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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 235/2022 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Termini Imerese, Contrada Ponticello, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Sferlazza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Tommaso Parisi che lo rappresenta e difende per Per_1
1 mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 25.01.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 27.12.2021 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 3.470,80 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. PS N. 02041546 di cui era titolare la de cuius signora per il periodo dall'01.01.2012 al 31.10.2012. Persona_2
Chiedeva, dichiararsi la prescrizione del credito vantato dall' nei suoi CP_1
confronti per mancanza dei presupposti per la restituzione, con annullamento dell'avviso di addebito.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
2 In data 22.01.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall' di CP_1
improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per non avere la ricorrente presentato il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di contestazione di indebito, non rientrando la presente controversia tra quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'art. 442 c.p.c. espressamente richiamate dal citato art. 443 c.p.c.-.
Sempre preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al recupero delle somme richieste dall' con nota del 27.12.2021 sollevata da CP_1
parte ricorrente. La stessa non può trovare accoglimento in quanto il relativo termine è decennale.
A parte la ricognizione di debito, l'atto di interruzione della prescrizione è
necessariamente un atto recettizio, ossia che esplica la sua efficacia solo una volta portato nella sfera di legale conoscenza del debitore (Cass. Sez. Lav.
21/12/2010, Cass. 19/6/2009 n. 14301, Cass. 17/11/2005 n. 23251).
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva da ricalcolo della prestazione pensionistica Cat. PS N. 02041546 di cui era titolare la de cuius signora Per_2
per il periodo dall'01.01.2012 al 31.10.2012.
[...]
3 Ciò premesso, la de cuius ha ricevuto in data 29.10.2012 la prima missiva CP_1
dell'11.10.2012 idonea ad interrompere il termine di prescrizione e in data
19.01.2022 la ricorrente riceveva la missiva del 27.12.2021 con riferimento all'arco temporale cui si riferiscono le varie mensilità della prestazione indebitamente erogata. E' evidente che nessuna prescrizione è maturata.
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Nella fattispecie in esame non sussisteva il diritto dell a richiedere ex art CP_1
2033 cod. civ. la riscossione della detta somma trattandosi di somme di pertinenza della de cuius, riscosse per pensione ed acquisite nel patrimonio dello stesso quando era in vita.
Invero, va rilevato che va fatto riferimento alle previsioni di cui all'art. 52,
comma 2 l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l.
412/1991), che sanciscono una sorta di sanatoria, collegata anche alla negligenza dell'Ente che, per anni, ha erogato prestazioni pensionistiche non dovute,
nonostante vi fosse la facile possibilità di accertamenti sui presupposti.
Com'è noto, la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L. 30/12/1991 n. 412, esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo. CP_1
4 L'art. 13 della legge n. 412/1991 prevede, infatti, che: “
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che
la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della
pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle
prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo
1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti
dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9
dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore
delle prestazioni”.
L' non ha in alcun modo provato la mala fede dell'accipiens ed il dolo del CP_1
beneficiario, tenuto conto che si trattava di somme di pertinenza della de cuius per pensione acquisite nel patrimonio della stessa quando era in vita.
5 A sostegno si richiama la sentenza n. 482 del 22/01/2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Inoltre, nel caso di specie trovano applicazione la Legge N. 662/1996 che ha posto ulteriori limiti alla possibilità di ripetibilità, escludendo la possibilità di recupero di indebito nei confronti degli eredi del pensionato e l'art. 38, commi
7, 8, 9 e 10 della Legge 28/12/2001 N. 448 che ha previsto che “Il recupero
dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo”.
Di conseguenza per l'assoluta carenza di prova in giudizio, l'indebito indicato dall' deve ritenersi insussistente con conseguente inesistenza del diritto CP_1
alla ripetizione.
Ne deriva, pertanto, che il provvedimento di recupero dell' è illegittimo. CP_1
6 Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 3.470,80 corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. PS N. 02041546 di cui era titolare la de cuius signora per il periodo dall'01.01.2012 al 31.10.2012; Persona_2
- Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 900,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco
Sferlazza.
Così deciso in Termini Imerese il 17 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 235/2022 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Termini Imerese, Contrada Ponticello, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Sferlazza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Tommaso Parisi che lo rappresenta e difende per Per_1
1 mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 25.01.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 27.12.2021 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 3.470,80 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. PS N. 02041546 di cui era titolare la de cuius signora per il periodo dall'01.01.2012 al 31.10.2012. Persona_2
Chiedeva, dichiararsi la prescrizione del credito vantato dall' nei suoi CP_1
confronti per mancanza dei presupposti per la restituzione, con annullamento dell'avviso di addebito.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
2 In data 22.01.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall' di CP_1
improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 443 c.p.c. per non avere la ricorrente presentato il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di contestazione di indebito, non rientrando la presente controversia tra quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'art. 442 c.p.c. espressamente richiamate dal citato art. 443 c.p.c.-.
Sempre preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al recupero delle somme richieste dall' con nota del 27.12.2021 sollevata da CP_1
parte ricorrente. La stessa non può trovare accoglimento in quanto il relativo termine è decennale.
A parte la ricognizione di debito, l'atto di interruzione della prescrizione è
necessariamente un atto recettizio, ossia che esplica la sua efficacia solo una volta portato nella sfera di legale conoscenza del debitore (Cass. Sez. Lav.
21/12/2010, Cass. 19/6/2009 n. 14301, Cass. 17/11/2005 n. 23251).
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva da ricalcolo della prestazione pensionistica Cat. PS N. 02041546 di cui era titolare la de cuius signora Per_2
per il periodo dall'01.01.2012 al 31.10.2012.
[...]
3 Ciò premesso, la de cuius ha ricevuto in data 29.10.2012 la prima missiva CP_1
dell'11.10.2012 idonea ad interrompere il termine di prescrizione e in data
19.01.2022 la ricorrente riceveva la missiva del 27.12.2021 con riferimento all'arco temporale cui si riferiscono le varie mensilità della prestazione indebitamente erogata. E' evidente che nessuna prescrizione è maturata.
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Nella fattispecie in esame non sussisteva il diritto dell a richiedere ex art CP_1
2033 cod. civ. la riscossione della detta somma trattandosi di somme di pertinenza della de cuius, riscosse per pensione ed acquisite nel patrimonio dello stesso quando era in vita.
Invero, va rilevato che va fatto riferimento alle previsioni di cui all'art. 52,
comma 2 l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l.
412/1991), che sanciscono una sorta di sanatoria, collegata anche alla negligenza dell'Ente che, per anni, ha erogato prestazioni pensionistiche non dovute,
nonostante vi fosse la facile possibilità di accertamenti sui presupposti.
Com'è noto, la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L. 30/12/1991 n. 412, esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo. CP_1
4 L'art. 13 della legge n. 412/1991 prevede, infatti, che: “
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che
la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della
pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle
prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo
1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti
dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9
dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore
delle prestazioni”.
L' non ha in alcun modo provato la mala fede dell'accipiens ed il dolo del CP_1
beneficiario, tenuto conto che si trattava di somme di pertinenza della de cuius per pensione acquisite nel patrimonio della stessa quando era in vita.
5 A sostegno si richiama la sentenza n. 482 del 22/01/2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Inoltre, nel caso di specie trovano applicazione la Legge N. 662/1996 che ha posto ulteriori limiti alla possibilità di ripetibilità, escludendo la possibilità di recupero di indebito nei confronti degli eredi del pensionato e l'art. 38, commi
7, 8, 9 e 10 della Legge 28/12/2001 N. 448 che ha previsto che “Il recupero
dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo”.
Di conseguenza per l'assoluta carenza di prova in giudizio, l'indebito indicato dall' deve ritenersi insussistente con conseguente inesistenza del diritto CP_1
alla ripetizione.
Ne deriva, pertanto, che il provvedimento di recupero dell' è illegittimo. CP_1
6 Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 3.470,80 corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione Cat. PS N. 02041546 di cui era titolare la de cuius signora per il periodo dall'01.01.2012 al 31.10.2012; Persona_2
- Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 900,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco
Sferlazza.
Così deciso in Termini Imerese il 17 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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