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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 06.10.1962 ed ivi residente in [...],
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Santa Croce Camerina in via Resistenza Partigiana n. 4, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Allù, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
24.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Santa Croce Camerina il
16.10.1982, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 43, parte II, Serie A, dell'anno 1982, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 14.02.1985) e (Ragusa, Per_1 Per_2
22.11.1991), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 31.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei ricorrenti;
2. i coniugi vivranno separati e precisamente il sig. si stabilirà in abitazione diversa da Pt_2 quella coniugale, mentre la sig.ra rimarrà nell'abitazione coniugale di via Parte_1 resistenza Partigiana n. 4.
3. I mobili che arredano l'abitazione coniugale vengono attribuiti alla ricorrente. Gli altri oggetti sono stati già divisi tra i coniugi.
4. I coniugi rinunciano reciprocamente ed espressamente a qualsiasi pretesa di mantenimento;
5. Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra, e delle obbligazioni assunte in premessa in ordine ai beni mobili ed immobili, hanno regolato ogni rapporto anche economico tra di loro sussistente, ed in particolare:
a) Il ricorrente promette e si obbliga a trasferire entro e non oltre il termine di mesi tre dalla omologa, alla moglie, come sopra generalizzata che promette e si obbliga ad accettare, la sua quota pari a ½ degli immobili indicati in premessa con i n. 1,2,8,9,10 e in particolare:
1. fabbricato in Santa Croce Camerina via Gaggini n.43 piano T, al catasto fabbricati al foglio 15 mappale n.612 sub 3 cat.A/2 classe 2, consistenza 5,5;
2. fabbricato in Santa Croce Camerina via Resistenza Partigiana al catasto al foglio 15 mappale 612 sub 2, categoria C6 classe 2 consistenza 140 mq;
3. terreno in Santa Croce Camerina c/da Sughero al foglio 43 mappale 1169,264;
4. quota parte di terreno in Santa Croce Camerina c/da Sughero al foglio 43 mappale
1173; 5. quota parte di terreno in Santa Croce Camerina c/da Sughero al foglio 43 mappale 1356;
b) La ricorrente si obbliga a trasferire nello stesso termine di cui sopra al marito la sua quota pari ad ½ degli immobili indicati in premessa ai nn.3,4,5,6,7, e in particolare:
1.fabbricato in Santa Croce Camerina via Alloro 7 Piano T-1 al foglio 35 mappale 1633 sub.1 cat. A/4 classe 1 consistenza 2,5 vani;
2.fabbricato in Santa Croce Camerina C/da Punta Secca PT al foglio 39 mappale 298 sub. 4 cat. A/7 , classe 3 consistenza 5,0; 3.Fabbricati in Santa Croce Camerina c/da Piraino snc PT al catasto al foglio 21 mappale
725 sub. 1 cat. A/4 classe 2 consistenza 3,5;
4.Fabbricati in Santa Croce Camerina c/da Piraino PT snc al catasto al foglio 21 mappale
725 sub. 2 cat. categoria D10;
5.terreno in Santa Croce Camerina c/da Piraino al foglio 21 mappale 726;
I predetti immobili verranno dunque divisi ed assegnati in piena proprietà, con atto pubblico da stipularsi avanti a Notaio scelto concordemente tra i coniugi, entro e non oltre tre mesi dalla data di omologazione della presente separazione, reciprocamente dai coniugi, come sopra generalizzati, senza conguaglio alcuno, da versarsi all'una o all'altra parte, tenuto conto sia della divisione dei conti e titoli di cui infra ed avendo i detti immobili, fatti stimare da tecnici di propria fiducia, all'incirca lo stesso valore;
e comunque per l'eventuale maggior valore che si dovesse ritenere per gli immobili assegnati alla moglie, anche a titolo di mantenimento una tantum in favore della ricorrente;
pertanto senza che ciò comporti alcun onere a carico della stessa né dell'altro coniuge.
6. I coniugi si obbligano a vendere a terzi l'immobile di via P. Di Napoli di cui ai n. 11 e 12 dell'elenco di cui sopra (fabbricato in Santa Croce Camerina in via P. Di Napoli piano S 1 al foglio 16 mappale 674 sub 2 categoria C/6 classe 2 consistenza 180 mq e fabbricato in
Santa Croce camerina in via P. Di Napoli al foglio 16 mappale 674 sub 3 categoria F/3) al miglior offerente e procederanno a dividere in parti uguali il relativo ricavato.
7. L'autovettura Audi targata GR913XS rimane di proprietà esclusiva del ricorrente mentre l'autovettura Mercedes targata EL115DV intestata al marito verrà trasferita dallo stesso gratuitamente alla moglie, che si farà carico solo delle spese di trasferimento .
8. Il saldo del rapporto di conto corrente cointestato risultante alla data di sottoscrizione del presente ricorso verrà diviso in parti uguali tra i coniugi.
9. Quanto al conto corrente intestato solo al sig. ed utilizzato a fini aziendali, i coniugi Pt_2 divideranno in parti uguali l'importo che ivi risulterà depositato alla data del 30.06.2025, al termine della stagione agraria.
10. I titoli cointestati verranno liquidati e divisi in parti uguali alla scadenza prevista e comunque non appena possibile in caso di necessità di uno dei coniugi. Contr
11. Quanto alla assicurazione di cui sopra il relativo valore alla scadenza prevista o ancor prima in caso di bisogno ed ove possibile verrà divisa in parti uguali tra i coniugi.
12. Gli accordi del presente ricorso avranno effetto tra le parti sin dalla sua sottoscrizione. che l'udienza di comparizione del dì 24.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che gli accordi vertenti su diritti disponibili non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio concordatario a Santa Croce Camerina il
[...]
16.10.1982, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
43, parte II, Serie A, dell'anno 1982;
- Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Croce Camerina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 06.10.1962 ed ivi residente in [...],
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Santa Croce Camerina in via Resistenza Partigiana n. 4, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Allù, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
24.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Santa Croce Camerina il
16.10.1982, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 43, parte II, Serie A, dell'anno 1982, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 14.02.1985) e (Ragusa, Per_1 Per_2
22.11.1991), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 31.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei ricorrenti;
2. i coniugi vivranno separati e precisamente il sig. si stabilirà in abitazione diversa da Pt_2 quella coniugale, mentre la sig.ra rimarrà nell'abitazione coniugale di via Parte_1 resistenza Partigiana n. 4.
3. I mobili che arredano l'abitazione coniugale vengono attribuiti alla ricorrente. Gli altri oggetti sono stati già divisi tra i coniugi.
4. I coniugi rinunciano reciprocamente ed espressamente a qualsiasi pretesa di mantenimento;
5. Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra, e delle obbligazioni assunte in premessa in ordine ai beni mobili ed immobili, hanno regolato ogni rapporto anche economico tra di loro sussistente, ed in particolare:
a) Il ricorrente promette e si obbliga a trasferire entro e non oltre il termine di mesi tre dalla omologa, alla moglie, come sopra generalizzata che promette e si obbliga ad accettare, la sua quota pari a ½ degli immobili indicati in premessa con i n. 1,2,8,9,10 e in particolare:
1. fabbricato in Santa Croce Camerina via Gaggini n.43 piano T, al catasto fabbricati al foglio 15 mappale n.612 sub 3 cat.A/2 classe 2, consistenza 5,5;
2. fabbricato in Santa Croce Camerina via Resistenza Partigiana al catasto al foglio 15 mappale 612 sub 2, categoria C6 classe 2 consistenza 140 mq;
3. terreno in Santa Croce Camerina c/da Sughero al foglio 43 mappale 1169,264;
4. quota parte di terreno in Santa Croce Camerina c/da Sughero al foglio 43 mappale
1173; 5. quota parte di terreno in Santa Croce Camerina c/da Sughero al foglio 43 mappale 1356;
b) La ricorrente si obbliga a trasferire nello stesso termine di cui sopra al marito la sua quota pari ad ½ degli immobili indicati in premessa ai nn.3,4,5,6,7, e in particolare:
1.fabbricato in Santa Croce Camerina via Alloro 7 Piano T-1 al foglio 35 mappale 1633 sub.1 cat. A/4 classe 1 consistenza 2,5 vani;
2.fabbricato in Santa Croce Camerina C/da Punta Secca PT al foglio 39 mappale 298 sub. 4 cat. A/7 , classe 3 consistenza 5,0; 3.Fabbricati in Santa Croce Camerina c/da Piraino snc PT al catasto al foglio 21 mappale
725 sub. 1 cat. A/4 classe 2 consistenza 3,5;
4.Fabbricati in Santa Croce Camerina c/da Piraino PT snc al catasto al foglio 21 mappale
725 sub. 2 cat. categoria D10;
5.terreno in Santa Croce Camerina c/da Piraino al foglio 21 mappale 726;
I predetti immobili verranno dunque divisi ed assegnati in piena proprietà, con atto pubblico da stipularsi avanti a Notaio scelto concordemente tra i coniugi, entro e non oltre tre mesi dalla data di omologazione della presente separazione, reciprocamente dai coniugi, come sopra generalizzati, senza conguaglio alcuno, da versarsi all'una o all'altra parte, tenuto conto sia della divisione dei conti e titoli di cui infra ed avendo i detti immobili, fatti stimare da tecnici di propria fiducia, all'incirca lo stesso valore;
e comunque per l'eventuale maggior valore che si dovesse ritenere per gli immobili assegnati alla moglie, anche a titolo di mantenimento una tantum in favore della ricorrente;
pertanto senza che ciò comporti alcun onere a carico della stessa né dell'altro coniuge.
6. I coniugi si obbligano a vendere a terzi l'immobile di via P. Di Napoli di cui ai n. 11 e 12 dell'elenco di cui sopra (fabbricato in Santa Croce Camerina in via P. Di Napoli piano S 1 al foglio 16 mappale 674 sub 2 categoria C/6 classe 2 consistenza 180 mq e fabbricato in
Santa Croce camerina in via P. Di Napoli al foglio 16 mappale 674 sub 3 categoria F/3) al miglior offerente e procederanno a dividere in parti uguali il relativo ricavato.
7. L'autovettura Audi targata GR913XS rimane di proprietà esclusiva del ricorrente mentre l'autovettura Mercedes targata EL115DV intestata al marito verrà trasferita dallo stesso gratuitamente alla moglie, che si farà carico solo delle spese di trasferimento .
8. Il saldo del rapporto di conto corrente cointestato risultante alla data di sottoscrizione del presente ricorso verrà diviso in parti uguali tra i coniugi.
9. Quanto al conto corrente intestato solo al sig. ed utilizzato a fini aziendali, i coniugi Pt_2 divideranno in parti uguali l'importo che ivi risulterà depositato alla data del 30.06.2025, al termine della stagione agraria.
10. I titoli cointestati verranno liquidati e divisi in parti uguali alla scadenza prevista e comunque non appena possibile in caso di necessità di uno dei coniugi. Contr
11. Quanto alla assicurazione di cui sopra il relativo valore alla scadenza prevista o ancor prima in caso di bisogno ed ove possibile verrà divisa in parti uguali tra i coniugi.
12. Gli accordi del presente ricorso avranno effetto tra le parti sin dalla sua sottoscrizione. che l'udienza di comparizione del dì 24.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che gli accordi vertenti su diritti disponibili non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio concordatario a Santa Croce Camerina il
[...]
16.10.1982, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
43, parte II, Serie A, dell'anno 1982;
- Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Croce Camerina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti