Sentenza 2 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula A 000 01 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. n. 6255/1999 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. ✗ Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Udienza 24 ottobre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro 4073 CC AN (in proprio e nella qualità di "erede" di CC GI), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Rinaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 66, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 187/98 del 30 luglio 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 5170/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello depositato in data 8 agosto 1997 AN RA impugnava dinanzi al Tribunale di Bologna (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) la sentenza con cui il Pretore-Giudice del R M Lavoro di Reggio Emilia aveva riconosciuto il diritto del proprio dante causa RA GI ai ratei di indennità di accompagnamento maturati "in vita" dal 1° settembre 1994 al 21 ottobre 1995, con esclusione, peraltro, dei periodi di ricovero ospedaliero. Si costituiva in giudizio l'appellato Ministero dell'Interno che rilevava l'infondatezza dell'avversa impugnativa e ne chiedeva il rigetto. 2 L'adito Tribunale di Bologna - con sentenza del 30 luglio 1998 in parziale accoglimento dell'impugnazione ed in riforma della sentenza impugnata, che conferma(va) nel resto, riconosce(va) il diritto del dipendente RA GI, a percepire l'indennità di accoglimento nella misura di legge, ed entro i limiti temporali indicati dal Pretore anche durante i periodi di ricovero ospedaliero;
condanna(va) il Ministero dell'Interno a rifondere, in favore dell'appellante RA AN, le maggiori spese del grado>>. Per quanto rileva ai fini del periodo del presente giudizio il Giudice di appello ha ritenuto che: a) l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, dispone che “sono esclusi ح ل ل ا dall'indennità di cui ai precedenti commi (quella di accompagnamento) gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in ospedale", ma l'esclusione si riferisce ai ricoveri stabili, quando l'invalido viene “istituzionalizzato”, non alle degenze occasionali, che anche l'invalido, come qualsiasi altro cittadino, subisce per necessità contingenti di cure>>; b) quando l'invalido è ricoverato permanentemente in istituto non sussiste più la necessità che lui stesso, o la sua famiglia, provvedano direttamente alle spese di assistenza personale continuativa cui è destinata a sopperire l'indennità di accompagnamento>>; c) quando, invece, la degenza è soltanto temporanea quelle spese permangono, perchè l'invalido continua ad 3 avere bisogno di una struttura stabile per l'assistenza personale, nè questa struttura può essere smantellata per brevi periodi>>; d) nel caso di specie non risulta che le degenze cui è stato sottoposto il defunto invalido signor GI RA avessero carattere non temporaneo>>. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato formalmente a dieci motivi (in sostanza, quattro). Resiste AN RA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di ricorso la sentenza del Tribunale di I - Bologna viene censurata per "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1/4 della legge n. 18/1980, nonchè per motivazione insufficiente e/o R P omessa e/o contraddittoria", in quanto il Giudice di appello, anzichè limitare la statuizione di accoglimento della domanda al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento ha esteso la propria indagine su questioni ulteriori afferenti la concreta erogabilità del beneficio, per le quali, in via preliminare andava investita la competente sede amministrativa e, per le quali, solo successivamente (in caso di eventuale contrasto), si sarebbe potuto proporre nuova e separata azione in sede contenziosa>>. 4 La censura proposta con i cennati motivi appare infondata. dell'indennità diInfatti, in merito al riconoscimento accompagnamento ed alla relativa corresponsione così come richiesta con il ricorso introduttivo, il Pretore di Reggio Emilia "aveva dichiarato tenuto e condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di accompagnamento spettante a RA GI a far tempo dal 1° settembre 1994 al 21 ottobre 1995 esclusi i periodi di ricovero ospedaliero” e, nel successivo W giudizio di appello instaurato sulla sola impugnativa dell'erede dell'originario ricorrente, l'unico punto "particolare" dibattuto riguardava la corresponsione della cennata indennità nel periodo di ricovero ospedaliero, per cui si deve ritenere che sulla questione "generale" del diritto della parte interessata a ottenere l'indennità di accompagnamento nel periodo di non-ricovero ospedaliero>> si sia formato un giudicato interno - atteso che tale forma di giudicato può formarsi su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità (cfr. Cass. n. 1110/1994) : con la conseguenza della inammissibilità della censura formulata dal Ministero ricorrente che, pertanto, deve essere respinta. II -. Con i motivi terzo, quarto, quinto e sesto il ricorrente ☑ denunzia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e nullità del procedimento in relazione al primo comma n. 4 dell'art. 360 5 c.p.c., nonchè violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1/4 della legge n. 18/1980, nonchè motivazione omessa e/o insufficiente" + in quanto la ratio dell'art. 1/4 cit. appare riconducibile alla necessità avvertita dal legislatore di impedire una duplicazione di tutele in favore di uno stesso soggetto (l'una attraverso l'attribuzione di un accompagnatore, l'altra attraverso il riconoscimento a carico dell'Erario delle spese di ricovero) e, sotto altro profilo, non può non rilevarsi come altra cosa sia la occasionalità o meno del ricovero, altra cosa, viceversa, il carattere temporaneo o meno del ricovero medesimo (poichè ben potrebbe un ricovero temporaneo interessare un invalido civile grave;
tale, appunto, il caso di invalido - qualificabile come malato c.d. terminale per il quale anzichè protrarsi la degenza in ospedale venga disposta, dopo un periodo temporaneo di degenza, l'assistenza domiciliare)>>. Con i motivi settimo ed ottavo di ricorso la sentenza impugnata è censurata sempre "per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1/4 della legge n. 18/1980, nonchè per motivazione omessa e/o contraddittoria" in merito all'affermazione del carattere temporaneo dei periodi di ricovero: affermazione - secondo il ricorrente - che, oltre a non essere suffragata da riscontro obiettivo alcuno, sembra essere smentita da quanto affermato dalla parte in sede di appello e cioè che (giusta quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio in 6 primo grado) "i periodi di ricovero (da parte del sig. RA GI) coprono la maggior parte del periodo riconosciuto">>. I summenzionati motivi - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Al riguardo si rileva che la Corte Costituzionale - nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 1 della legge n. 18/1980 nella parte in cui esclude la frazionabilità del diritto all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto in rapporto relazione a periodi di mancato ricovero inferiori al periodo di pagamento mensile dell'indennità stessa - ha chiarito in motivazione che, nel caso in cui l'allontamento dell'invalido dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, l'invalido può ben far valere il R O W proprio diritto all'indennità di accompagnamento come del resto è confermato dalla prassi amministrativa che offre valido argomento nel senso ora indicato, consentendo di ottenere il pagamento della provvidenza de qua per i mesi di (documentata) interruzione del ricovero>> (Corte Cost. n. 183/1991). In relazione a quanto statuito questa Corte ha ritenuto non preclusive dell'erogabilità dell'indennità in questione situazioni "saltuarie" inquadrabili in quelle situazioni “contingenti", non essendo 1 in esse ravvisabile la nozione di "ricovero" nel senso chiarito dalla 7 Consulta (Cass. n. 1436/1996) e, successivamente, ha precisato che è giustificato il riconoscimento del diritto all'indennità anche per il periodo di ricovero nell'ipotesi in cui l'assistito abbia subito un danno ingiusto in quanto costretto a retribuire il cd. infermiere privato>> (Cass. n. 10946/1998). In ogni caso nelle cennate decisioni è stato affermato che l'individuazione delle “situazioni contingenti” o del “danno ingiusto” subito dall'invalido ricoverato in istituto costituisce giudizio di mero fatto>> riservato al giudice del merito e, come tale, non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Nella specie il Tribunale di Bologna ha congruamente motivato nel senso che la fattispecie è stata correttamente inquadrata nell'ambito delle situazioni “contingenti" non preclusive della corresponsione dell'indennità di accompagnamento e, di conseguenza, il relativo apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimità. In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte dal Ministero ricorrente - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla 8 sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, -come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente quando vi sia difformità" rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica 0 con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Bologna - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). III. Con il nono e decimo motivo di ricorso il ricorrente, denunziando "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 101 c.p.c. nonchè 9 omessa motivazione", rileva -alla stregua della constatazione che non è dato evincere in quale veste la parte, sig.ra RA AN, abbia agito in proprio>> -il difetto di legittimazione passiva della stessa (avendo l'oggetto del giudizio riferimento alla corresponsione dei ratei maturati in vita dal de cuius'>). Il rilievo prospettato con i cennati motivi appare ininfluente e la relativa censura è, comunque, da respingere. Ciò in quanto la qualità di "erede" riconosciuta espressamente nella sentenza impugnata in capo all'appellante e che, come tale, qualifica essenzialmente la posizione di AN RA nel giudizio -de quo instaurato da GI RA e proseguito (alla sua morte) da RA AN, appunto, nella qualità di erede dell'originario " assorbe ogni altra qualificazione impropriamente ricorrente attribuita, tenuto conto che alle prestazioni assistenziali e previdenziali M si applicano le regole generali vigenti in materia successoria, sicchè dopo la morte dell'assicurato la prestazione può essere legittimamente rivendicata dall'erede "per l'intero" come nella specie o, in caso di più eredi, "pro quota” (Cass. n. 4501/1998). -In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso IV proposto dal Ministero dell'Interno deve essere respinto. Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la ha le patr compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione. 10
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 24 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Milco Rr. Kallhi is moved avelle IL CANCEL sit io in Cangel 2 GEN." Cinare frevelle IL CANCELLIERE LLO, DI , TASSA I BO RT. 10 D I SPESA STA 533 ELL'A PO . GN N IM SI D O 11-8-73 A DA D I SEN TE REGISTRO, E ESEN A E DIRITTO G LEG ELLA O D 11