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Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01903 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00121/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2024, proposto da
EP LA, AB LA, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario
LI, IA DA NA e LO CL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Condofuri, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ALavvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Reggio Calabria, via Gebbione n. 9-G
per la riforma N. 00121/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 454/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Condofuri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. 30 del 6 luglio 2020 il Comune di Condofuri (RC) ordinava ai sig.ri EP e AB LA di “demolire, a propria cura
e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica …, tutte le opere abusive realizzate nell'immobile posto in località Lungomare, Foglio 69 particella n. 1721”, contestando di aver realizzato i manufatti esistenti in loco “in difformità totale del permesso di costruire n. prot. n. 0404598 del
09.06.2004”.
I ricorrenti espongono in fatto che, in qualità rispettivamente di proprietario e comodataria dell'area in questione, sita in località lungomare, ricadente in zona turistico/alberghiera F dello strumento urbanistico comunale, con istanza del 17 marzo 2003, gli stessi richiedevano al Comune di Condofuri
“un permesso a costruire per la realizzazione di una struttura ricettiva da adibire a Bar, pizzeria Gelateria” di 180 mq, consistente in “un gazebo adibito a bar gelateria di mq 7*4; un ambiente di lavoro cucina di 4*4; 3 bagni di cui uno per portatori di handicap; 1 tettoia aperta da tutti i lati N. 00121/2024 REG.RIC.
anch'esse in legno; 1 forno a legna prefabbricato; 1 piattaforma in legno”.
Il titolo veniva rilasciato in data 9 giugno 2004 ed era riferito alla realizzazione di una struttura amovibile, destinata ad occupare le superfici interessate solo durante la stagione estiva e ad essere rimossa al termine della stessa.
Una volta conclusi i lavori, gli odierni appellanti ottenevano nel 2007 anche la licenza commerciale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Tuttavia, con ordinanza del 6 luglio 2020, l'TE comunale adottava l'ordinanza di demolizione impugnata, contestando una pluralità di violazioni rispetto al titolo rilasciato ed intimando, pertanto, la demolizione dell'intero manufatto.
Tanto premesso, con ricorso n.R.G. 476/2020 proposto innanzi al Tar
Calabria - sezione Reggio Calabria i ricorrenti chiedevano l'annullamento dei provvedimenti suddetti, evidenziando come l'ingiunzione demolitoria sarebbe stata emessa sulla scorta di un evidente travisamento dei fatti, nonché in difetto dei prescritti presupposti, avendo le costruzioni realizzate le stesse caratteristiche e dimensioni di quella assentita e poi dichiarata conforme nel 2007-2008, in occasione del rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività da svolgersi nei locali.
Con sentenza n. 454/2023, pubblicata il 29 maggio 2023, il Tar Calabria - sezione Reggio Calabria ha respinto il ricorso e l'atto di motivi aggiunti in ragione della totale diversità delle opere realizzate rispetto a quelle assentite con il permesso di costruire, rilevando in particolare “la totale diversità delle opere realizzate rispetto a quelle assentite con il permesso di costruire prot.
n. 404598 del 9.6.2004, non soltanto per effetto dell'impiego di elementi in muratura tali da neutralizzare in nuce le caratteristiche dell'amovibilità e N. 00121/2024 REG.RIC.
della precarietà che la struttura avrebbe dovuto indefettibilmente possedere, ma altresì per il totale stravolgimento del progetto assentito, totalmente irrispettoso degli elaborati grafici allegati all'istanza volta al rilascio del permesso e conformato, piuttosto, al progetto – integralmente diverso - presentato a corredo della domanda del 2007 per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni commerciali”.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dai signori LA
i quali ne hanno chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
i) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34 del dpr. 380/2001. eccesso di potere sub specie di difetto d'istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti, contraddittorietà, motivazione erronea, perplessa e carente, travisamento dei fatti;
ii) Omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso recante “violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34 del dpr. 380/2001. eccesso di potere sub specie di difetto d'istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti, motivazione erronea, perplessa e carente. abnormità”;
iii) Error in iudicando: violazione dell'art. 1 della l. n. 241 del 1990. difetto di motivazione e di istruttoria; iv) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli art. 7 e ss. della
l. n. 241 del 1990. violazione del principio del giusto procedimento.
v) Error in iudicando: eccesso di potere e illegittimità del verbale di accertamento per invalidità derivata; vi) Error in iudicando: eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti. Contraddittorietà e illogicità manifeste. Abnormità. Violazione di ogni norma e principio in materia di tutela dell'affidamento. Violazione del principio del giusto procedimento. N. 00121/2024 REG.RIC.
Il Comune di Condofuri si è costituito in giudizio con memoria di mero stile, chiedendo la reiezione dell'atto di appello in quanto inammissibile e infondato.
La causa, chiamata per la discussione all'udienza di smaltimento dell'arretrato dell'11 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso proposto dai signori
MO (i quali avevano ottenuto nel corso del 2004 un titolo edilizio per la realizzazione sul lungomare di Condofuri – RC – di alcuni manufatti destinati alla pubblica ristorazione) avverso la sentenza del TAR della
Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria con cui è stato respinto il ricorso avverso l'ordinanza comunale (del luglio 2020) con cui è stata contestata la totale difformità fra i manufatti assentiti e quelli realizzati ed è stata conseguentemente disposta la demolizione di questi ultimi.
2. Con il primo motivo di appello i signori MO lamentano l'evidente travisamento dei fatti che sarebbe sotteso all'ordinanza di demolizione, adottata in assenza dei presupposti di legge, poiché il “manufatto a un piano fuori terra costituito in legno lamellare … con copertura a due falde in legno
e coppi, adibito a bancone bar e Locale cucina…” (rilevato in sede di sopralluogo) altro non sarebbe che la “struttura in legno con copertura a due spioventi in tegole di 180 mq con un'altezza di m. 3,20, adibito a ristorante/bar”, autorizzata con il permesso di costruire rilasciato dal medesimo Comune il 9 giugno 2004. Tale costruzione avrebbe, in definitiva, le stesse caratteristiche e dimensioni di quella assentita e poi dichiarata conforme negli anni 2007-2008, all'epoca dell'emissione delle prescritte autorizzazioni amministrative per le attività da svolgersi nei locali. N. 00121/2024 REG.RIC.
Il provvedimento impugnato, pertanto, sarebbe affetto da carenza motivazionale e, allo stesso tempo, da contraddittorietà, non essendo state indicate le ragioni della ritenuta difformità delle opere realizzate rispetto al titolo edilizio, attesa la mancata specificazione della consistenza delle contestate difformità. Il provvedimento demolitorio sarebbe, del pari, illegittimo nella parte in cui qualifica in termini di “difformità totale” gli interventi edilizi accessori realizzati in muratura, trattandosi, di contro, di piccole opere, che non potevano di certo giustificare l'adozione di un simile provvedimento. Ad avviso degli appellanti, non avendo detti interventi determinato l'ampliamento della struttura, l'Amministrazione avrebbe dovuto disporre la demolizione solo di questi, senza colpire la struttura principale nel suo complesso. Le piccole opere in questione, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, esulerebbero, non solo dalla nozione di interventi eseguiti “in totale difformità”, ma altresì dalla nozione di “variazioni essenziali”, ed anche dalla nozione di “parziale difformità”, dovendosi piuttosto qualificare quali “piccole difformità” dal permesso di costruire
“non rilevanti urbanisticamente, rientrando, ad ogni modo, nel limite di tollerabilità del 2% fissato ALart. 34, co. 2-ter, d.P.R. n. 380/2001”.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della contestazione da parte dell'Amministrazione relativa al fatto che gli interventi edilizi sarebbero stati realizzati in mancanza della previa acquisizione dei pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli insistenti sull'area (sismico, demaniale, erosione costiera, ferroviario). A detta degli appellanti sarebbe stata la stessa
Amministrazione comunale, con nota del 10 aprile 2003, ad attestare la presenza sull'area interessata dal progetto del solo vincolo paesaggistico, escludendo espressamente l'esistenza di altri vincoli inibitori di cui alla legge n. 47 del 1985. In ogni caso, la mancata acquisizione dei pareri N. 00121/2024 REG.RIC.
necessari, nel corso del procedimento, per causa peraltro imputabile allo stesso TE comunale, non potrebbe costituire un motivo sufficiente per disporre la demolizione dei manufatti realizzati. Più nel dettaglio, ad avviso dei ricorrenti, ciò che rileva è che l'Amministrazione abbia comunque rilasciato il permesso di costruire (che non è mai stato ritirato in autotutela, dunque, tutt'ora valido ed efficace), sicché il Comune, nell'ordinare la demolizione, avrebbe omesso di considerare l'ormai avvenuta
“cristallizzazione del titolo edilizio”.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano, inoltre, la carenza di motivazione e istruttoria del provvedimento impugnato anche sotto un altro profilo, dal momento che in ragione del lungo tempo trascorso ALottenimento del permesso di costruire gli stessi avrebbero fatto legittimo affidamento sulla legittimità delle opere realizzate, in assenza di iniziative sanzionatorie e repressive del Comune;
Con il quarto motivo l'ordinanza di demolizione è inoltre contestata sul profilo della dedotta violazione delle garanzie partecipative ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Con motivi aggiunti in primo grado, le cui doglianze sono state riproposte in sede di appello, i ricorrenti hanno impugnato il verbale di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione emesso dal Comune in data 23 giugno 2021, denunciandone “l'invalidità derivata in ragione del rapporto di presupposizione con la pregressa ordinanza di demolizione”. La sentenza in oggetto sarebbe dunque da riformare anche per non aver rilevato tale ulteriore motivo di illegittimità. L'impugnativa è stata, inoltre, estesa al verbale di contestazione di illeciti edilizi prot. n. 6692 del 24 giugno 2020, N. 00121/2024 REG.RIC.
reiterando a tal riguardo tutte le doglianze formulate con il ricorso introduttivo.
Con il quinto motivo (che fa riferimento al primo dei motivi aggiunti articolati in primo grado e non accolti dal TAR) gli appellanti lamentano che il TAR abbia omesso di rilevare l'invalidità derivata che affligge il verbale di inottemperanza in data 23 giugno 2021. Osservano al riguardo che l'illegittimità dell'ordine di demolizione non potrebbe non riverberarsi anche sul conseguente verbale di constatazione.
Con il sesto motivo (che fa riferimento al secondo dei motivi aggiunti articolati in primo grado e non accolti dal TAR) gli appellanti lamentano che il primo Giudice abbia omesso di rilevare l'errore di fatto sotteso al verbale di contestazione in data 24 giugno 2020 (il cui accertamento era stato in seguito trasfuso nell'ordinanza di demolizione n. 30/2020).
In particolare, il richiamato verbale avrebbe erroneamente affermato l'assenza del carattere della “facile amovibilità” dei manufatti, in tal modo ponendosi in contrasto con la nota comunale del 20 giugno 2008 (la quale era pervenuta a conclusioni in fatto radicalmente diverse) ma senza che fossero state medio tempore svolte nuove attività istruttorie.
3. I motivi dinanzi sinteticamente descritti, che possono essere esaminati in modo congiunto, sono infondati.
3.1. Si osserva in primo luogo che il Comune appellato ha motivatamente stabilito (dapprima con il verbale di constatazione del 24 giugno 2020 e in seguito con l'ordinanza di demolizione n. 30 del 2020) che i manufatti realizzati – e mantenuti in loco longe et ultra – dagli appellanti fossero 'in totale difformità' rispetto a quelli oggetto del titolo edilizio rilasciato nel corso del 2004. N. 00121/2024 REG.RIC.
In particolare, l'istanza di rilascio del titolo edilizio del marzo 2003 (e la documentazione alla stessa allegata) facevano riferimento a “strutture in legno di facile smontaggio, la cui copertura è spiovente con altezza massima di 3,20 metri, … costituite da: un gazebo adibito a bar - gelateria di mq 7*4; un ambiente di lavoro (cucina) di 4*4; 3 bagni, di cui uno per portatori di handicap; 1 tettoia aperta da tutti i lati anch'esse in legno; 1 forno a legna prefabbricato; 1 piattaforma pavimentata con mattonelle di cemento mobili, differenziata rispetto al resto della pavimentazione del locale, 1 area giochi,
1 percorso delimitato da are[e] verdi che caratterizzano l'ambiente. Tutto il resto è costituito da un alternarsi di pavimentazione mobile, con siepi e pietre”.
Al contrario, in occasione del sopralluogo del 22 giugno 2020 il personale del Comune riscontrava la realizzazione di un manufatto a un piano fuori terra costituto sì in legno lamellare ma “poggiante su una platea in cemento con elementi in muratura di mattoni pieni (bancone bar, muri perimetrali di altezza all'incirca pari a ml 1,00) delle dimensioni pari a ml. 11 x 7,5 con copertura a due falde in legno e coppi adibito a bancone bar e locale cucina”. Veniva, inoltre, rilevata la presenza di una “tettoia in legno lamellare con muro perimetrale in mattoni pieni, aperta su due lati, di dimensioni all'incirca pari a m 6 x 7,50, coperta da tettoia a uno spiovente in legno e coppi di altezza media pari a ml. 3,5 adiacente alla quale, sul lato nord, si trova forno in muratura, delimitato da bancone in muratura di mattoni pieni portanti, occupante una superficie pari a mq. 16 circa”.
Come ricordato dal TAR, gli accertatori, dopo aver dato atto dell'insistenza dei manufatti in questione “permanentemente sul suolo sin dal 2008”, rilevavano, dunque, che essi “non possiedono le caratteristiche di facile N. 00121/2024 REG.RIC.
amovibilità che avrebbero dovuto avere come da progetto, né risulta agli atti del comune che siano mai stati rimossi e stagionalmente ricollocati”.
Il verbale di contestazione (che ha fornito la base fattuale per l'adozione dell'impugnata ordinanza di demolizione) segnalava, inoltre, la totale difformità della conformazione attuale dell'area e dell'edificazione realizzata su di essa rispetto al titolo rilasciato ALTE (pur rilevandone – al contrario - la corrispondenza con la planimetria allegata all'istanza del
2007 per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale).
Risulta quindi dimostrata (con accertamenti fattuali pertinenti e motivati) la radicale diversità fra i manufatti descritti in sede di istanza nel corso del 2003
(e per i quali era stato rilasciato il titolo edilizio nel corso del 2004) e quelli realizzati e lasciati permanentemente in loco per circa sedici anni (i.e.: fino all'accertamento delle violazioni edilizie da parte del Comune).
Ed infatti (anche a prescindere ALobiettiva differenza tipologica e costruttiva fra quanto assentito e quanto realizzato) risulta dirimente al fine di decidere la circostanza per cui i manufatti i concreto realizzati non fossero dotati del carattere della 'facile amovibilità' (espressamente richiamata nel titolo edilizio del 2004) e che, in concreto, gli stessi siano stati lasciati permanentemente in loco, determinando quindi una stabile alterazione delle caratteristiche dell'area (e ciò, in palese contrasto con il titolo edilizio, che aveva invece imposto la rimozione dei manufatti assentiti – in precario – al termine di ogni stagione estiva).
Tale circostanza risultava di per sé sufficiente per contestare la radicale difformità fra quanto assentito e quanto realizzato (e quindi, in via mediata, per giustificare l'impartito ordine di demolizione) N. 00121/2024 REG.RIC.
Fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto appena osservato, osserva comunque il Collegio che non trovi conferma in atti la tesi dell'appellante circa l'identità fra i manufatti rinvenuti in loco a giugno del
2020 e quelli assentiti nel corso del 2004.
In particolare, la relazione tecnica descrittiva del 2004 (sulla base della quale era stato rilasciato il titolo edilizio del 9 giugno 2004), per quanto riguarda i manufatti dotati di effettiva consistenza volumetrica, richiamava: i) un gazebo principale (di 28 mq); ii) un ambiente di lavoro – cucina (di 16 mq);
iii) tre bagni (di superficie non indicata); iv) una tettoia aperta da tutti i lati, in legno (di superficie non indicata).
Al contrario, in sede di sopralluogo è stata verificata la presenza in loco: i) di un manufatto principale in legno lamellare poggiante su platea in cemento con elementi in muratura e mattoni pieni (della superficie di oltre 82 mq); ii) di un locale dispensa (di oltre 9 mq); iii) di tre bagni di servizio (di superficie complessiva pari ad oltre 15 mq); iv) di una tettoia in legno lamellare con muro perimetrale in mattoni pieni, aperta su due piani e con copertura a spiovente in legno e coppi (di superficie pari a circa 45 mq).
Si tratta, nel complesso di interventi che – nonostante lo sforzo difensivo dell'appellante – risultano oggettivamente e radicalmente diversi rispetto a quelli assentiti per dimensioni, tipologia costruttiva e idoneità ad alterare in modo permanentemente l'assetto dell'area su cui insistono.
3.2. Non può giungersi a conclusioni diverse rispetto a quelle appena esposte in considerazione di quanto attestato nel corso del 2007 in sede di rilascio della licenza commerciale (in tale occasione era stato attestato dagli uffici comunali il carattere di facile amovibilità dei manufatti per cui è causa).
Non si ritiene qui di soffermarsi sulle ragioni per cui (con affermazione comunque limitata unicamente a questioni di ordine commerciale – e non N. 00121/2024 REG.RIC.
edilizio -) i tecnici comunali avessero affermato il carattere di facile amovibilità di quanto realizzato.
Ciò che invece rileva ai fini della presente decisione è la correttezza di quanto accertato e contestato nel corso del 2020 dal Comune il quale ha constatato – con accertamento scevro da profili di erroneità – la radicale difformità di quanto realizzato rispetto al titolo.
Ma anche ad ammettere (il che risulta comunque escluso in base a quanto esposto retro, sub 3.1) che i manufatti in concreto realizzati possedessero in astratto il requisito della facile amovibilità, ciò non gioverebbe comunque agli appellanti dal momento che, secondo un consolidato orientamento,
l'idoneità di un manufatto ad incidere in modo permanente sull'assetto del territorio deve essere verificata sotto il profilo funzionale – i.e.: della sua concreta destinazione – e non solo sotto il profilo strutturale (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VI, sent. 5 luglio 2024, n. 5977).
3.3. Non può trovare accoglimento il secondo motivo di appello, con cui
(reiterando analogo motivo già articolato in primo grado e non accolto dal
TAR) i signori LA lamentano l'illegittimità del provvedimento demolitorio per la parte in cui ha contestato la mancata acquisizione degli atti di assenso necessari in relazione ai numerosi vincoli esistenti sull'area
(mentre invece il titolo edilizio del 2004 era stato adottato solo previa acquisizione della competente Soprintendenza).
Si osserva in primo luogo al riguardo che il provvedimento impugnato in primo grado ha carattere plurimotivato e fonda l'ordine di demolizione su una serie di circostanze, ciascuna delle quali autonomamente idonea a supportarne le conclusioni.
Ebbene, in base a un consolidato – e qui condiviso – orientamento, a fronte di provvedimenti di segno negativo di carattere plurimotivato (i.e.: fondati N. 00121/2024 REG.RIC.
su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare il provvedimento di diniego), è sufficiente che una sola di tali ragioni resista alle censure, perché il provvedimento nel suo complesso non risulti suscettibile di annullamento (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato,
VII, 11 aprile 2023, n. 3643; id., VII, 1° giugno 2022 n. 4495)..
In definitiva, le ragioni già esposte retro, sub 3.1 e 3.2, confermando la radicale difformità fra quanto assentito e quanto realizzato, risultano ex se idonee (e in modo assorbente) a giustificare la reiezione dell'appello.
Si osserva comunque al riguardo:
- che, anche a voler ritenere sussistente in loco il solo vincolo ambientale (sul quale si era soffermato il parere della Soprintendenza presupposto al titolo edilizio del 2004), il punto è che l'appellante ha violato nel corso del tempo le relative prescrizioni;
- che l'appellante non adduce argomenti idonei a confutare l'ordinanza comunale per la parte in cui ha affermato la necessità di acquisire ulteriori titoli astrattamente idonei a giustificare la permanenza in loco dei manufatti (in particolare, in ragione del vincolo sismico, di quello idrogeologico e di quello relativo al rispetto della fascia di rispetto ferroviaria) ma si limita ad osservare che i relativi pareri e titoli abilitativi avrebbero dovuto essere richiesti dallo stesso Comune;
- che l'appellante non ha addotto alcun elemento idoneo a dimostrare che tali pareri e atti di assenso non andassero richiesti ma si è limitato a contestare (con una sorta di argomento a fortiori) che tali ulteriori atti e pareri non fossero stati richiesti in occasione del rilascio del titolo del 2004 e che, dunque, fosse incoerente che i Comune ne chiedesse l'acquisizione nel 2020; N. 00121/2024 REG.RIC.
- che, tuttavia, è dirimente osservare in contrario come la necessità di taluni pareri ed atti di assenso deriva da espresse disposizioni di legge e non può essere superata in ragione del silenzio o del contegno procedimentale serbato ALamministrazione;
- che, contrariamente a quanto osservato ALappellante, l'ordinanza di demolizione n. 30 del 2020 non valeva come provvedimento in autotutela rispetto al titolo edilizio del 2004, ma contestava – al contrario – proprio il contenuto, le prescrizioni e i vincoli rinvenienti da quello stesso provvedimento.
3.4. È infondato il terzo motivo di appello con il quale (reiterando ancora una volta un analogo motivo già articolato in primo grado e disatteso dal
TAR) i signori LA lamentano che il Comune di Condofuri – attivandosi a distanza di molti anni dalla realizzazione di un intervento assentito – avrebbe violato il legittimo affidamento ingenerato nei confronti del suo destinatario, non avrebbe operato la necessaria ponderazione fra i diversi interessi in gioco, non avrebbe tenuto conto della conformità fra quanto assentito e quanto realizzato e – infine – non avrebbe adeguatamente apprezzato la “limitata entità” degli abusi contestati.
Si osserva in senso contrario:
- che, in base a un consolidato orientamento, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui anche in tal caso l'ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, che impongono la rimozione dell'abuso (in tal N. 00121/2024 REG.RIC.
senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 14 ottobre 2024, n. 8209; id., VI,
14 febbraio 2024, n. 1469);
- che, allo stesso modo, l'ordine di demolizione di un immobile abusivo, pur se adottato anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera, costituisce pur sempre un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico, essendo sufficiente il ripristino della legalità violata. Il decorso del tempo non determina l'insorgenza di un legittimo affidamento in capo al privato né impone all'amministrazione un onere motivazionale rafforzato (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, VII, 23 gennaio 2026, n. 594; id., VI,
10 novembre 2025, n. 8721);
- che, in base a quanto già esposto retro, sub 3.1 e 3.2, non può affermarsi che l'intervento edilizio in contestazione fosse conforme a quello autorizzato nel corso del 2004 (con il quale, al contrario, si poneva in evidente contrasto);
- che, per le medesime ragioni già esposte, non può affatto predicarsi la
“limitata entità” di interventi insistenti longe et ultra in area vincolata e idonei (per tipologia e dimensioni) e determinarne una permanente alterazione.
3.5. È infondato il quarto motivo di appello con il quale (reiterando nuovamente un analogo motivo già articolato in primo grado e disatteso dal
TAR) i signori LA lamentano che il Comune di Condofuri avrebbe violato il generale obbligo di far precedere l'adozione di un provvedimento afflittivo dalla necessaria comunicazione di avvio ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990.
Si osserva in contrario che, in base a un consolidato orientamento, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 7 ed 8 della N. 00121/2024 REG.RIC.
legge n. 241 del 1990 non inficia la validità dell'ordine di demolizione, trattandosi di provvedimento dovuto e dal contenuto vincolato (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, VII, 10 novembre 2025, n. 8726; id., V, 3 novembre
2025, n. 8537).
3.6. Dalla rilevata infondatezza dei motivi di ricorso articolati avverso il provvedimento demolitorio del 24 giugno 2020 deriva altresì l'infondatezza del quinto motivo di appello (con il quale si lamenta che il TAR avrebbe erroneamente omesso di rilevare il vizio di illegittimità derivata che graverebbe sul verbale di inottemperanza 23 giugno 2021).
3.7. Non può infine trovare accoglimento il sesto motivo di appello con il quale, reiterando un argomento già trasfuso nel secondo dei motivi aggiunti di primo grado, l'appellante lamenta la presunta discrasia fra il verbale di accertamento del 24 giugno 2020 (con il quale si era negato il carattere di agevole amovibilità delle opere realizzate) e quanto attestato dagli uffici comunali il 20 giugno 2008 (allorquando, ai fii del rilascio del titoli per l'attività commerciale, era stato invece confermato il carattere di facole amovibilità dei medesimi manufatti).
Ed infatti, come già si è osservato retro, sub 3.2, non possono essere qui indagate le ragioni per cui (con affermazione comunque limitata unicamente a questioni di ordine commerciale – e non edilizio -) i tecnici comunali avessero affermato nel corso del 2008 il carattere di facile amovibilità di quanto realizzato.
Tuttavia – come già in precedenza esposto - ciò che rileva ai fini del presente giudizio è la correttezza di quanto accertato e contestato nel corso del 2020 dal Comune il quale ha constatato – con accertamento scevro da profili di erroneità – la radicale difformità di quanto realizzato rispetto al titolo. N. 00121/2024 REG.RIC.
Si rinvia, sotto ogni altro profilo relativo al sesto motivo di appello, a quanto già esposto al punto 3.2. della presente decisione.
4. Per le ragioni dinanzi esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giuste ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ALautorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00121/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01903 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00121/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2024, proposto da
EP LA, AB LA, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario
LI, IA DA NA e LO CL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Condofuri, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ALavvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Reggio Calabria, via Gebbione n. 9-G
per la riforma N. 00121/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 454/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Condofuri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. 30 del 6 luglio 2020 il Comune di Condofuri (RC) ordinava ai sig.ri EP e AB LA di “demolire, a propria cura
e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica …, tutte le opere abusive realizzate nell'immobile posto in località Lungomare, Foglio 69 particella n. 1721”, contestando di aver realizzato i manufatti esistenti in loco “in difformità totale del permesso di costruire n. prot. n. 0404598 del
09.06.2004”.
I ricorrenti espongono in fatto che, in qualità rispettivamente di proprietario e comodataria dell'area in questione, sita in località lungomare, ricadente in zona turistico/alberghiera F dello strumento urbanistico comunale, con istanza del 17 marzo 2003, gli stessi richiedevano al Comune di Condofuri
“un permesso a costruire per la realizzazione di una struttura ricettiva da adibire a Bar, pizzeria Gelateria” di 180 mq, consistente in “un gazebo adibito a bar gelateria di mq 7*4; un ambiente di lavoro cucina di 4*4; 3 bagni di cui uno per portatori di handicap; 1 tettoia aperta da tutti i lati N. 00121/2024 REG.RIC.
anch'esse in legno; 1 forno a legna prefabbricato; 1 piattaforma in legno”.
Il titolo veniva rilasciato in data 9 giugno 2004 ed era riferito alla realizzazione di una struttura amovibile, destinata ad occupare le superfici interessate solo durante la stagione estiva e ad essere rimossa al termine della stessa.
Una volta conclusi i lavori, gli odierni appellanti ottenevano nel 2007 anche la licenza commerciale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Tuttavia, con ordinanza del 6 luglio 2020, l'TE comunale adottava l'ordinanza di demolizione impugnata, contestando una pluralità di violazioni rispetto al titolo rilasciato ed intimando, pertanto, la demolizione dell'intero manufatto.
Tanto premesso, con ricorso n.R.G. 476/2020 proposto innanzi al Tar
Calabria - sezione Reggio Calabria i ricorrenti chiedevano l'annullamento dei provvedimenti suddetti, evidenziando come l'ingiunzione demolitoria sarebbe stata emessa sulla scorta di un evidente travisamento dei fatti, nonché in difetto dei prescritti presupposti, avendo le costruzioni realizzate le stesse caratteristiche e dimensioni di quella assentita e poi dichiarata conforme nel 2007-2008, in occasione del rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività da svolgersi nei locali.
Con sentenza n. 454/2023, pubblicata il 29 maggio 2023, il Tar Calabria - sezione Reggio Calabria ha respinto il ricorso e l'atto di motivi aggiunti in ragione della totale diversità delle opere realizzate rispetto a quelle assentite con il permesso di costruire, rilevando in particolare “la totale diversità delle opere realizzate rispetto a quelle assentite con il permesso di costruire prot.
n. 404598 del 9.6.2004, non soltanto per effetto dell'impiego di elementi in muratura tali da neutralizzare in nuce le caratteristiche dell'amovibilità e N. 00121/2024 REG.RIC.
della precarietà che la struttura avrebbe dovuto indefettibilmente possedere, ma altresì per il totale stravolgimento del progetto assentito, totalmente irrispettoso degli elaborati grafici allegati all'istanza volta al rilascio del permesso e conformato, piuttosto, al progetto – integralmente diverso - presentato a corredo della domanda del 2007 per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni commerciali”.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dai signori LA
i quali ne hanno chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
i) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34 del dpr. 380/2001. eccesso di potere sub specie di difetto d'istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti, contraddittorietà, motivazione erronea, perplessa e carente, travisamento dei fatti;
ii) Omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso recante “violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34 del dpr. 380/2001. eccesso di potere sub specie di difetto d'istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti, motivazione erronea, perplessa e carente. abnormità”;
iii) Error in iudicando: violazione dell'art. 1 della l. n. 241 del 1990. difetto di motivazione e di istruttoria; iv) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli art. 7 e ss. della
l. n. 241 del 1990. violazione del principio del giusto procedimento.
v) Error in iudicando: eccesso di potere e illegittimità del verbale di accertamento per invalidità derivata; vi) Error in iudicando: eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti. Contraddittorietà e illogicità manifeste. Abnormità. Violazione di ogni norma e principio in materia di tutela dell'affidamento. Violazione del principio del giusto procedimento. N. 00121/2024 REG.RIC.
Il Comune di Condofuri si è costituito in giudizio con memoria di mero stile, chiedendo la reiezione dell'atto di appello in quanto inammissibile e infondato.
La causa, chiamata per la discussione all'udienza di smaltimento dell'arretrato dell'11 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso proposto dai signori
MO (i quali avevano ottenuto nel corso del 2004 un titolo edilizio per la realizzazione sul lungomare di Condofuri – RC – di alcuni manufatti destinati alla pubblica ristorazione) avverso la sentenza del TAR della
Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria con cui è stato respinto il ricorso avverso l'ordinanza comunale (del luglio 2020) con cui è stata contestata la totale difformità fra i manufatti assentiti e quelli realizzati ed è stata conseguentemente disposta la demolizione di questi ultimi.
2. Con il primo motivo di appello i signori MO lamentano l'evidente travisamento dei fatti che sarebbe sotteso all'ordinanza di demolizione, adottata in assenza dei presupposti di legge, poiché il “manufatto a un piano fuori terra costituito in legno lamellare … con copertura a due falde in legno
e coppi, adibito a bancone bar e Locale cucina…” (rilevato in sede di sopralluogo) altro non sarebbe che la “struttura in legno con copertura a due spioventi in tegole di 180 mq con un'altezza di m. 3,20, adibito a ristorante/bar”, autorizzata con il permesso di costruire rilasciato dal medesimo Comune il 9 giugno 2004. Tale costruzione avrebbe, in definitiva, le stesse caratteristiche e dimensioni di quella assentita e poi dichiarata conforme negli anni 2007-2008, all'epoca dell'emissione delle prescritte autorizzazioni amministrative per le attività da svolgersi nei locali. N. 00121/2024 REG.RIC.
Il provvedimento impugnato, pertanto, sarebbe affetto da carenza motivazionale e, allo stesso tempo, da contraddittorietà, non essendo state indicate le ragioni della ritenuta difformità delle opere realizzate rispetto al titolo edilizio, attesa la mancata specificazione della consistenza delle contestate difformità. Il provvedimento demolitorio sarebbe, del pari, illegittimo nella parte in cui qualifica in termini di “difformità totale” gli interventi edilizi accessori realizzati in muratura, trattandosi, di contro, di piccole opere, che non potevano di certo giustificare l'adozione di un simile provvedimento. Ad avviso degli appellanti, non avendo detti interventi determinato l'ampliamento della struttura, l'Amministrazione avrebbe dovuto disporre la demolizione solo di questi, senza colpire la struttura principale nel suo complesso. Le piccole opere in questione, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, esulerebbero, non solo dalla nozione di interventi eseguiti “in totale difformità”, ma altresì dalla nozione di “variazioni essenziali”, ed anche dalla nozione di “parziale difformità”, dovendosi piuttosto qualificare quali “piccole difformità” dal permesso di costruire
“non rilevanti urbanisticamente, rientrando, ad ogni modo, nel limite di tollerabilità del 2% fissato ALart. 34, co. 2-ter, d.P.R. n. 380/2001”.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della contestazione da parte dell'Amministrazione relativa al fatto che gli interventi edilizi sarebbero stati realizzati in mancanza della previa acquisizione dei pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli insistenti sull'area (sismico, demaniale, erosione costiera, ferroviario). A detta degli appellanti sarebbe stata la stessa
Amministrazione comunale, con nota del 10 aprile 2003, ad attestare la presenza sull'area interessata dal progetto del solo vincolo paesaggistico, escludendo espressamente l'esistenza di altri vincoli inibitori di cui alla legge n. 47 del 1985. In ogni caso, la mancata acquisizione dei pareri N. 00121/2024 REG.RIC.
necessari, nel corso del procedimento, per causa peraltro imputabile allo stesso TE comunale, non potrebbe costituire un motivo sufficiente per disporre la demolizione dei manufatti realizzati. Più nel dettaglio, ad avviso dei ricorrenti, ciò che rileva è che l'Amministrazione abbia comunque rilasciato il permesso di costruire (che non è mai stato ritirato in autotutela, dunque, tutt'ora valido ed efficace), sicché il Comune, nell'ordinare la demolizione, avrebbe omesso di considerare l'ormai avvenuta
“cristallizzazione del titolo edilizio”.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano, inoltre, la carenza di motivazione e istruttoria del provvedimento impugnato anche sotto un altro profilo, dal momento che in ragione del lungo tempo trascorso ALottenimento del permesso di costruire gli stessi avrebbero fatto legittimo affidamento sulla legittimità delle opere realizzate, in assenza di iniziative sanzionatorie e repressive del Comune;
Con il quarto motivo l'ordinanza di demolizione è inoltre contestata sul profilo della dedotta violazione delle garanzie partecipative ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Con motivi aggiunti in primo grado, le cui doglianze sono state riproposte in sede di appello, i ricorrenti hanno impugnato il verbale di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione emesso dal Comune in data 23 giugno 2021, denunciandone “l'invalidità derivata in ragione del rapporto di presupposizione con la pregressa ordinanza di demolizione”. La sentenza in oggetto sarebbe dunque da riformare anche per non aver rilevato tale ulteriore motivo di illegittimità. L'impugnativa è stata, inoltre, estesa al verbale di contestazione di illeciti edilizi prot. n. 6692 del 24 giugno 2020, N. 00121/2024 REG.RIC.
reiterando a tal riguardo tutte le doglianze formulate con il ricorso introduttivo.
Con il quinto motivo (che fa riferimento al primo dei motivi aggiunti articolati in primo grado e non accolti dal TAR) gli appellanti lamentano che il TAR abbia omesso di rilevare l'invalidità derivata che affligge il verbale di inottemperanza in data 23 giugno 2021. Osservano al riguardo che l'illegittimità dell'ordine di demolizione non potrebbe non riverberarsi anche sul conseguente verbale di constatazione.
Con il sesto motivo (che fa riferimento al secondo dei motivi aggiunti articolati in primo grado e non accolti dal TAR) gli appellanti lamentano che il primo Giudice abbia omesso di rilevare l'errore di fatto sotteso al verbale di contestazione in data 24 giugno 2020 (il cui accertamento era stato in seguito trasfuso nell'ordinanza di demolizione n. 30/2020).
In particolare, il richiamato verbale avrebbe erroneamente affermato l'assenza del carattere della “facile amovibilità” dei manufatti, in tal modo ponendosi in contrasto con la nota comunale del 20 giugno 2008 (la quale era pervenuta a conclusioni in fatto radicalmente diverse) ma senza che fossero state medio tempore svolte nuove attività istruttorie.
3. I motivi dinanzi sinteticamente descritti, che possono essere esaminati in modo congiunto, sono infondati.
3.1. Si osserva in primo luogo che il Comune appellato ha motivatamente stabilito (dapprima con il verbale di constatazione del 24 giugno 2020 e in seguito con l'ordinanza di demolizione n. 30 del 2020) che i manufatti realizzati – e mantenuti in loco longe et ultra – dagli appellanti fossero 'in totale difformità' rispetto a quelli oggetto del titolo edilizio rilasciato nel corso del 2004. N. 00121/2024 REG.RIC.
In particolare, l'istanza di rilascio del titolo edilizio del marzo 2003 (e la documentazione alla stessa allegata) facevano riferimento a “strutture in legno di facile smontaggio, la cui copertura è spiovente con altezza massima di 3,20 metri, … costituite da: un gazebo adibito a bar - gelateria di mq 7*4; un ambiente di lavoro (cucina) di 4*4; 3 bagni, di cui uno per portatori di handicap; 1 tettoia aperta da tutti i lati anch'esse in legno; 1 forno a legna prefabbricato; 1 piattaforma pavimentata con mattonelle di cemento mobili, differenziata rispetto al resto della pavimentazione del locale, 1 area giochi,
1 percorso delimitato da are[e] verdi che caratterizzano l'ambiente. Tutto il resto è costituito da un alternarsi di pavimentazione mobile, con siepi e pietre”.
Al contrario, in occasione del sopralluogo del 22 giugno 2020 il personale del Comune riscontrava la realizzazione di un manufatto a un piano fuori terra costituto sì in legno lamellare ma “poggiante su una platea in cemento con elementi in muratura di mattoni pieni (bancone bar, muri perimetrali di altezza all'incirca pari a ml 1,00) delle dimensioni pari a ml. 11 x 7,5 con copertura a due falde in legno e coppi adibito a bancone bar e locale cucina”. Veniva, inoltre, rilevata la presenza di una “tettoia in legno lamellare con muro perimetrale in mattoni pieni, aperta su due lati, di dimensioni all'incirca pari a m 6 x 7,50, coperta da tettoia a uno spiovente in legno e coppi di altezza media pari a ml. 3,5 adiacente alla quale, sul lato nord, si trova forno in muratura, delimitato da bancone in muratura di mattoni pieni portanti, occupante una superficie pari a mq. 16 circa”.
Come ricordato dal TAR, gli accertatori, dopo aver dato atto dell'insistenza dei manufatti in questione “permanentemente sul suolo sin dal 2008”, rilevavano, dunque, che essi “non possiedono le caratteristiche di facile N. 00121/2024 REG.RIC.
amovibilità che avrebbero dovuto avere come da progetto, né risulta agli atti del comune che siano mai stati rimossi e stagionalmente ricollocati”.
Il verbale di contestazione (che ha fornito la base fattuale per l'adozione dell'impugnata ordinanza di demolizione) segnalava, inoltre, la totale difformità della conformazione attuale dell'area e dell'edificazione realizzata su di essa rispetto al titolo rilasciato ALTE (pur rilevandone – al contrario - la corrispondenza con la planimetria allegata all'istanza del
2007 per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale).
Risulta quindi dimostrata (con accertamenti fattuali pertinenti e motivati) la radicale diversità fra i manufatti descritti in sede di istanza nel corso del 2003
(e per i quali era stato rilasciato il titolo edilizio nel corso del 2004) e quelli realizzati e lasciati permanentemente in loco per circa sedici anni (i.e.: fino all'accertamento delle violazioni edilizie da parte del Comune).
Ed infatti (anche a prescindere ALobiettiva differenza tipologica e costruttiva fra quanto assentito e quanto realizzato) risulta dirimente al fine di decidere la circostanza per cui i manufatti i concreto realizzati non fossero dotati del carattere della 'facile amovibilità' (espressamente richiamata nel titolo edilizio del 2004) e che, in concreto, gli stessi siano stati lasciati permanentemente in loco, determinando quindi una stabile alterazione delle caratteristiche dell'area (e ciò, in palese contrasto con il titolo edilizio, che aveva invece imposto la rimozione dei manufatti assentiti – in precario – al termine di ogni stagione estiva).
Tale circostanza risultava di per sé sufficiente per contestare la radicale difformità fra quanto assentito e quanto realizzato (e quindi, in via mediata, per giustificare l'impartito ordine di demolizione) N. 00121/2024 REG.RIC.
Fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto appena osservato, osserva comunque il Collegio che non trovi conferma in atti la tesi dell'appellante circa l'identità fra i manufatti rinvenuti in loco a giugno del
2020 e quelli assentiti nel corso del 2004.
In particolare, la relazione tecnica descrittiva del 2004 (sulla base della quale era stato rilasciato il titolo edilizio del 9 giugno 2004), per quanto riguarda i manufatti dotati di effettiva consistenza volumetrica, richiamava: i) un gazebo principale (di 28 mq); ii) un ambiente di lavoro – cucina (di 16 mq);
iii) tre bagni (di superficie non indicata); iv) una tettoia aperta da tutti i lati, in legno (di superficie non indicata).
Al contrario, in sede di sopralluogo è stata verificata la presenza in loco: i) di un manufatto principale in legno lamellare poggiante su platea in cemento con elementi in muratura e mattoni pieni (della superficie di oltre 82 mq); ii) di un locale dispensa (di oltre 9 mq); iii) di tre bagni di servizio (di superficie complessiva pari ad oltre 15 mq); iv) di una tettoia in legno lamellare con muro perimetrale in mattoni pieni, aperta su due piani e con copertura a spiovente in legno e coppi (di superficie pari a circa 45 mq).
Si tratta, nel complesso di interventi che – nonostante lo sforzo difensivo dell'appellante – risultano oggettivamente e radicalmente diversi rispetto a quelli assentiti per dimensioni, tipologia costruttiva e idoneità ad alterare in modo permanentemente l'assetto dell'area su cui insistono.
3.2. Non può giungersi a conclusioni diverse rispetto a quelle appena esposte in considerazione di quanto attestato nel corso del 2007 in sede di rilascio della licenza commerciale (in tale occasione era stato attestato dagli uffici comunali il carattere di facile amovibilità dei manufatti per cui è causa).
Non si ritiene qui di soffermarsi sulle ragioni per cui (con affermazione comunque limitata unicamente a questioni di ordine commerciale – e non N. 00121/2024 REG.RIC.
edilizio -) i tecnici comunali avessero affermato il carattere di facile amovibilità di quanto realizzato.
Ciò che invece rileva ai fini della presente decisione è la correttezza di quanto accertato e contestato nel corso del 2020 dal Comune il quale ha constatato – con accertamento scevro da profili di erroneità – la radicale difformità di quanto realizzato rispetto al titolo.
Ma anche ad ammettere (il che risulta comunque escluso in base a quanto esposto retro, sub 3.1) che i manufatti in concreto realizzati possedessero in astratto il requisito della facile amovibilità, ciò non gioverebbe comunque agli appellanti dal momento che, secondo un consolidato orientamento,
l'idoneità di un manufatto ad incidere in modo permanente sull'assetto del territorio deve essere verificata sotto il profilo funzionale – i.e.: della sua concreta destinazione – e non solo sotto il profilo strutturale (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VI, sent. 5 luglio 2024, n. 5977).
3.3. Non può trovare accoglimento il secondo motivo di appello, con cui
(reiterando analogo motivo già articolato in primo grado e non accolto dal
TAR) i signori LA lamentano l'illegittimità del provvedimento demolitorio per la parte in cui ha contestato la mancata acquisizione degli atti di assenso necessari in relazione ai numerosi vincoli esistenti sull'area
(mentre invece il titolo edilizio del 2004 era stato adottato solo previa acquisizione della competente Soprintendenza).
Si osserva in primo luogo al riguardo che il provvedimento impugnato in primo grado ha carattere plurimotivato e fonda l'ordine di demolizione su una serie di circostanze, ciascuna delle quali autonomamente idonea a supportarne le conclusioni.
Ebbene, in base a un consolidato – e qui condiviso – orientamento, a fronte di provvedimenti di segno negativo di carattere plurimotivato (i.e.: fondati N. 00121/2024 REG.RIC.
su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare il provvedimento di diniego), è sufficiente che una sola di tali ragioni resista alle censure, perché il provvedimento nel suo complesso non risulti suscettibile di annullamento (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato,
VII, 11 aprile 2023, n. 3643; id., VII, 1° giugno 2022 n. 4495)..
In definitiva, le ragioni già esposte retro, sub 3.1 e 3.2, confermando la radicale difformità fra quanto assentito e quanto realizzato, risultano ex se idonee (e in modo assorbente) a giustificare la reiezione dell'appello.
Si osserva comunque al riguardo:
- che, anche a voler ritenere sussistente in loco il solo vincolo ambientale (sul quale si era soffermato il parere della Soprintendenza presupposto al titolo edilizio del 2004), il punto è che l'appellante ha violato nel corso del tempo le relative prescrizioni;
- che l'appellante non adduce argomenti idonei a confutare l'ordinanza comunale per la parte in cui ha affermato la necessità di acquisire ulteriori titoli astrattamente idonei a giustificare la permanenza in loco dei manufatti (in particolare, in ragione del vincolo sismico, di quello idrogeologico e di quello relativo al rispetto della fascia di rispetto ferroviaria) ma si limita ad osservare che i relativi pareri e titoli abilitativi avrebbero dovuto essere richiesti dallo stesso Comune;
- che l'appellante non ha addotto alcun elemento idoneo a dimostrare che tali pareri e atti di assenso non andassero richiesti ma si è limitato a contestare (con una sorta di argomento a fortiori) che tali ulteriori atti e pareri non fossero stati richiesti in occasione del rilascio del titolo del 2004 e che, dunque, fosse incoerente che i Comune ne chiedesse l'acquisizione nel 2020; N. 00121/2024 REG.RIC.
- che, tuttavia, è dirimente osservare in contrario come la necessità di taluni pareri ed atti di assenso deriva da espresse disposizioni di legge e non può essere superata in ragione del silenzio o del contegno procedimentale serbato ALamministrazione;
- che, contrariamente a quanto osservato ALappellante, l'ordinanza di demolizione n. 30 del 2020 non valeva come provvedimento in autotutela rispetto al titolo edilizio del 2004, ma contestava – al contrario – proprio il contenuto, le prescrizioni e i vincoli rinvenienti da quello stesso provvedimento.
3.4. È infondato il terzo motivo di appello con il quale (reiterando ancora una volta un analogo motivo già articolato in primo grado e disatteso dal
TAR) i signori LA lamentano che il Comune di Condofuri – attivandosi a distanza di molti anni dalla realizzazione di un intervento assentito – avrebbe violato il legittimo affidamento ingenerato nei confronti del suo destinatario, non avrebbe operato la necessaria ponderazione fra i diversi interessi in gioco, non avrebbe tenuto conto della conformità fra quanto assentito e quanto realizzato e – infine – non avrebbe adeguatamente apprezzato la “limitata entità” degli abusi contestati.
Si osserva in senso contrario:
- che, in base a un consolidato orientamento, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui anche in tal caso l'ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, che impongono la rimozione dell'abuso (in tal N. 00121/2024 REG.RIC.
senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 14 ottobre 2024, n. 8209; id., VI,
14 febbraio 2024, n. 1469);
- che, allo stesso modo, l'ordine di demolizione di un immobile abusivo, pur se adottato anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera, costituisce pur sempre un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico, essendo sufficiente il ripristino della legalità violata. Il decorso del tempo non determina l'insorgenza di un legittimo affidamento in capo al privato né impone all'amministrazione un onere motivazionale rafforzato (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, VII, 23 gennaio 2026, n. 594; id., VI,
10 novembre 2025, n. 8721);
- che, in base a quanto già esposto retro, sub 3.1 e 3.2, non può affermarsi che l'intervento edilizio in contestazione fosse conforme a quello autorizzato nel corso del 2004 (con il quale, al contrario, si poneva in evidente contrasto);
- che, per le medesime ragioni già esposte, non può affatto predicarsi la
“limitata entità” di interventi insistenti longe et ultra in area vincolata e idonei (per tipologia e dimensioni) e determinarne una permanente alterazione.
3.5. È infondato il quarto motivo di appello con il quale (reiterando nuovamente un analogo motivo già articolato in primo grado e disatteso dal
TAR) i signori LA lamentano che il Comune di Condofuri avrebbe violato il generale obbligo di far precedere l'adozione di un provvedimento afflittivo dalla necessaria comunicazione di avvio ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990.
Si osserva in contrario che, in base a un consolidato orientamento, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 7 ed 8 della N. 00121/2024 REG.RIC.
legge n. 241 del 1990 non inficia la validità dell'ordine di demolizione, trattandosi di provvedimento dovuto e dal contenuto vincolato (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, VII, 10 novembre 2025, n. 8726; id., V, 3 novembre
2025, n. 8537).
3.6. Dalla rilevata infondatezza dei motivi di ricorso articolati avverso il provvedimento demolitorio del 24 giugno 2020 deriva altresì l'infondatezza del quinto motivo di appello (con il quale si lamenta che il TAR avrebbe erroneamente omesso di rilevare il vizio di illegittimità derivata che graverebbe sul verbale di inottemperanza 23 giugno 2021).
3.7. Non può infine trovare accoglimento il sesto motivo di appello con il quale, reiterando un argomento già trasfuso nel secondo dei motivi aggiunti di primo grado, l'appellante lamenta la presunta discrasia fra il verbale di accertamento del 24 giugno 2020 (con il quale si era negato il carattere di agevole amovibilità delle opere realizzate) e quanto attestato dagli uffici comunali il 20 giugno 2008 (allorquando, ai fii del rilascio del titoli per l'attività commerciale, era stato invece confermato il carattere di facole amovibilità dei medesimi manufatti).
Ed infatti, come già si è osservato retro, sub 3.2, non possono essere qui indagate le ragioni per cui (con affermazione comunque limitata unicamente a questioni di ordine commerciale – e non edilizio -) i tecnici comunali avessero affermato nel corso del 2008 il carattere di facile amovibilità di quanto realizzato.
Tuttavia – come già in precedenza esposto - ciò che rileva ai fini del presente giudizio è la correttezza di quanto accertato e contestato nel corso del 2020 dal Comune il quale ha constatato – con accertamento scevro da profili di erroneità – la radicale difformità di quanto realizzato rispetto al titolo. N. 00121/2024 REG.RIC.
Si rinvia, sotto ogni altro profilo relativo al sesto motivo di appello, a quanto già esposto al punto 3.2. della presente decisione.
4. Per le ragioni dinanzi esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giuste ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ALautorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00121/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO