Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 654
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    Il Comune, ente impositore, non ha documentato l'inoltro al ricorrente di alcun atto di accertamento che giustificasse la sua posizione di obbligato in solido, né tale ragione si evince dalla cartella notificata.

  • Accolto
    Insussistenza della qualità di obbligato in solido

    Il Comune, ente impositore, non ha documentato l'inoltro al ricorrente di alcun atto di accertamento che giustificasse la sua posizione di obbligato in solido, né tale ragione si evince dalla cartella notificata.

  • Altro
    Verifica notifica ricorso

    Il Comune di Sparanise, pur regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito, risultando contumace.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione

    Le spese di lite sono state poste a carico del Comune di Sparanise, mentre quelle tra il ricorrente e l'agente di riscossione sono state compensate, implicando un rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 654
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 654
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo