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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1629/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1629/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DE ANGELIS ELENA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. RUSSOMANNO GIOVANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/08/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che, in data 03/03/2002, avevano contratto matrimonio con CP_1 rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
30/11/2005, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 03/03/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2002 atto numero 21 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 3 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
1) i rapporti economici fra le parti, economicamente indipendenti, sono già stati definiti e null'altro hanno da pretendere l'una dall'altra;
2) spese legali compensate
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1629/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DE ANGELIS ELENA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. RUSSOMANNO GIOVANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/08/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che, in data 03/03/2002, avevano contratto matrimonio con CP_1 rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
30/11/2005, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 03/03/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2002 atto numero 21 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 3 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
1) i rapporti economici fra le parti, economicamente indipendenti, sono già stati definiti e null'altro hanno da pretendere l'una dall'altra;
2) spese legali compensate
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3