Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1903
CS
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34 del dpr. 380/2001. eccesso di potere sub specie di difetto d'istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti, contraddittorietà, motivazione erronea, perplessa e carente, travisamento dei fatti

    La Corte ha ritenuto provata la radicale difformità tra le opere assentite e quelle realizzate, sia per dimensioni che per tipologia costruttiva, evidenziando la mancanza del carattere di facile amovibilità e la loro permanenza in loco per lungo tempo, in contrasto con il titolo edilizio. Le dimensioni e la tipologia costruttiva delle opere realizzate sono risultate oggettivamente e radicalmente diverse da quelle assentite.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso

    Il motivo viene assorbito dalla reiezione degli altri motivi di appello, in quanto la radicale difformità delle opere è di per sé sufficiente a giustificare l'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Error in iudicando: violazione dell'art. 1 della l. n. 241 del 1990. difetto di motivazione e di istruttoria

    La Corte ha affermato che il lungo tempo trascorso non genera legittimo affidamento e che l'ordine di demolizione è un atto vincolato, non richiedendo motivazioni specifiche sull'interesse pubblico oltre al ripristino della legalità violata. Le opere realizzate non erano conformi a quelle autorizzate e la loro entità non era limitata.

  • Rigettato
    Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli art. 7 e ss. della l. n. 241 del 1990. violazione del principio del giusto procedimento

    La Corte ha stabilito che l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento non inficia la validità dell'ordine di demolizione, trattandosi di provvedimento dovuto e vincolato.

  • Rigettato
    Error in iudicando: eccesso di potere e illegittimità del verbale di accertamento per invalidità derivata

    L'infondatezza dei motivi di ricorso avverso il provvedimento demolitorio comporta l'infondatezza del motivo relativo all'illegittimità derivata del verbale di inottemperanza.

  • Rigettato
    Error in iudicando: eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti. Contraddittorietà e illogicità manifeste. Abnormità. Violazione di ogni norma e principio in materia di tutela dell'affidamento. Violazione del principio del giusto procedimento.

    La Corte ha ritenuto irrilevanti le ragioni per cui i tecnici comunali avessero affermato la facile amovibilità nel 2008 ai fini del rilascio della licenza commerciale. Ciò che rileva è la correttezza dell'accertamento del 2020 che ha constatato la radicale difformità delle opere rispetto al titolo edilizio. La necessità di pareri e atti di assenso deriva da disposizioni di legge e non può essere superata dal silenzio dell'amministrazione. L'ordinanza di demolizione non è un provvedimento in autotutela ma contesta il contenuto del titolo edilizio.

  • Rigettato
    Invalidità derivata del verbale di inottemperanza

    L'infondatezza dei motivi di ricorso avverso il provvedimento demolitorio comporta l'infondatezza del motivo relativo all'illegittimità derivata del verbale di inottemperanza.

  • Rigettato
    Errore di fatto nel verbale di contestazione

    La Corte ha ritenuto che ciò che rileva è la correttezza dell'accertamento del 2020, che ha constatato la radicale difformità delle opere rispetto al titolo edilizio, indipendentemente dalle precedenti attestazioni del 2008.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1903
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1903
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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