TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 211
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 1, l. n. 86 del 2001 per mancato riconoscimento dei benefici nonostante trasferimento d'autorità

    Il trasferimento è stato qualificato come d'autorità, finalizzato a soddisfare l'interesse pubblico. La dicitura "senza oneri a carico dell'Amministrazione" non esclude gli indennizzi previsti dalla legge, e la mancata sottoscrizione della clausola di rinuncia da parte del ricorrente rende inefficace tale rinuncia preventiva. La volontà di rinunciare a un diritto deve essere espressa e consapevole dopo l'acquisizione del diritto nel patrimonio del lavoratore.

  • Accolto
    Diritto al pagamento dell'indennità di trasferimento e benefici accessori

    Poiché il ricorso è stato accolto per l'annullamento del diniego, si dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico reclamato, con condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere conformemente. Sulla somma spettante devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 211
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 211
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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