CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3256/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sparanise - Piazza Giovanni Xxiii 81056 Sparanise CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057305488001 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente DE : dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'DE e, in ogni caso, rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1, proponeva innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, ricorso avverso cartella di pagamento numero
07120240057305488001 dell'Agenzia Entrate Riscossione, notificata il 05/06/2024, emessa ad impulso del
Comune di Sparanise (CE), per l'omesso versamento dell'IMU anno d'imposta 2016, per l'importo complessivo di 63.108,88 euro.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella esattoriale. Contestava l'esistenza di un debito tributario in capo allo stesso quale obbligato in solido della Società_2 SRL titolare del debito. Chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, la quale, preliminarmente, chiedeva di verificare la notifica del ricorso al Comune di Sparanise ente impositore e parte attiva del rapporto controverso.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto alcuna eccezione era mossa nei confronti dell'operato dell'Ente riscossore. Evidenziava che la stessa cartella esattoriale era stata impugnata dalla coobbligata società Società_2 SRL ed il giudizio era pendente presso la stessa sezione e rubricato al numero R.G. 11435/2024. Chiedeva la riunificazione dei due giudizi o, in subordine, di rigettare il presente ricorso con vittoria di spese.
3. Con successive memorie illustrative il ricorrente sosteneva che il comune di Sparanise era rimasto contumace e non aveva fornito alcuna replica in merito ai motivi di opposizione. Insisteva, infine, sul fatto che egli non ricopriva in alcun modo la qualità di condebitore in solido per le eventuali obbligazioni maturate dalla Società_2 s.r.l. con l'ente comunale.
4. Il comune di Sparanise, pur regolarmente chiamato in giudizio, non si costituiva.
5. Con sentenza emessa all'udienza del 20/03/2025, la CGT di primo grado di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta presso la quale onerava la parte ricorrente a riassumere il giudizio entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza.
6. Con ricorso del 19/06/2025 lo Ricorrente_1 riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte.
Lamentava la illegittimità dell'atto impugnato in quanto non aveva ricevuto la notifica di alcun pregresso atto rispetto alla cartella ed inoltre era insussistente la sua qualità di obbligato in solido con la società. Con memoria del 31/12/2025 reiterava le proprie difese.
7. In giudizio si costituiva esclusivamente l'DE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e reiterava l'istanza di riunione del presente processo con quello introdotto dalla Società_2 s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è fondato.
9. Preliminarmente va rigettata l'istanza di riunione del presente processo con quello che vede come ricorrente la Società_2 s.r.l.
Invero non vi sono esigenze che impongono la riunione, considerato che lo Ricorrente_1 non propone contestazioni sul merito della pretesa tributaria gravante sulla società, ma solamente in relazione alla sua qualificazione di coobbligato in solido.
10. Quanto al merito, va rilevato che, contumace il Comune, non è stato documentato l'inoltro allo Ricorrente_1 di alcun atto di accertamento che spiegasse le ragioni per le quali egli debba essere considerato obbligato in solido per un debito tributario della s.r.l, Società_2.
Né tale ragione si evince dalla cartella notificatagli.
Si impone, pertanto l'accoglimento del ricorso con annullamento della cartella impugnata.
Le spese di lite vanno poste a carico del Comune di Sparanise che è venuto meno all'onere di produzione documentale e di risposta alle difese dello Ricorrente_1. Esse si liquidano come da dispositivo. Vanno compensate quelle tra il ricorrente e l'DE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Sparanise al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre CUT ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'DE.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3256/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sparanise - Piazza Giovanni Xxiii 81056 Sparanise CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057305488001 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente DE : dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'DE e, in ogni caso, rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1, proponeva innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, ricorso avverso cartella di pagamento numero
07120240057305488001 dell'Agenzia Entrate Riscossione, notificata il 05/06/2024, emessa ad impulso del
Comune di Sparanise (CE), per l'omesso versamento dell'IMU anno d'imposta 2016, per l'importo complessivo di 63.108,88 euro.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella esattoriale. Contestava l'esistenza di un debito tributario in capo allo stesso quale obbligato in solido della Società_2 SRL titolare del debito. Chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, la quale, preliminarmente, chiedeva di verificare la notifica del ricorso al Comune di Sparanise ente impositore e parte attiva del rapporto controverso.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto alcuna eccezione era mossa nei confronti dell'operato dell'Ente riscossore. Evidenziava che la stessa cartella esattoriale era stata impugnata dalla coobbligata società Società_2 SRL ed il giudizio era pendente presso la stessa sezione e rubricato al numero R.G. 11435/2024. Chiedeva la riunificazione dei due giudizi o, in subordine, di rigettare il presente ricorso con vittoria di spese.
3. Con successive memorie illustrative il ricorrente sosteneva che il comune di Sparanise era rimasto contumace e non aveva fornito alcuna replica in merito ai motivi di opposizione. Insisteva, infine, sul fatto che egli non ricopriva in alcun modo la qualità di condebitore in solido per le eventuali obbligazioni maturate dalla Società_2 s.r.l. con l'ente comunale.
4. Il comune di Sparanise, pur regolarmente chiamato in giudizio, non si costituiva.
5. Con sentenza emessa all'udienza del 20/03/2025, la CGT di primo grado di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta presso la quale onerava la parte ricorrente a riassumere il giudizio entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza.
6. Con ricorso del 19/06/2025 lo Ricorrente_1 riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte.
Lamentava la illegittimità dell'atto impugnato in quanto non aveva ricevuto la notifica di alcun pregresso atto rispetto alla cartella ed inoltre era insussistente la sua qualità di obbligato in solido con la società. Con memoria del 31/12/2025 reiterava le proprie difese.
7. In giudizio si costituiva esclusivamente l'DE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e reiterava l'istanza di riunione del presente processo con quello introdotto dalla Società_2 s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è fondato.
9. Preliminarmente va rigettata l'istanza di riunione del presente processo con quello che vede come ricorrente la Società_2 s.r.l.
Invero non vi sono esigenze che impongono la riunione, considerato che lo Ricorrente_1 non propone contestazioni sul merito della pretesa tributaria gravante sulla società, ma solamente in relazione alla sua qualificazione di coobbligato in solido.
10. Quanto al merito, va rilevato che, contumace il Comune, non è stato documentato l'inoltro allo Ricorrente_1 di alcun atto di accertamento che spiegasse le ragioni per le quali egli debba essere considerato obbligato in solido per un debito tributario della s.r.l, Società_2.
Né tale ragione si evince dalla cartella notificatagli.
Si impone, pertanto l'accoglimento del ricorso con annullamento della cartella impugnata.
Le spese di lite vanno poste a carico del Comune di Sparanise che è venuto meno all'onere di produzione documentale e di risposta alle difese dello Ricorrente_1. Esse si liquidano come da dispositivo. Vanno compensate quelle tra il ricorrente e l'DE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Sparanise al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre CUT ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'DE.