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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. r.g.860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 860/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art 337-bis e 337-ter
c.p.c. su domanda congiunta.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...];
E
, nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi - giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso introduttivo - dall'avv. Rosina Casertano, nel cui studio in Caserta alla Via Don Bosco n. 19 elettivamente domiciliano (p.e.c.: ; Email_1
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note congiunte di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, le parti si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate parzialmente in relazione al regime di visita paterno con le predette note in conformità ai rilievi formulati dal giudice delegato con ordinanza del 13.10.2024, con dichiarazione sottoscritta dalle parti e dal comune difensore per autentica, chiedendone il recepimento in sentenza.
Il P.M. in data 11.04.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 1.12.2023 presso il Tribunale di Napoli, i ricorrenti hanno chiesto emettersi sentenza di recepimento degli accordi raggiunti fra le parti in ordine alle modalità di affido, collocazione, visite e mantenimento della figlia NO . Per_1
A tal fine hanno chiarito di avere intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale era nata in [...]
10 luglio 2017 in Torre del Greco la piccola , riconosciuta sin dalla nascita da entrambi i Per_1 genitori;
che col tempo era venuta meno qualsiasi forma di interesse ed affezione reciproca, di talchè ogni progetto di coppia era cessato;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affido, collocazione, visite e mantenimento della figlia NO.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3320/2024 del 22.03.2024, comunicata in data 25 marzo
2024, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Torre Annunziata assegnando alla parte giorni 30 per la riassunzione del giudizio.
Le parti, quindi, in data 22.04.2024 riassumevano il presente giudizio, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Fissata con decreto del 29.04.2024 l'udienza del 18.09.2024 per la trattazione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con ordinanza del
13.10.2024 il giudice delegato rilevato che in atti non era stato depositato il certificato di nascita della NO con attestazione di paternità e maternità, e che la disciplina delle visite paterne non appariva pienamente conforme agli interessi della NO, non essendo previsti pernottamenti presso la residenza paterna nei fine settimana, invitava le parti ad integrare la documentazione in atti ed a fornire i chiarimenti relativi al diritto di visita paterno, rinviando all'uopo all'udienza del
25.02.2025. Quindi con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 5.02.2025 le parti allegavano dichiarazione dalle stesse sottoscritta – e per autentica dal comune difensore – con la quale a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso prevedevano a settimane alterne il pernottamento della NO presso la residenza paterna nella giornata di sabato ed allegavano altresì certificato di nascita della NO con indicazione della maternità e paternità della stessa. Si riportavano, quindi, alle condizioni di cui al ricorso, così come concordemente modificate in conformità ai rilievi formulati dal giudice delegato con ordinanza del 13.10.2024, chiedendone il recepimento in sentenza. Il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, con ordinanza depositata in data 29.03.2025 riservava la causa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM;
quest'ultimo in data 11.03.2025 concludeva in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, invero, il Collegio, che possano essere recepiti in sentenza gli accordi raggiunti dalle parti in ordine al regime di affido, alla collocazione, alle visite ed al mantenimento della figlia NO della coppia, in quanto non contrastanti con norme inderogabili.
In particolare, per quanto concerne la disciplina del diritto di visita della figlia NO da Per_1 parte del padre, lo stesso disciplinato come in dispositivo, appare adeguato ed idoneo a garantire il pieno diritto alla bigenitorialità della NO stessa. Quanto ai reciproci rapporti economici, le parti davano atto che l'abitazione del in Pompei Pt_1 alla Via Crapolla, II Trav., n. 48 in immobile di proprietà della madre del ricorrente, e Parte_3 di cui il predetto gode di piccola autonoma ala (accollandosi i costi di tasse e tributi di godimento della proprietà ed utenze comuni) verrà assegnato in uno agli arredi ed ai mobili alla affinchè Pt_2 vi abiti unitamente alla NO, mentre il ha dichiarato che avrebbe trasferito altrove la Pt_1 propria residenza entro e non oltre il 10 febbraio 2024, reperendo altro alloggio locativo.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 Le parti pattuivano un assegno a titolo di contributo al mantenimento della NO a carico del genitore non collocatario nella misura complessiva di euro 400,00, da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Milano al cui elenco le parti hanno rinviato, ivi inclusi i costi di una polizza assicurativa stipulata dal alla Pt_1 nascita di e quelli per i corsi di danza della piccola. Per_1
Dalla documentazione allegata è emerso che il è assistete capo presso la Questura di Pt_1 Napoli, percependo un reddito annuo lordo pari ad € 37.603,00 per l'anno 2020, € 38.480,00 per l'anno 2021 ed € 41.045,00 per l'anno 2022, mentre la sarebbe allo stato priva di Pt_2 occupazione.
Alla luce delle reciproche condizioni economico patrimoniali, come sopra ricostruite, deve quindi reputarsi congruo ed adeguato l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della NO.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) La figlia sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori che ne cureranno insieme Per_1 crescita, sviluppo ed educazione, adottando congiuntamente nell'interesse precipuo della piccola scelte e decisioni ad essa concernenti, a salvaguardia, incentivazione e tutela dell'interesse e delle naturali inclinazioni della NO;
2) Al fine di garantire serenità ed equilibrio a , ad oggi residente con i genitori presso Per_1 l'abitazione del in Pompei alla Via Crapolla, II Trav., n. 48 in immobile di proprietà della Pt_1 madre del ricorrente, e di cui il predetto gode di piccola autonoma ala (accollandosi i Parte_3 costi di tasse e tributi di godimento della proprietà ed utenze comuni) esso si trasferirà Pt_1 altrove entro e non oltre il 10 febbraio 2024, reperendo altro alloggio locativo. A tal fine, onde affrontare spese di locazione e trasloco in altra abitazione con acquisti relativi ad arredi e suppellettili, il ricorrente ha sin d'ora richiesto finanziamento con Banca di Credito Popolare Torre del Greco;
3) resterà nel detto alloggio in Pompei alla Via Crapolla, II Trav., n. 48, completo di Parte_2 arredi e suppellettili per domiciliazione esclusiva presso la stessa di;
detta sistemazione Per_1 garantirà alla piccola di godere della rete affettiva e logistica della famiglia di appartenenza del padre ed in particolar modo della nonna del cui ausilio godrà essa madre Parte_3 Pt_2
4)Entrambi i genitori, fissata residenza privilegiata di presso la madre, prevedono Per_1 possibilità per il padre, compatibilmente con i turni di lavoro spesso legati a trasferte e con- tingenze, di vedere e tenere con se la piccola presso la propria residenza in Pompei alla Traversa
Pironti n.3;
5) Allo stato il diritto di visita per il padre è così regolato:
a) resterà con il padre lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 20.30 con cena presso l'attuale Per_1 residenza paterna in Pompei alla Traversa Pironti, 3 e sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30 con pranzo con il padre;
a settimane alterne pernotterà presso l'abitazione del padre il sabato sera dalle ore 20,00 con prelievo presso l'abitazione materna con riacccompagnamento del padre alla madre entro le ore 20 ,00 della domenica successiva;
b) Festività natalizie e pasquali alternate tra i genitori, nulla obiettando che in un clima di serenità comune entrambi i genitori possano trascorrere le festività assieme a;
Per_1
c) Del pari il compleanno e l'onomastico di verrà trascorso e festeggiato dalla piccola con Per_1 entrambi i genitori;
d) Festività e ricorrenze dei genitori verranno dagli stessi festeggiati con;
Per_1
e) Il sig. potrà trascorrere con un periodo di 15 giorni durante il soggiorno estivo, Pt_1 Per_1 suddiviso anche in due settimane da sette giorni ciascuno. Questo nel periodo di giugno - settembre
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 secondo un piano ferie da lavoro che avrà cura di comunicare alla signora entro e non oltre il Pt_2
30 maggio c.a.;
6) Il signor verserà alla signora la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) a Pt_1 Pt_2 titolo di contributo di mantenimento per la piccola, il tutto oltre ISTAT di legge e spese straordinarie in quota 50% come da protocollo del tribunale di Milano al cui elenco si rinvia ivi inclusi i costi di una polizza assicurativa stipulata dal alla nascita di e quelli per i Pt_1 Per_1 corsi di danza della piccola;
ciò in ragione della sua busta paga mensile, delle spese di consumo ed utenze (elettricità gas acqua, oltre ICI ed IMU per accordo con la dell'abitazione sita in Pt_3
Pompei alla Via Crapolla, II Trav., n. 48, ivi incluso abbonamento Internet necessario per la didattica della bambina, pur assegnata ad essa per domiciliazione esclusiva ivi di , di Pt_2 Per_1 ogni altro debito e peso su di esso già gravante e in ogni caso dei costi a sopportarsi per reperire autonomo alloggio locativo;
7) nulla sulle spese.
Torre Annunziata, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 860/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art 337-bis e 337-ter
c.p.c. su domanda congiunta.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...];
E
, nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi - giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso introduttivo - dall'avv. Rosina Casertano, nel cui studio in Caserta alla Via Don Bosco n. 19 elettivamente domiciliano (p.e.c.: ; Email_1
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note congiunte di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, le parti si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate parzialmente in relazione al regime di visita paterno con le predette note in conformità ai rilievi formulati dal giudice delegato con ordinanza del 13.10.2024, con dichiarazione sottoscritta dalle parti e dal comune difensore per autentica, chiedendone il recepimento in sentenza.
Il P.M. in data 11.04.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 1.12.2023 presso il Tribunale di Napoli, i ricorrenti hanno chiesto emettersi sentenza di recepimento degli accordi raggiunti fra le parti in ordine alle modalità di affido, collocazione, visite e mantenimento della figlia NO . Per_1
A tal fine hanno chiarito di avere intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale era nata in [...]
10 luglio 2017 in Torre del Greco la piccola , riconosciuta sin dalla nascita da entrambi i Per_1 genitori;
che col tempo era venuta meno qualsiasi forma di interesse ed affezione reciproca, di talchè ogni progetto di coppia era cessato;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affido, collocazione, visite e mantenimento della figlia NO.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3320/2024 del 22.03.2024, comunicata in data 25 marzo
2024, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Torre Annunziata assegnando alla parte giorni 30 per la riassunzione del giudizio.
Le parti, quindi, in data 22.04.2024 riassumevano il presente giudizio, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Fissata con decreto del 29.04.2024 l'udienza del 18.09.2024 per la trattazione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con ordinanza del
13.10.2024 il giudice delegato rilevato che in atti non era stato depositato il certificato di nascita della NO con attestazione di paternità e maternità, e che la disciplina delle visite paterne non appariva pienamente conforme agli interessi della NO, non essendo previsti pernottamenti presso la residenza paterna nei fine settimana, invitava le parti ad integrare la documentazione in atti ed a fornire i chiarimenti relativi al diritto di visita paterno, rinviando all'uopo all'udienza del
25.02.2025. Quindi con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 5.02.2025 le parti allegavano dichiarazione dalle stesse sottoscritta – e per autentica dal comune difensore – con la quale a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso prevedevano a settimane alterne il pernottamento della NO presso la residenza paterna nella giornata di sabato ed allegavano altresì certificato di nascita della NO con indicazione della maternità e paternità della stessa. Si riportavano, quindi, alle condizioni di cui al ricorso, così come concordemente modificate in conformità ai rilievi formulati dal giudice delegato con ordinanza del 13.10.2024, chiedendone il recepimento in sentenza. Il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, con ordinanza depositata in data 29.03.2025 riservava la causa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM;
quest'ultimo in data 11.03.2025 concludeva in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, invero, il Collegio, che possano essere recepiti in sentenza gli accordi raggiunti dalle parti in ordine al regime di affido, alla collocazione, alle visite ed al mantenimento della figlia NO della coppia, in quanto non contrastanti con norme inderogabili.
In particolare, per quanto concerne la disciplina del diritto di visita della figlia NO da Per_1 parte del padre, lo stesso disciplinato come in dispositivo, appare adeguato ed idoneo a garantire il pieno diritto alla bigenitorialità della NO stessa. Quanto ai reciproci rapporti economici, le parti davano atto che l'abitazione del in Pompei Pt_1 alla Via Crapolla, II Trav., n. 48 in immobile di proprietà della madre del ricorrente, e Parte_3 di cui il predetto gode di piccola autonoma ala (accollandosi i costi di tasse e tributi di godimento della proprietà ed utenze comuni) verrà assegnato in uno agli arredi ed ai mobili alla affinchè Pt_2 vi abiti unitamente alla NO, mentre il ha dichiarato che avrebbe trasferito altrove la Pt_1 propria residenza entro e non oltre il 10 febbraio 2024, reperendo altro alloggio locativo.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 Le parti pattuivano un assegno a titolo di contributo al mantenimento della NO a carico del genitore non collocatario nella misura complessiva di euro 400,00, da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Milano al cui elenco le parti hanno rinviato, ivi inclusi i costi di una polizza assicurativa stipulata dal alla Pt_1 nascita di e quelli per i corsi di danza della piccola. Per_1
Dalla documentazione allegata è emerso che il è assistete capo presso la Questura di Pt_1 Napoli, percependo un reddito annuo lordo pari ad € 37.603,00 per l'anno 2020, € 38.480,00 per l'anno 2021 ed € 41.045,00 per l'anno 2022, mentre la sarebbe allo stato priva di Pt_2 occupazione.
Alla luce delle reciproche condizioni economico patrimoniali, come sopra ricostruite, deve quindi reputarsi congruo ed adeguato l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della NO.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) La figlia sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori che ne cureranno insieme Per_1 crescita, sviluppo ed educazione, adottando congiuntamente nell'interesse precipuo della piccola scelte e decisioni ad essa concernenti, a salvaguardia, incentivazione e tutela dell'interesse e delle naturali inclinazioni della NO;
2) Al fine di garantire serenità ed equilibrio a , ad oggi residente con i genitori presso Per_1 l'abitazione del in Pompei alla Via Crapolla, II Trav., n. 48 in immobile di proprietà della Pt_1 madre del ricorrente, e di cui il predetto gode di piccola autonoma ala (accollandosi i Parte_3 costi di tasse e tributi di godimento della proprietà ed utenze comuni) esso si trasferirà Pt_1 altrove entro e non oltre il 10 febbraio 2024, reperendo altro alloggio locativo. A tal fine, onde affrontare spese di locazione e trasloco in altra abitazione con acquisti relativi ad arredi e suppellettili, il ricorrente ha sin d'ora richiesto finanziamento con Banca di Credito Popolare Torre del Greco;
3) resterà nel detto alloggio in Pompei alla Via Crapolla, II Trav., n. 48, completo di Parte_2 arredi e suppellettili per domiciliazione esclusiva presso la stessa di;
detta sistemazione Per_1 garantirà alla piccola di godere della rete affettiva e logistica della famiglia di appartenenza del padre ed in particolar modo della nonna del cui ausilio godrà essa madre Parte_3 Pt_2
4)Entrambi i genitori, fissata residenza privilegiata di presso la madre, prevedono Per_1 possibilità per il padre, compatibilmente con i turni di lavoro spesso legati a trasferte e con- tingenze, di vedere e tenere con se la piccola presso la propria residenza in Pompei alla Traversa
Pironti n.3;
5) Allo stato il diritto di visita per il padre è così regolato:
a) resterà con il padre lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 20.30 con cena presso l'attuale Per_1 residenza paterna in Pompei alla Traversa Pironti, 3 e sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30 con pranzo con il padre;
a settimane alterne pernotterà presso l'abitazione del padre il sabato sera dalle ore 20,00 con prelievo presso l'abitazione materna con riacccompagnamento del padre alla madre entro le ore 20 ,00 della domenica successiva;
b) Festività natalizie e pasquali alternate tra i genitori, nulla obiettando che in un clima di serenità comune entrambi i genitori possano trascorrere le festività assieme a;
Per_1
c) Del pari il compleanno e l'onomastico di verrà trascorso e festeggiato dalla piccola con Per_1 entrambi i genitori;
d) Festività e ricorrenze dei genitori verranno dagli stessi festeggiati con;
Per_1
e) Il sig. potrà trascorrere con un periodo di 15 giorni durante il soggiorno estivo, Pt_1 Per_1 suddiviso anche in due settimane da sette giorni ciascuno. Questo nel periodo di giugno - settembre
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 secondo un piano ferie da lavoro che avrà cura di comunicare alla signora entro e non oltre il Pt_2
30 maggio c.a.;
6) Il signor verserà alla signora la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) a Pt_1 Pt_2 titolo di contributo di mantenimento per la piccola, il tutto oltre ISTAT di legge e spese straordinarie in quota 50% come da protocollo del tribunale di Milano al cui elenco si rinvia ivi inclusi i costi di una polizza assicurativa stipulata dal alla nascita di e quelli per i Pt_1 Per_1 corsi di danza della piccola;
ciò in ragione della sua busta paga mensile, delle spese di consumo ed utenze (elettricità gas acqua, oltre ICI ed IMU per accordo con la dell'abitazione sita in Pt_3
Pompei alla Via Crapolla, II Trav., n. 48, ivi incluso abbonamento Internet necessario per la didattica della bambina, pur assegnata ad essa per domiciliazione esclusiva ivi di , di Pt_2 Per_1 ogni altro debito e peso su di esso già gravante e in ogni caso dei costi a sopportarsi per reperire autonomo alloggio locativo;
7) nulla sulle spese.
Torre Annunziata, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4