Articolo 12 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 11Articolo 13
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15 marzo 1953
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1 gennaio 2003
Art. 12. ((I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle piu' alte funzioni, aumentato della meta'. Al Presidente e' inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione))
Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualita' di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.
Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell' art. 135 della Costituzione e' assegnata una indennita' giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2003
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