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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6799/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6799/2021 promossa
DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
12, elettivamente domiciliato in Monza, via Italia n. 28 presso lo studio degli Avv.ti Reno Grillo e
Claudia Cesare Nicolin che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, P.I. con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t., dott. , elettivamente domiciliato in Como, via Mugiasca n. 10 CP_2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Orlandoni che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , e C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
, entrambi residenti in [...]; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
All'udienza del 15.7.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti costituite hanno precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare che la SI.ra in occasione del sinistro per cui è causa era Parte_1 trasportata sul sedile posteriore dell'autovettura Citroen C3, targata ED 864 JS, e che riportava le lesioni indicate in premessa e, per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto della SI.ra al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_1
patiendi a causa del sinistro stradale del 14.07.2017, nonché
- dichiarare la convenuta , il SI. e la SI.ra , Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
in solido, tenuti al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi e a tale titolo condannarli al pagamento dell'importo di € 75.576,67 o nel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia.
In via istruttoria
- ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze precedute dall'inciso “vero o no che”:
1. in data 14.07.2017, alle ore 1.30 circa, la SI.ra ed i SIg.ri e Parte_1 Parte_2
viaggiavano, quali trasportati, sulla autovettura Citroen C3, targata ED 864 JS, Parte_3
condotta dal SI. Controparte_4
2. la SI.ra sedeva sul sedile posteriore dal lato del guidatore;
Parte_1
3. il SI. è alto all'incirca 190 cm;
CP_4
4. il SI. data la sua altezza, aveva portato il sedile del conducente sedile nella posizione più CP_4
arretrata;
5. la SI.ra indossava la cintura di sicurezza;
Parte_1
6. l'autovettura Citroen C3 condotta dal SI. viaggiava a velocità sostenuta;
CP_4
7. quando l'autovettura Citroen C3 tamponava l'autovettura Fiat condotta dal SI. , la Persona_1
SI.ra veniva sbalzata in avanti e urtava con il volto sul poggiatesta del sedile anteriore;
Parte_1
8. che la cintura di sicurezza non riusciva ad impedire lo sbalzo in avanti della SI.ra ; Parte_1
9. prima dell'incidente la SI.ra era una ragazza solare e sorridente;
Parte_1
10. dopo ogni intervento la SI.ra riferiva di forti dolori che perduravano per settimane;
Parte_1
11. la SI.ra manifestava disagio e sofferenza psicologica per le ripercussioni sull'aspetto Parte_1
estetico legate alla perdita dei denti;
12. la SI.ra si rifiutava per oltre un anno di prendere la patente di guida;
Parte_1
13. la sig.ra riferiva di non voler prendere la patente perché, dopo l'incidente, aveva paura Parte_1
ogni volta che saliva in auto;
pagina 2 di 16 14. la SI.ra , finchè non sono stati conclusi gli interventi ai denti, si è rifiutata di uscire di Parte_1
casa;
15. la SI.ra riferiva di non voler uscire di casa perché si vergognava a farsi vedere senza i Parte_1
denti.
Indica a testi su tutti i capitoli;
- , residente in [...] Parte_2
- residente in [...]; Parte_3
Indica a testi sui capitoli da 9 a 15:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...]; Testimone_3
- , residente in [...]; CP_6
- , residente in [...]. Testimone_4
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede di ordinare a parte convenuta la produzione Controparte_5
della relazione medico-legale e la mail accompagnatoria da cui risulti la data di trasmissione alla liquidatrice, redatta dal Dott. sulla persona dell'attrice nel febbraio-marzo 2018, nella quale Per_2
il medico-legale incaricato dalla compagnia affermava la compatibilità delle lesioni patita dall'attrice con l'uso della cintura di sicurezza.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
PER Controparte_5
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie del caso, accertato il concorso di responsabilità in misura paritaria dell'attrice nella causazione del danno occorsole, dichiarare le somme versate da satisfattive di ogni danno risarcibile e quindi rigettare la Controparte_5
domanda attorea così come formulata perchè infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, dichiarare tenuta a risarcire alla sig.ra i danni patiti nella Controparte_5 Parte_1
misura che risulterà provata in corso di causa e ridotta proporzionalmente in misura percentuale secondo il grado di colpa imputabile alla sig.ra nella verificazione del sinistro. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.”
pagina 3 di 16 IN FATTO
ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, nelle rispettive qualità di proprietaria, la prima, conducente, il secondo, e compagnia assicurativa
[...]
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura Citroen C3 targata ED 864 JS, la terza, chiedendone la condanna, in via solidale tra loro, al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 14.07.2017, alle ore 1.30 circa, lungo la SS36, in prossimità della progressiva chilometrica 16+500 nel territorio del comune di
Desio, con direzione di marcia Lecco – Milano, ove il conducente della predetta autovettura, su cui era terza trasportata, aveva tamponato quella marca Fiat, targata CL509FR, ferma a causa di un allagamento della strada.
Ha esposto che, a seguito del sinistro, immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San
Gerardo di Monza, aveva riportato un “trauma facciale, distorsione cervicale, avulsione dentale e contusione della colonna”, essendole residuato un danno biologico nella misura del 4-5%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea nei termini indicati in citazione.
Deducendo, quindi, la responsabilità della compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 141, comma 1, d. lgs. 9 settembre 2005, n. 209, come aggiornato dal d. lgs. 30 dicembre 2020, n. 187, e, ancor prima, quella del conducente e della proprietaria dell'autovettura Citroen C3 per violazione dell'art. 141, commi 3-8 d. lgs. n. 285/1992, nonché della proprietaria del mezzo ai sensi dell'art. 2054, comma 3
c.c., ne ha chiesto la condanna alla corresponsione in proprio favore della complessiva somma di €
75.576,67, comprensiva della personalizzazione del danno e delle spese mediche sostenute e da sostenersi.
Si è costituita in giudizio contestando, nel merito, la fondatezza della domanda Controparte_5
risarcitoria proposta nei propri confronti, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, rappresentando che in data
16.10.2018 aveva corrisposto in favore della danneggiata la somma di € 1.000,00 e che in data
6.08.2020 le aveva corrisposto l'ulteriore importo di € 13.750,00, così risarcendole integralmente il danno concorsuale riconducibile al proprio assicurato.
Solo in via subordinata ha chiesto congruamente ridursi la pretesa attorea in ragione del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c. rimarcando a tal fine la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e non Controparte_3 Controparte_4
hanno ritenuto opportuno costituirsi in giudizio sicché all'udienza del 12.05.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 16 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e tentata senza esito la conciliazione delle parti, la causa è stata istruita con l'escussione della prova orale rispettivamente richiesta nei limiti di cui all'ordinanza emessa in data 5.10.2022 e l'ammissione di una CTU medico-legale sulla persona dell'attrice espletata la quale, all'udienza del 15.07.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta dall'attrice sia parzialmente fondata e seppur nei limiti quantitativi appresso specificati meriti di essere accolta, emergendo dal rapporto di incidente stradale prodotto in atti (cfr. in tal senso il doc. 1 parte attrice) piena prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, non essendovi alcun dubbio che in data 14.07.2017, alle ore 1.30 circa,
conducente l'autovettura marca Citroen C3 targata ED 864 JS, “in prossimità della Controparte_4
progressiva chilometrica 16+500 territorio del comune di Desio a causa della velocità non commisurata alle condizioni di tempo e traffico non riusciva ad arrestare la marcia tamponando
l'autovettura marca Fiat targata CL509FR condotto da che si trovava regolarmente Persona_1
fermo a causa di un allagamento della strada. A seguito dell'urto l'autovettura di proiettato Per_1
in avanti e priva di controllo andando a collidere con l'autovettura marca Citroen targata FK437BX condotta da . L'autovettura di procedeva in avanti urtando l'autovettura CP_7 CP_4
marca Fiat targata DJ406JR condotto da con a bordo Controparte_8 Persona_3
e (cfr. in tal senso la scheda riepilogativa dell'incidente). Persona_4
La dinamica e le modalità di verificazione del sinistro sono state ben riscostruite nel rapporto di incidente redatto a cura della polizia locale del Comune di Milano, non essendovi, quindi, dubbio alcuno in ordine alle modalità con le quali si è prodotto il danno.
D'altro canto, il tamponamento non è mai stato neppure contestato dalla terza chiamata la quale, al contrario, nel costituirsi in giudizio ha semplicemente fatto leva sull'art. 1227 c.c., essendo il danno stato amplificato, a suo dire, dalla mancata utilizzazione delle cinture di contenimento pur presenti all'interno dell'autoveicolo.
Ma, dovendosi temporaneamente sospendere ogni valutazione in ordine al concorso di colpa della danneggiata astrattamente idoneo ad incidere ex art. 1227 c.c. sul risarcimento del danno dovutole, è doveroso anzitutto precisare la piena applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c. che, statuendo che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo, bensì di tipo pagina 5 di 16 presuntivo, dalla quale il conducente del mezzo può liberarsi solo fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza concretamente esigibile, un comportamento conforme alla disciplina del codice della strada ed esente da colpa, che il giudice deve valutare con riferimento al caso concreto (cfr. in tal senso Cass. Civ., 29/04/2006 n. 10031).
Nel caso di specie il conducente del mezzo, asserito responsabile civile, non ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio al fine di vincere la presunzione juris tantum posta a proprio carico né, tanto meno, ha dato prova che questi abbia concretamente posto in essere una Controparte_5
qualsivoglia manovra, neppure emergenziale, finalizzata ad evitare l'impatto con l'autovettura che gli stava innanzi.
Ed anche al netto di quanto disposto dall'art. 141 d. lgs. n. 209/2005, secondo cui, “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, dalla relazione riversata in atti emerge chiaramente la responsabilità di per intervenuta violazione dell'art. 149, comma 1, d. Controparte_4
lgs. n. 209/2005, secondo cui “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”, laddove, nel caso di specie, nessuno dei convenuti ne ha dimostrato il rispetto, tanto meno la proprietaria del mezzo, rimasta anch'essa contumace ed assoggettata al disposto di cui al comma 3 dell'art. 2054 c.c., secondo cui “Il proprietario del veicolo,
o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Palese essendo responsabilità del conducente e della proprietaria del mezzo, la compagnia assicurativa del veicolo su cui la era trasportata ne risponde in solido ai sensi dell'art. 141, comma 1, del Parte_1
d. lgs. 9 settembre 2005, n. 209, non avendo dimostrato il caso fortuito.
ha, però, chiesto ridursi la pretesa risarcitoria in ragione del concorso di colpa Controparte_5
imputabile alla danneggiata ex art. 1227 c.c. per la mancata utilizzazione delle cinture di contenzione pur presenti all'interno dell'autovettura.
Sotto tale aspetto, l'art. 172 del d. lgs. n. 295/1992 stabilisce, in effetti, che “Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui (1) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del
pagina 6 di 16 presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”.
L'uso delle cinture di sicurezza, fatte salve le dovute eccezioni espressamente previste dalla norma ma altrettanto pacificamente non ricorrenti nel caso di specie, è, quindi, obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri dei veicoli, sia sui sedili anteriori che posteriori, e tale obbligo è in vigore dall'anno 2006.
Al fine di accertare l'effettiva utilizzazione o meno della cintura di sicurezza e, quindi, il rispetto dell'art. 172 sopra richiamato, il Tribunale ha ritenuto opportuno ammettere la prova orale articolata dall'attrice escutendo sia i testi dalla stessa indicati sia, ai sensi dell'art. 281 ter c.p.c., il dott. Tes_5
, fiduciario della compagnia assicurativa che aveva predisposto la perizia estimativa prodotta al
[...]
documento n. 2, a tal fine ammettendo il capitolo di prova orale articolato da quest'ultima nella relativa memoria istruttoria.
Ebbene, la prova orale espletata ha avuto un esito contrastante ma, a ciò nonostante, è ben possibile seguire una sola delle strade alternative tracciate dai testimoni escussi previa attenta valutazione della loro attendibilità.
Iniziando dalla tenuta effettiva della tesi attorea, secondo cui la danneggiata indossava regolarmente la cintura di sicurezza nel momento in cui l'autovettura su cui era trasportata si è resa protagonista del tamponamento a catena cui s'è sopra fatto riferimento, , amica dell'attrice e terza Persona_5
trasportata sul sedile anteriore del medesimo mezzo, nel corso dell'udienza del 15.2.2023 ha riferito di essere stata la prima ad accorrere verso che si trovava seduta sul sedile posteriore, esattamente Pt_1
posizionata a metà tra la seduta posizionata dietro il conducente e quella posta il passeggero e di averla immediatamente liberata dalla cintura di sicurezza in quanto spaventata dal fumo che usciva dalla medesima automobile1.
Al contrario, così passandosi ad esporre la tesi opposta, il dott. , escusso nel corso della Testimone_5
medesima udienza, ha confermato integralmente quanto emergente dalla relazione a propria firma prodotta dalla compagnia assicurativa al documento n. 2, e cioè che la medesima , nel corso Parte_1
della visita medico-legale espletata in data 26.11.2019, gli avrebbe espressamente riferito che al 1 Tale la deposizione integrale resa dalla teste: “Confermo che in data 14.07.2017, alle ore 1.30 circa, viaggiavo, quale terza trasportata, sulla autovettura Citroen C3, targata ED 864 JS, condotta dal Ero Controparte_4 seduta davanti e, immediatamente dopo il sinistro, sono stata la prima ad accorrere verso la mia amica Pt_4 che era seduta sul sedile posteriore posizionata a metà tra il posto dietro il conducente e quello dietro il passeggero. Essendo cosciente, al contrario di e siccome dalla macchina usciva del fumo, sono subito Pt_1 andata a liberarla dalla cintura di sicurezza. Nulla posso affermare in ordine al capitolo n. 8”.”. pagina 7 di 16 momento dell'impatto non stava regolarmente indossando la cintura di sicurezza seppur “giustificando” tale mancata utilizzazione con la difettosità di tale dispositivo di contenzione2.
L'antinomia delle due posizioni è piuttosto evidente ma, allo stesso modo, è agevole motivare la maggiore attendibilità della versione resa dal dott. , non avendo egli, contrariamente alla prima Tes_5
teste escussa, alcun motivo - neppure di amicizia o di mera conoscenza - per avvalorare una versione piuttosto che un'altra né, tanto meno, per non verbalizzare correttamente esattamente quanto riferitogli dalla stessa danneggiata la quale, evidentemente, non avendo riflettuto a sufficienza in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio sulle possibili implicazioni di raccontare una versione piuttosto che di un'altra, gli ha esattamente riferito la verità oggettiva di quanto successo e, quindi, di non avere fatto uso della cintura di contenzione.
D'altro canto, è difficile immaginare una ragione per la quale il fiduciario della compagnia avrebbe dovuto inventarsi o scrivere a casaccio un'affermazione talmente precisa e dettagliata, che equivale ad una confessione stragiudiziale il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice, se non perché effettivamente riferitagli in quel momento dalla perizianda, né, tanto meno, è possibile dubitare della genuinità dell'affermazione resa, non essendovi alcuna valida ragione per la quale all'epoca la non avrebbe dovuto dirgli esattamente come stavano le cose. Parte_1
Per di più, se è difficile negare la compatibilità dei danni subiti, di cui pure di qui a breve si darà conto
(si consideri, in particolare, l'avulsione dentale, la lussazione degli incisivi centrali superiori, la perdita dell'incisivo laterale superiore di sinistra e del camino superiore sinistro), con la mancata corretta utilizzazione delle cinture di sicurezza, la versione attorea è apparsa troppe volte poco univoca - se non addirittura contraddittoria - anche in ordine al luogo esatto del sedile posteriore in cui la danneggiata si sarebbe seduta.
Se, infatti, in atto di citazione la difesa attorea aveva riferito che al momento dell'impatto la Parte_1
“sedeva sul sedile posteriore dal lato del guidatore”, la teste ha, invece, riferito di averla Per_5
rinvenuta nel posto di mezzo e, del pari, anche il teste ha esposto che la medesima danneggiata Tes_5
gli aveva riferito essersi seduta sul sedile posteriore proprio in mezzo tra il posto situato dietro il conducente e quello situato dietro il passeggero.
E, a ben vedere, neppure rileva granché la “giustificazione” addotta dalla danneggiata in ordine alla mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza, ovverosia il mancato funzionamento di tale dispositivo, posto che, se davvero quest'ultima è coscientemente rimasta sul mezzo anche dopo averne 2 Tale la deposizione integrale resa dal teste: “Confermo che, come emerge dalla relazione a mia firma prodotta dalla compagnia al documento n. 2 che mi viene esibito, la sig.ra mi ha riferito quanto Parte_1 ivi riportato in ordine alla mancata utilizzazione della cintura di sicurezza. Ciò a maggior ragione in quanto mi ha motivato la ragione del mancato utilizzo e di essa ho dato atto nella relazione a mia firma”. pagina 8 di 16 constatato il mancato funzionamento, ciò significa che ha altrettanto coscientemente assunto il rischio di aggravare le conseguenze negative del danno che avrebbe potuto subire, così ponendo in essere un comportamento parimenti imprudente e, quindi, ugualmente censurabile.
Da ultimo, anche a voler dare credito alla tesi del mancato funzionamento, al netto ovviamente della rimproverabilità del comportamento assunto dalla danneggiata, non può non rilevarsi come alcun accertamento tecnico, che sarebbe stato più che opportuno effettuare, abbia confermato la sussistenza di una qualsivoglia problematica idonea da “giustificare” l'omessa utilizzazione.
Ma, ovviamente, ciò che rileva in questa sede non è la rimproverabilità di un tale comportamento, che avrà pure dei risvolti amministrativi ma che è di per sé neutro sotto il profilo civilistico del risarcimento del danno subito dalla danneggiata, quanto, piuttosto, l'effettiva sussistenza del nesso causale tra la mancata utilizzazione e la causazione o l'aggravamento dei danni subiti, così come d'altro canto immediatamente eccepito dalla compagnia assicurativa.
E, a tal fine, il Tribunale aveva ritenuto opportuno interrogare il collegio peritale, chiedendo espressamente di pronunciarsi sulla compatibilità dei danni subiti con il corretto uso delle cinture di sicurezza, ottenendone la seguente risposta: “In merito all'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, le dichiarazioni appaiono discordanti e contradditorie. Non è possibile stabilire, neppure con ragionamento più probabile che non, a maggior ragione in assenza di una relazione sulla cinematica dell'incidente che possa quantomeno stimare la velocità delle due vetture al momento dell'impatto, che le lesioni osservate possano essere il risultato di un mancato corretto utilizzo delle cinture di sicurezza,
o viceversa. Tale ragionamento vale anche per il fatto che non è possibile essere certi del corretto funzionamento delle cinture di sicurezza al momento dell'impatto e dunque se una determinata lesione sia legata a questo ovvero al loro mancato utilizzo. Le lesioni, inoltre, dipendono anche dalla posizione reciproca della vittima con l'oggetto/gli oggetti con i quali è entrata in contatto al momento dell'impatto, oltre che dagli spazi disponibili all'interno dell'abitacolo e dalla grandezza dell'auto: in sostanza le variabili sono molteplici e non vi sono elementi per fornire una chiara risposta al quesito.”
(cfr. in tal senso a pagina 20 della CTU).
Da quanto verbalizzato all'interno della relazione peritale si evince abbastanza chiaramente l'equivoco in cui sono caduti i CTU atteso che il Tribunale non aveva alcuna intenzione di scaricare su entrambi l'acquisizione della prova in ordine al corretto utilizzo delle cinture volendo, semmai, acquisire un parere tecnico sulla compatibilità dei danni accertati (in base alla localizzazione, alla gravità di essi e così via) con l'effettiva utilizzazione.
L'ultima parte della risposta, dalle locuzioni “Le lesioni” in poi, mette in luce, però, abbastanza chiaramente come anche la corretta utilizzazione delle cinture non avrebbe verosimilmente impedito la pagina 9 di 16 verificazione di una parte dei danni accertati, essendo rimasti sconosciuti alcuni dati essenziali quali, ad esempio, la velocità d'impatto del veicolo investitore, lo spazio disponibile all'interno dell'autovettura e gli ulteriori oggetti contundenti ivi presenti, la cui mancata allegazione impedisce di escludere la valenza causale sul danno subito dall'attrice del comportamento di guida certamente imprudente posto in essere da Controparte_4
Ne consegue, a parere del Tribunale, l'effettiva integrazione di un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c. per l'aggravamento del danno verosimilmente subito e, tuttavia, non essendo state allegate particolari circostanze idonee a consentire una differenziazione della percentuale di corresponsabilità imputabile all'attrice rispetto a quella imputabile solidalmente ai convenuti, soprattutto considerando, da un lato, la presumibile pari gravità del comportamento colposo consistito nel mancato rispetto della distanza di sicurezza a cura del e, dall'altro, che la distorsione del CP_4
rachide cervicale e la contusione della colonna vertebrale, entrambe accertate dai CTU, si sarebbero verificati a prescindere anche in caso di corretto utilizzo della cintura, si ritiene equo diminuire il risarcimento del danno dovutole nella misura del 50%.
Venendo, pertanto, alla quantificazione del danno subito, la CTU espletata a cura delle dott.sse Per_6
e è giunta alle seguenti conclusioni che, in quanto logiche, coerenti e frutto di un'adeguata visita Per_7
della perizianda, si ritiene opportuno ritrascrivere nelle parti più rilevanti per essere poste a fondamento della decisione:
“(…) A seguito del sinistro in discussione, avvenuto in data 14.07.2017, la SI.ra subiva la Parte_1
lussazione di due elementi dentari superiori (11 e 21) e la perdita di tre elementi dentari (21, 22 e 23): il dente 23 veniva sostituito da un impianto. Subiva, altresì, una distorsione del rachide cervicale e contusione della colonna, sviluppando successivamente una temporanea Sindrome da disadattamento -
F43.2 - ICD-10, poi regredita (v. doc. al punto n°13 del giorno 20.05.2018).
3) Dai fatti descritti ne è derivata una inabilità temporanea assoluta, riferibile all'accesso presso il
Pronto Soccorso e al giorno successivo, di un giorno, nonché giorni 07 (sette) di invalidità temporanea mediamente al 75% e ulteriori giorni 20 (venti) sia al 50% che al 25%. Si riconoscono, infine, giorni
210 (duecentodieci) mediamente al 10% fino alla stabilizzazione dei postumi psico-fisici permanenti.
Non si ravvisano significative limitazioni alle attività della vita quotidiana, se non quelle che, nel periodo di maggior acuzie, hanno potuto incidere sulle relazioni sociali per la zona orale interessata, verosimilmente quantificabili in un grado di sofferenza di 2 (due) in una scala da 1 a 5.
4) L'attuale quadro osservato è legato alla attuale assenza di due elementi dentari (21 e 22), mentre
l'elemento 23 è stato già sostituito da un impianto. È in previsione un impianto anche per l'elemento
pagina 10 di 16 dentario 21. Non vengono riferiti postumi legati al trauma distrattivo cervicale, mentre il quadro psichico risulta rientrato.
Alla stabilizzazione del quadro clinico, dunque, residuano postumi permanenti quantificabili nella misura del 3 (tre) per cento, tenendo in considerazione l'emendabilità del danno, già parzialmente risoltasi, stimato sulla base delle più comuni tabelle di valutazione medico legale [SIMLA, Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè Ed. 2016; CP_9
[...
Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente, Controparte_10 CP_11
Giuffrè Ed., II Ed., 2015].
Il grado di sofferenza psico-fisica attuale è quantificabile in 1 (uno) su 5.
5) Le spese mediche affrontate sono risultate necessarie e congrue ed ammontano a complessivi €
11.834,50, oltre a spese per copie di cartelle cliniche e certificati ad uso assicurativo/medico legale per un ammontare complessivo di € 900,00.
Le spese mediche future consistono nel rifacimento di quattro volte nella vita delle corone in zirconia per un totale di € 16.000,00, rifacimento dell'impianto relativo all'elemento dentario 23 per due volte nella vita per € 3.000,00 complessivi ed applicazione di un impianto in zona 21 da rifare per due volte nella vita per un totale di € 4.500,00.
Dunque, il totale delle spese future odontoiatriche è stimabile in complessivi € 23.500,00)”.
Con riferimento alle spese mediche sostenute si è anche ritenuto opportuno integrare la CTU al fine di vagliare la necessarietà oppure no delle ulteriori spese allegate nel consuntivo rilasciato all'attrice in data 20.04.2023 dal dott. e l'eventuale comprensione di tali spese in quelle future Persona_8
sostenibili dalla danneggiata già quantificate dal collegio peritale.
Sul punto, con motivazione parimenti accoglibile in quanto logica, coerente e ben supportata nonostante la contestazione mossale dalla difesa attorea in comparsa conclusionale, il collegio peritale ha precisato: “che i CC.TT.UU. ricevevano dai CC.TT.PP. di parte ricorrente la nuova documentazione, menzionata dall'Avv. Claudia Nicolin, solo in data 15.11.2023, come allegato alle note alla bozza, che veniva trasmessa alle parti in data 14.11.2023.
Per tale motivo i CC.TT.UU. ritenevano opportuno non tenere conto di tali documenti, oltre che per il fatto che il documento del 20.04.2023 costituiva un “CONSUNTIVO per cure odontoiatriche DA
EFFETTUARE…”, ma soprattutto per il fatto che tenerne conto avrebbe significato duplicare una voce di rimborso di cui i Consulenti d'Ufficio avevano già tenuto debito conto.
Dunque, pur volendo considerare la documentazione ricevuta dopo la trasmissione della bozza, si precisa che, prima di poter annoverare le nuove spese odontoiatriche, è necessario stornare dalle spese emergenti odontoiatriche di € 23.500,00 già calcolate in bozza dai CC.TT.UU., la somma di €
pagina 11 di 16 4.500,00 riconosciuta alla SI.ra per l'inserzione e per i relativi rifacimenti di un impianto Parte_1
in zona 21 perchè, come affermato dal Dott. (cfr. relazione ricevuta dopo la trasmissione della Per_8
bozza), l'odontoiatra optava per un'altra soluzione odontoiatrica non essendo possibile applicare tale impianto.
Quindi: € 23.500,00 - € 4.500,00 = €19.000,00.
Ciò premesso, delle nuove spese odontoiatriche, come da nuovo consuntivo del Dott. i Per_8
CC.TT.UU. ritengono di dover riconoscere per:
- estrazione chirurgica e biomateriali dell'elemento dentario 2.1 la cifra di € 450,00 come da valore medio del tariffario Andi;
- devitalizzazione + otturazione dell'elemento dentario 1.2 la cifra di € 265,00 come da valore medio del tariffario Andi;
- provvisorio studio diretto 5 elementi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 2.3 la cifra di € 575,00 come da valore medio del tariffario Andi;
- provvisorio laboratorio armato in acrilico su metallo con visite di controllo e ricementazioni su 1.1,
1.2, 2.1, 2.2 e 23 la cifra di €1.050,00 come da valore medio del tariffario Andi;
- elementi in zirconia la cifra di €3.400,00 per il solo dente 1.2 (come da valore medio del tariffario
Andi) , comprensiva dei necessari rifacimenti nell'arco della vita, dato che le spese per le corone su
1.1, 2.1, 2.2, 2.3 ed i relativi rifacimenti, erano già stati inglobati nelle spese emergenti riportate in consulenza;
- bite plane + controlli non viene riconosciuto (cfr. sotto).
Per un totale di € 5.740,00.
La cifra di € 5.740,00 va aggiunta alla cifra di € 19.000,00 (€ 23.500,00 - € 4.500,00 = € 19.000,00) per un totale di spese emergenti di € 24.740,00 che significa una differenza di € 1.240,00 in più di spese emergenti in favore della SI.ra rispetto ai € 23.500,00 inizialmente riconosciuti. Parte_1
Relativamente all'ATM, si precisa che nel ricorso non è presente nessun referto strumentale che documentasse problematiche a livello di tale distretto;
dall'esame clinico non emergevano particolari alterazioni a livello articolare, e l'apertura dinamica risultava conservata;
non veniva esibita diagnostica radiografica di sorta a suffragio di tale ipotesi di danno.
Dalle operazioni peritali, non emergevano quindi sofferenze a carico dell'ATM in nesso di causa con il sinistro in giudicato.
Inoltre, si precisa che neppure dalle relazioni del Dott. si evince alcunché di documentato e Per_8 comprovato a carico dell'ATM, al più alcune supposizioni personali. Infatti, in data 21.09.2023, certificava unicamente: “Il quadro non francamente patologico è comunque indicativo di una
pagina 12 di 16 situazione funzionale non perfettamente stabilizzata complice, probabilmente, l'incoordinazione condilare derivante dal pregresso grave trauma”.
La relazione del giorno 19.04.2023 non menziona la problematica articolare, se non facendone cenno nell'ultima riga citando un bite per “limitare l'evolversi dei pregressi danni articolari”, che tuttavia non solo non vengono messi in correlazione causale con il sinistro, ma neppure descritti, né documentati o obiettivati clinicamente né strumentalmente.
Infine, si precisa che le spese emergenti odontoiatriche quantificate dai CC.TT.UU., come riportato in bozza (cfr. pag. 19 della C.T.U.) e come più volte ribadito sopra, ammontano ad € 23.500,00 e non a €
16.000,00 come riportato dall'avvocato Alessandro Surini” (cfr. in tal senso da pagina 2 a pagina 4 dell'integrazione alla CTU).
La liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c. è onnicomprensiva, includendo sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n.703/2021).
Quanto al danno biologico, trova applicazione l'art. 139 del D.lgs. 209 del 2005 (aggiornato con i parametri di cui al D.M. 22 luglio 2019), trattandosi di lesioni di lieve entità “derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”.
Le lesioni subite dall'attrice hanno determinato un'inabilità temporanea di 7 giorni al 75%, 20 giorni al
50%, 20 giorni al 25% e 210 giorni al 10%, per un totale di € 2.278,65.
Secondo i barèmes comuni nella pratica medico legale, i postumi invalidanti di natura permanente residuati a seguito del sinistro ed ormai stabilizzatisi sono stati quantificati dai CTU nella misura del
3%, che corrisponde ad un importo pari ad € 3.273,87.
Pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alla luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11/11/2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi –
è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita anche al di sopra dei limiti posti dagli artt.138 e 139 Cod. Ass. Priv., dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente. L'adeguamento va operato tenendo conto: a) dell'entità delle lesioni nonché la loro tipologia;
b) della non volontarietà delle lesioni;
c) delle conseguenze, anche non patrimoniali, derivate sulla vita relazionale del danneggiato, tenuto conto della specifica incidenza e delle inevitabili ricadute sulla vita personale e sulle relazioni pagina 13 di 16 interpersonali, con conseguente verosimile compromissione di tutta una serie di attività di relazione, sociale, ricreativa nonché domestica.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia specifica e puntuale allegazione e di quanto affermato dai CTU in ordine alle soglie da 1 a 5, non può essere riconosciuta alcuna integrazione del danno non patrimoniale standardizzato che va liquidato pertanto nella complessiva somma di €
5.552,52 (ovverosia € 2.278,65 + € 3.273,87).
Le spese mediche ritenute provate e congrue sono state quantificate dal CTU in complessivi €
11.834,50, oltre a spese per copie di cartelle cliniche e certificati ad uso assicurativo/medico legale per un ammontare complessivo di € 900,00, mentre le spese odontoiatriche future ritenute congrue sono state quantificate dal CTU in complessivi € 24.740,00.
Sommando tali voci di danno si giunge all'importo di € 43.027,02 di cui solo il 50%, pari a complessivi
€ 21.513,51, va posto a carico solidale degli odierni convenuti.
Per di più, trattandosi per la maggior parte di una somma che dovrà essere ancora sostenuta e, quindi, non ancora spesa, non si ritiene opportuno effettuare alcuna devalutazione e successiva rivalutazione dalla data di scadenza del periodo di inabilità temporanea a quella della presente decisione bensì, unicamente, detrarre gli importi corrisposti medio tempore dalla compagnia assicurativa e, precisamente, la somma di € 1.000,00 corrisposta in data 16.10.2018 e quella di € 13.750,00 corrisposta in data 6.8.2020.
Ne consegue che i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della residua somma di € 6.763,51, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite, che vanno però riparametrate sul decisum, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per ciascuna delle fasi espletate.
Le spese di CTU, separatamente liquidate in data 22.12.2023, vanno integralmente poste a carico di
. Controparte_5
Da ultimo, l'articolo 59 D.P.R. 131/1986, alla lettera d), prevede, tra le ipotesi in cui è prescritta la registrazione a debito (cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute), “le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.
La ratio normativa è stata individuata in ragioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio. È stato inoltre precisato che il pagina 14 di 16 termine “sentenze”, a cui fa riferimento la disposizione citata, si riferisce anche alle sentenze civili e non soltanto a quelle penali, ben potendo il giudice civile, così come avvenuto nel caso di specie, essere chiamato ad accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al fine di decidere sul risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla parte offesa ai sensi dell'articolo 2059 c.c. (cfr. in tal senso Corte
Cost. n. 414/1989).
A tal proposito, è stato ripetutamente affermato che “la norma dell'art. 59 fa generico riferimento alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e tale relazione va intesa in senso ampio, sì da comprendere tutti i fatti che possano 'astrattamente' configurare una ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 5952/2007 e Cass. Civ. n. 24096/2014).
Pertanto, ai fini della prenotazione a debito, è sufficiente che i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato, laddove alla conducente dell'autovettura sono astrattamente imputabili i reati previsti e puniti dagli artt. 590, comma 1, e 590 bis c.p..
Ne deriva che l'attrice, “danneggiata da fatto-reato” e in deroga al generale vincolo di solidarietà che accomuna tutte le parti processuali, va dichiarata esente dall'obbligo tributario conseguente alla registrazione del presente provvedimento giudiziario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da e previo accertamento della Parte_1
corresponsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., condanna , Controparte_3 Controparte_4
e , in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, a corrisponderle, a titolo di Controparte_5
residuo danno patrimoniale e non patrimoniale riconducibile alla quota del 50% ad essi imputabile per il sinistro verificatosi in data 14.07.2017, alle ore 1.30 circa, lungo la SS36, in prossimità della progressiva chilometrica 16+500 nel territorio del comune di Desio, la somma di € 6.763,51, oltre interessi moratori nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo;
- condanna , e , in persona del legale rapp.te Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
p.t., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da nel presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.836,00, di cui € 759,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone a carico di , in persona del legale rapp.te p.t., le spese di CTU Controparte_5
separatamente liquidate con decreto emesso in data 22.12.2023;
pagina 15 di 16 - accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 59 D.P.R. 131/1986, lettera d), per la registrazione a debito della presente decisione la cui imposta di registro dovrà essere recuperata nei soli confronti di , e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Monza, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6799/2021 promossa
DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1
12, elettivamente domiciliato in Monza, via Italia n. 28 presso lo studio degli Avv.ti Reno Grillo e
Claudia Cesare Nicolin che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, P.I. con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t., dott. , elettivamente domiciliato in Como, via Mugiasca n. 10 CP_2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Orlandoni che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , e C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
, entrambi residenti in [...]; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
All'udienza del 15.7.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti costituite hanno precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare che la SI.ra in occasione del sinistro per cui è causa era Parte_1 trasportata sul sedile posteriore dell'autovettura Citroen C3, targata ED 864 JS, e che riportava le lesioni indicate in premessa e, per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto della SI.ra al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_1
patiendi a causa del sinistro stradale del 14.07.2017, nonché
- dichiarare la convenuta , il SI. e la SI.ra , Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
in solido, tenuti al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi e a tale titolo condannarli al pagamento dell'importo di € 75.576,67 o nel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia.
In via istruttoria
- ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze precedute dall'inciso “vero o no che”:
1. in data 14.07.2017, alle ore 1.30 circa, la SI.ra ed i SIg.ri e Parte_1 Parte_2
viaggiavano, quali trasportati, sulla autovettura Citroen C3, targata ED 864 JS, Parte_3
condotta dal SI. Controparte_4
2. la SI.ra sedeva sul sedile posteriore dal lato del guidatore;
Parte_1
3. il SI. è alto all'incirca 190 cm;
CP_4
4. il SI. data la sua altezza, aveva portato il sedile del conducente sedile nella posizione più CP_4
arretrata;
5. la SI.ra indossava la cintura di sicurezza;
Parte_1
6. l'autovettura Citroen C3 condotta dal SI. viaggiava a velocità sostenuta;
CP_4
7. quando l'autovettura Citroen C3 tamponava l'autovettura Fiat condotta dal SI. , la Persona_1
SI.ra veniva sbalzata in avanti e urtava con il volto sul poggiatesta del sedile anteriore;
Parte_1
8. che la cintura di sicurezza non riusciva ad impedire lo sbalzo in avanti della SI.ra ; Parte_1
9. prima dell'incidente la SI.ra era una ragazza solare e sorridente;
Parte_1
10. dopo ogni intervento la SI.ra riferiva di forti dolori che perduravano per settimane;
Parte_1
11. la SI.ra manifestava disagio e sofferenza psicologica per le ripercussioni sull'aspetto Parte_1
estetico legate alla perdita dei denti;
12. la SI.ra si rifiutava per oltre un anno di prendere la patente di guida;
Parte_1
13. la sig.ra riferiva di non voler prendere la patente perché, dopo l'incidente, aveva paura Parte_1
ogni volta che saliva in auto;
pagina 2 di 16 14. la SI.ra , finchè non sono stati conclusi gli interventi ai denti, si è rifiutata di uscire di Parte_1
casa;
15. la SI.ra riferiva di non voler uscire di casa perché si vergognava a farsi vedere senza i Parte_1
denti.
Indica a testi su tutti i capitoli;
- , residente in [...] Parte_2
- residente in [...]; Parte_3
Indica a testi sui capitoli da 9 a 15:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...]; Testimone_3
- , residente in [...]; CP_6
- , residente in [...]. Testimone_4
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede di ordinare a parte convenuta la produzione Controparte_5
della relazione medico-legale e la mail accompagnatoria da cui risulti la data di trasmissione alla liquidatrice, redatta dal Dott. sulla persona dell'attrice nel febbraio-marzo 2018, nella quale Per_2
il medico-legale incaricato dalla compagnia affermava la compatibilità delle lesioni patita dall'attrice con l'uso della cintura di sicurezza.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
PER Controparte_5
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie del caso, accertato il concorso di responsabilità in misura paritaria dell'attrice nella causazione del danno occorsole, dichiarare le somme versate da satisfattive di ogni danno risarcibile e quindi rigettare la Controparte_5
domanda attorea così come formulata perchè infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, dichiarare tenuta a risarcire alla sig.ra i danni patiti nella Controparte_5 Parte_1
misura che risulterà provata in corso di causa e ridotta proporzionalmente in misura percentuale secondo il grado di colpa imputabile alla sig.ra nella verificazione del sinistro. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.”
pagina 3 di 16 IN FATTO
ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, nelle rispettive qualità di proprietaria, la prima, conducente, il secondo, e compagnia assicurativa
[...]
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura Citroen C3 targata ED 864 JS, la terza, chiedendone la condanna, in via solidale tra loro, al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 14.07.2017, alle ore 1.30 circa, lungo la SS36, in prossimità della progressiva chilometrica 16+500 nel territorio del comune di
Desio, con direzione di marcia Lecco – Milano, ove il conducente della predetta autovettura, su cui era terza trasportata, aveva tamponato quella marca Fiat, targata CL509FR, ferma a causa di un allagamento della strada.
Ha esposto che, a seguito del sinistro, immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San
Gerardo di Monza, aveva riportato un “trauma facciale, distorsione cervicale, avulsione dentale e contusione della colonna”, essendole residuato un danno biologico nella misura del 4-5%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea nei termini indicati in citazione.
Deducendo, quindi, la responsabilità della compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 141, comma 1, d. lgs. 9 settembre 2005, n. 209, come aggiornato dal d. lgs. 30 dicembre 2020, n. 187, e, ancor prima, quella del conducente e della proprietaria dell'autovettura Citroen C3 per violazione dell'art. 141, commi 3-8 d. lgs. n. 285/1992, nonché della proprietaria del mezzo ai sensi dell'art. 2054, comma 3
c.c., ne ha chiesto la condanna alla corresponsione in proprio favore della complessiva somma di €
75.576,67, comprensiva della personalizzazione del danno e delle spese mediche sostenute e da sostenersi.
Si è costituita in giudizio contestando, nel merito, la fondatezza della domanda Controparte_5
risarcitoria proposta nei propri confronti, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, rappresentando che in data
16.10.2018 aveva corrisposto in favore della danneggiata la somma di € 1.000,00 e che in data
6.08.2020 le aveva corrisposto l'ulteriore importo di € 13.750,00, così risarcendole integralmente il danno concorsuale riconducibile al proprio assicurato.
Solo in via subordinata ha chiesto congruamente ridursi la pretesa attorea in ragione del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c. rimarcando a tal fine la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e non Controparte_3 Controparte_4
hanno ritenuto opportuno costituirsi in giudizio sicché all'udienza del 12.05.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 16 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e tentata senza esito la conciliazione delle parti, la causa è stata istruita con l'escussione della prova orale rispettivamente richiesta nei limiti di cui all'ordinanza emessa in data 5.10.2022 e l'ammissione di una CTU medico-legale sulla persona dell'attrice espletata la quale, all'udienza del 15.07.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta dall'attrice sia parzialmente fondata e seppur nei limiti quantitativi appresso specificati meriti di essere accolta, emergendo dal rapporto di incidente stradale prodotto in atti (cfr. in tal senso il doc. 1 parte attrice) piena prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, non essendovi alcun dubbio che in data 14.07.2017, alle ore 1.30 circa,
conducente l'autovettura marca Citroen C3 targata ED 864 JS, “in prossimità della Controparte_4
progressiva chilometrica 16+500 territorio del comune di Desio a causa della velocità non commisurata alle condizioni di tempo e traffico non riusciva ad arrestare la marcia tamponando
l'autovettura marca Fiat targata CL509FR condotto da che si trovava regolarmente Persona_1
fermo a causa di un allagamento della strada. A seguito dell'urto l'autovettura di proiettato Per_1
in avanti e priva di controllo andando a collidere con l'autovettura marca Citroen targata FK437BX condotta da . L'autovettura di procedeva in avanti urtando l'autovettura CP_7 CP_4
marca Fiat targata DJ406JR condotto da con a bordo Controparte_8 Persona_3
e (cfr. in tal senso la scheda riepilogativa dell'incidente). Persona_4
La dinamica e le modalità di verificazione del sinistro sono state ben riscostruite nel rapporto di incidente redatto a cura della polizia locale del Comune di Milano, non essendovi, quindi, dubbio alcuno in ordine alle modalità con le quali si è prodotto il danno.
D'altro canto, il tamponamento non è mai stato neppure contestato dalla terza chiamata la quale, al contrario, nel costituirsi in giudizio ha semplicemente fatto leva sull'art. 1227 c.c., essendo il danno stato amplificato, a suo dire, dalla mancata utilizzazione delle cinture di contenimento pur presenti all'interno dell'autoveicolo.
Ma, dovendosi temporaneamente sospendere ogni valutazione in ordine al concorso di colpa della danneggiata astrattamente idoneo ad incidere ex art. 1227 c.c. sul risarcimento del danno dovutole, è doveroso anzitutto precisare la piena applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c. che, statuendo che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo, bensì di tipo pagina 5 di 16 presuntivo, dalla quale il conducente del mezzo può liberarsi solo fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza concretamente esigibile, un comportamento conforme alla disciplina del codice della strada ed esente da colpa, che il giudice deve valutare con riferimento al caso concreto (cfr. in tal senso Cass. Civ., 29/04/2006 n. 10031).
Nel caso di specie il conducente del mezzo, asserito responsabile civile, non ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio al fine di vincere la presunzione juris tantum posta a proprio carico né, tanto meno, ha dato prova che questi abbia concretamente posto in essere una Controparte_5
qualsivoglia manovra, neppure emergenziale, finalizzata ad evitare l'impatto con l'autovettura che gli stava innanzi.
Ed anche al netto di quanto disposto dall'art. 141 d. lgs. n. 209/2005, secondo cui, “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, dalla relazione riversata in atti emerge chiaramente la responsabilità di per intervenuta violazione dell'art. 149, comma 1, d. Controparte_4
lgs. n. 209/2005, secondo cui “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”, laddove, nel caso di specie, nessuno dei convenuti ne ha dimostrato il rispetto, tanto meno la proprietaria del mezzo, rimasta anch'essa contumace ed assoggettata al disposto di cui al comma 3 dell'art. 2054 c.c., secondo cui “Il proprietario del veicolo,
o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Palese essendo responsabilità del conducente e della proprietaria del mezzo, la compagnia assicurativa del veicolo su cui la era trasportata ne risponde in solido ai sensi dell'art. 141, comma 1, del Parte_1
d. lgs. 9 settembre 2005, n. 209, non avendo dimostrato il caso fortuito.
ha, però, chiesto ridursi la pretesa risarcitoria in ragione del concorso di colpa Controparte_5
imputabile alla danneggiata ex art. 1227 c.c. per la mancata utilizzazione delle cinture di contenzione pur presenti all'interno dell'autovettura.
Sotto tale aspetto, l'art. 172 del d. lgs. n. 295/1992 stabilisce, in effetti, che “Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui (1) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del
pagina 6 di 16 presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”.
L'uso delle cinture di sicurezza, fatte salve le dovute eccezioni espressamente previste dalla norma ma altrettanto pacificamente non ricorrenti nel caso di specie, è, quindi, obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri dei veicoli, sia sui sedili anteriori che posteriori, e tale obbligo è in vigore dall'anno 2006.
Al fine di accertare l'effettiva utilizzazione o meno della cintura di sicurezza e, quindi, il rispetto dell'art. 172 sopra richiamato, il Tribunale ha ritenuto opportuno ammettere la prova orale articolata dall'attrice escutendo sia i testi dalla stessa indicati sia, ai sensi dell'art. 281 ter c.p.c., il dott. Tes_5
, fiduciario della compagnia assicurativa che aveva predisposto la perizia estimativa prodotta al
[...]
documento n. 2, a tal fine ammettendo il capitolo di prova orale articolato da quest'ultima nella relativa memoria istruttoria.
Ebbene, la prova orale espletata ha avuto un esito contrastante ma, a ciò nonostante, è ben possibile seguire una sola delle strade alternative tracciate dai testimoni escussi previa attenta valutazione della loro attendibilità.
Iniziando dalla tenuta effettiva della tesi attorea, secondo cui la danneggiata indossava regolarmente la cintura di sicurezza nel momento in cui l'autovettura su cui era trasportata si è resa protagonista del tamponamento a catena cui s'è sopra fatto riferimento, , amica dell'attrice e terza Persona_5
trasportata sul sedile anteriore del medesimo mezzo, nel corso dell'udienza del 15.2.2023 ha riferito di essere stata la prima ad accorrere verso che si trovava seduta sul sedile posteriore, esattamente Pt_1
posizionata a metà tra la seduta posizionata dietro il conducente e quella posta il passeggero e di averla immediatamente liberata dalla cintura di sicurezza in quanto spaventata dal fumo che usciva dalla medesima automobile1.
Al contrario, così passandosi ad esporre la tesi opposta, il dott. , escusso nel corso della Testimone_5
medesima udienza, ha confermato integralmente quanto emergente dalla relazione a propria firma prodotta dalla compagnia assicurativa al documento n. 2, e cioè che la medesima , nel corso Parte_1
della visita medico-legale espletata in data 26.11.2019, gli avrebbe espressamente riferito che al 1 Tale la deposizione integrale resa dalla teste: “Confermo che in data 14.07.2017, alle ore 1.30 circa, viaggiavo, quale terza trasportata, sulla autovettura Citroen C3, targata ED 864 JS, condotta dal Ero Controparte_4 seduta davanti e, immediatamente dopo il sinistro, sono stata la prima ad accorrere verso la mia amica Pt_4 che era seduta sul sedile posteriore posizionata a metà tra il posto dietro il conducente e quello dietro il passeggero. Essendo cosciente, al contrario di e siccome dalla macchina usciva del fumo, sono subito Pt_1 andata a liberarla dalla cintura di sicurezza. Nulla posso affermare in ordine al capitolo n. 8”.”. pagina 7 di 16 momento dell'impatto non stava regolarmente indossando la cintura di sicurezza seppur “giustificando” tale mancata utilizzazione con la difettosità di tale dispositivo di contenzione2.
L'antinomia delle due posizioni è piuttosto evidente ma, allo stesso modo, è agevole motivare la maggiore attendibilità della versione resa dal dott. , non avendo egli, contrariamente alla prima Tes_5
teste escussa, alcun motivo - neppure di amicizia o di mera conoscenza - per avvalorare una versione piuttosto che un'altra né, tanto meno, per non verbalizzare correttamente esattamente quanto riferitogli dalla stessa danneggiata la quale, evidentemente, non avendo riflettuto a sufficienza in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio sulle possibili implicazioni di raccontare una versione piuttosto che di un'altra, gli ha esattamente riferito la verità oggettiva di quanto successo e, quindi, di non avere fatto uso della cintura di contenzione.
D'altro canto, è difficile immaginare una ragione per la quale il fiduciario della compagnia avrebbe dovuto inventarsi o scrivere a casaccio un'affermazione talmente precisa e dettagliata, che equivale ad una confessione stragiudiziale il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice, se non perché effettivamente riferitagli in quel momento dalla perizianda, né, tanto meno, è possibile dubitare della genuinità dell'affermazione resa, non essendovi alcuna valida ragione per la quale all'epoca la non avrebbe dovuto dirgli esattamente come stavano le cose. Parte_1
Per di più, se è difficile negare la compatibilità dei danni subiti, di cui pure di qui a breve si darà conto
(si consideri, in particolare, l'avulsione dentale, la lussazione degli incisivi centrali superiori, la perdita dell'incisivo laterale superiore di sinistra e del camino superiore sinistro), con la mancata corretta utilizzazione delle cinture di sicurezza, la versione attorea è apparsa troppe volte poco univoca - se non addirittura contraddittoria - anche in ordine al luogo esatto del sedile posteriore in cui la danneggiata si sarebbe seduta.
Se, infatti, in atto di citazione la difesa attorea aveva riferito che al momento dell'impatto la Parte_1
“sedeva sul sedile posteriore dal lato del guidatore”, la teste ha, invece, riferito di averla Per_5
rinvenuta nel posto di mezzo e, del pari, anche il teste ha esposto che la medesima danneggiata Tes_5
gli aveva riferito essersi seduta sul sedile posteriore proprio in mezzo tra il posto situato dietro il conducente e quello situato dietro il passeggero.
E, a ben vedere, neppure rileva granché la “giustificazione” addotta dalla danneggiata in ordine alla mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza, ovverosia il mancato funzionamento di tale dispositivo, posto che, se davvero quest'ultima è coscientemente rimasta sul mezzo anche dopo averne 2 Tale la deposizione integrale resa dal teste: “Confermo che, come emerge dalla relazione a mia firma prodotta dalla compagnia al documento n. 2 che mi viene esibito, la sig.ra mi ha riferito quanto Parte_1 ivi riportato in ordine alla mancata utilizzazione della cintura di sicurezza. Ciò a maggior ragione in quanto mi ha motivato la ragione del mancato utilizzo e di essa ho dato atto nella relazione a mia firma”. pagina 8 di 16 constatato il mancato funzionamento, ciò significa che ha altrettanto coscientemente assunto il rischio di aggravare le conseguenze negative del danno che avrebbe potuto subire, così ponendo in essere un comportamento parimenti imprudente e, quindi, ugualmente censurabile.
Da ultimo, anche a voler dare credito alla tesi del mancato funzionamento, al netto ovviamente della rimproverabilità del comportamento assunto dalla danneggiata, non può non rilevarsi come alcun accertamento tecnico, che sarebbe stato più che opportuno effettuare, abbia confermato la sussistenza di una qualsivoglia problematica idonea da “giustificare” l'omessa utilizzazione.
Ma, ovviamente, ciò che rileva in questa sede non è la rimproverabilità di un tale comportamento, che avrà pure dei risvolti amministrativi ma che è di per sé neutro sotto il profilo civilistico del risarcimento del danno subito dalla danneggiata, quanto, piuttosto, l'effettiva sussistenza del nesso causale tra la mancata utilizzazione e la causazione o l'aggravamento dei danni subiti, così come d'altro canto immediatamente eccepito dalla compagnia assicurativa.
E, a tal fine, il Tribunale aveva ritenuto opportuno interrogare il collegio peritale, chiedendo espressamente di pronunciarsi sulla compatibilità dei danni subiti con il corretto uso delle cinture di sicurezza, ottenendone la seguente risposta: “In merito all'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, le dichiarazioni appaiono discordanti e contradditorie. Non è possibile stabilire, neppure con ragionamento più probabile che non, a maggior ragione in assenza di una relazione sulla cinematica dell'incidente che possa quantomeno stimare la velocità delle due vetture al momento dell'impatto, che le lesioni osservate possano essere il risultato di un mancato corretto utilizzo delle cinture di sicurezza,
o viceversa. Tale ragionamento vale anche per il fatto che non è possibile essere certi del corretto funzionamento delle cinture di sicurezza al momento dell'impatto e dunque se una determinata lesione sia legata a questo ovvero al loro mancato utilizzo. Le lesioni, inoltre, dipendono anche dalla posizione reciproca della vittima con l'oggetto/gli oggetti con i quali è entrata in contatto al momento dell'impatto, oltre che dagli spazi disponibili all'interno dell'abitacolo e dalla grandezza dell'auto: in sostanza le variabili sono molteplici e non vi sono elementi per fornire una chiara risposta al quesito.”
(cfr. in tal senso a pagina 20 della CTU).
Da quanto verbalizzato all'interno della relazione peritale si evince abbastanza chiaramente l'equivoco in cui sono caduti i CTU atteso che il Tribunale non aveva alcuna intenzione di scaricare su entrambi l'acquisizione della prova in ordine al corretto utilizzo delle cinture volendo, semmai, acquisire un parere tecnico sulla compatibilità dei danni accertati (in base alla localizzazione, alla gravità di essi e così via) con l'effettiva utilizzazione.
L'ultima parte della risposta, dalle locuzioni “Le lesioni” in poi, mette in luce, però, abbastanza chiaramente come anche la corretta utilizzazione delle cinture non avrebbe verosimilmente impedito la pagina 9 di 16 verificazione di una parte dei danni accertati, essendo rimasti sconosciuti alcuni dati essenziali quali, ad esempio, la velocità d'impatto del veicolo investitore, lo spazio disponibile all'interno dell'autovettura e gli ulteriori oggetti contundenti ivi presenti, la cui mancata allegazione impedisce di escludere la valenza causale sul danno subito dall'attrice del comportamento di guida certamente imprudente posto in essere da Controparte_4
Ne consegue, a parere del Tribunale, l'effettiva integrazione di un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c. per l'aggravamento del danno verosimilmente subito e, tuttavia, non essendo state allegate particolari circostanze idonee a consentire una differenziazione della percentuale di corresponsabilità imputabile all'attrice rispetto a quella imputabile solidalmente ai convenuti, soprattutto considerando, da un lato, la presumibile pari gravità del comportamento colposo consistito nel mancato rispetto della distanza di sicurezza a cura del e, dall'altro, che la distorsione del CP_4
rachide cervicale e la contusione della colonna vertebrale, entrambe accertate dai CTU, si sarebbero verificati a prescindere anche in caso di corretto utilizzo della cintura, si ritiene equo diminuire il risarcimento del danno dovutole nella misura del 50%.
Venendo, pertanto, alla quantificazione del danno subito, la CTU espletata a cura delle dott.sse Per_6
e è giunta alle seguenti conclusioni che, in quanto logiche, coerenti e frutto di un'adeguata visita Per_7
della perizianda, si ritiene opportuno ritrascrivere nelle parti più rilevanti per essere poste a fondamento della decisione:
“(…) A seguito del sinistro in discussione, avvenuto in data 14.07.2017, la SI.ra subiva la Parte_1
lussazione di due elementi dentari superiori (11 e 21) e la perdita di tre elementi dentari (21, 22 e 23): il dente 23 veniva sostituito da un impianto. Subiva, altresì, una distorsione del rachide cervicale e contusione della colonna, sviluppando successivamente una temporanea Sindrome da disadattamento -
F43.2 - ICD-10, poi regredita (v. doc. al punto n°13 del giorno 20.05.2018).
3) Dai fatti descritti ne è derivata una inabilità temporanea assoluta, riferibile all'accesso presso il
Pronto Soccorso e al giorno successivo, di un giorno, nonché giorni 07 (sette) di invalidità temporanea mediamente al 75% e ulteriori giorni 20 (venti) sia al 50% che al 25%. Si riconoscono, infine, giorni
210 (duecentodieci) mediamente al 10% fino alla stabilizzazione dei postumi psico-fisici permanenti.
Non si ravvisano significative limitazioni alle attività della vita quotidiana, se non quelle che, nel periodo di maggior acuzie, hanno potuto incidere sulle relazioni sociali per la zona orale interessata, verosimilmente quantificabili in un grado di sofferenza di 2 (due) in una scala da 1 a 5.
4) L'attuale quadro osservato è legato alla attuale assenza di due elementi dentari (21 e 22), mentre
l'elemento 23 è stato già sostituito da un impianto. È in previsione un impianto anche per l'elemento
pagina 10 di 16 dentario 21. Non vengono riferiti postumi legati al trauma distrattivo cervicale, mentre il quadro psichico risulta rientrato.
Alla stabilizzazione del quadro clinico, dunque, residuano postumi permanenti quantificabili nella misura del 3 (tre) per cento, tenendo in considerazione l'emendabilità del danno, già parzialmente risoltasi, stimato sulla base delle più comuni tabelle di valutazione medico legale [SIMLA, Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè Ed. 2016; CP_9
[...
Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente, Controparte_10 CP_11
Giuffrè Ed., II Ed., 2015].
Il grado di sofferenza psico-fisica attuale è quantificabile in 1 (uno) su 5.
5) Le spese mediche affrontate sono risultate necessarie e congrue ed ammontano a complessivi €
11.834,50, oltre a spese per copie di cartelle cliniche e certificati ad uso assicurativo/medico legale per un ammontare complessivo di € 900,00.
Le spese mediche future consistono nel rifacimento di quattro volte nella vita delle corone in zirconia per un totale di € 16.000,00, rifacimento dell'impianto relativo all'elemento dentario 23 per due volte nella vita per € 3.000,00 complessivi ed applicazione di un impianto in zona 21 da rifare per due volte nella vita per un totale di € 4.500,00.
Dunque, il totale delle spese future odontoiatriche è stimabile in complessivi € 23.500,00)”.
Con riferimento alle spese mediche sostenute si è anche ritenuto opportuno integrare la CTU al fine di vagliare la necessarietà oppure no delle ulteriori spese allegate nel consuntivo rilasciato all'attrice in data 20.04.2023 dal dott. e l'eventuale comprensione di tali spese in quelle future Persona_8
sostenibili dalla danneggiata già quantificate dal collegio peritale.
Sul punto, con motivazione parimenti accoglibile in quanto logica, coerente e ben supportata nonostante la contestazione mossale dalla difesa attorea in comparsa conclusionale, il collegio peritale ha precisato: “che i CC.TT.UU. ricevevano dai CC.TT.PP. di parte ricorrente la nuova documentazione, menzionata dall'Avv. Claudia Nicolin, solo in data 15.11.2023, come allegato alle note alla bozza, che veniva trasmessa alle parti in data 14.11.2023.
Per tale motivo i CC.TT.UU. ritenevano opportuno non tenere conto di tali documenti, oltre che per il fatto che il documento del 20.04.2023 costituiva un “CONSUNTIVO per cure odontoiatriche DA
EFFETTUARE…”, ma soprattutto per il fatto che tenerne conto avrebbe significato duplicare una voce di rimborso di cui i Consulenti d'Ufficio avevano già tenuto debito conto.
Dunque, pur volendo considerare la documentazione ricevuta dopo la trasmissione della bozza, si precisa che, prima di poter annoverare le nuove spese odontoiatriche, è necessario stornare dalle spese emergenti odontoiatriche di € 23.500,00 già calcolate in bozza dai CC.TT.UU., la somma di €
pagina 11 di 16 4.500,00 riconosciuta alla SI.ra per l'inserzione e per i relativi rifacimenti di un impianto Parte_1
in zona 21 perchè, come affermato dal Dott. (cfr. relazione ricevuta dopo la trasmissione della Per_8
bozza), l'odontoiatra optava per un'altra soluzione odontoiatrica non essendo possibile applicare tale impianto.
Quindi: € 23.500,00 - € 4.500,00 = €19.000,00.
Ciò premesso, delle nuove spese odontoiatriche, come da nuovo consuntivo del Dott. i Per_8
CC.TT.UU. ritengono di dover riconoscere per:
- estrazione chirurgica e biomateriali dell'elemento dentario 2.1 la cifra di € 450,00 come da valore medio del tariffario Andi;
- devitalizzazione + otturazione dell'elemento dentario 1.2 la cifra di € 265,00 come da valore medio del tariffario Andi;
- provvisorio studio diretto 5 elementi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 2.3 la cifra di € 575,00 come da valore medio del tariffario Andi;
- provvisorio laboratorio armato in acrilico su metallo con visite di controllo e ricementazioni su 1.1,
1.2, 2.1, 2.2 e 23 la cifra di €1.050,00 come da valore medio del tariffario Andi;
- elementi in zirconia la cifra di €3.400,00 per il solo dente 1.2 (come da valore medio del tariffario
Andi) , comprensiva dei necessari rifacimenti nell'arco della vita, dato che le spese per le corone su
1.1, 2.1, 2.2, 2.3 ed i relativi rifacimenti, erano già stati inglobati nelle spese emergenti riportate in consulenza;
- bite plane + controlli non viene riconosciuto (cfr. sotto).
Per un totale di € 5.740,00.
La cifra di € 5.740,00 va aggiunta alla cifra di € 19.000,00 (€ 23.500,00 - € 4.500,00 = € 19.000,00) per un totale di spese emergenti di € 24.740,00 che significa una differenza di € 1.240,00 in più di spese emergenti in favore della SI.ra rispetto ai € 23.500,00 inizialmente riconosciuti. Parte_1
Relativamente all'ATM, si precisa che nel ricorso non è presente nessun referto strumentale che documentasse problematiche a livello di tale distretto;
dall'esame clinico non emergevano particolari alterazioni a livello articolare, e l'apertura dinamica risultava conservata;
non veniva esibita diagnostica radiografica di sorta a suffragio di tale ipotesi di danno.
Dalle operazioni peritali, non emergevano quindi sofferenze a carico dell'ATM in nesso di causa con il sinistro in giudicato.
Inoltre, si precisa che neppure dalle relazioni del Dott. si evince alcunché di documentato e Per_8 comprovato a carico dell'ATM, al più alcune supposizioni personali. Infatti, in data 21.09.2023, certificava unicamente: “Il quadro non francamente patologico è comunque indicativo di una
pagina 12 di 16 situazione funzionale non perfettamente stabilizzata complice, probabilmente, l'incoordinazione condilare derivante dal pregresso grave trauma”.
La relazione del giorno 19.04.2023 non menziona la problematica articolare, se non facendone cenno nell'ultima riga citando un bite per “limitare l'evolversi dei pregressi danni articolari”, che tuttavia non solo non vengono messi in correlazione causale con il sinistro, ma neppure descritti, né documentati o obiettivati clinicamente né strumentalmente.
Infine, si precisa che le spese emergenti odontoiatriche quantificate dai CC.TT.UU., come riportato in bozza (cfr. pag. 19 della C.T.U.) e come più volte ribadito sopra, ammontano ad € 23.500,00 e non a €
16.000,00 come riportato dall'avvocato Alessandro Surini” (cfr. in tal senso da pagina 2 a pagina 4 dell'integrazione alla CTU).
La liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c. è onnicomprensiva, includendo sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n.703/2021).
Quanto al danno biologico, trova applicazione l'art. 139 del D.lgs. 209 del 2005 (aggiornato con i parametri di cui al D.M. 22 luglio 2019), trattandosi di lesioni di lieve entità “derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”.
Le lesioni subite dall'attrice hanno determinato un'inabilità temporanea di 7 giorni al 75%, 20 giorni al
50%, 20 giorni al 25% e 210 giorni al 10%, per un totale di € 2.278,65.
Secondo i barèmes comuni nella pratica medico legale, i postumi invalidanti di natura permanente residuati a seguito del sinistro ed ormai stabilizzatisi sono stati quantificati dai CTU nella misura del
3%, che corrisponde ad un importo pari ad € 3.273,87.
Pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alla luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11/11/2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi –
è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita anche al di sopra dei limiti posti dagli artt.138 e 139 Cod. Ass. Priv., dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente. L'adeguamento va operato tenendo conto: a) dell'entità delle lesioni nonché la loro tipologia;
b) della non volontarietà delle lesioni;
c) delle conseguenze, anche non patrimoniali, derivate sulla vita relazionale del danneggiato, tenuto conto della specifica incidenza e delle inevitabili ricadute sulla vita personale e sulle relazioni pagina 13 di 16 interpersonali, con conseguente verosimile compromissione di tutta una serie di attività di relazione, sociale, ricreativa nonché domestica.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia specifica e puntuale allegazione e di quanto affermato dai CTU in ordine alle soglie da 1 a 5, non può essere riconosciuta alcuna integrazione del danno non patrimoniale standardizzato che va liquidato pertanto nella complessiva somma di €
5.552,52 (ovverosia € 2.278,65 + € 3.273,87).
Le spese mediche ritenute provate e congrue sono state quantificate dal CTU in complessivi €
11.834,50, oltre a spese per copie di cartelle cliniche e certificati ad uso assicurativo/medico legale per un ammontare complessivo di € 900,00, mentre le spese odontoiatriche future ritenute congrue sono state quantificate dal CTU in complessivi € 24.740,00.
Sommando tali voci di danno si giunge all'importo di € 43.027,02 di cui solo il 50%, pari a complessivi
€ 21.513,51, va posto a carico solidale degli odierni convenuti.
Per di più, trattandosi per la maggior parte di una somma che dovrà essere ancora sostenuta e, quindi, non ancora spesa, non si ritiene opportuno effettuare alcuna devalutazione e successiva rivalutazione dalla data di scadenza del periodo di inabilità temporanea a quella della presente decisione bensì, unicamente, detrarre gli importi corrisposti medio tempore dalla compagnia assicurativa e, precisamente, la somma di € 1.000,00 corrisposta in data 16.10.2018 e quella di € 13.750,00 corrisposta in data 6.8.2020.
Ne consegue che i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della residua somma di € 6.763,51, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite, che vanno però riparametrate sul decisum, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per ciascuna delle fasi espletate.
Le spese di CTU, separatamente liquidate in data 22.12.2023, vanno integralmente poste a carico di
. Controparte_5
Da ultimo, l'articolo 59 D.P.R. 131/1986, alla lettera d), prevede, tra le ipotesi in cui è prescritta la registrazione a debito (cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute), “le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.
La ratio normativa è stata individuata in ragioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio. È stato inoltre precisato che il pagina 14 di 16 termine “sentenze”, a cui fa riferimento la disposizione citata, si riferisce anche alle sentenze civili e non soltanto a quelle penali, ben potendo il giudice civile, così come avvenuto nel caso di specie, essere chiamato ad accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al fine di decidere sul risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla parte offesa ai sensi dell'articolo 2059 c.c. (cfr. in tal senso Corte
Cost. n. 414/1989).
A tal proposito, è stato ripetutamente affermato che “la norma dell'art. 59 fa generico riferimento alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e tale relazione va intesa in senso ampio, sì da comprendere tutti i fatti che possano 'astrattamente' configurare una ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 5952/2007 e Cass. Civ. n. 24096/2014).
Pertanto, ai fini della prenotazione a debito, è sufficiente che i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato, laddove alla conducente dell'autovettura sono astrattamente imputabili i reati previsti e puniti dagli artt. 590, comma 1, e 590 bis c.p..
Ne deriva che l'attrice, “danneggiata da fatto-reato” e in deroga al generale vincolo di solidarietà che accomuna tutte le parti processuali, va dichiarata esente dall'obbligo tributario conseguente alla registrazione del presente provvedimento giudiziario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da e previo accertamento della Parte_1
corresponsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., condanna , Controparte_3 Controparte_4
e , in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, a corrisponderle, a titolo di Controparte_5
residuo danno patrimoniale e non patrimoniale riconducibile alla quota del 50% ad essi imputabile per il sinistro verificatosi in data 14.07.2017, alle ore 1.30 circa, lungo la SS36, in prossimità della progressiva chilometrica 16+500 nel territorio del comune di Desio, la somma di € 6.763,51, oltre interessi moratori nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo;
- condanna , e , in persona del legale rapp.te Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
p.t., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da nel presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.836,00, di cui € 759,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone a carico di , in persona del legale rapp.te p.t., le spese di CTU Controparte_5
separatamente liquidate con decreto emesso in data 22.12.2023;
pagina 15 di 16 - accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 59 D.P.R. 131/1986, lettera d), per la registrazione a debito della presente decisione la cui imposta di registro dovrà essere recuperata nei soli confronti di , e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Monza, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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