Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1956, n. 117
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 aprile 1956
Art. 2.
All'aumento di lire 5.000.000 dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 600 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, di cui all'art. 1, si provvede, per l'esercizio medesimo, mediante pari riduzione del capitolo n. 531 del suddetto stato di previsione.
Entrata in vigore il 7 aprile 1956