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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 281.
(Cancellazione dai registri)
Alla cancellazione dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare la professione;
c) avere riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 238, n. 4.
La causa di cancellazione prevista, dalla lett. c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri d'ascia.
(Cancellazione dai registri)
Alla cancellazione dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare la professione;
c) avere riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 238, n. 4.
La causa di cancellazione prevista, dalla lett. c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri d'ascia.
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- 1. Misure cautelari personalihttps://www.studiocataldi.it/ · 49.047405
[…] Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis , 612-ter e 624-bis del codice penale, nonche' all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. 2-ter. […]
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