TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3318
TAR
Ordinanza collegiale 11 dicembre 2024
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa e eccesso di potere

    Il primo motivo è infondato. La norma applicata riguarda indistintamente tutte le concessioni scadute negli anni indicati, anche quelle con atto integrativo già sottoscritto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa

    Il secondo motivo è infondato. Il canone imposto è una misura compensativa per la prosecuzione dell'attività dopo la scadenza naturale della concessione, non un corrispettivo per la partecipazione a una gara riservata.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria della normativa

    Il terzo motivo è fondato. La normativa nazionale che ha disposto la proroga delle concessioni è incompatibile con la Direttiva 2014/23/UE, in particolare con l'art. 43. La predeterminazione di un canone fisso e rigido, non parametrato alla remuneratività effettiva della concessione, è contraria al diritto eurounitario. Pertanto, la normativa statale e la nota dell'Agenzia che ne fa applicazione devono essere disapplicate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3318
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3318
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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