Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 33
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo per tardività della notifica

    La Corte di primo grado aveva accolto l'eccezione di decadenza, ritenendo che la sospensione dei termini COVID-19 fosse applicabile solo agli accertamenti da notificare nell'anno di entrata in vigore della norma speciale (2020).

  • Rigettato
    Inerenza dei costi contestati all'attività professionale

    La Corte ritiene che il contribuente non abbia fornito adeguata documentazione a supporto dei costi contestati, limitandosi a una generica contestazione e non producendo fatture o giustificativi di spesa, impedendo così qualsiasi sindacato nel merito.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 67 D.L. n. 18/2020

    La Corte accoglie l'appello, ritenendo fondata la tesi dell'Agenzia delle Entrate sulla base dell'interpretazione della Suprema Corte (ordinanza n. 960/2025) e dell'art. 22 D.Lgs. n. 81/2025, che confermano l'efficacia generalizzata della proroga dei termini di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 33
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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