Articolo 281 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 280Articolo 282
Versione
6 maggio 1952
Art. 281.
(Cancellazione dai registri)


Alla cancellazione dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare la professione;
c) avere riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 238, n. 4.
La causa di cancellazione prevista, dalla lett. c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri d'ascia.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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