con provvedimento ritualmente comunicato, ha omesso di presentare note.
L'omesso deposito di note scritte equivale a mancata comparizione all'udienza ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 348 secondo comma c.p.c., che dispone: «se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
Anche alla udienza successivamente fissata e sostituita dalla trattazione scritta l'appellante non ha depositato note, nonostante la tempestiva e rituale comunicazione del provvedimento .
Pertanto, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello con sentenza, trattandosi di impugnazione proposta anteriormente al 28.02.2023, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 149/2022.
Le spese del processo devono essere regolate, e restano a carico dell'appellante che ha proposto l'impugnazione che ha poi abbandonato (Cass sent n 12636 del 2004 ; Cass ord 24634 del 2014)
In relazione al valore della causa determinato in euro 1.264,00 (moltiplicando per 200 la rendita dominicale delle plle 81 e 69 oggetto di domanda, ai sensi dell'art 15 cpc ) e quindi rientrante nella fascia compresa tra euro 1.101 e 5.200 , ai sensi del DM 55/2014 E DM 147/2022, le spese del presente grado si liquidano nei minimi per un totale di euro 1,458 , di cui euro 268 per fase studio, euro 268 per fase introduttiva, euro 496 per trattazione ed euro 426 per fase decisionale). Da maggiorarsi ulteriormente di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
Spese distratte ex art 93 cpc in favore dell'avvocato Tassone , difensore degli appellati, che le ha richieste ex art 93 cpc
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del D. Legisl 115 del 2002, attesta di avere emesso sentenza di improcedibilità dell'appello
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (C.F.: ), contro Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , (C.F. CP_1 C.F._3 Parte_2
) e (C.F. C.F._4 Parte_3 ) avverso la sentenza del Tribunale Locri n. n. 282/2022, pubblicata in C.F._5
data il 29/04/2022, resa nel procedimento RG n. 989/2020, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 secondo comma c.p.c.,
- condanna l'appellante alle spese del presente grado , che liquida in favore degli appellati in solido ai sensi del DM 55/2014 E DM 147/2022, per un totale di euro 1,458, 00 da maggiorarsi ulteriormente di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge :
- Spese distratte ex art 93 cpc in favore dell'avvocato Tassone ex art 93 cpc
- Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del D. Legisl 115 del 2002, attesta di avere emesso sentenza di improcedibilità dell'appello
Reggio Calabria così deciso il 29 aprile 2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito