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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
IO AN, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 175/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Indirizzo_1 D Edificio B 28922 Verbania VB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CH00035 2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CH00035 2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CH00035 2024 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 758/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. La sig.ra Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T7X01CH00035/2024 per l'anno d'imposta 2017, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola e notificato il 22 marzo 2024. L'atto impositivo recuperava costi non giustificati per
€ 137.500, ritenendo non inerenti all'attività professionale di "design promoter" svolta dalla contribuente numerose spese dichiarate nel quadro RE della dichiarazione dei redditi 2017. L'attività istruttoria era iniziata il 6 luglio 2022 con invito ex art. 32 D.P.R. 600/1973, a seguito del quale la contribuente aveva prodotto documentazione giustificativa per soli € 15.913, dichiarando di non aver reperito ulteriore documentazione per i restanti € 137.500.
La contribuente aveva eccepito in primo luogo la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo per tardività della notifica, sostenendo che il termine quinquennale ex art. 43 D.P.R. 600/1973 era scaduto il 31 dicembre
2023 e che la sospensione COVID-19 prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 non fosse applicabile agli accertamenti per annualità successive al 2020.
I giudici di primo grado (Verbania) accoglievano l'eccezione di decadenza, ritenendo, in ordine alla
"sospensione dei termini per 84 giorni come relativa agli accertamenti da notificarsi nell'anno di entrata in vigore della norma speciale (2020)", che "l'interpretazione proposta dall'Ufficio contrasterebbe (art. 14 prel.) con l'eccezionalità della deroga al principio generale per cui i termini di decadenza non possono essere prorogati o sospesi". La Corte territoriale ha inoltre evidenziato come significativo il fatto che "la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, con atto di indirizzo del 29.2.2024, abbia espressamente invitato gli
Uffici a non tenere conto della proroga".
Propone appello l'Agenzia delle Entrate su un unico motivo, denunciando "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 67 D.L. n. 18/2020, per errata individuazione del termine di decadenza dell'Ufficio dall'esercizio del potere di accertamento"; osservando che la sospensione prevista dall'art. 67 D. L. 18/2020 si applicherebbe "a cascata" anche agli atti i cui termini di decadenza risultavano pendenti nel periodo di sospensione, indipendentemente dall'anno di scadenza. Richiama le recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità nonché l'intervento del legislatore con l'art. 22 D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che ha stabilito la cessazione dell'applicabilità della sospensione COVID solo a decorrere dal 31 dicembre
2025, riconoscendo implicitamente l'efficacia generalizzata della proroga fino a tale data.
Resiste l'appellata, contestando tale ricostruzione e riproponendo i motivi di ricorso assorbiti in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. La questione della c.d. “sospensione Covid” è stata definitivamente risolta dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, che ha chiarito che
"i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". L'interpretazione della Cassazione trova solido fondamento nel dato letterale dell'art. 67 D.L. 18/2020 e nell'espresso richiamo all'art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015, che stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi comportano "per un corrispondente periodo di tempo" la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di accertamento a favore degli enti impositori. La ratio della norma va infatti ravvisata nell'esigenza di garantire un bilanciamento tra gli interessi dei contribuenti (che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti) e quelli dell'amministrazione finanziaria (che deve poter esercitare i propri poteri di controllo nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria).
L'interpretazione estensiva trova ulteriore conferma nell'art. 22 D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che ha stabilito la cessazione dell'applicabilità della sospensione COVID solo "a decorrere dal 31 dicembre 2025". Tale intervento normativo costituisce un riconoscimento implicito dell'efficacia generalizzata della proroga di 85 giorni per tutti gli atti i cui termini erano pendenti durante il periodo emergenziale, indipendentemente dall'anno di scadenza.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata. Per l'effetto devolutivo dell'appello occorre esaminare i profili di merito, non scrutinati in quella sede.
2. Oggetto del contendere è l'inerenza dei costi deducibili, con particolare riferimento alle spese sostenute dalla professionista che svolga attività di "design promoter" o "pubbliche relazioni". La tesi della contribuente
è della totale inerenza dei costi contestati all'attività svolta, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale del concetto di inerenza. Evidenzia al riguardo che la disposizione dell'art. 109 comma 5 TUIR – secondo cui
"le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi" – andrebbe intesa in senso teleologico, nel senso che l'inerenza dei costi andrebbe riferita "non più ai ricavi, ma all'attività dell'impresa", così rendendosi deducibili anche i costi in proiezione futura, come le spese promozionali.
Richiama inoltre l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui il principio dell'inerenza "si ricava dalla nozione di reddito d'impresa, e non dall'art. 109 co. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili, ed esprime la necessità di riferire i costi sopportati all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta".
Le argomentazioni e le doglianze della contribuente non sono, ad avviso di questo Collegio, suscettibili di accoglimento. Premesso che, come è noto, “spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili e, a tal fine, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (Cassazione n. 13300/2017; tra le più recenti Cass. Civ. 28724/2024), occorre evidenziare come nel caso di specie la contribuente si sia limitata a contestare genericamente le tesi dell'Ufficio, senza nemmeno produrre in giudizio fatture, giustificativi di spesa, documentazione a supporto dei costi, così da impedire allo stesso Giudice Tributario qualsiasi sindacato nel merito delle spese sostenute. La mancata produzione di elementi idonei a confutare gli avversi assunti e produzioni determina così la conferma della valutazione negativa operata dall' Amministrazione in ordine alla deducibilità dei costi.
Ne discendono la riforma della sentenza appellata e, nel merito, il rigetto dell'originario ricorso, con conferma dell'avviso di accertamento. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado, respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 4.500,00, e, per quanto riguardo il presente grado, in complessivi € 6.000,00.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
IO AN, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 175/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Indirizzo_1 D Edificio B 28922 Verbania VB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CH00035 2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CH00035 2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X01CH00035 2024 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 758/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. La sig.ra Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T7X01CH00035/2024 per l'anno d'imposta 2017, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola e notificato il 22 marzo 2024. L'atto impositivo recuperava costi non giustificati per
€ 137.500, ritenendo non inerenti all'attività professionale di "design promoter" svolta dalla contribuente numerose spese dichiarate nel quadro RE della dichiarazione dei redditi 2017. L'attività istruttoria era iniziata il 6 luglio 2022 con invito ex art. 32 D.P.R. 600/1973, a seguito del quale la contribuente aveva prodotto documentazione giustificativa per soli € 15.913, dichiarando di non aver reperito ulteriore documentazione per i restanti € 137.500.
La contribuente aveva eccepito in primo luogo la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo per tardività della notifica, sostenendo che il termine quinquennale ex art. 43 D.P.R. 600/1973 era scaduto il 31 dicembre
2023 e che la sospensione COVID-19 prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 non fosse applicabile agli accertamenti per annualità successive al 2020.
I giudici di primo grado (Verbania) accoglievano l'eccezione di decadenza, ritenendo, in ordine alla
"sospensione dei termini per 84 giorni come relativa agli accertamenti da notificarsi nell'anno di entrata in vigore della norma speciale (2020)", che "l'interpretazione proposta dall'Ufficio contrasterebbe (art. 14 prel.) con l'eccezionalità della deroga al principio generale per cui i termini di decadenza non possono essere prorogati o sospesi". La Corte territoriale ha inoltre evidenziato come significativo il fatto che "la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, con atto di indirizzo del 29.2.2024, abbia espressamente invitato gli
Uffici a non tenere conto della proroga".
Propone appello l'Agenzia delle Entrate su un unico motivo, denunciando "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 67 D.L. n. 18/2020, per errata individuazione del termine di decadenza dell'Ufficio dall'esercizio del potere di accertamento"; osservando che la sospensione prevista dall'art. 67 D. L. 18/2020 si applicherebbe "a cascata" anche agli atti i cui termini di decadenza risultavano pendenti nel periodo di sospensione, indipendentemente dall'anno di scadenza. Richiama le recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità nonché l'intervento del legislatore con l'art. 22 D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che ha stabilito la cessazione dell'applicabilità della sospensione COVID solo a decorrere dal 31 dicembre
2025, riconoscendo implicitamente l'efficacia generalizzata della proroga fino a tale data.
Resiste l'appellata, contestando tale ricostruzione e riproponendo i motivi di ricorso assorbiti in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. La questione della c.d. “sospensione Covid” è stata definitivamente risolta dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, che ha chiarito che
"i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". L'interpretazione della Cassazione trova solido fondamento nel dato letterale dell'art. 67 D.L. 18/2020 e nell'espresso richiamo all'art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015, che stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi comportano "per un corrispondente periodo di tempo" la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di accertamento a favore degli enti impositori. La ratio della norma va infatti ravvisata nell'esigenza di garantire un bilanciamento tra gli interessi dei contribuenti (che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti) e quelli dell'amministrazione finanziaria (che deve poter esercitare i propri poteri di controllo nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria).
L'interpretazione estensiva trova ulteriore conferma nell'art. 22 D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che ha stabilito la cessazione dell'applicabilità della sospensione COVID solo "a decorrere dal 31 dicembre 2025". Tale intervento normativo costituisce un riconoscimento implicito dell'efficacia generalizzata della proroga di 85 giorni per tutti gli atti i cui termini erano pendenti durante il periodo emergenziale, indipendentemente dall'anno di scadenza.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata. Per l'effetto devolutivo dell'appello occorre esaminare i profili di merito, non scrutinati in quella sede.
2. Oggetto del contendere è l'inerenza dei costi deducibili, con particolare riferimento alle spese sostenute dalla professionista che svolga attività di "design promoter" o "pubbliche relazioni". La tesi della contribuente
è della totale inerenza dei costi contestati all'attività svolta, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale del concetto di inerenza. Evidenzia al riguardo che la disposizione dell'art. 109 comma 5 TUIR – secondo cui
"le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi" – andrebbe intesa in senso teleologico, nel senso che l'inerenza dei costi andrebbe riferita "non più ai ricavi, ma all'attività dell'impresa", così rendendosi deducibili anche i costi in proiezione futura, come le spese promozionali.
Richiama inoltre l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui il principio dell'inerenza "si ricava dalla nozione di reddito d'impresa, e non dall'art. 109 co. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili, ed esprime la necessità di riferire i costi sopportati all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta".
Le argomentazioni e le doglianze della contribuente non sono, ad avviso di questo Collegio, suscettibili di accoglimento. Premesso che, come è noto, “spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili e, a tal fine, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (Cassazione n. 13300/2017; tra le più recenti Cass. Civ. 28724/2024), occorre evidenziare come nel caso di specie la contribuente si sia limitata a contestare genericamente le tesi dell'Ufficio, senza nemmeno produrre in giudizio fatture, giustificativi di spesa, documentazione a supporto dei costi, così da impedire allo stesso Giudice Tributario qualsiasi sindacato nel merito delle spese sostenute. La mancata produzione di elementi idonei a confutare gli avversi assunti e produzioni determina così la conferma della valutazione negativa operata dall' Amministrazione in ordine alla deducibilità dei costi.
Ne discendono la riforma della sentenza appellata e, nel merito, il rigetto dell'originario ricorso, con conferma dell'avviso di accertamento. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado, respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 4.500,00, e, per quanto riguardo il presente grado, in complessivi € 6.000,00.