Articolo 5 della Legge 7 giugno 1977, n. 323
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 luglio 1977
Art. 5.
Le regioni, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono all'allestimento di speciali unita' di isolamento per forme virali altamente contagiose presso gli enti ospedalieri ubicati nelle piu' importanti sedi di traffico internazionale.
Per i fini di cui sopra il Ministero della sanita' e' autorizzato ad assegnare, mediante anche anticipazioni, alle regioni interessate somme, per complessive lire 1.000 milioni, per l'allestimento di unita' di alto isolamento da realizzarsi secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Ministero stesso, cui spetta il compito di accertare che le opere siano state eseguite nei modi convenuti.
Entrata in vigore il 5 luglio 1977