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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
OS NE Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1209/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
, Parte_3 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in VIA DEI CONDOTTI, 9 00187 ROMA presso lo studio dell'avv.
CO ND, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
) Parte_4 C.F._4
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in VIA BIGLI, 28 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
AN IE TO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
C.F. ), CP_2 C.F._5
pagina 1 di 13 C.F. ) CP_3 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia la Corte d'Appello adita in riforma della sentenza impugnata e accertato che la prescrizione decennale non è decorsa in riferimento alle operazioni di acquisto e vendita di titoli di cui è causa, premessa, altresì, la richiesta di nomina di un CTU al fine di determinare il valore dai danni richiesti ed in particolar modo l'entità delle somme a favore dei Sigg.ri qualora gli stessi avessero Pt_1 impiegato, tempo per tempo, le somme destinate all'acquisto delle azioni nello strumento alternativo prudentemente indicato nei BTP a dieci anni;
in via principale:
-dichiarare nulli o in ogni caso dichiarare risolti i medesimi contratti di acquisto intermediati o comunque gestiti quale mandatario dalla e/o dalle banche incorporate Controparte_1
e fino dall'inizio del rapporto con le dette banche incorporate e per CP_4 Controparte_5 tutta la durata del rapporto contrattuale con;
Controparte_1 in subordine:
-accogliere la domanda sub 1, nei limiti della prescrizione decennale dalla richiesta o dalle date delle singole operazioni indicate nel presente giudizio e per l'effetto condannare la Controparte_1
a restituire gli importi ricevuti dai clienti oggi ricorrenti in appello con riferimento alle dette
[...] operazioni quanto:
•ad euro 302.755,91 per il Sig. Parte_3
•ad euro 473.251,63 per la Sig.ra Parte_1
•ad euro 596.622,92 per il Sig. Parte_2
o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e a ricevere le azioni acquistate ed ancora intestate ai ricorrenti come segue:
•n. 18.303 in favore del Sig. Parte_3
•n. 17.531 in favore della Sig.ra Parte_1
•n. 17.507 in favore del Sig. Parte_2
-per l'ulteriore effetto di quanto sopra, condannare la a risarcire il danno Controparte_1 cagionato ai ricorrenti e calcolato nella differenza tra quanto liquidato dalla a titolo di CP_1 pagina 2 di 13 dividendi e quanto i medesimi ricorrenti avrebbero percepito dall'investimento in titoli di Stato dello stesso importo affidato tempo per tempo alla el dettaglio: CP_1
•euro 1.308.740,00 per il Sig. Parte_3
•euro 592.378,00 per la Sig.ra Parte_1
•euro 752.903,00 per il Sig. Parte_2
-rigettare l'appello incidentale condizionato di controparte.
Il tutto con vittoria di compenso e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A.
Per Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per le ragioni illustrate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato ex artt. 333 e 343 c.p.c.,
i. rigettare l'appello dei sig.ri in quanto infondato in fatto e in diritto;
Pt_1 in via subordinata,
ii. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, relativamente alla domanda riguardante la posizione di per le ragioni indicate al Capitolo V.I della Controparte_6 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato ex artt. 333 e 343 c.p.c.;
iii. nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello dei sig.ri venisse anche Pt_1 parzialmente accolto, accogliere l'appello incidentale condizionato e subordinato ex art. 333, 343
c.p.c., e per l'effetto rigettare le domande dei sig.ri Pt_1 in via ulteriormente subordinata, iv. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori, ridurre l'ammontare delle pretese attoree in ragione dei benefici comunque conseguiti dagli stessi in forza degli investimenti effettuati che ammontano, solo per i dividendi incassati, ad euro 1.491.484,69, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e con riserva di conteggiare gli ulteriori dividendi erogati in corso di causa;
v. e in aggiunta a quanto previsto sub iv, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori, detrarre dall'importo eventualmente liquidato in favore degli attori, l'importo di euro € 781.446,13 versato agli eredi di a seguito della Controparte_6 liquidazione delle azioni BPL intestate alla socia Controparte_6
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio».
pagina 3 di 13 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2290/23, ha respinto le domande di accertamento e di condanna proposte da e in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 CP_6
nonché da contro (da qui
[...] Parte_3 Controparte_7 anche solo la . CP_1
e inizialmente solo in proprio, e in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 inizialmente anche quale tutore di avevano agito davanti al Tribunale nei confronti Controparte_6 della convenuta per ottenere la dichiarazione di nullità, per difetto di forma, di contratti e CP_1 operazioni di investimento aventi ad oggetto titoli di capitale della acquistati tra il 2000 e il CP_1
2014, chiedendo conseguentemente la restituzione del “controvalore di carico” calcolato in euro
2.349.257,13.
Gli attori chiedevano altresì il risarcimento del danno patito a causa della illiquidità delle azioni che non erano riusciti a vendere, addebitando alla la violazione degli obblighi informativi previsti da CP_1 norme primarie e regolamentari.
La si era costituita ed aveva resistito alle domande per ragioni di rito e di merito. CP_1
Nel corso del giudizio veniva dichiarato il decesso di e la causa veniva interrotta e poi Controparte_6 riassunta nei confronti degli eredi testamentari di ossia e Controparte_6 Parte_1 Pt_2
(già parti del giudizio in proprio), e e regolarmente citati ma non
[...] CP_3 CP_2 costituitisi.
Il Tribunale, con la sentenza suindicata, ha definito il giudizio respingendo le domande attoree poiché, in sintesi:
-ha ritenuto parzialmente fondata, sia per l'azione restitutoria che per quella risarcitoria, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riferimento alle operazioni poste in essere prima del 9.11.2008, CP_1 avendo individuato come primo atto interruttivo della prescrizione una lettera di diffida del 9.11.2018;
-ha ritenuto inattendibile la ricostruzione degli investimenti in titoli di capitale della convenuta, CP_1 effettuata da una consulenza di parte prodotta dagli attori, poiché in tale ricostruzione non risultava documentato l'acquisto dei titoli e non era, stata, quindi, indicata la data di acquisto, ritenuta dal
Tribunale rilevante al fine di delibare l'eccezione di prescrizione nonché per verificare l'effettiva attività di intermediazione della da questa contestata, anche in forza di plurimi passaggi di titoli CP_1
pagina 4 di 13 per vendita diretta da un socio all'altro o per successione ereditaria, passaggi ai quali la non CP_1 aveva preso parte
-ha ritenuto comunque infondata la domanda con riferimento alle azioni di , Controparte_8 detenute dagli attori prima della fusione con e poi convertite in azioni di Controparte_9
, rispetto alle quali nessuna pretesa poteva essere avanzata nei confronti della Controparte_1 convenuta
-ha rilevato che “alla data del 2.4.2007 -quando e e Pt_3 Pt_1 Parte_2 Persona_1 hanno fatto confluire sul conto deposito cointestato n.71576 i rispettivi pacchetti azionari- gli stessi erano già titolari di complessivi n.46.509 azioni. Alla stessa data, era titolare di Controparte_6
24.300 azioni (conto deposito 34706). Dopo tale data sono state effettuate operazioni in acquisto (non infra familiari) di complessive n.
9.964 azioni”
-ha, quindi, ritenuto che “l'attuale consistenza del complessivo pacchetto azionario detenuto dagli attori non è interamente (ed anzi è solo in minima parte) conseguente ad acquisti effettuati per il tramite della banca convenuta in periodo non coperto dalla prescrizione”
-ha respinto la domanda di nullità, rilevando, per il periodo successivo al 2.4.2007, la produzione di plurimi contratti, questionari e informative debitamente sottoscritti, nonché la documentazione di tutti gli ordini di acquisto a partire dal 1997, a confutazione dell'allegazione attorea di mancata redazione dei contratti e degli ordini per iscritto
-ha respinto anche la domanda risarcitoria, pur ritenendo fondato l'addebito di violazione degli obblighi informativi a carico della per la mancata prova del danno e del nesso di causa CP_1
-ha, sul punto, specificamente osservato che “I signori quantificano il danno in € 2.349.257,13 Pt_1 corrispondente al “controvalore di carico” delle azioni della da loro Controparte_1 complessivamente detenute, ossia pari alla somma da loro complessivamente destinata all'acquisto dei predetti titoli. Si è tuttavia già visto che: la quantità di azioni (76.671) alle quali fa riferimento quel controvalore non può ritenersi frutto di sole operazioni di investimento successive al 9.11.2008 ma, al contrario, è la conseguenza di tutti gli acquisti a far tempo dalla costituzione della banca;
va comunque dedotto l'importo di € 781.446,13 conseguente alla liquidazione delle azioni di CP_6 avvenuta nel corso del giudizio su richiesta degli eredi;
nella valutazione di un asserito danno
[...] va considerato quanto i signori hanno incassato nel corso del tempo per effetto dei dividendi Pt_1 pari a € 1.423.177,35 (docc.72, 96 e 97 convenuta); va infine detratto anche l'importo di € 148.995,32
pagina 5 di 13 pari a quanto realizzato da e nella diverse operazioni di vendita dei Pt_3 Pt_1 Parte_2 titoli realizzate tra il 2016 e il 2017”
-ha, quindi, concluso nel senso che l'asserito danno poteva dirsi coperto con quanto ricavato dagli investimenti nel corso degli anni a titolo di dividendi nonché a seguito di vendite e liquidazioni.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da in proprio e da e Parte_3 Parte_1 in proprio e quali eredi di sulla base dei motivi che verranno più Parte_2 Controparte_6 avanti presi in esame.
La appellata si è costituita e, oltre ad eccepire l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di una nuova CP_1 domanda di danno e a chiedere il rigetto degli altri motivi di appello, ha svolto appello incidentale condizionato volto ad ottenere, per il caso di accoglimento dell'appello principale, la riforma della sentenza nella parte in cui accerta la violazione da parte della degli obblighi informativi. CP_1
Previa dichiarazione di contumacia di e evocati nella qualità di eredi di CP_2 CP_3
e non costituiti, e dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art. Controparte_6
352 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In sede di precisazione delle conclusioni la CA appellata ha prodotto un nuovo documento (doc. 98), di formazione successiva, con il quale ha dato conto di ulteriori dividendi distribuiti agli appellanti nel
2023 e nel 2024.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello non possa trovare accoglimento.
Sui motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
-SULLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE
Gli appellanti contestano la decisione del Tribunale, di ritenere prescritti i crediti restitutori e risarcitori relativi alle operazioni di investimento poste in essere nel periodo anteriore al 9.11.2008, deducendo che il contratto per la prestazione dei servizi di investimento, che darebbe vita ad un unico rapporto obbligatorio, è ancora in essere e, pertanto, il termine di prescrizione non sarebbe ancora iniziato a decorrere. Sotto altro profilo, gli appellanti richiamano la regola di imprescrittibilità dell'azione di nullità che, secondo la loro prospettazione, si rifletterebbe sull'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; richiamano altresì l'elaborazione giurisprudenziale in materia di decorrenza della pagina 6 di 13 prescrizione del diritto al risarcimento del danno, secondo la quale il termine decorre da quando il danno diventa percepibile e riconoscibile, e individuano tale momento nella redazione della consulenza di parte prodotta in atti, successiva alla richiesta di liquidazione delle azioni rimasta inadempiuta.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato con riferimento all'azione di ripetizione delle somme investite per l'acquisto dei titoli in base a contratti asseritamente nulli.
Si deve, infatti, osservare che, seppure l'azione di nullità è imprescrittibile, l'azione di ripetizione delle prestazioni eseguite in forza di contratto nullo si prescrive, invece, nel termine ordinario decorrente dal pagamento (v. Cass. 32694/24 “L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine”; v. anche Cass. 15669/11).
Con riferimento all'azione risarcitoria, va osservato quanto segue.
Non può ritenersi pacifico nella giurisprudenza di legittimità quanto affermato dal Tribunale e dalla
CA appellata e cioè che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione di obblighi informativi, in quanto diritto derivante da responsabilità contrattuale, inizi a decorrere dal giorno dell'esecuzione dell'operazione.
La recente Cass. 32226/24 ha enunciato (v. pag. 43 della motivazione), infatti, un principio opposto e cioè che “il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro” stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi”; v. anche Cass. 29328/24 “In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o
pagina 7 di 13 avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale”.
Accedendo a tale interpretazione, la decisione del Tribunale, di ritenere prescritta anche la domanda risarcitoria, non risulterebbe corretta, ma, ai fini della riforma della sentenza, non sarebbe sufficiente tale rilievo, dovendosi delibare nel merito, dopo aver escluso la prescrizione, l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, nei limiti delle contestazioni svolte con i motivi di appello successivi e tenendo conto delle ragioni di opposizione sollevate dall'odierna appellata (motivi e ragioni che impediscono, come si dirà, l'accoglimento della domanda risarcitoria e conducono, quindi, alla conferma, con diversa motivazione sul punto, della sentenza appellata).
-SULLA PROVA DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI
Gli appellanti censurano la sentenza per non aver esaminato gli acquisti posti in essere dalla data di costituzione della sino al 9.11.2008, richiamando le censure svolte in punto prescrizione (che, CP_1 come si è detto, gli appellanti ritengono non decorsa).
Gli appellanti censurano altresì il rilievo del Tribunale sulla limitazione dell'indagine agli acquisti compresi nel periodo 2000/2014, deducendo che tale limitazione all'atto della domanda era dipesa dalla mancata collaborazione della CA che, alla richiesta ex art. 119 TUB, aveva inviato documentazione lacunosa.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Si può preliminarmente osservare che la limitazione al periodo 2000/2014 è espressamente contenuta nella citazione introduttiva del primo grado (v. pagg. 1 e 17) e che emerge dall'atto introduttivo che gli attori/odierni appellanti non hanno specificamente indicato in primo grado gli acquisti effettuati e le date delle singole operazioni, avendo indicato soltanto il totale del pacchetto azionario detenuto al tempo della domanda e il “controvalore di carico”, cioè il costo complessivo di tutti gli acquisti.
In ogni caso, va ribadito, come già esposto nell'esame del primo motivo, che l'azione di ripetizione risulta prescritta con riferimento agli acquisti effettuati prima del 9.11.2008, sicchè sotto tale profilo il motivo si rivela privo di interesse.
Sull'azione risarcitoria, va richiamato quanto già anticipato nella parte finale dell'esame del primo motivo di appello.
pagina 8 di 13 -SULLA ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE IN ORDINE ALLA
MANCANZA DEI CONTRATTI DI SERVIZI IN VIOLAZIONE DELL'ART.23 TUF. MANCANZA
ORDINI DI ACQUISTO E VENDITA ACQUISTI PRECEDENTI ALLA FONDAZIONE DI BPL
ACQUISTI INFRA FAMILIARI
Gli appellanti contestano l'affermazione del primo giudice relativa alla presenza dei contratti di investimento, facendo notare che mancano contratti quadro vigenti alla data del 2.4.2007 indicata dal
Tribunale.
In comparsa conclusionale gli appellanti aggiungono che “Il primo documento depositato dalla CP_1 che afferisce ai Sigg.ri e risale al 17 Dicembre 2007, quando come Pt_3 Pt_1 Parte_2 ricordato dal Tribunale in sentenza i tre erano già proprietari di n. 46509 azioni per un rilevante controvalore”.
Gli appellanti deducono altresì che mancherebbe anche parte della documentazione relativa agli ordini di acquisto che il Tribunale ha, invece, ritenuto esistente.
Viene contestato inoltre il rilievo della non riferibilità alla CA convenuta delle azioni acquistate nel
1994 prima della fusione tra e , richiamando i principi sul Controparte_8 Controparte_5 trasferimento di diritti e obblighi nel caso di fusione societaria.
Gli appellanti contestano infine il riferimento alle operazioni intra familiari come estranee alla responsabilità della facendo rilevare che anche tali acquisti sarebbero stati effettuati con CP_1
l'intermediazione della CP_1
L'appellata replica che “sono presenti agli atti i contratti depositati sub docc. 7-9; 14-18; 20-24; 50-
54; 57-62: 65-67 nostro fasc. 1° grado. Questi contratti coprono tutte le operazioni poste in essere nel periodo non prescritto e tanto basta per rigettare il motivo di appello e, più in generale, la domanda di nullità ex art. 23 TUF”.
Sulla mancanza degli ordini di acquisto l'appellata replica che alcuni ordini indicati dalla controparte sono anteriori al 2000, altri riguardano vendite e non acquisti, altri riguardano operazioni intrafamiliari, altri riguardano la c.d. affrancazione, cioè un'operazione neutra di vendita e riacquisto per ottenere benefici fiscali e altri, infine, sarebbero documentati [testualmente in comparsa: “alcune sono in ogni caso documentate (v.
8.6.2012 doc. 39 / 1.12.1997 doc. 1; 23.12.1997 Parte_3 Parte_1 doc. 2)”].
pagina 9 di 13 Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Si può, preliminarmente, rilevare che, essendo l'azione di ripetizione prescritta per le operazioni effettuate prima del 9.11.2008, la presenza di un contratto che risale al 17.12.2007 (ammessa dagli appellanti e comunque risultante dal doc. 14 appellata), sarebbe sufficiente a coprire le operazioni successive a questa data e ad escludere la nullità per mancanza del contratto quadro.
In ogni caso vi sono plurimi contratti sottoscritti dagli appellanti e a Pt_3 Pt_2 Parte_1 partire dal 2.4.2007 (v. contratto di negoziazione doc. 15 e contratti di deposito, negoziazione, collocamento titoli sottoscritti negli anni successivi v. docc. 16,17,18 e ulteriori docc. citati dalla difesa dell'appellata).
Sempre per effetto della prescrizione relativa alle operazioni anteriori al 9.11.2008, è irrilevante la doglianza che riguarda le azioni della acquisite nel 1994. Controparte_8
Per gli ordini di acquisto, va, invece, osservato in punto di diritto che “L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del
1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro” (Cass. 18122/20).
Gli appellanti non indicano quali previsioni dei vari contratti quadro prodotti stabiliscano la forma scritta per impartire gli ordini di investimento, sicchè la doglianza rimane priva di rilievo.
-SULLA MANCANZA DI PROVA DEL DANNO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL
DANNO
Nell'esposizione del motivo, dopo una prima parte nella quale vengono riepilogati gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, vi è un'altra parte, corredata da tabelle, nella quale viene effettuata “una stima degli importi che i sig.ri , e avrebbero Pt_1 Pt_2 Pt_3 Controparte_6 ottenuto alla data odierna, qualora al tempo di ciascun investimento gli stessi avessero investito in titoli di stato italiani di lungo periodo invece che in azioni, essendo tale investimento considerato più sicuro, quindi più in linea con il basso profilo di rischio Mifid, rispetto al mercato azionario”.
pagina 10 di 13 La conclusione di tali calcoli, per i quali gli appellanti utilizzano i “tassi dei BTP decennali di cui alla statistica fornita da CA IA (Allegato 1)”, è nel senso di un danno commisurato alla differenza tra l'ammontare del montante, ottenuto mediante investimento in BTP, e l'ammontare delle somme restituite dalla a titolo di disinvestimento e dividendi. CP_1
A conclusione del motivo viene, quindi, indicato il danno patito da ciascuno nel modo seguente:
, euro 592.378; Parte_1
- , euro 752.903 Parte_2
- , euro 1.308.740 Parte_3
- , euro 598.634. Controparte_6
L'appellata eccepisce la novità della domanda come formulata con questo motivo e dichiara di non accettare il contraddittorio.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato, o più esattamente inammissibile, nella parte in cui non svolge una censura alla decisione ma introduce una nuova e diversa domanda di danno.
In punto di diritto, va ricordato che la giurisprudenza ritiene che la domanda di risarcimento comprenda ogni voce di danno, salva diversa volontà attorea (v. Cass. 2340/24).
La domanda formulata in primo grado dagli odierni appellanti era espressamente riferita alla perdita subita per l'acquisto, essendo il danno commisurato al controvalore di carico: la domanda, quindi, non era estesa a tutti i possibili danni derivanti dall'inadempimento della controparte.
La domanda risarcitoria come formulata in appello riguarda, invece, una diversa voce di danno e implica accertamenti in fatto (gli stessi appellanti richiamano una tabella statistica di tassi prodotta ex novo) e una diversa qualificazione del danno, in termini di lucro cessante, mentre in primo grado il danno era stato prospettato quale perdita patrimoniale derivante dal costo sopportato per l'acquisto delle azioni e, quindi, come danno emergente.
La suddetta domanda formulata in appello, pertanto, non costituisce una mera diversa quantificazione della domanda già svolta in primo grado, ma contiene la prospettazione di un danno diverso da quello prospettato in primo grado, fondato su elementi di fatto sui quali non vi è stato alcun contraddittorio.
La stessa difesa degli appellanti riconosce, negli scritti conclusivi, che si tratta di profili diversi “il danno richiesto afferisce due diversi profili. Uno relativo all'ammontare dell'investimento e del quale si chiede la restituzione per la costatata (e mai dichiarata dalla invendibilità dei titoli CP_1 acquistati;
e un altro relativo al frutto che tale importo avrebbe prodotto se ben investito a fronte di
pagina 11 di 13 quello in concreto ha generato tempo per tempo, corrispondente invece ai dividendi liquidati dalla
CA agli azionisti” (pag. 15 comparsa conclusionale).
Sotto altro profilo va osservato che gli appellanti hanno rinunciato alla domanda, formulata in primo grado, di danno commisurato alla perdita patrimoniale, consistita nell'aver acquistato azioni che si sono rivelate illiquide, e, quindi, commisurata al controvalore di carico.
Si può, preliminarmente, rilevare che gli appellanti e hanno certamente Parte_1 Parte_2 rinunciato a tale domanda, formulata nella qualità di eredi di la difesa lo dichiara, Controparte_6 infatti, espressamente nella memoria di replica, richiamando le note scritte e le conclusioni svolte in sede di precisazione, nelle quali non vi è domanda riferita alla qualità di eredi di Controparte_6
Sulla domanda risarcitoria svolta da tutti gli appellanti in proprio, ritiene la Corte che sia intervenuta rinuncia tacita alla domanda commisurata al controvalore di carico: leggendo le conclusioni precisate in appello e l'atto di appello non viene, infatti, più richiesto il risarcimento commisurato al controvalore di carico e quindi il danno emergente, essendo richiesto invece espressamente il risarcimento pari ai guadagni che gli appellanti avrebbero conseguito con i titoli di stato, al netto dei dividendi ricevuti, e quindi il lucro cessante.
Ad abundantiam, si può comunque osservare che, anche ove tale domanda risarcitoria commisurata al controvalore di carico non si ritenesse rinunciata, sarebbe condivisibile la valutazione del Tribunale in ordine alla mancanza di danno, che costituisce oggetto del motivo di appello rubricato
-SULL'EVENTUALE DECONTO DELLE SOMME ACQUISITE DAGLI ATTORI COME
DIVIDENDI.
Anche tale motivo può, infatti, ritenersi infondato per le seguenti ragioni.
Non è stata offerta prova documentale della difficoltà a vendere le azioni (i docc. 9/13 appellanti non dimostrano che sia stata fatta una richiesta rimasta inadempiuta) e non vi è, quindi, prova di danno, inteso come perdita patrimoniale per aver acquistato un bene non vendibile o difficilmente vendibile e quindi privo di valore.
È stato, comunque, provato che alcune vendite sono state effettuate verso corrispettivo (v. doc. 97 prodotto dall'appellata, che può essere utilizzato, essendo richiamato dagli stessi appellanti nell'atto di appello v. pag. 10).
È stato provato altresì (v. anche doc. 98 appellata) che le azioni hanno prodotto un reddito (dividendi) in grado di coprire il controvalore di carico.
pagina 12 di 13 I dividendi costituiscono, infatti, una componente positiva in grado di coprire il costo sopportato per l'acquisto dei titoli.
Per completezza va, infine, rilevato che dalla lettura degli scritti conclusivi della parte appellante emerge che la domanda relativa alla restituzione del valore di carico è stata mantenuta quale domanda di ripetizione degli investimenti nulli (v. pag. 18 comparsa conclusionale), domanda che il Tribunale, ad avviso della Corte, ha correttamente respinto, come si è già osservato con l'esame del motivo di appello riguardante la nullità dei contratti quadro e degli ordini di investimento.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 18.511,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 30.4.2025
Il Presidente est.
OS NE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
OS NE Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1209/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
, Parte_3 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in VIA DEI CONDOTTI, 9 00187 ROMA presso lo studio dell'avv.
CO ND, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
) Parte_4 C.F._4
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in VIA BIGLI, 28 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
AN IE TO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
C.F. ), CP_2 C.F._5
pagina 1 di 13 C.F. ) CP_3 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia la Corte d'Appello adita in riforma della sentenza impugnata e accertato che la prescrizione decennale non è decorsa in riferimento alle operazioni di acquisto e vendita di titoli di cui è causa, premessa, altresì, la richiesta di nomina di un CTU al fine di determinare il valore dai danni richiesti ed in particolar modo l'entità delle somme a favore dei Sigg.ri qualora gli stessi avessero Pt_1 impiegato, tempo per tempo, le somme destinate all'acquisto delle azioni nello strumento alternativo prudentemente indicato nei BTP a dieci anni;
in via principale:
-dichiarare nulli o in ogni caso dichiarare risolti i medesimi contratti di acquisto intermediati o comunque gestiti quale mandatario dalla e/o dalle banche incorporate Controparte_1
e fino dall'inizio del rapporto con le dette banche incorporate e per CP_4 Controparte_5 tutta la durata del rapporto contrattuale con;
Controparte_1 in subordine:
-accogliere la domanda sub 1, nei limiti della prescrizione decennale dalla richiesta o dalle date delle singole operazioni indicate nel presente giudizio e per l'effetto condannare la Controparte_1
a restituire gli importi ricevuti dai clienti oggi ricorrenti in appello con riferimento alle dette
[...] operazioni quanto:
•ad euro 302.755,91 per il Sig. Parte_3
•ad euro 473.251,63 per la Sig.ra Parte_1
•ad euro 596.622,92 per il Sig. Parte_2
o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e a ricevere le azioni acquistate ed ancora intestate ai ricorrenti come segue:
•n. 18.303 in favore del Sig. Parte_3
•n. 17.531 in favore della Sig.ra Parte_1
•n. 17.507 in favore del Sig. Parte_2
-per l'ulteriore effetto di quanto sopra, condannare la a risarcire il danno Controparte_1 cagionato ai ricorrenti e calcolato nella differenza tra quanto liquidato dalla a titolo di CP_1 pagina 2 di 13 dividendi e quanto i medesimi ricorrenti avrebbero percepito dall'investimento in titoli di Stato dello stesso importo affidato tempo per tempo alla el dettaglio: CP_1
•euro 1.308.740,00 per il Sig. Parte_3
•euro 592.378,00 per la Sig.ra Parte_1
•euro 752.903,00 per il Sig. Parte_2
-rigettare l'appello incidentale condizionato di controparte.
Il tutto con vittoria di compenso e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A.
Per Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per le ragioni illustrate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato ex artt. 333 e 343 c.p.c.,
i. rigettare l'appello dei sig.ri in quanto infondato in fatto e in diritto;
Pt_1 in via subordinata,
ii. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, relativamente alla domanda riguardante la posizione di per le ragioni indicate al Capitolo V.I della Controparte_6 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato ex artt. 333 e 343 c.p.c.;
iii. nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello dei sig.ri venisse anche Pt_1 parzialmente accolto, accogliere l'appello incidentale condizionato e subordinato ex art. 333, 343
c.p.c., e per l'effetto rigettare le domande dei sig.ri Pt_1 in via ulteriormente subordinata, iv. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori, ridurre l'ammontare delle pretese attoree in ragione dei benefici comunque conseguiti dagli stessi in forza degli investimenti effettuati che ammontano, solo per i dividendi incassati, ad euro 1.491.484,69, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e con riserva di conteggiare gli ulteriori dividendi erogati in corso di causa;
v. e in aggiunta a quanto previsto sub iv, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande degli attori, detrarre dall'importo eventualmente liquidato in favore degli attori, l'importo di euro € 781.446,13 versato agli eredi di a seguito della Controparte_6 liquidazione delle azioni BPL intestate alla socia Controparte_6
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio».
pagina 3 di 13 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2290/23, ha respinto le domande di accertamento e di condanna proposte da e in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 CP_6
nonché da contro (da qui
[...] Parte_3 Controparte_7 anche solo la . CP_1
e inizialmente solo in proprio, e in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 inizialmente anche quale tutore di avevano agito davanti al Tribunale nei confronti Controparte_6 della convenuta per ottenere la dichiarazione di nullità, per difetto di forma, di contratti e CP_1 operazioni di investimento aventi ad oggetto titoli di capitale della acquistati tra il 2000 e il CP_1
2014, chiedendo conseguentemente la restituzione del “controvalore di carico” calcolato in euro
2.349.257,13.
Gli attori chiedevano altresì il risarcimento del danno patito a causa della illiquidità delle azioni che non erano riusciti a vendere, addebitando alla la violazione degli obblighi informativi previsti da CP_1 norme primarie e regolamentari.
La si era costituita ed aveva resistito alle domande per ragioni di rito e di merito. CP_1
Nel corso del giudizio veniva dichiarato il decesso di e la causa veniva interrotta e poi Controparte_6 riassunta nei confronti degli eredi testamentari di ossia e Controparte_6 Parte_1 Pt_2
(già parti del giudizio in proprio), e e regolarmente citati ma non
[...] CP_3 CP_2 costituitisi.
Il Tribunale, con la sentenza suindicata, ha definito il giudizio respingendo le domande attoree poiché, in sintesi:
-ha ritenuto parzialmente fondata, sia per l'azione restitutoria che per quella risarcitoria, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riferimento alle operazioni poste in essere prima del 9.11.2008, CP_1 avendo individuato come primo atto interruttivo della prescrizione una lettera di diffida del 9.11.2018;
-ha ritenuto inattendibile la ricostruzione degli investimenti in titoli di capitale della convenuta, CP_1 effettuata da una consulenza di parte prodotta dagli attori, poiché in tale ricostruzione non risultava documentato l'acquisto dei titoli e non era, stata, quindi, indicata la data di acquisto, ritenuta dal
Tribunale rilevante al fine di delibare l'eccezione di prescrizione nonché per verificare l'effettiva attività di intermediazione della da questa contestata, anche in forza di plurimi passaggi di titoli CP_1
pagina 4 di 13 per vendita diretta da un socio all'altro o per successione ereditaria, passaggi ai quali la non CP_1 aveva preso parte
-ha ritenuto comunque infondata la domanda con riferimento alle azioni di , Controparte_8 detenute dagli attori prima della fusione con e poi convertite in azioni di Controparte_9
, rispetto alle quali nessuna pretesa poteva essere avanzata nei confronti della Controparte_1 convenuta
-ha rilevato che “alla data del 2.4.2007 -quando e e Pt_3 Pt_1 Parte_2 Persona_1 hanno fatto confluire sul conto deposito cointestato n.71576 i rispettivi pacchetti azionari- gli stessi erano già titolari di complessivi n.46.509 azioni. Alla stessa data, era titolare di Controparte_6
24.300 azioni (conto deposito 34706). Dopo tale data sono state effettuate operazioni in acquisto (non infra familiari) di complessive n.
9.964 azioni”
-ha, quindi, ritenuto che “l'attuale consistenza del complessivo pacchetto azionario detenuto dagli attori non è interamente (ed anzi è solo in minima parte) conseguente ad acquisti effettuati per il tramite della banca convenuta in periodo non coperto dalla prescrizione”
-ha respinto la domanda di nullità, rilevando, per il periodo successivo al 2.4.2007, la produzione di plurimi contratti, questionari e informative debitamente sottoscritti, nonché la documentazione di tutti gli ordini di acquisto a partire dal 1997, a confutazione dell'allegazione attorea di mancata redazione dei contratti e degli ordini per iscritto
-ha respinto anche la domanda risarcitoria, pur ritenendo fondato l'addebito di violazione degli obblighi informativi a carico della per la mancata prova del danno e del nesso di causa CP_1
-ha, sul punto, specificamente osservato che “I signori quantificano il danno in € 2.349.257,13 Pt_1 corrispondente al “controvalore di carico” delle azioni della da loro Controparte_1 complessivamente detenute, ossia pari alla somma da loro complessivamente destinata all'acquisto dei predetti titoli. Si è tuttavia già visto che: la quantità di azioni (76.671) alle quali fa riferimento quel controvalore non può ritenersi frutto di sole operazioni di investimento successive al 9.11.2008 ma, al contrario, è la conseguenza di tutti gli acquisti a far tempo dalla costituzione della banca;
va comunque dedotto l'importo di € 781.446,13 conseguente alla liquidazione delle azioni di CP_6 avvenuta nel corso del giudizio su richiesta degli eredi;
nella valutazione di un asserito danno
[...] va considerato quanto i signori hanno incassato nel corso del tempo per effetto dei dividendi Pt_1 pari a € 1.423.177,35 (docc.72, 96 e 97 convenuta); va infine detratto anche l'importo di € 148.995,32
pagina 5 di 13 pari a quanto realizzato da e nella diverse operazioni di vendita dei Pt_3 Pt_1 Parte_2 titoli realizzate tra il 2016 e il 2017”
-ha, quindi, concluso nel senso che l'asserito danno poteva dirsi coperto con quanto ricavato dagli investimenti nel corso degli anni a titolo di dividendi nonché a seguito di vendite e liquidazioni.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da in proprio e da e Parte_3 Parte_1 in proprio e quali eredi di sulla base dei motivi che verranno più Parte_2 Controparte_6 avanti presi in esame.
La appellata si è costituita e, oltre ad eccepire l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di una nuova CP_1 domanda di danno e a chiedere il rigetto degli altri motivi di appello, ha svolto appello incidentale condizionato volto ad ottenere, per il caso di accoglimento dell'appello principale, la riforma della sentenza nella parte in cui accerta la violazione da parte della degli obblighi informativi. CP_1
Previa dichiarazione di contumacia di e evocati nella qualità di eredi di CP_2 CP_3
e non costituiti, e dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art. Controparte_6
352 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In sede di precisazione delle conclusioni la CA appellata ha prodotto un nuovo documento (doc. 98), di formazione successiva, con il quale ha dato conto di ulteriori dividendi distribuiti agli appellanti nel
2023 e nel 2024.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello non possa trovare accoglimento.
Sui motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
-SULLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE
Gli appellanti contestano la decisione del Tribunale, di ritenere prescritti i crediti restitutori e risarcitori relativi alle operazioni di investimento poste in essere nel periodo anteriore al 9.11.2008, deducendo che il contratto per la prestazione dei servizi di investimento, che darebbe vita ad un unico rapporto obbligatorio, è ancora in essere e, pertanto, il termine di prescrizione non sarebbe ancora iniziato a decorrere. Sotto altro profilo, gli appellanti richiamano la regola di imprescrittibilità dell'azione di nullità che, secondo la loro prospettazione, si rifletterebbe sull'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; richiamano altresì l'elaborazione giurisprudenziale in materia di decorrenza della pagina 6 di 13 prescrizione del diritto al risarcimento del danno, secondo la quale il termine decorre da quando il danno diventa percepibile e riconoscibile, e individuano tale momento nella redazione della consulenza di parte prodotta in atti, successiva alla richiesta di liquidazione delle azioni rimasta inadempiuta.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato con riferimento all'azione di ripetizione delle somme investite per l'acquisto dei titoli in base a contratti asseritamente nulli.
Si deve, infatti, osservare che, seppure l'azione di nullità è imprescrittibile, l'azione di ripetizione delle prestazioni eseguite in forza di contratto nullo si prescrive, invece, nel termine ordinario decorrente dal pagamento (v. Cass. 32694/24 “L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine”; v. anche Cass. 15669/11).
Con riferimento all'azione risarcitoria, va osservato quanto segue.
Non può ritenersi pacifico nella giurisprudenza di legittimità quanto affermato dal Tribunale e dalla
CA appellata e cioè che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione di obblighi informativi, in quanto diritto derivante da responsabilità contrattuale, inizi a decorrere dal giorno dell'esecuzione dell'operazione.
La recente Cass. 32226/24 ha enunciato (v. pag. 43 della motivazione), infatti, un principio opposto e cioè che “il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro” stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi”; v. anche Cass. 29328/24 “In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o
pagina 7 di 13 avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale”.
Accedendo a tale interpretazione, la decisione del Tribunale, di ritenere prescritta anche la domanda risarcitoria, non risulterebbe corretta, ma, ai fini della riforma della sentenza, non sarebbe sufficiente tale rilievo, dovendosi delibare nel merito, dopo aver escluso la prescrizione, l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, nei limiti delle contestazioni svolte con i motivi di appello successivi e tenendo conto delle ragioni di opposizione sollevate dall'odierna appellata (motivi e ragioni che impediscono, come si dirà, l'accoglimento della domanda risarcitoria e conducono, quindi, alla conferma, con diversa motivazione sul punto, della sentenza appellata).
-SULLA PROVA DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI
Gli appellanti censurano la sentenza per non aver esaminato gli acquisti posti in essere dalla data di costituzione della sino al 9.11.2008, richiamando le censure svolte in punto prescrizione (che, CP_1 come si è detto, gli appellanti ritengono non decorsa).
Gli appellanti censurano altresì il rilievo del Tribunale sulla limitazione dell'indagine agli acquisti compresi nel periodo 2000/2014, deducendo che tale limitazione all'atto della domanda era dipesa dalla mancata collaborazione della CA che, alla richiesta ex art. 119 TUB, aveva inviato documentazione lacunosa.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Si può preliminarmente osservare che la limitazione al periodo 2000/2014 è espressamente contenuta nella citazione introduttiva del primo grado (v. pagg. 1 e 17) e che emerge dall'atto introduttivo che gli attori/odierni appellanti non hanno specificamente indicato in primo grado gli acquisti effettuati e le date delle singole operazioni, avendo indicato soltanto il totale del pacchetto azionario detenuto al tempo della domanda e il “controvalore di carico”, cioè il costo complessivo di tutti gli acquisti.
In ogni caso, va ribadito, come già esposto nell'esame del primo motivo, che l'azione di ripetizione risulta prescritta con riferimento agli acquisti effettuati prima del 9.11.2008, sicchè sotto tale profilo il motivo si rivela privo di interesse.
Sull'azione risarcitoria, va richiamato quanto già anticipato nella parte finale dell'esame del primo motivo di appello.
pagina 8 di 13 -SULLA ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE IN ORDINE ALLA
MANCANZA DEI CONTRATTI DI SERVIZI IN VIOLAZIONE DELL'ART.23 TUF. MANCANZA
ORDINI DI ACQUISTO E VENDITA ACQUISTI PRECEDENTI ALLA FONDAZIONE DI BPL
ACQUISTI INFRA FAMILIARI
Gli appellanti contestano l'affermazione del primo giudice relativa alla presenza dei contratti di investimento, facendo notare che mancano contratti quadro vigenti alla data del 2.4.2007 indicata dal
Tribunale.
In comparsa conclusionale gli appellanti aggiungono che “Il primo documento depositato dalla CP_1 che afferisce ai Sigg.ri e risale al 17 Dicembre 2007, quando come Pt_3 Pt_1 Parte_2 ricordato dal Tribunale in sentenza i tre erano già proprietari di n. 46509 azioni per un rilevante controvalore”.
Gli appellanti deducono altresì che mancherebbe anche parte della documentazione relativa agli ordini di acquisto che il Tribunale ha, invece, ritenuto esistente.
Viene contestato inoltre il rilievo della non riferibilità alla CA convenuta delle azioni acquistate nel
1994 prima della fusione tra e , richiamando i principi sul Controparte_8 Controparte_5 trasferimento di diritti e obblighi nel caso di fusione societaria.
Gli appellanti contestano infine il riferimento alle operazioni intra familiari come estranee alla responsabilità della facendo rilevare che anche tali acquisti sarebbero stati effettuati con CP_1
l'intermediazione della CP_1
L'appellata replica che “sono presenti agli atti i contratti depositati sub docc. 7-9; 14-18; 20-24; 50-
54; 57-62: 65-67 nostro fasc. 1° grado. Questi contratti coprono tutte le operazioni poste in essere nel periodo non prescritto e tanto basta per rigettare il motivo di appello e, più in generale, la domanda di nullità ex art. 23 TUF”.
Sulla mancanza degli ordini di acquisto l'appellata replica che alcuni ordini indicati dalla controparte sono anteriori al 2000, altri riguardano vendite e non acquisti, altri riguardano operazioni intrafamiliari, altri riguardano la c.d. affrancazione, cioè un'operazione neutra di vendita e riacquisto per ottenere benefici fiscali e altri, infine, sarebbero documentati [testualmente in comparsa: “alcune sono in ogni caso documentate (v.
8.6.2012 doc. 39 / 1.12.1997 doc. 1; 23.12.1997 Parte_3 Parte_1 doc. 2)”].
pagina 9 di 13 Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Si può, preliminarmente, rilevare che, essendo l'azione di ripetizione prescritta per le operazioni effettuate prima del 9.11.2008, la presenza di un contratto che risale al 17.12.2007 (ammessa dagli appellanti e comunque risultante dal doc. 14 appellata), sarebbe sufficiente a coprire le operazioni successive a questa data e ad escludere la nullità per mancanza del contratto quadro.
In ogni caso vi sono plurimi contratti sottoscritti dagli appellanti e a Pt_3 Pt_2 Parte_1 partire dal 2.4.2007 (v. contratto di negoziazione doc. 15 e contratti di deposito, negoziazione, collocamento titoli sottoscritti negli anni successivi v. docc. 16,17,18 e ulteriori docc. citati dalla difesa dell'appellata).
Sempre per effetto della prescrizione relativa alle operazioni anteriori al 9.11.2008, è irrilevante la doglianza che riguarda le azioni della acquisite nel 1994. Controparte_8
Per gli ordini di acquisto, va, invece, osservato in punto di diritto che “L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del
1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro” (Cass. 18122/20).
Gli appellanti non indicano quali previsioni dei vari contratti quadro prodotti stabiliscano la forma scritta per impartire gli ordini di investimento, sicchè la doglianza rimane priva di rilievo.
-SULLA MANCANZA DI PROVA DEL DANNO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL
DANNO
Nell'esposizione del motivo, dopo una prima parte nella quale vengono riepilogati gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, vi è un'altra parte, corredata da tabelle, nella quale viene effettuata “una stima degli importi che i sig.ri , e avrebbero Pt_1 Pt_2 Pt_3 Controparte_6 ottenuto alla data odierna, qualora al tempo di ciascun investimento gli stessi avessero investito in titoli di stato italiani di lungo periodo invece che in azioni, essendo tale investimento considerato più sicuro, quindi più in linea con il basso profilo di rischio Mifid, rispetto al mercato azionario”.
pagina 10 di 13 La conclusione di tali calcoli, per i quali gli appellanti utilizzano i “tassi dei BTP decennali di cui alla statistica fornita da CA IA (Allegato 1)”, è nel senso di un danno commisurato alla differenza tra l'ammontare del montante, ottenuto mediante investimento in BTP, e l'ammontare delle somme restituite dalla a titolo di disinvestimento e dividendi. CP_1
A conclusione del motivo viene, quindi, indicato il danno patito da ciascuno nel modo seguente:
, euro 592.378; Parte_1
- , euro 752.903 Parte_2
- , euro 1.308.740 Parte_3
- , euro 598.634. Controparte_6
L'appellata eccepisce la novità della domanda come formulata con questo motivo e dichiara di non accettare il contraddittorio.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato, o più esattamente inammissibile, nella parte in cui non svolge una censura alla decisione ma introduce una nuova e diversa domanda di danno.
In punto di diritto, va ricordato che la giurisprudenza ritiene che la domanda di risarcimento comprenda ogni voce di danno, salva diversa volontà attorea (v. Cass. 2340/24).
La domanda formulata in primo grado dagli odierni appellanti era espressamente riferita alla perdita subita per l'acquisto, essendo il danno commisurato al controvalore di carico: la domanda, quindi, non era estesa a tutti i possibili danni derivanti dall'inadempimento della controparte.
La domanda risarcitoria come formulata in appello riguarda, invece, una diversa voce di danno e implica accertamenti in fatto (gli stessi appellanti richiamano una tabella statistica di tassi prodotta ex novo) e una diversa qualificazione del danno, in termini di lucro cessante, mentre in primo grado il danno era stato prospettato quale perdita patrimoniale derivante dal costo sopportato per l'acquisto delle azioni e, quindi, come danno emergente.
La suddetta domanda formulata in appello, pertanto, non costituisce una mera diversa quantificazione della domanda già svolta in primo grado, ma contiene la prospettazione di un danno diverso da quello prospettato in primo grado, fondato su elementi di fatto sui quali non vi è stato alcun contraddittorio.
La stessa difesa degli appellanti riconosce, negli scritti conclusivi, che si tratta di profili diversi “il danno richiesto afferisce due diversi profili. Uno relativo all'ammontare dell'investimento e del quale si chiede la restituzione per la costatata (e mai dichiarata dalla invendibilità dei titoli CP_1 acquistati;
e un altro relativo al frutto che tale importo avrebbe prodotto se ben investito a fronte di
pagina 11 di 13 quello in concreto ha generato tempo per tempo, corrispondente invece ai dividendi liquidati dalla
CA agli azionisti” (pag. 15 comparsa conclusionale).
Sotto altro profilo va osservato che gli appellanti hanno rinunciato alla domanda, formulata in primo grado, di danno commisurato alla perdita patrimoniale, consistita nell'aver acquistato azioni che si sono rivelate illiquide, e, quindi, commisurata al controvalore di carico.
Si può, preliminarmente, rilevare che gli appellanti e hanno certamente Parte_1 Parte_2 rinunciato a tale domanda, formulata nella qualità di eredi di la difesa lo dichiara, Controparte_6 infatti, espressamente nella memoria di replica, richiamando le note scritte e le conclusioni svolte in sede di precisazione, nelle quali non vi è domanda riferita alla qualità di eredi di Controparte_6
Sulla domanda risarcitoria svolta da tutti gli appellanti in proprio, ritiene la Corte che sia intervenuta rinuncia tacita alla domanda commisurata al controvalore di carico: leggendo le conclusioni precisate in appello e l'atto di appello non viene, infatti, più richiesto il risarcimento commisurato al controvalore di carico e quindi il danno emergente, essendo richiesto invece espressamente il risarcimento pari ai guadagni che gli appellanti avrebbero conseguito con i titoli di stato, al netto dei dividendi ricevuti, e quindi il lucro cessante.
Ad abundantiam, si può comunque osservare che, anche ove tale domanda risarcitoria commisurata al controvalore di carico non si ritenesse rinunciata, sarebbe condivisibile la valutazione del Tribunale in ordine alla mancanza di danno, che costituisce oggetto del motivo di appello rubricato
-SULL'EVENTUALE DECONTO DELLE SOMME ACQUISITE DAGLI ATTORI COME
DIVIDENDI.
Anche tale motivo può, infatti, ritenersi infondato per le seguenti ragioni.
Non è stata offerta prova documentale della difficoltà a vendere le azioni (i docc. 9/13 appellanti non dimostrano che sia stata fatta una richiesta rimasta inadempiuta) e non vi è, quindi, prova di danno, inteso come perdita patrimoniale per aver acquistato un bene non vendibile o difficilmente vendibile e quindi privo di valore.
È stato, comunque, provato che alcune vendite sono state effettuate verso corrispettivo (v. doc. 97 prodotto dall'appellata, che può essere utilizzato, essendo richiamato dagli stessi appellanti nell'atto di appello v. pag. 10).
È stato provato altresì (v. anche doc. 98 appellata) che le azioni hanno prodotto un reddito (dividendi) in grado di coprire il controvalore di carico.
pagina 12 di 13 I dividendi costituiscono, infatti, una componente positiva in grado di coprire il costo sopportato per l'acquisto dei titoli.
Per completezza va, infine, rilevato che dalla lettura degli scritti conclusivi della parte appellante emerge che la domanda relativa alla restituzione del valore di carico è stata mantenuta quale domanda di ripetizione degli investimenti nulli (v. pag. 18 comparsa conclusionale), domanda che il Tribunale, ad avviso della Corte, ha correttamente respinto, come si è già osservato con l'esame del motivo di appello riguardante la nullità dei contratti quadro e degli ordini di investimento.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 18.511,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 30.4.2025
Il Presidente est.
OS NE
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