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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3608/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3608/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 26-3-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. .iva Parte_1 P.IVA_1
),in persona dell'Amministratore Unico p.t., legale P.IVA_2 rappresentante, IG.ra , domiciliato per la carica nella Parte_2 sede legale in Napoli alla via Giuseppe Ribera, n. 5 ed elettivamente in
Salerno alla via Lungomare Trieste n. 190, presso lo studio dell'avv. Marco
Caggiano (c.f. , dal quale la società è rappresentata C.F._1
e difesa in virtù di procura speciale agli atti
APPELLANTE
E
– già - (con sede legale in Torre del Controparte_1 CP_2
Greco alla via Marconi 66, C.F. e P. IVA n° ), in persona del P.IVA_3
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci (C.F.
e Biagio Cozzolino (C.F. ), in C.F._2 C.F._3 virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per Notar Per_1
(Repertorio n° 6393 del 30 luglio 2020), domiciliato, per la carica
[...] – unitamente ai sottoscritti procuratori – presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco alla via Guglielmo Marconi 66.
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Il Parte_3 chiedeva nei confronti di l' e otteneva dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata il decreto ingiuntivo n. 1337/2017, esponendo di essere una struttura in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale e per esso con l' , tra le altre, Controparte_1 per le branche di fisiokinesiterapia, giusta contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, afferente le prestazioni già nominate ex art. 26 ed ex art. 44 della l. n. 833/78, in forza del quale sono state determinate le prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente erogabili per l'anno 2015 in favore di assistiti dal CP_3
e per esso dalla predetta . Controparte_1
Precisava che “in forza di detti titoli negoziali ed in ragione delle prestazioni effettuate, il Parte_3 Parte_3
“ è creditore del corrispettivo delle prestazioni
[...] Parte_1 rese nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre
2015, analiticamente descritte nelle fatture di seguito indicate: n. 15/E del
05.08.2015 per l'importo pari ad € 34.222,78, acquisita dall'ente sanitario in data 21/08/2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di €
3.422,28, detratti gli acconti percepiti;
n. 16/E del 05.08.2015 per l'importo pari ad € 415,05, acquisita dall'ente sanitario in data 21.08.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 41,51, detratti gli acconti percepiti;
n. 17/E del 10.08.2015 per l'importo pari ad €
267.976,18, acquisita dall'ente sanitario in data 08/10/2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 26.797,62, detratti gli acconti percepiti;
n. 18/E del 10.08.2015 per l'importo pari ad € 2.564,58, acquisita dall'ente sanitario in data 08/10/2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 256,46, detratti gli acconti percepiti;
n.19/E del 09.09.2015 per l'importo pari ad € 19.561,88, acquisita dall'ente sanitario in data 25.09.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 1.956,19, detratti gli acconti percepiti;
n.20/E del
09.09.2015 per l'importo pari ad € 513,80, acquisita dall'ente sanitario in data 25/09/2017 come da ricevute telematiche, nel minore importo di €
51,38, detratti gli acconti percepiti;
n.21/E del 10.09.2015 per l'importo pari ad € 2.178,74, acquisita dall'ente sanitario in data 22.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 217,87, detratti gli acconti percepiti;
n.22/E del 10.09.2015 per l'importo pari ad €
158.391,44, acquisita dall'ente sanitario in data 22.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 15.839,14, detratti gli acconti percepiti;
n. 23/E del 09.10.2015 per l'importo pari ad € 635,65, acquisita dall'ente sanitario in data 17.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 63,56, detratti gli acconti percepiti;
n.24/E del 09.10.2015 per l'importo pari ad € 23.706,85, acquisita dall'ente sanitario in data 17.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 2.370,69, detratti gli acconti percepiti;
n.25/E del
09.10.2015 per l'importo pari ad € 2.010,58, acquisita dall'ente sanitario in data 17.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di €
201,06, detratti gli acconti percepiti;
n.26/E del 09.10.2015 per l'importo pari ad € 279.903,28, acquisita dall'ente sanitario in data 17.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 27.990,33, detratti gli acconti percepiti;
n.28/E del 10.11.2015 per l'importo pari ad €
266.613,02, acquisita dall'ente sanitario in data 15.12.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 26.661,30, detratti gli acconti percepiti;
n.29/E del 10.11.2015 per l'importo pari ad € 360,90, acquisita dall'ente sanitario in data 15.12.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 36,09, detratti gli acconti percepiti;
n.30/E del 10.11.2015 per l'importo pari ad € 37.920,18, acquisita dall'ente sanitario in data 15.12.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 3.792,02, detratti gli acconti percepiti;
n.31/E del
10.12.2015 per l'importo pari ad € 4.727,32, acquisita dall'ente sanitario in data 15.12.2015 come da ricevute telematiche;
n.32/E del 10.12.2015 per l'importo pari ad € 271.482,46, acquisita dall'ente sanitario in data
15.12.2015come da ricevute telematiche;
n.33/E del 10.12.2015 per l'importo pari ad € 45.632,05, acquisita dall'ente sanitario in data
15.12.2015 come da ricevute telematiche;
n.34/E del 10.12.2015 per l'importo pari ad € 277,20, acquisita dall'ente sanitario in data 15.12.2015, come da ricevute telematiche;
n.2/E del 08.01.2016 per l'importo pari ad €
38.680,61, acquisita dall'ente sanitario in data 27/01/2016 come da ricevute telematiche;
n.3/E del 08.01.2016 per l'importo pari ad €
3.750,08, acquisita dall'ente sanitario in data 11.02.2016 come da ricevute telematiche;
n. 4/E del 08.01.2016 per l'importo pari ad € 266.752,16, acquisita dall'ente sanitario in data 11.02.2016 come da ricevute telematiche, e così complessivamente dell'importo di euro 740.999,38”. Cont L' proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, allegando una “nota prot. n. 301 dell'08.09.2017”, con cui il Dirigente del Servizio
Riabilitazione della in cui dettagliatamente si Controparte_1 rappresentava quanto segue: “In riscontro alla nota di cui all'oggetto nella quale il centro richiede la somma di €. 740.999,38, derivante dalla liquidazione a saldo delle fatture: dalla n. 15/E al n. 28/E al n. 34 emesse nell' anno 2015, alle fatture dal n. 2/E al n. 4/E emesse nell' anno 2016 per prestazioni riabilitative ex art 26 L. 833/78 ed FKT ex art. 44 L. 833/78 afferente ai mesi di luglio dicembre dell'anno 2015 così come specificato nel citato D. I.
Premesso che al centro per l'anno 2015 veniva Parte_1 attribuito a seguito della delibera n. 303 del 12/05/2016 un tetto di spesa per le prestazioni riabilitative di cui ex art. 26 della L. 833/78 per un importo di €. 2.331.000,00.
Che il centro per lo stesso anno da gennaio a dicembre emetteva fatture per un importo di €. 2.905.788,98, mentre emetteva note di credito per un importo di €. 2.474,82, per cui l'importo complessivo fatturato dal
[...]
per l'anno 2015 è di €. 2.903.314,16, l'importo Parte_4 liquidato è di €. 2.331.000,00, (importo assegnato al centro per l'anno
2015)
Che con delibera n. 49 del 24/06/2016 ad oggetto Liquidazione a saldo e fino al raggiungimento del tetto del Fatturato presentato dal centro insistente sul territorio della Parte_1 Parte_5 Funzionale A per prestazioni di cui alla L.R 11/84 ex art 26 della L.833/78, rese nell' anno 2015. Al centro veniva liquidato tutto quanto spettante per l'anno 2015.
Per tutto quanto sopra al centro e stato corrisposto per le prestazioni di cui alla L. 833/78 ex art. 26 tutto quanto spettante.
Mentre per le prestazioni di FKT ex art 44 al centro per l'anno 2015 veniva assegnato un tetto di spesa per un importo di €. 374.763,70.
Il centro per lo stesso anno ha presentato fatture per un importo di
€.392.516,45. Con delibera n. 52 del 26/06/2016 ad oggetto: liquidazione al fino al Parte_3 raggiungimento del tetto per le prestazioni di cui alla L. 833/78 ex art. 44 rese nell' anno 2015, veniva corrisposto al centro la somma di 374.763,70 tutto quanto spettante al centro per le prestazioni rese di FKT nell' anno
2015.
In conclusione, al centro a seguito del D.I. di cui Parte_1 sopra per il quale il centro richiede la somma di €. 740.999,38, per le motivazioni di cui sopra al centro non può essere riconosciuto alcuna somma, in quanto gli e stato corrisposto tutto quanto dovuto”.
Il Tribunale con sentenza n. 97/2020 statuiva quanto segue: “Accoglie
l'opposizione e, previa revoca del d.i. n. 1337/2017 del 5.7.2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II, dichiara non dovuta, da parte del , in persona del direttore Controparte_4 generale p.t., in favore della in pers. del legale Parte_1 rapp.te p.t., la somma di euro 740.999,38”.
Il Centro proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendo: “ riformare in toto la sentenza appellata resa dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 14.01.2020 nel giudizio vertito inter partes sub n.
5700/2017 r.g.a.c.c. e distinta sub n. 97/2020 e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione proposta dal avverso il CP_1 CP_1 decreto monitorio distinto sub n. 1337/2017 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata, con conseguente conferma del medesimo”. Cont Si costituiva l' che chiedeva dichiarare l'improcedibilità dell'atto di appello, in quanto tardivo e in via assolutamente subordinata e gradata il suo rigetto.
Indi, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26-3-2025 la causa veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale ha accolto la opposizione a decreto ingiuntivo sulla base della Con seguente motivazione: “l' ha versato in atti copia della nota del
Responsabile dell'UOC Riabilitazione Area A n. 301 dell'8.9.2017 in cui si contestava al Centro opposto, relativamente all'anno 2015, la impossibilità di riconoscimento dei richiesti saldi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa;
in particolare, nella cennata nota si dà Con atto dell'avvenuto integrale pagamento, da parte dell' in favore del
Centro, del corrispettivo per tutte le prestazioni da esso erogate nel corso del 2015 e ciò fino al limite massimo fissato dal tetto annuale di spesa.
L'avvenuto sforamento, dunque, da parte della Parte_1 relativamente all'anno 2015, del limite massimo annuale di spesa sostenibile, senza, peraltro, che detto Centro abbia fornito nel presente giudizio prova in senso opposto, fa sì che venga del tutto meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore dello stesso, con conseguente revoca dell'opposto D.I.”
Col primo motivo il centro censura la gravata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha attribuito rilevanza “ad una nota costituente un mero atto interno” e cioè alla “nota del Responsabile dell Parte_6 dell'8.9.2017, che era una mera nota informativa interna,
[...] costituente uno scambio di informazioni tra il Responsabile del servizio destinatario unico della missiva e l'ufficio amministrativo Pt_7 scrivente”.
Col secondo e terzo motivo il centro censura la gravata sentenza, deducendo che: ”la negazione da parte dell'esponente
[...]
del dedotto superamento del tetto di spesa – sebbene non Parte_3 necessaria - avrebbe comportato la indispensabilità del conforto probatorio del fatto impeditivo affermato da parte della debitrice con le inevitabili conseguenze negative in caso di mancata o inadeguata prova del dedotto fatto modificativo e/o estintivo del diritto azionato. L'opponente debitrice è onerata della prova della sussistenza dell'eccepito fatto impeditivo costituito dal superamento del tetto di spesa, che di per sé non costituisce affatto, contrariamente all'assunto censurato, “un elemento costitutivo del Cont diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il ”.
In via preliminare, l'appello in esame deve ritenersi tempestivo, in quanto il termine ultimo per appellare la gravata sentenza, pubblicata in data
14.01.2020, tenuto conto della cumulabilità della sospensione straordinaria
2020 (emergenza coronavirus, per la quale con riguardo al processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020) alla sospensione feriale, era il 19 ottobre 2020; pertanto, poiché l'atto di appello è stato notificato in data 16.10.2020, l'appello in esame è tempestivo.
Nel merito, l'appello è infondato.
Infatti, si rileva che risultano depositati due contratti sottoscritti dal centro appellante e la appellata per l'anno 2015, aventi ad oggetto rispettivamente prestazioni riabilitative di cui ex art. 26 della L. 833/78 e prestazioni di FKT ex art 44, con ivi fissati rispettivi tetti di spesa di €.
2.331.000,00 e di €. 374.763,70. Con Ciò premesso, l' ha eccepito che nulla più deve al centro opposto per le prestazioni di riabilitazione effettuate nel mese di ottobre del 2015 e di cui alle fatture poste a base della domanda monitoria, per intervenuto superamento del tetto di spesa di struttura. Con
In particolare, l' ha allegato in primo grado la nota prot. n. 301 dell'08.09.2017”, con cui il Dirigente del Servizio Riabilitazione della
[...]
, nella quale si specifica di aver già liquidato in favore del CP_1 centro gli importi dovuti fino ai suddetti tetti di spesa di struttura. Cont Inoltre, l' ha depositato anche una tabella analitica (allegata alla detta nota) con elenco delle fatture presentate dal Centro per l'anno 2015, con indicazione dei relativi importi e con indicazione degli importi fatturati in misura superiore ai detti tetti di spesa di struttura. Cont Dunque, deve ritenersi che l' abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, dal momento che la suddetta documentazione in ordine alla fatturazione in eccesso rispetto ai tetti di spesa di struttura come fissati in contratto, non sono state oggetto di alcuno specifico disconoscimento e contestazione ad opera del Centro opposto, in quanto l'appellante si è limitata ad eccepire la natura di atto interno della suddetta nota e che l'onere della prova Con dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa fosse a carico dell' opponente ma nulla ha osservato sull'avvenuto superamento dei tetti di spesa come fissati nei detti contratti.
Dunque, poiché dopo l'esaurimento del tetto di spesa le eventuali prestazioni erogate dall'operatore sanitario sono extracontrattuali e, pertanto, sono escluse dalla possibilità di ottenere alcuna remunerazione, posto che, per disposizione imperativa dettata dall'art. 8 quater, d.lgs. n.
502 del 1992, non può essere posto a carico del il Parte_8 pagamento di prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali, nonostante la qualità di soggetto accreditato (cfr. Parte_9
n. 34/2014) l'appello deve essere rigettato sulla base della suesposta motivazione, con la quale deve essere integrata quella di cui alla sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
1599/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da Parte_1 con atto notificato a , così
[...] Controparte_1 provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 9.256,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA
e IVA, se dovute.
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-6-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 3608/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3608/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 26-3-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. .iva Parte_1 P.IVA_1
),in persona dell'Amministratore Unico p.t., legale P.IVA_2 rappresentante, IG.ra , domiciliato per la carica nella Parte_2 sede legale in Napoli alla via Giuseppe Ribera, n. 5 ed elettivamente in
Salerno alla via Lungomare Trieste n. 190, presso lo studio dell'avv. Marco
Caggiano (c.f. , dal quale la società è rappresentata C.F._1
e difesa in virtù di procura speciale agli atti
APPELLANTE
E
– già - (con sede legale in Torre del Controparte_1 CP_2
Greco alla via Marconi 66, C.F. e P. IVA n° ), in persona del P.IVA_3
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci (C.F.
e Biagio Cozzolino (C.F. ), in C.F._2 C.F._3 virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per Notar Per_1
(Repertorio n° 6393 del 30 luglio 2020), domiciliato, per la carica
[...] – unitamente ai sottoscritti procuratori – presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco alla via Guglielmo Marconi 66.
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Il Parte_3 chiedeva nei confronti di l' e otteneva dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata il decreto ingiuntivo n. 1337/2017, esponendo di essere una struttura in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale e per esso con l' , tra le altre, Controparte_1 per le branche di fisiokinesiterapia, giusta contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, afferente le prestazioni già nominate ex art. 26 ed ex art. 44 della l. n. 833/78, in forza del quale sono state determinate le prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente erogabili per l'anno 2015 in favore di assistiti dal CP_3
e per esso dalla predetta . Controparte_1
Precisava che “in forza di detti titoli negoziali ed in ragione delle prestazioni effettuate, il Parte_3 Parte_3
“ è creditore del corrispettivo delle prestazioni
[...] Parte_1 rese nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre
2015, analiticamente descritte nelle fatture di seguito indicate: n. 15/E del
05.08.2015 per l'importo pari ad € 34.222,78, acquisita dall'ente sanitario in data 21/08/2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di €
3.422,28, detratti gli acconti percepiti;
n. 16/E del 05.08.2015 per l'importo pari ad € 415,05, acquisita dall'ente sanitario in data 21.08.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 41,51, detratti gli acconti percepiti;
n. 17/E del 10.08.2015 per l'importo pari ad €
267.976,18, acquisita dall'ente sanitario in data 08/10/2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 26.797,62, detratti gli acconti percepiti;
n. 18/E del 10.08.2015 per l'importo pari ad € 2.564,58, acquisita dall'ente sanitario in data 08/10/2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 256,46, detratti gli acconti percepiti;
n.19/E del 09.09.2015 per l'importo pari ad € 19.561,88, acquisita dall'ente sanitario in data 25.09.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 1.956,19, detratti gli acconti percepiti;
n.20/E del
09.09.2015 per l'importo pari ad € 513,80, acquisita dall'ente sanitario in data 25/09/2017 come da ricevute telematiche, nel minore importo di €
51,38, detratti gli acconti percepiti;
n.21/E del 10.09.2015 per l'importo pari ad € 2.178,74, acquisita dall'ente sanitario in data 22.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 217,87, detratti gli acconti percepiti;
n.22/E del 10.09.2015 per l'importo pari ad €
158.391,44, acquisita dall'ente sanitario in data 22.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 15.839,14, detratti gli acconti percepiti;
n. 23/E del 09.10.2015 per l'importo pari ad € 635,65, acquisita dall'ente sanitario in data 17.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 63,56, detratti gli acconti percepiti;
n.24/E del 09.10.2015 per l'importo pari ad € 23.706,85, acquisita dall'ente sanitario in data 17.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 2.370,69, detratti gli acconti percepiti;
n.25/E del
09.10.2015 per l'importo pari ad € 2.010,58, acquisita dall'ente sanitario in data 17.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di €
201,06, detratti gli acconti percepiti;
n.26/E del 09.10.2015 per l'importo pari ad € 279.903,28, acquisita dall'ente sanitario in data 17.10.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 27.990,33, detratti gli acconti percepiti;
n.28/E del 10.11.2015 per l'importo pari ad €
266.613,02, acquisita dall'ente sanitario in data 15.12.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 26.661,30, detratti gli acconti percepiti;
n.29/E del 10.11.2015 per l'importo pari ad € 360,90, acquisita dall'ente sanitario in data 15.12.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 36,09, detratti gli acconti percepiti;
n.30/E del 10.11.2015 per l'importo pari ad € 37.920,18, acquisita dall'ente sanitario in data 15.12.2015 come da ricevute telematiche, nel minore importo di € 3.792,02, detratti gli acconti percepiti;
n.31/E del
10.12.2015 per l'importo pari ad € 4.727,32, acquisita dall'ente sanitario in data 15.12.2015 come da ricevute telematiche;
n.32/E del 10.12.2015 per l'importo pari ad € 271.482,46, acquisita dall'ente sanitario in data
15.12.2015come da ricevute telematiche;
n.33/E del 10.12.2015 per l'importo pari ad € 45.632,05, acquisita dall'ente sanitario in data
15.12.2015 come da ricevute telematiche;
n.34/E del 10.12.2015 per l'importo pari ad € 277,20, acquisita dall'ente sanitario in data 15.12.2015, come da ricevute telematiche;
n.2/E del 08.01.2016 per l'importo pari ad €
38.680,61, acquisita dall'ente sanitario in data 27/01/2016 come da ricevute telematiche;
n.3/E del 08.01.2016 per l'importo pari ad €
3.750,08, acquisita dall'ente sanitario in data 11.02.2016 come da ricevute telematiche;
n. 4/E del 08.01.2016 per l'importo pari ad € 266.752,16, acquisita dall'ente sanitario in data 11.02.2016 come da ricevute telematiche, e così complessivamente dell'importo di euro 740.999,38”. Cont L' proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, allegando una “nota prot. n. 301 dell'08.09.2017”, con cui il Dirigente del Servizio
Riabilitazione della in cui dettagliatamente si Controparte_1 rappresentava quanto segue: “In riscontro alla nota di cui all'oggetto nella quale il centro richiede la somma di €. 740.999,38, derivante dalla liquidazione a saldo delle fatture: dalla n. 15/E al n. 28/E al n. 34 emesse nell' anno 2015, alle fatture dal n. 2/E al n. 4/E emesse nell' anno 2016 per prestazioni riabilitative ex art 26 L. 833/78 ed FKT ex art. 44 L. 833/78 afferente ai mesi di luglio dicembre dell'anno 2015 così come specificato nel citato D. I.
Premesso che al centro per l'anno 2015 veniva Parte_1 attribuito a seguito della delibera n. 303 del 12/05/2016 un tetto di spesa per le prestazioni riabilitative di cui ex art. 26 della L. 833/78 per un importo di €. 2.331.000,00.
Che il centro per lo stesso anno da gennaio a dicembre emetteva fatture per un importo di €. 2.905.788,98, mentre emetteva note di credito per un importo di €. 2.474,82, per cui l'importo complessivo fatturato dal
[...]
per l'anno 2015 è di €. 2.903.314,16, l'importo Parte_4 liquidato è di €. 2.331.000,00, (importo assegnato al centro per l'anno
2015)
Che con delibera n. 49 del 24/06/2016 ad oggetto Liquidazione a saldo e fino al raggiungimento del tetto del Fatturato presentato dal centro insistente sul territorio della Parte_1 Parte_5 Funzionale A per prestazioni di cui alla L.R 11/84 ex art 26 della L.833/78, rese nell' anno 2015. Al centro veniva liquidato tutto quanto spettante per l'anno 2015.
Per tutto quanto sopra al centro e stato corrisposto per le prestazioni di cui alla L. 833/78 ex art. 26 tutto quanto spettante.
Mentre per le prestazioni di FKT ex art 44 al centro per l'anno 2015 veniva assegnato un tetto di spesa per un importo di €. 374.763,70.
Il centro per lo stesso anno ha presentato fatture per un importo di
€.392.516,45. Con delibera n. 52 del 26/06/2016 ad oggetto: liquidazione al fino al Parte_3 raggiungimento del tetto per le prestazioni di cui alla L. 833/78 ex art. 44 rese nell' anno 2015, veniva corrisposto al centro la somma di 374.763,70 tutto quanto spettante al centro per le prestazioni rese di FKT nell' anno
2015.
In conclusione, al centro a seguito del D.I. di cui Parte_1 sopra per il quale il centro richiede la somma di €. 740.999,38, per le motivazioni di cui sopra al centro non può essere riconosciuto alcuna somma, in quanto gli e stato corrisposto tutto quanto dovuto”.
Il Tribunale con sentenza n. 97/2020 statuiva quanto segue: “Accoglie
l'opposizione e, previa revoca del d.i. n. 1337/2017 del 5.7.2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II, dichiara non dovuta, da parte del , in persona del direttore Controparte_4 generale p.t., in favore della in pers. del legale Parte_1 rapp.te p.t., la somma di euro 740.999,38”.
Il Centro proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendo: “ riformare in toto la sentenza appellata resa dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 14.01.2020 nel giudizio vertito inter partes sub n.
5700/2017 r.g.a.c.c. e distinta sub n. 97/2020 e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione proposta dal avverso il CP_1 CP_1 decreto monitorio distinto sub n. 1337/2017 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata, con conseguente conferma del medesimo”. Cont Si costituiva l' che chiedeva dichiarare l'improcedibilità dell'atto di appello, in quanto tardivo e in via assolutamente subordinata e gradata il suo rigetto.
Indi, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26-3-2025 la causa veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale ha accolto la opposizione a decreto ingiuntivo sulla base della Con seguente motivazione: “l' ha versato in atti copia della nota del
Responsabile dell'UOC Riabilitazione Area A n. 301 dell'8.9.2017 in cui si contestava al Centro opposto, relativamente all'anno 2015, la impossibilità di riconoscimento dei richiesti saldi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa;
in particolare, nella cennata nota si dà Con atto dell'avvenuto integrale pagamento, da parte dell' in favore del
Centro, del corrispettivo per tutte le prestazioni da esso erogate nel corso del 2015 e ciò fino al limite massimo fissato dal tetto annuale di spesa.
L'avvenuto sforamento, dunque, da parte della Parte_1 relativamente all'anno 2015, del limite massimo annuale di spesa sostenibile, senza, peraltro, che detto Centro abbia fornito nel presente giudizio prova in senso opposto, fa sì che venga del tutto meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore dello stesso, con conseguente revoca dell'opposto D.I.”
Col primo motivo il centro censura la gravata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha attribuito rilevanza “ad una nota costituente un mero atto interno” e cioè alla “nota del Responsabile dell Parte_6 dell'8.9.2017, che era una mera nota informativa interna,
[...] costituente uno scambio di informazioni tra il Responsabile del servizio destinatario unico della missiva e l'ufficio amministrativo Pt_7 scrivente”.
Col secondo e terzo motivo il centro censura la gravata sentenza, deducendo che: ”la negazione da parte dell'esponente
[...]
del dedotto superamento del tetto di spesa – sebbene non Parte_3 necessaria - avrebbe comportato la indispensabilità del conforto probatorio del fatto impeditivo affermato da parte della debitrice con le inevitabili conseguenze negative in caso di mancata o inadeguata prova del dedotto fatto modificativo e/o estintivo del diritto azionato. L'opponente debitrice è onerata della prova della sussistenza dell'eccepito fatto impeditivo costituito dal superamento del tetto di spesa, che di per sé non costituisce affatto, contrariamente all'assunto censurato, “un elemento costitutivo del Cont diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il ”.
In via preliminare, l'appello in esame deve ritenersi tempestivo, in quanto il termine ultimo per appellare la gravata sentenza, pubblicata in data
14.01.2020, tenuto conto della cumulabilità della sospensione straordinaria
2020 (emergenza coronavirus, per la quale con riguardo al processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020) alla sospensione feriale, era il 19 ottobre 2020; pertanto, poiché l'atto di appello è stato notificato in data 16.10.2020, l'appello in esame è tempestivo.
Nel merito, l'appello è infondato.
Infatti, si rileva che risultano depositati due contratti sottoscritti dal centro appellante e la appellata per l'anno 2015, aventi ad oggetto rispettivamente prestazioni riabilitative di cui ex art. 26 della L. 833/78 e prestazioni di FKT ex art 44, con ivi fissati rispettivi tetti di spesa di €.
2.331.000,00 e di €. 374.763,70. Con Ciò premesso, l' ha eccepito che nulla più deve al centro opposto per le prestazioni di riabilitazione effettuate nel mese di ottobre del 2015 e di cui alle fatture poste a base della domanda monitoria, per intervenuto superamento del tetto di spesa di struttura. Con
In particolare, l' ha allegato in primo grado la nota prot. n. 301 dell'08.09.2017”, con cui il Dirigente del Servizio Riabilitazione della
[...]
, nella quale si specifica di aver già liquidato in favore del CP_1 centro gli importi dovuti fino ai suddetti tetti di spesa di struttura. Cont Inoltre, l' ha depositato anche una tabella analitica (allegata alla detta nota) con elenco delle fatture presentate dal Centro per l'anno 2015, con indicazione dei relativi importi e con indicazione degli importi fatturati in misura superiore ai detti tetti di spesa di struttura. Cont Dunque, deve ritenersi che l' abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, dal momento che la suddetta documentazione in ordine alla fatturazione in eccesso rispetto ai tetti di spesa di struttura come fissati in contratto, non sono state oggetto di alcuno specifico disconoscimento e contestazione ad opera del Centro opposto, in quanto l'appellante si è limitata ad eccepire la natura di atto interno della suddetta nota e che l'onere della prova Con dell'avvenuto sforamento del tetto di spesa fosse a carico dell' opponente ma nulla ha osservato sull'avvenuto superamento dei tetti di spesa come fissati nei detti contratti.
Dunque, poiché dopo l'esaurimento del tetto di spesa le eventuali prestazioni erogate dall'operatore sanitario sono extracontrattuali e, pertanto, sono escluse dalla possibilità di ottenere alcuna remunerazione, posto che, per disposizione imperativa dettata dall'art. 8 quater, d.lgs. n.
502 del 1992, non può essere posto a carico del il Parte_8 pagamento di prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali, nonostante la qualità di soggetto accreditato (cfr. Parte_9
n. 34/2014) l'appello deve essere rigettato sulla base della suesposta motivazione, con la quale deve essere integrata quella di cui alla sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
1599/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da Parte_1 con atto notificato a , così
[...] Controparte_1 provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 9.256,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA
e IVA, se dovute.
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-6-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo