Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2413 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Maria Vittoria Gerace, con la quale è elettivamente domiciliata in Siderno (RC), Via Circonvallazione Sud n. 69/A
Ricorre nte
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/09/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 16/06/2023, ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno mensile di assistenza;
- che il C.T.U. non l'ha riconosciuta meritevole dei benefici richiesti;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili in quanto viziate da contraddizioni diagnostico valutative;
- che ha allegato una perizia di parte dalla quale si evince che è affetta da: “Spondilodiscartrosi diffusa limitante con discopatie multiple cervico- lombari ed ernie discali L4-L5 e L5/S1; scoliosi dorsale dx convessa;
spondiloartrite ricorrente già trattata con terapia specifica e in attuale follow up;
Periartrite scapolo omerale limitante bilaterale e lesività tendinea;
Sindrome algo disfunzionale delle ginocchia da gonartrosi con condropatia femoro-rotulea e femoro-tibiale; artrosi metatarso-falangea; alluce valgo bilaterale già trattato cruentamente a sx.; Valvulopatia mitro-tricuspidalica in soggetto con diabete mellito NID;
sclerosi delle carotidi e dislipidemia;
Disturbo ansioso depressivo in soggetto con sindrome fibromialgica;
Cisti liquorale sottocorticale;
Diverticolosi del sigma”;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il riconoscimento dei benefici richiesti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 442 e seg.ti
c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, ammessi e valutati i mezzi istruttori richiesti: 1) dichiarare che l'istante ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile, in misura pari o superiore al 74%, con conseguente diritto a percepire
l'assegno e/o pensione, da parte dell' a decorrere dal mese successivo a CP_1 3
quello della presentazione della domanda o da quello diverso e successivo nel quale sia insorto il complesso invalidante;
2) conseguentemente, condannare
l' al pagamento dell'importo che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di CP_1
Giustizia, nonché, al pagamento degli interessi legali sugli arretrati dell'invalidità nonché al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 07/02/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione integrativa – in ordine alle conclusioni formulate, con particolare riferimento alla documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimane il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 4
74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Orbene, nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, a dedurre che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili, poiché viziate da contraddizioni diagnostico - valutative e poiché le patologie sono state valutate in maniera parziale.
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto dell'esame obiettivo.
Le conclusioni formulate si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie diagnosticate (“spondilodiscoartrosi e discopatie multiple lombari e in scoliosi destro convessa;
disturbo depressivo lieve con ansietà; valvulopatia cardiaca di grado lieve;
cisti liquorale sottocorticale a destra”), sulla cui base il C.T.U. ha concluso che la sig.ra è Parte_1
invalida nella misura del 67%, con decorrenza da Gennaio 2024 (data della visita peritale).
Tuttavia, dalla documentazione medica successiva, depositata nel corso del presente giudizio, è emerso un aggravamento del quadro patologico della ricorrente, per cui, con provvedimento del 07/02/2025, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di 5
accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, con particolare riferimento alla documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio.
Il C.T.U., dopo aver attentamente esaminato la predetta documentazione, ha rilevato che il quadro clinico della ricorrente si è aggravato a causa di un significativo peggioramento che ha interessato il distretto osteoarticolare e, in particolare, la colonna vertebrale
(“peggioramento delle ernie discali con associata stenosi del canale midollare...dolore lombare cronico, disturbi sensitivi agli arti inferiori e limitazione funzionale diffusa”).
Pertanto, preso atto dell'aggravamento allegato, il consulente ha riformulato la propria diagnosi, concludendo che: “la sig.ra Parte_1
è persona Invalida con una percentuale del 75%”, con decorrenza dal
[...]
mese di febbraio 2024 (data della visita reumatologica).
Questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U., perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti.
Pertanto, il ricorso va accolto, con il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, con la decorrenza indicata dal C.T.U.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, atteso che il riconoscimento del beneficio deriva da un aggravamento dello stato di salute della ricorrente, sopravvenuto successivamente alla prima visita peritale, che non è imputabile all' CP_1
Restano a carico dell' le spese della CTU espletata nel giudizio CP_1
di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente 6
pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. Parte_1
2413/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra Parte_1
è invalida al 75% ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, con
[...]
decorrenza dal mese di febbraio 2024;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata CP_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 20/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci