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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3572/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013045281000 QUOTACONSORTILE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.3572/2023 R.G.R. inviato con il servizio telematico in data 20.12.2023, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_1, giusta la procura in atti, impugna la cartella di pagamento n.29720220013045281000 notificata il 12.06.2023 emessa dalla
Agenzia delle Entrate - Riscossione di Ragusa su ruolo formato dal Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, per l'importo di € 1.336,88 per “quote consortili anno 2017” ed oneri accessori.
La difesa del ricorrente eccepisce:
1.la carenza del potere impositivo del Consorzio di bonifica a seguito dell'abrogazione dell'art.21 del R.D.
n.215/1933 che regolava il potere di iscrizione a ruolo per il recupero dei contributi in capo ai Consorzi di bonifica.
2.difetto di motivazione della cartella di pagamento.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 29.01.2024, nel confermare la legittimità del proprio operato, rileva:
1.la propria mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio per le accezioni attinenti la formazione del ruolo rispetto alle quali unico soggetto legittimato a controdedurre è l'Ente impositore;
2.la legittimità della procedura di riscossione avendo notificato la cartella di pagamento, predisposta in conformità alle disposizioni di legge, trattandosi di atto dovuto per l'adempimento del quale l'Agente della riscossione non è tenuto a conoscere il merito dell'imposizione.
Il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, a cui il ricorso è stato spedito a mezzo pec consegnata il
25.07.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
In data 20 marzo 2024 la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminata la documentazione in atti e le argomentazioni delle parti, osserva: l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, così come posta dal ricorrente, appare fondata. Infatti, dalla cartella notificata da AdER non è affatto possibile evincere quali sono stati i presupposti di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa del Consorzio di Bonifica posto che, nella parte motiva del medesimo atto, vengono indicati solamente un numero di ruolo, la somma dovuta e la causale
“Consorzio di Irrigazione – ruolo irrigazione” e “Consorzio Bonifica e miglioramento fondiario – ruolo istituzionale”. Inoltre, non viene fatto alcun riferimento ad atti di accertamento presupposti, né questi vengono surrogati con un maggiore dettaglio della pretesa contributiva in seno alla stessa cartella esattoriale. Anche perché, quest'ultima, qualora costituisca il primo atto con il quale la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del contribuente, deve esplicitare gli elementi essenziali costitutivi dell'obbligazione che il contribuente è chiamato ad assolvere, diversamente il requisito della motivazione dell'atto – la cartella - rimane insoddisfatto e l'operato del Concessionario della riscossione si pone così in contrasto con quanto prescritto dall'art.7 della Legge n.212/2000 e dall'art.3 della Legge n.241/90
(carenza di motivazione).
Pertanto, la Corte, ritenuta assorbita ogni altra questione ed eccezione, non può che accogliere il ricorso del contribuente e annullare la cartella di pagamento impugnata.
Le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 230,00, di cui € 200,00 per onorari difensivi ed
€ 30,00 per il CUT assolto, oltre accessori come per legge, sono poste a carico in solido del Consorzio di
Bonifica n.8 di Ragusa e dell'AdER.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna in solido il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa e l'AdER, a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 230,00, di cui € 200,00 per onorari difensivi ed € 30,00 per il CUT assolto, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa il 20.03.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
dr. Emanuele Migliorisi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3572/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013045281000 QUOTACONSORTILE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.3572/2023 R.G.R. inviato con il servizio telematico in data 20.12.2023, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_1, giusta la procura in atti, impugna la cartella di pagamento n.29720220013045281000 notificata il 12.06.2023 emessa dalla
Agenzia delle Entrate - Riscossione di Ragusa su ruolo formato dal Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, per l'importo di € 1.336,88 per “quote consortili anno 2017” ed oneri accessori.
La difesa del ricorrente eccepisce:
1.la carenza del potere impositivo del Consorzio di bonifica a seguito dell'abrogazione dell'art.21 del R.D.
n.215/1933 che regolava il potere di iscrizione a ruolo per il recupero dei contributi in capo ai Consorzi di bonifica.
2.difetto di motivazione della cartella di pagamento.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 29.01.2024, nel confermare la legittimità del proprio operato, rileva:
1.la propria mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio per le accezioni attinenti la formazione del ruolo rispetto alle quali unico soggetto legittimato a controdedurre è l'Ente impositore;
2.la legittimità della procedura di riscossione avendo notificato la cartella di pagamento, predisposta in conformità alle disposizioni di legge, trattandosi di atto dovuto per l'adempimento del quale l'Agente della riscossione non è tenuto a conoscere il merito dell'imposizione.
Il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, a cui il ricorso è stato spedito a mezzo pec consegnata il
25.07.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
In data 20 marzo 2024 la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminata la documentazione in atti e le argomentazioni delle parti, osserva: l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, così come posta dal ricorrente, appare fondata. Infatti, dalla cartella notificata da AdER non è affatto possibile evincere quali sono stati i presupposti di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa del Consorzio di Bonifica posto che, nella parte motiva del medesimo atto, vengono indicati solamente un numero di ruolo, la somma dovuta e la causale
“Consorzio di Irrigazione – ruolo irrigazione” e “Consorzio Bonifica e miglioramento fondiario – ruolo istituzionale”. Inoltre, non viene fatto alcun riferimento ad atti di accertamento presupposti, né questi vengono surrogati con un maggiore dettaglio della pretesa contributiva in seno alla stessa cartella esattoriale. Anche perché, quest'ultima, qualora costituisca il primo atto con il quale la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del contribuente, deve esplicitare gli elementi essenziali costitutivi dell'obbligazione che il contribuente è chiamato ad assolvere, diversamente il requisito della motivazione dell'atto – la cartella - rimane insoddisfatto e l'operato del Concessionario della riscossione si pone così in contrasto con quanto prescritto dall'art.7 della Legge n.212/2000 e dall'art.3 della Legge n.241/90
(carenza di motivazione).
Pertanto, la Corte, ritenuta assorbita ogni altra questione ed eccezione, non può che accogliere il ricorso del contribuente e annullare la cartella di pagamento impugnata.
Le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 230,00, di cui € 200,00 per onorari difensivi ed
€ 30,00 per il CUT assolto, oltre accessori come per legge, sono poste a carico in solido del Consorzio di
Bonifica n.8 di Ragusa e dell'AdER.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna in solido il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa e l'AdER, a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 230,00, di cui € 200,00 per onorari difensivi ed € 30,00 per il CUT assolto, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa il 20.03.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
dr. Emanuele Migliorisi